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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2437/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
EGIDI GIORGIO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11184/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Tivoli - . 00019 Tivoli RM
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250057707107000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12371/2025 comunicato il 05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento nr. 09720250057707107000, dell'importo di € 812,88, notificatagli in data 27.03.2025, emessa a titolo di presunto omesso pagamento della Tari, relativa alle annualità 2017 e 2018. A fondamento del proprio ricorso, il contribuente ha dedotto: 1 1) che la pretesa sottesa alla suindicata cartella di pagamento, così come azionata, era palesemente illegittima, in quanto il credito azionato era prescritto, pur computando la sospensione COVID di cui all'art. 67 del D.L. 18/2020, pari a nr. 85 giorni;
2) che esso contribuente aveva ricevuto, quale primo atto finalizzato a rivendicare la pretesa creditoria, la notifica della cartella di pagamento de qua, avvenuta solamente in data 27.03.2025, ben oltre il termine prescrizione previsto. Con le controdeduzioni depositate in data 28.07.2025, si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE al solo fine di dedurre il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni sollevate da controparte, con ogni conseguenza anche in tema di spese di lite. Il Comune di TIVOLI, sebbene ritualmente evocato in giudizio (cfr. pec del 25.06.2025), ha preferito non costituirsi e rimanere, quindi, contumace. All'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20.11.2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo già regolarmente comunicato alle Parti.
* * * Venendo all'esame del ricorso in questione, si deve evidenziare come, a fronte della specifica contestazione sollevata dal contribuente, stante la contumacia dell'Ente creditore (Comune di TIVOLI), non risulti dimostrata l'avvenuta notifica dell'atto presupposto, costituito dagli avvisi di accertamento IMU 2017-2018, con la conseguente nullità dell'opposta cartella di pagamento;
in particolare, nella parte descrittiva della cartella, si fa riferimento a ruoli emessi l'11.12.2024 ed asseritamente comunicati in data 10.022025, ma non vi è prova alcuna della loro esistenza e della loro regolare notifica al contribuente, il quale ha sostenuto di essere venuto a conoscenza della pretesa tributaria esclusivamente con la notifica della cartella di pagamento de qua, avvenuta in data 27.03.2025. Ed, infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. n. 7156/2025). Ne consegue che, in mancanza della prova della notifica dell'atto presupposto, occorre annullare l'atto conseguenziale, rappresentato dall'opposta cartella di pagamento, per il mancato rispetto della corretta sequenza del procedimento di formazione della pretesta tributaria.
Considerato che
il ricorrente non ha contestato il presupposto impositivo né ha dimostrato il pagamento della TARI, appare corretto disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'opposta cartella di pagamento. Spese compensate. Roma 03.12.2025. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. Il Giudice monocratico dott. Giorgio Egidi
2
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
EGIDI GIORGIO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11184/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Tivoli - . 00019 Tivoli RM
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250057707107000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12371/2025 comunicato il 05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento nr. 09720250057707107000, dell'importo di € 812,88, notificatagli in data 27.03.2025, emessa a titolo di presunto omesso pagamento della Tari, relativa alle annualità 2017 e 2018. A fondamento del proprio ricorso, il contribuente ha dedotto: 1 1) che la pretesa sottesa alla suindicata cartella di pagamento, così come azionata, era palesemente illegittima, in quanto il credito azionato era prescritto, pur computando la sospensione COVID di cui all'art. 67 del D.L. 18/2020, pari a nr. 85 giorni;
2) che esso contribuente aveva ricevuto, quale primo atto finalizzato a rivendicare la pretesa creditoria, la notifica della cartella di pagamento de qua, avvenuta solamente in data 27.03.2025, ben oltre il termine prescrizione previsto. Con le controdeduzioni depositate in data 28.07.2025, si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE al solo fine di dedurre il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni sollevate da controparte, con ogni conseguenza anche in tema di spese di lite. Il Comune di TIVOLI, sebbene ritualmente evocato in giudizio (cfr. pec del 25.06.2025), ha preferito non costituirsi e rimanere, quindi, contumace. All'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20.11.2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo già regolarmente comunicato alle Parti.
* * * Venendo all'esame del ricorso in questione, si deve evidenziare come, a fronte della specifica contestazione sollevata dal contribuente, stante la contumacia dell'Ente creditore (Comune di TIVOLI), non risulti dimostrata l'avvenuta notifica dell'atto presupposto, costituito dagli avvisi di accertamento IMU 2017-2018, con la conseguente nullità dell'opposta cartella di pagamento;
in particolare, nella parte descrittiva della cartella, si fa riferimento a ruoli emessi l'11.12.2024 ed asseritamente comunicati in data 10.022025, ma non vi è prova alcuna della loro esistenza e della loro regolare notifica al contribuente, il quale ha sostenuto di essere venuto a conoscenza della pretesa tributaria esclusivamente con la notifica della cartella di pagamento de qua, avvenuta in data 27.03.2025. Ed, infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. n. 7156/2025). Ne consegue che, in mancanza della prova della notifica dell'atto presupposto, occorre annullare l'atto conseguenziale, rappresentato dall'opposta cartella di pagamento, per il mancato rispetto della corretta sequenza del procedimento di formazione della pretesta tributaria.
Considerato che
il ricorrente non ha contestato il presupposto impositivo né ha dimostrato il pagamento della TARI, appare corretto disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'opposta cartella di pagamento. Spese compensate. Roma 03.12.2025. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. Il Giudice monocratico dott. Giorgio Egidi
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