Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 02/12/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01376/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00603/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 603 del 2025, proposto da
GI EL, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Balducci e Alessandra Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Conversano (BA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Netti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN MA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego di accesso, protocollo n. c_c975-0009211, del 13.03.2025, avente ad oggetto “ Riscontro Richiesta accesso agli atti, prot. gen. n. 4203 del 05/02/2024, relativa all’immobile di proprietà del Sig. MA AN ” e per l’annullamento del silenzio-diniego serbato sull’istanza del 5.2.2025, ove il diniego, protocollo n. c_c975-0009211 del 13.3.2025, non sia ritenuto diniego espresso alla richiesta di accesso agli atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Conversano (BA);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. NZ IE e uditi per le parti i difensori avvocati Pierluigi Balducci e Alessandra Valente, per la parte ricorrente, e avv. Leonardo Netti, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che tra l’istante e il controinteressato v’è controversia circa la natura (pubblica o privata) della strada chiusa di via Giulio Verne, che compromette la pacifica fruizione della stessa tra i detti proprietari frontisti, anche al fine del pacifico accesso al garage del ricorrente;
Considerato che, come emerge dalla narrativa dei fatti allegati e dal contraddittorio, la natura della strada in discussione è evincibile sia dalla disciplina stradale ivi insistente sia dalla documentazione amministrativa, depositata presso il Comune, tra cui la convenzione-licenza edilizia del 19 giugno 1974, prot. n. 4298;
Considerato che, ai sensi dell’art. 22 legge n. 241/1990, il diritto di accesso: i) costituisce principio generale dell’attività amministrativa (al fine della partecipazione, dell’imparzialità e trasparenza); ii) comporta che tutti i documenti siano accessibili, ad eccezione di quelli preclusi per specifiche ragioni; iii) consiste nella facoltà di prendere visione e di estrarre copia di documenti depositati presso la p.a.;
Considerato che i permessi di costruire (art. 20, comma 6, d.P.R. n. 380/2001), ma anche i piani e le convenzioni di lottizzazione et similia – approvati con deliberazione del Comune consigliare (art. 42, comma 2, d.lgs. n. 267/2000) o di giunta nei soli casi ammessi – sono atti pubblici, già oggetto di pubblicità-notizia, con affissione all’albo pretorio del Comune (art. 124 d.lgs. n. 267/2000), ovverosia con la pubblicazione nel sito informatico dell’ente territoriale (art. 32 legge n. 69/2009), per cui non può addursi alcuna particolare ragione di riservatezza (c.d. privacy ); tant’è che il d.lgs. n. 33/2003 ha, da ultimo, precisato, all’art. 3, che “ [t]utti i documenti […] compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli […] ”; ergo , l’istanza di accesso a detti atti non è mai esplorativa, ove sussista un interesse inerente ad una posizione giuridica qualificata, anche dalla c.d. vicinitas , come emerge nel caso in discussione;
Ritenuto che sia immanente l’interesse pubblico alla pacifica fruizione della predetta strada e che le dedotte esigenze di riservatezza della parte controinteressata in seno al procedimento siano del tutto generiche e prive di alcun pregio, anche alla luce della necessità di dirimere la controversia tra le parti nelle opportune sedi, che peraltro, dalla disamina dei documenti depositati, emerge come già nota ai preposti uffici del Comune;
Ritenuto che il ricorrente rivesta una specifica posizione di interesse alla ostensione degli atti anelati, in quanto abitante in zona e proprietario del garage , cui vorrebbe accedere, senza esserne inibito, per “uso improprio” degli spazi antistanti, così come lamentato in ricorso, a legittimazione del proprio interesse alla ostensione degli atti richiesti in accesso;
Ritenuto, pertanto, che vada consentito l’accesso agli atti richiesti e, in particolare, alla convenzione-licenza edilizia del 19 giugno 1974, prot. n. 4298;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., che vada ordinata l'esibizione dei documenti richiesti, in accesso formale, senza ulteriore dilazione e, comunque sia, entro il termine massimo di n. 10 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o notificazione se anteriore, consentendo sia la visione sia l’estrazione di copia (anche in copia conforme autenticata, ove richiesto, ex art. 7, comma 6, d.P.R. n. 184/2006);
Ritenuto che le spese del giudizio vadano poste a carico della parte soccombente costituita e liquidate come in dispositivo; nulla spese invece per la parte controinteressata, non costituitasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione comunale resistente l’esibizione e il rilascio di copia dei documenti richiesti, nei sensi in motivazione.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in €. 2.000,00, oltre accessori di legge. Nulla spese per la parte controinteressata, non costituitasi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ DA, Presidente
NZ IE, Primo Referendario, Estensore
NZ Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ IE | NZ DA |
IL SEGRETARIO