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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2209/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2209/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA Parte_1 C.F._1
SAVINA ROSSI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , giusta procura Controparte_1 C.F._2
in atti,
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.7.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione con addebito al coniuge, che le Controparte_1
fosse assegnata la casa familiare per abitarla con i figli maggiorenni e non autonomi economicamente,
e che fosse posto a carico del e a favore della ricorrente un contributo al mantenimento CP_1 della moglie pari ad € 300,00 e al mantenimento dei figli e pari ad € 300,00 per Per_1 Per_2
ciascuno.
Il nonostante la regolarità della notifica, è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 12.11.2024, avendo la ricorrente rinunciato alla pretesa di un assegno di mantenimento per sé, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“
1. autorizza i coniugi a vivere separati,
2. assegna la casa familiare sito in Strada Prati 76 di Pescara a perché Parte_1
continui ad abitarla unitamente ai figli maggiorenni e non autonomi economicamente, e Per_2 [...]
disponendo quindi che sia immediatamente lasciata dal convenuto;
Persona_3 Controparte_1
3. dispone che versi, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dall'agosto Controparte_1
2024 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, in favore di , a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e la somma di € 400,00 mensili, oltre Per_2 Persona_3
al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
4. assegna interamente a l'assegno unico universale percepito per il figlio . Parte_1 Per_2
Alla stessa udienza del 12.11.2024 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo che fosse pronunciata sentenza di separazione con conferma della disciplina disposta in via provvisoria e urgente, così rinunciando implicitamente alla domanda di addebito.
……………
La domanda di separazione personale
La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, senza che vi sia stata alcuna riappacificazione tra i coniugi, come dedotto dalla ricorrente - la quale ha anche allegato che ha intrapreso una relazione extraconiugale - e nulla avendo dimostrato in contrario Controparte_1
il resistente, rimasto contumace.
Le restanti domande della ricorrente
Come chiesto dalla ricorrente, devono essere confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti all'udienza del 12.11.2024 per quanto segue.
pagina 2 di 4 In merito all'assegnazione della casa familiare, l'art. 337 sexies, comma 1, c.p.c. dispone che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Tale disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi in cui vi siano figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ai quali pertanto deve essere garantito il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che si sono radicate nell'ambiente domestico fino al conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.
Nella fattispecie in esame i predetti figli delle parti hanno rispettivamente 22 e 20 anni, la ricorrente ha dedotto che sono ancora studenti e privi di reddito e il convenuto, essendo rimasto contumace, non ha dedotto né dimostrato il contrario.
In ragione della mancata autosufficienza economica dei figli, deve essere altresì confermato il contributo al mantenimento, posto a carico del D'Innocente in misura di € 200,00 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, trattandosi di un importo minimo e non avendo dimostrato il convenuto, in quanto contumace, di non poter provvedere in tale misura.
Infine, deve essere confermata l'assegnazione alla dell'assegno unico percepito per il figlio Pt_1
potendosi presumere, atteso il disinteresse del convenuto per la situazione famigliare, Per_2
desumibile dalla sua contumacia, che di si occuperà solamente la madre. Per_2
Le spese di lite possono essere dichiarate compensate tra le parti, non essendosi il convenuto opposto ad alcuna domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
coniugati in Pescara il 30.6.2001 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pescara al n. 60, parte I, anno 2001);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) assegna a la casa familiare sita in Strada Prati 76 di Pescara perché Parte_1
continui ad abitarla unitamente ai figli maggiorenni e non autonomi economicamente, e Per_2 [...]
disponendo che sia immediatamente lasciata dal convenuto , ove non Persona_3 Controparte_1
l'abbia già fatto;
pagina 3 di 4 4) dispone che versi in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e entro il 5 di ogni mese, con Per_2 Persona_3 decorrenza dall'agosto 2024 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, la somma complessiva di €
400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
5) assegna interamente a l'assegno unico universale per il figlio Parte_1 [...]
CP_2
6) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 18 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2209/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA Parte_1 C.F._1
SAVINA ROSSI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , giusta procura Controparte_1 C.F._2
in atti,
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.7.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione con addebito al coniuge, che le Controparte_1
fosse assegnata la casa familiare per abitarla con i figli maggiorenni e non autonomi economicamente,
e che fosse posto a carico del e a favore della ricorrente un contributo al mantenimento CP_1 della moglie pari ad € 300,00 e al mantenimento dei figli e pari ad € 300,00 per Per_1 Per_2
ciascuno.
Il nonostante la regolarità della notifica, è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 12.11.2024, avendo la ricorrente rinunciato alla pretesa di un assegno di mantenimento per sé, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“
1. autorizza i coniugi a vivere separati,
2. assegna la casa familiare sito in Strada Prati 76 di Pescara a perché Parte_1
continui ad abitarla unitamente ai figli maggiorenni e non autonomi economicamente, e Per_2 [...]
disponendo quindi che sia immediatamente lasciata dal convenuto;
Persona_3 Controparte_1
3. dispone che versi, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dall'agosto Controparte_1
2024 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, in favore di , a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e la somma di € 400,00 mensili, oltre Per_2 Persona_3
al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
4. assegna interamente a l'assegno unico universale percepito per il figlio . Parte_1 Per_2
Alla stessa udienza del 12.11.2024 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo che fosse pronunciata sentenza di separazione con conferma della disciplina disposta in via provvisoria e urgente, così rinunciando implicitamente alla domanda di addebito.
……………
La domanda di separazione personale
La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, senza che vi sia stata alcuna riappacificazione tra i coniugi, come dedotto dalla ricorrente - la quale ha anche allegato che ha intrapreso una relazione extraconiugale - e nulla avendo dimostrato in contrario Controparte_1
il resistente, rimasto contumace.
Le restanti domande della ricorrente
Come chiesto dalla ricorrente, devono essere confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti all'udienza del 12.11.2024 per quanto segue.
pagina 2 di 4 In merito all'assegnazione della casa familiare, l'art. 337 sexies, comma 1, c.p.c. dispone che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Tale disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi in cui vi siano figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ai quali pertanto deve essere garantito il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che si sono radicate nell'ambiente domestico fino al conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.
Nella fattispecie in esame i predetti figli delle parti hanno rispettivamente 22 e 20 anni, la ricorrente ha dedotto che sono ancora studenti e privi di reddito e il convenuto, essendo rimasto contumace, non ha dedotto né dimostrato il contrario.
In ragione della mancata autosufficienza economica dei figli, deve essere altresì confermato il contributo al mantenimento, posto a carico del D'Innocente in misura di € 200,00 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, trattandosi di un importo minimo e non avendo dimostrato il convenuto, in quanto contumace, di non poter provvedere in tale misura.
Infine, deve essere confermata l'assegnazione alla dell'assegno unico percepito per il figlio Pt_1
potendosi presumere, atteso il disinteresse del convenuto per la situazione famigliare, Per_2
desumibile dalla sua contumacia, che di si occuperà solamente la madre. Per_2
Le spese di lite possono essere dichiarate compensate tra le parti, non essendosi il convenuto opposto ad alcuna domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
coniugati in Pescara il 30.6.2001 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pescara al n. 60, parte I, anno 2001);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) assegna a la casa familiare sita in Strada Prati 76 di Pescara perché Parte_1
continui ad abitarla unitamente ai figli maggiorenni e non autonomi economicamente, e Per_2 [...]
disponendo che sia immediatamente lasciata dal convenuto , ove non Persona_3 Controparte_1
l'abbia già fatto;
pagina 3 di 4 4) dispone che versi in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e entro il 5 di ogni mese, con Per_2 Persona_3 decorrenza dall'agosto 2024 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, la somma complessiva di €
400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
5) assegna interamente a l'assegno unico universale per il figlio Parte_1 [...]
CP_2
6) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 18 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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