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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/10/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza SENTENZA Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3422/2024 R.G. sul ricorso depositato il 02/07/2024 proposto da (difeso dall'Avv. Antonino Battaglia) Parte_1 nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante (difeso dall'avv. Ettore Triolo) viste le note scritte delle parti , così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“Accoglie la domanda e dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, ex art 8 co.19, del d.lvo n. 468/1997, per i periodi di impiego nelle attività di lavori CP_ socialmente utili di cui al ricorso;
condanna l' a provvedere all'accreditamento di cui sopra.
Condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2200,00 per compensi oltre alle spese forfetarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1)accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accreditamento ai fini pensionistici dei contributi figurativi maturati dal 08 Novembre 2010 al 30 Dicembre 2021; 2) conseguentemente, condannare CP_ l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad accreditare i contributi figurativi maturati nel periodo in esame, ordinando l'aggiornamento dell'estratto estratto contributivo CP_ riferibile al ricorrente;
3) in via estremamente gradata, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad accreditare i contributi figurativi maturati in capo al ricorrente per il periodo che sarà ritenuto dovuto di giustizia.
Parte ricorrente deduceva che:
1 è stata impiegato quale lavoratore sociale utile (LSU) dall'Amministrazione Comunale di Reggio
Calabria dal 08 Novembre 2010 al 30.12.2021, per come attestato dalla certificazione di servizio del 03.06.2024 rilasciata dall'ente utilizzatore;
benchè l'art. 8 comma 19 del D.lgs. n. 468/1997 prevedesse espressamente che tutti gli LSU abbiano diritto all'accredito d'ufficio della contribuzione figurativa per tutto il periodo di utilizzo in cui abbiano regolarmente percepito l'assegno di utilizzo l' aveva respinto la Controparte_2 richiesta di accredito sull'assunto che la retribuzione percepita dal lavoratore durante il periodo di CP_ utilizzo non fosse stata erogata direttamente dall'
Parte resistente si costituiva e contestava la giurisdizione e la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La controversia concerne la pretesa alla contribuzione figurativa in favore di quale lavoratore sociale utile (LSU) . CP_ Quanto alla giurisdizione ordinaria contestata dalla parte , non sussistono le condizioni per negare la giurisdizione del G.O. in mancanza di rapporto di lavoro subordinato e non essendo il ricorrente dipendente pubblico nel periodo per cui chiede l'accredito contributivo .
Quanto all'interesse ad agire, parte ricorrente ha fatto istanza di riconoscimento senza CP_ accoglimento da parte dell' e, per altro verso, la situazione giuridica è regolata dalla legge e la sua tutela non richiede una lesione o pregiudizio ulteriore dalla stessa sussistenza dei requisiti.
L'interesse al conseguimento della corretta posizione contributiva è tutelato dal nostro ordinamento.
Come richiamato da parte ricorrente la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che < Come è noto la giurisprudenza della Corte ha da sempre considerato (per tutte, vedi Cass. 18 novembre
1965 n. 2392) il lavoratore titolare, nell'ambito del rapporto previdenziale, di un diritto soggettivo alla posizione assicurativa che gli compete ai sensi di legge, riconoscendone la natura di bene giuridico suscettibile, nel corso del rapporto previdenziale e ancor prima del conseguimento del diritto alle prestazioni, di autonomo accertamento e tutela.
Tra le facoltà del lavoratore assicurato in cui si esprime il contenuto del diritto suddetto, ritiene la
Corte che vada annoverata quella ad avere certezza dell'esatto ammontare della contribuzione complessiva esistente a suo credito e all'acquisizione, a tal fine, di notizie in merito ai contributi versati nel corso dell'attività lavorativa e alla relativa "consistenza", da intendere, quest'ultima, come estesa, oltre che alla quantità, anche alla qualità della contribuzione, vale a dire all'"utilità" della stessa ai fini pensionistici.
Sussiste quindi un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato alla informazione, speculare,
2 peraltro, al dovere di dare certezza sulla consistenza del credito contributivo via via maturato dagli assicurati, che costituisce un obbligo specifico dell'Istituto assicuratore, iscritto nel rapporto giuridico previdenziale, come è argomentabile dall'art. 54 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (e, in generale, dalla legge 8 luglio 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); sicché ove il diritto stesso rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione della consistenza della contribuzione, il richiedente ha un interesse qualificato ad agire, di cui è indubbia: l'attualità, per farne accertare la lesione, derivante dall'inadempimento.> cosi Cass 9125 del 2002.
In ordine alla prescrizione , va rilevato che l'eccezione di prescrizione non è fondata alla luce del fatto che si tratta di posizioni soggettive funzionali al diritto a pensione che è imprescrittibile in sé .
Quanto al merito va rilevato che l'art 8 dlgs 468 del 1998. prevede < 19. Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori socialmente utili per i quali e' erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque consentita la possibilita' di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184.>.
L'art 7 co. 9 legge 223/91 recita: <
9. I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti. >
La normativa è, dunque, chiara .
Non si evince alcuna altra condizione diversa dalla attività .
In ordine alla attività risulta invece attestata da attestazione dal Comune di Reggio Calabria .
In ordine alla mancata prova della erogazione dell'indennità , sul punto si richiama l'indirizzo espresso dalla locale Corte di Appello ( sent. n. 1003/15 del 14.luglio -3 settembre 2015 ) secondo cui si tratta di contributi figurativi ossia che non sono versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore.
3 L'attestazione del Comune di Reggio cal. riporta comunque l'erogazione di assegno ASU.
CONSIDERAZIONI FINALI
Spese del giudizio a carico di resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore della causa e alle difese necessarie per contrastare quelle avversarie.
Reggio Calabria, 14.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
“Accoglie la domanda e dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, ex art 8 co.19, del d.lvo n. 468/1997, per i periodi di impiego nelle attività di lavori CP_ socialmente utili di cui al ricorso;
condanna l' a provvedere all'accreditamento di cui sopra.
Condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2200,00 per compensi oltre alle spese forfetarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1)accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accreditamento ai fini pensionistici dei contributi figurativi maturati dal 08 Novembre 2010 al 30 Dicembre 2021; 2) conseguentemente, condannare CP_ l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad accreditare i contributi figurativi maturati nel periodo in esame, ordinando l'aggiornamento dell'estratto estratto contributivo CP_ riferibile al ricorrente;
3) in via estremamente gradata, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad accreditare i contributi figurativi maturati in capo al ricorrente per il periodo che sarà ritenuto dovuto di giustizia.
Parte ricorrente deduceva che:
1 è stata impiegato quale lavoratore sociale utile (LSU) dall'Amministrazione Comunale di Reggio
Calabria dal 08 Novembre 2010 al 30.12.2021, per come attestato dalla certificazione di servizio del 03.06.2024 rilasciata dall'ente utilizzatore;
benchè l'art. 8 comma 19 del D.lgs. n. 468/1997 prevedesse espressamente che tutti gli LSU abbiano diritto all'accredito d'ufficio della contribuzione figurativa per tutto il periodo di utilizzo in cui abbiano regolarmente percepito l'assegno di utilizzo l' aveva respinto la Controparte_2 richiesta di accredito sull'assunto che la retribuzione percepita dal lavoratore durante il periodo di CP_ utilizzo non fosse stata erogata direttamente dall'
Parte resistente si costituiva e contestava la giurisdizione e la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La controversia concerne la pretesa alla contribuzione figurativa in favore di quale lavoratore sociale utile (LSU) . CP_ Quanto alla giurisdizione ordinaria contestata dalla parte , non sussistono le condizioni per negare la giurisdizione del G.O. in mancanza di rapporto di lavoro subordinato e non essendo il ricorrente dipendente pubblico nel periodo per cui chiede l'accredito contributivo .
Quanto all'interesse ad agire, parte ricorrente ha fatto istanza di riconoscimento senza CP_ accoglimento da parte dell' e, per altro verso, la situazione giuridica è regolata dalla legge e la sua tutela non richiede una lesione o pregiudizio ulteriore dalla stessa sussistenza dei requisiti.
L'interesse al conseguimento della corretta posizione contributiva è tutelato dal nostro ordinamento.
Come richiamato da parte ricorrente la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che < Come è noto la giurisprudenza della Corte ha da sempre considerato (per tutte, vedi Cass. 18 novembre
1965 n. 2392) il lavoratore titolare, nell'ambito del rapporto previdenziale, di un diritto soggettivo alla posizione assicurativa che gli compete ai sensi di legge, riconoscendone la natura di bene giuridico suscettibile, nel corso del rapporto previdenziale e ancor prima del conseguimento del diritto alle prestazioni, di autonomo accertamento e tutela.
Tra le facoltà del lavoratore assicurato in cui si esprime il contenuto del diritto suddetto, ritiene la
Corte che vada annoverata quella ad avere certezza dell'esatto ammontare della contribuzione complessiva esistente a suo credito e all'acquisizione, a tal fine, di notizie in merito ai contributi versati nel corso dell'attività lavorativa e alla relativa "consistenza", da intendere, quest'ultima, come estesa, oltre che alla quantità, anche alla qualità della contribuzione, vale a dire all'"utilità" della stessa ai fini pensionistici.
Sussiste quindi un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato alla informazione, speculare,
2 peraltro, al dovere di dare certezza sulla consistenza del credito contributivo via via maturato dagli assicurati, che costituisce un obbligo specifico dell'Istituto assicuratore, iscritto nel rapporto giuridico previdenziale, come è argomentabile dall'art. 54 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (e, in generale, dalla legge 8 luglio 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); sicché ove il diritto stesso rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione della consistenza della contribuzione, il richiedente ha un interesse qualificato ad agire, di cui è indubbia: l'attualità, per farne accertare la lesione, derivante dall'inadempimento.> cosi Cass 9125 del 2002.
In ordine alla prescrizione , va rilevato che l'eccezione di prescrizione non è fondata alla luce del fatto che si tratta di posizioni soggettive funzionali al diritto a pensione che è imprescrittibile in sé .
Quanto al merito va rilevato che l'art 8 dlgs 468 del 1998. prevede < 19. Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori socialmente utili per i quali e' erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque consentita la possibilita' di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184.>.
L'art 7 co. 9 legge 223/91 recita: <
9. I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti. >
La normativa è, dunque, chiara .
Non si evince alcuna altra condizione diversa dalla attività .
In ordine alla attività risulta invece attestata da attestazione dal Comune di Reggio Calabria .
In ordine alla mancata prova della erogazione dell'indennità , sul punto si richiama l'indirizzo espresso dalla locale Corte di Appello ( sent. n. 1003/15 del 14.luglio -3 settembre 2015 ) secondo cui si tratta di contributi figurativi ossia che non sono versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore.
3 L'attestazione del Comune di Reggio cal. riporta comunque l'erogazione di assegno ASU.
CONSIDERAZIONI FINALI
Spese del giudizio a carico di resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore della causa e alle difese necessarie per contrastare quelle avversarie.
Reggio Calabria, 14.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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