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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/01/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12393/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 12393/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1 Controparte_2
nata a [...] il [...], nata a
[...] Controparte_3
Montevideo (Uruguay) il 20.04.1987, nata a [...] il Controparte_4
30.04.1973, nata a Montevideo (Uruguay) il [...], in [...] e quale Controparte_5
genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto dei figli minori: Controparte_6
nato a [...] il [...], nata a [...] Controparte_7
(Uruguay) il 24.05.2014 e nata a [...] il [...]; Controparte_8
nato a Montevideo (Uruguay) il [...], in [...] ed unitamente Persona_1
alla sig.ra quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per Parte_1
conto dei figli minori: nata a [...] il [...], Controparte_9 [...]
nato a [...] il [...] e nato a [...] CP_10 Controparte_11
(Uruguay) il 3.04.2014; nato a [...] il [...] e Parte_2
nato a [...] il [...], tutti con il patrocinio degli Parte_3
avvocati Mario A. Angelelli ed Arturo Salerni ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Roma, Via Alberico II n. 4
Ricorrenti Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_12
Resistente
pagina 1 di 10 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, nel merito, attesa la natura documentale della controversia, in accoglimento del presente atto e con ogni pronunzia connessa, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che , nato a [...] il [...], Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...], , nata a [...]_3
Montevideo il 20/04/1987, , nata a [...] il [...], Controparte_4 [...]
, nata a Montevideo il [...] in [...] e nella qualità di esercente la potestà CP_5 genitoriale sui minori nato a [...] il [...]; Controparte_6 [...] nata a [...] il [...] e nata a [...]_7 Controparte_8 il 24/08/2009, , nato a Montevideo il [...] in [...] e nella qualità Persona_1 di esercente la potestà genitoriale sui minori - assieme alla moglie Sig.ra Parte_1
– , nata a [...] il [...], , nato a
[...] Controparte_9 Controparte_10
Montevideo il 12/04/2015 e , nata a [...] il [...], Controparte_11 Parte_2
, nato a [...] il [...] e , nato a [...]
[...] Parte_3
(Repubblica Orientale d'Uruguay) il 3/01/2000 sono cittadini italiani, discendenti di avo italiano nato in [...] nel 1850, e poi di sua figlia nata nel 1893, e poi dei figli nati rispettivamente nel 2015 e nel 1924 che hanno acquisito lo stato di cittadinanza italiana per averlo riacquistato, il 1 gennaio 1948 e poi trasmesso ai figli ed ai nipoti, odierni ricorrenti. Con vittoria di spese, compensi ed onorari.”.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i signori , Controparte_1 [...]
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, in proprio e quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto dei figli CP_5
minori: e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, in proprio ed unitamente alla sig.ra Per_1 Persona_1 Parte_1
quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto dei figli minori: Controparte_9
e e Controparte_10 Controparte_11 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare, il proprio status Controparte_12
di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di cittadino Persona_2 pagina 2 di 10 italiano, nato a [...] il [...] ed emigrato in Uruguay senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino uruguaiano.
Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne viene dichiarata la contumacia. Controparte_12
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 1.08.2023.
Veniva fissata udienza al 23.10.2024 da svolgersi attraverso la modalità della trattazione scritta.
All'esito di tale deposito il giudice disponeva la rimessione della causa in istruttoria in quanto, come evidenziato dalla stessa difesa, non risultava depositata la procura alle liti da parte della ricorrente sig.ra anche nell'interesse dei suoi figli minori, mentre era presente Controparte_5
regolare procura della sola summenzionata ricorrente.
Il Giudice assegnava pertanto termine perentorio al legale entro il quale provvedere a detto deposito, disponendo che allo spirare dello stesso, la causa sarebbe stata assunta nuovamente a decisione.
Scaduto il termine la procura alle liti non veniva integrata ed il Giudice assumeva la causa a decisione.
*****
I ricorrenti deducono che il signor nato il [...] a [...], Persona_2
successivamente emigrava in Uruguay dove, conosciuto anche come contraeva Persona_3
matrimonio, in data 31.12.1879, con la sig.ra e dove, dalla predetta unione, Parte_4
nasceva il 19.09.1893; Persona_4
- contraeva matrimonio, in Uruguay, in data 18.01.1915, con il sig. Persona_4 [...]
, cittadino uruguaiano, e dall'unione nascevano, in Uruguay, il Persona_5 Parte_5
27.10.1915 e il 17.04.1924; Parte_6
- contraeva matrimonio, in Uruguay, in data 14.12.1950, con la sig.ra Parte_5 Persona_6
, e dall'unione nascevano, in Uruguay, il 18.10.1951 e
[...] Controparte_1 Controparte_4
il 6.04.1953;
- contraeva matrimonio, in Uruguay, in data 9.08.1972, con il sig. Controparte_4 Persona_7
e dall'unione nascevano, in Uruguay, il 30.04.1973,
[...] Controparte_4 [...]
il 3.11.1974, il 31.05.1977 e il CP_5 Persona_1 Parte_2
13.05.1979;
- contraeva matrimonio, in Uruguay, in data 10.05.1966, con il sig. Controparte_4
, e dall'unione nasceva, in Uruguay, il 3.01.2000; Persona_8 Parte_3
pagina 3 di 10 - contraeva matrimonio, in Uruguay, in data 4.10.2007, con il sig. Controparte_5 Persona_9
e dall'unione nascevano, in Uruguay, il 6.08.2011,
[...] Controparte_6 [...]
il 24.05.2014 e il 24.08.2009; Controparte_7 Controparte_8
- contraeva matrimonio, in Uruguay, in data 26.11.2015, con la sig.ra Persona_1 [...]
e dall'unione nascevano, in Uruguay, il 17.09.2008, Parte_1 CP_9 [...]
il 12.04.2015 e il 3.04.2014; CP_10 Controparte_11
- contraeva matrimonio, in Uruguay, in data 31.05.1945, con il sig. Parte_6 Persona_10
e dall'unione nasceva, in Uruguay, il 16.11.1947;
[...] Controparte_2
- contraeva matrimonio, in Uruguay, in data 21.08.1986, con il sig. Controparte_2
e dall'unione nasceva, in Uruguay, il 20.04.1987; Persona_11 Controparte_3
- decedeva, in Uruguay, in data 9.01.1907. Persona_2
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio della cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea materna in epoca pre-costituzionale, i ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda è fondata, nei limiti infra indicati, e merita di essere accolta.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua
pagina 4 di 10 emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti
i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art.
29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza pagina 5 di 10 appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma,
(eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con
l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del
1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al
1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del
pagina 6 di 10 principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello
"status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis
Orbene, nel merito, va osservato che dalla documentazione agli atti, debitamente tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano, sig. è nato prima dell'unificazione del Regno Persona_2
d'Italia (cfr. all. 1) e non è nota la data sella sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt. 4-
15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del
1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del 31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo
Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che nato a [...] il [...] (cfr. all. Persona_2
1), ovvero prima della nascita del Regno d'Italia, e deceduto in Uruguay il 9.01.1907 (cfr. all. 5), ovvero dopo l'unità d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno
d'Italia, e poiché non si è naturalizzato cittadino uruguaiano e non ha mai rinunciato volontariamente pagina 7 di 10 alla cittadinanza italiana (cfr. all. 4), l'ha trasmessa, pacificamente, alla figlia Persona_4
(cfr. all. 3). Quest'ultima però, nel vigore della Legge n. 555/1912, che riprendeva il Codice del 1865, perdeva la cittadinanza italiana per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero (cfr. all. 6) anteriormente al 1 gennaio 1948. Tuttavia l'illegittima e non volontaria privazione è avvenuta per effetto di norma dichiarata incostituzionale in quanto il diritto di cittadinanza non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma, costituendo uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria (in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.) dichiarata incostituzionale, permane anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della costituzione, come il caso di specie.
Ne consegue che la cittadinanza della sig.ra perduta dalla stessa a causa di Persona_4
una norma illegittima e non per propria volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione, in ossequio alla dichiarazione di illegittimità Costituzionale dell'art. 1 n. 1 della L. 555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana (cfr. Corte Cost. n. 30/1983), ai figli (cfr. all. 7) e Parte_5 Parte_6
(cfr. all. 8) e da questi a tutti i discendenti, ivi inclusi gli odierni ricorrenti (cfr. all. 9-35).
E' dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste altresì l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana, verso i discendenti c.d. di linea materna circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr. Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983).
Rileva infine il Tribunale che le variazioni dei dati anagrafici, letterali e fonetiche dell'avo italiano, della figlia dello stesso e dei ricorrenti che si rilevano nei documenti allegati, sono del tutto irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda in quanto non creano dubbi circa il rapporto di parentela in linea retta tra il dante causa ed i suoi discendenti (figli, nipoti, pronipoti, etc.), giustificandosi, negli anni, sia con l'adattamento dei nomi italiani alla lingua parlata in Uruguay, sia, soprattutto, con il pagina 8 di 10 modus operandi di coloro che detenevano i registri anagrafici, che scrivevano a mano e spesso direttamente nei luoghi di arrivo e di registrazione degli emigranti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_12
La domanda, invece, non può essere accolta per quanto attiene ai figli minori di Controparte_5
, posto che non risulta che la signora abbia agito anche nel loro interesse, non avendo
[...] rilasciato, all'uopo, alcuna procura alle liti a favore del legale che l'assiste.
Sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite, stante la peculiarità della controversia e la mancata opposizione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato Controparte_1
a Montevideo (Uruguay) il 18.10.1951, nata a [...] Controparte_2
(Uruguay) il 16.11.1947, , nata a [...] il Controparte_3
20.04.1987, nata a [...] il [...], Controparte_4 [...]
nata a [...] il [...], nato a CP_5 Persona_1
Montevideo (Uruguay) il 31.05.1977, nata a [...] il Controparte_9
17.09.2008, nato a [...] il [...], Controparte_10 Controparte_11
nato a [...] il [...], nato a [...]
[...] Parte_2
(Uruguay) il 13.05.1979 e nato a [...] il Parte_3
3.01.2000, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_12
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, lì 21.1.25
pagina 9 di 10 Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 12393/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1 Controparte_2
nata a [...] il [...], nata a
[...] Controparte_3
Montevideo (Uruguay) il 20.04.1987, nata a [...] il Controparte_4
30.04.1973, nata a Montevideo (Uruguay) il [...], in [...] e quale Controparte_5
genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto dei figli minori: Controparte_6
nato a [...] il [...], nata a [...] Controparte_7
(Uruguay) il 24.05.2014 e nata a [...] il [...]; Controparte_8
nato a Montevideo (Uruguay) il [...], in [...] ed unitamente Persona_1
alla sig.ra quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per Parte_1
conto dei figli minori: nata a [...] il [...], Controparte_9 [...]
nato a [...] il [...] e nato a [...] CP_10 Controparte_11
(Uruguay) il 3.04.2014; nato a [...] il [...] e Parte_2
nato a [...] il [...], tutti con il patrocinio degli Parte_3
avvocati Mario A. Angelelli ed Arturo Salerni ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Roma, Via Alberico II n. 4
Ricorrenti Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_12
Resistente
pagina 1 di 10 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, nel merito, attesa la natura documentale della controversia, in accoglimento del presente atto e con ogni pronunzia connessa, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che , nato a [...] il [...], Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...], , nata a [...]_3
Montevideo il 20/04/1987, , nata a [...] il [...], Controparte_4 [...]
, nata a Montevideo il [...] in [...] e nella qualità di esercente la potestà CP_5 genitoriale sui minori nato a [...] il [...]; Controparte_6 [...] nata a [...] il [...] e nata a [...]_7 Controparte_8 il 24/08/2009, , nato a Montevideo il [...] in [...] e nella qualità Persona_1 di esercente la potestà genitoriale sui minori - assieme alla moglie Sig.ra Parte_1
– , nata a [...] il [...], , nato a
[...] Controparte_9 Controparte_10
Montevideo il 12/04/2015 e , nata a [...] il [...], Controparte_11 Parte_2
, nato a [...] il [...] e , nato a [...]
[...] Parte_3
(Repubblica Orientale d'Uruguay) il 3/01/2000 sono cittadini italiani, discendenti di avo italiano nato in [...] nel 1850, e poi di sua figlia nata nel 1893, e poi dei figli nati rispettivamente nel 2015 e nel 1924 che hanno acquisito lo stato di cittadinanza italiana per averlo riacquistato, il 1 gennaio 1948 e poi trasmesso ai figli ed ai nipoti, odierni ricorrenti. Con vittoria di spese, compensi ed onorari.”.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i signori , Controparte_1 [...]
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, in proprio e quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto dei figli CP_5
minori: e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, in proprio ed unitamente alla sig.ra Per_1 Persona_1 Parte_1
quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto dei figli minori: Controparte_9
e e Controparte_10 Controparte_11 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare, il proprio status Controparte_12
di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di cittadino Persona_2 pagina 2 di 10 italiano, nato a [...] il [...] ed emigrato in Uruguay senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino uruguaiano.
Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne viene dichiarata la contumacia. Controparte_12
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 1.08.2023.
Veniva fissata udienza al 23.10.2024 da svolgersi attraverso la modalità della trattazione scritta.
All'esito di tale deposito il giudice disponeva la rimessione della causa in istruttoria in quanto, come evidenziato dalla stessa difesa, non risultava depositata la procura alle liti da parte della ricorrente sig.ra anche nell'interesse dei suoi figli minori, mentre era presente Controparte_5
regolare procura della sola summenzionata ricorrente.
Il Giudice assegnava pertanto termine perentorio al legale entro il quale provvedere a detto deposito, disponendo che allo spirare dello stesso, la causa sarebbe stata assunta nuovamente a decisione.
Scaduto il termine la procura alle liti non veniva integrata ed il Giudice assumeva la causa a decisione.
*****
I ricorrenti deducono che il signor nato il [...] a [...], Persona_2
successivamente emigrava in Uruguay dove, conosciuto anche come contraeva Persona_3
matrimonio, in data 31.12.1879, con la sig.ra e dove, dalla predetta unione, Parte_4
nasceva il 19.09.1893; Persona_4
- contraeva matrimonio, in Uruguay, in data 18.01.1915, con il sig. Persona_4 [...]
, cittadino uruguaiano, e dall'unione nascevano, in Uruguay, il Persona_5 Parte_5
27.10.1915 e il 17.04.1924; Parte_6
- contraeva matrimonio, in Uruguay, in data 14.12.1950, con la sig.ra Parte_5 Persona_6
, e dall'unione nascevano, in Uruguay, il 18.10.1951 e
[...] Controparte_1 Controparte_4
il 6.04.1953;
- contraeva matrimonio, in Uruguay, in data 9.08.1972, con il sig. Controparte_4 Persona_7
e dall'unione nascevano, in Uruguay, il 30.04.1973,
[...] Controparte_4 [...]
il 3.11.1974, il 31.05.1977 e il CP_5 Persona_1 Parte_2
13.05.1979;
- contraeva matrimonio, in Uruguay, in data 10.05.1966, con il sig. Controparte_4
, e dall'unione nasceva, in Uruguay, il 3.01.2000; Persona_8 Parte_3
pagina 3 di 10 - contraeva matrimonio, in Uruguay, in data 4.10.2007, con il sig. Controparte_5 Persona_9
e dall'unione nascevano, in Uruguay, il 6.08.2011,
[...] Controparte_6 [...]
il 24.05.2014 e il 24.08.2009; Controparte_7 Controparte_8
- contraeva matrimonio, in Uruguay, in data 26.11.2015, con la sig.ra Persona_1 [...]
e dall'unione nascevano, in Uruguay, il 17.09.2008, Parte_1 CP_9 [...]
il 12.04.2015 e il 3.04.2014; CP_10 Controparte_11
- contraeva matrimonio, in Uruguay, in data 31.05.1945, con il sig. Parte_6 Persona_10
e dall'unione nasceva, in Uruguay, il 16.11.1947;
[...] Controparte_2
- contraeva matrimonio, in Uruguay, in data 21.08.1986, con il sig. Controparte_2
e dall'unione nasceva, in Uruguay, il 20.04.1987; Persona_11 Controparte_3
- decedeva, in Uruguay, in data 9.01.1907. Persona_2
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio della cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea materna in epoca pre-costituzionale, i ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda è fondata, nei limiti infra indicati, e merita di essere accolta.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua
pagina 4 di 10 emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti
i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art.
29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza pagina 5 di 10 appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma,
(eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con
l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del
1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al
1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del
pagina 6 di 10 principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello
"status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis
Orbene, nel merito, va osservato che dalla documentazione agli atti, debitamente tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano, sig. è nato prima dell'unificazione del Regno Persona_2
d'Italia (cfr. all. 1) e non è nota la data sella sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt. 4-
15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del
1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del 31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo
Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che nato a [...] il [...] (cfr. all. Persona_2
1), ovvero prima della nascita del Regno d'Italia, e deceduto in Uruguay il 9.01.1907 (cfr. all. 5), ovvero dopo l'unità d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno
d'Italia, e poiché non si è naturalizzato cittadino uruguaiano e non ha mai rinunciato volontariamente pagina 7 di 10 alla cittadinanza italiana (cfr. all. 4), l'ha trasmessa, pacificamente, alla figlia Persona_4
(cfr. all. 3). Quest'ultima però, nel vigore della Legge n. 555/1912, che riprendeva il Codice del 1865, perdeva la cittadinanza italiana per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero (cfr. all. 6) anteriormente al 1 gennaio 1948. Tuttavia l'illegittima e non volontaria privazione è avvenuta per effetto di norma dichiarata incostituzionale in quanto il diritto di cittadinanza non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma, costituendo uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria (in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.) dichiarata incostituzionale, permane anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della costituzione, come il caso di specie.
Ne consegue che la cittadinanza della sig.ra perduta dalla stessa a causa di Persona_4
una norma illegittima e non per propria volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione, in ossequio alla dichiarazione di illegittimità Costituzionale dell'art. 1 n. 1 della L. 555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana (cfr. Corte Cost. n. 30/1983), ai figli (cfr. all. 7) e Parte_5 Parte_6
(cfr. all. 8) e da questi a tutti i discendenti, ivi inclusi gli odierni ricorrenti (cfr. all. 9-35).
E' dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste altresì l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana, verso i discendenti c.d. di linea materna circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr. Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983).
Rileva infine il Tribunale che le variazioni dei dati anagrafici, letterali e fonetiche dell'avo italiano, della figlia dello stesso e dei ricorrenti che si rilevano nei documenti allegati, sono del tutto irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda in quanto non creano dubbi circa il rapporto di parentela in linea retta tra il dante causa ed i suoi discendenti (figli, nipoti, pronipoti, etc.), giustificandosi, negli anni, sia con l'adattamento dei nomi italiani alla lingua parlata in Uruguay, sia, soprattutto, con il pagina 8 di 10 modus operandi di coloro che detenevano i registri anagrafici, che scrivevano a mano e spesso direttamente nei luoghi di arrivo e di registrazione degli emigranti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_12
La domanda, invece, non può essere accolta per quanto attiene ai figli minori di Controparte_5
, posto che non risulta che la signora abbia agito anche nel loro interesse, non avendo
[...] rilasciato, all'uopo, alcuna procura alle liti a favore del legale che l'assiste.
Sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite, stante la peculiarità della controversia e la mancata opposizione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato Controparte_1
a Montevideo (Uruguay) il 18.10.1951, nata a [...] Controparte_2
(Uruguay) il 16.11.1947, , nata a [...] il Controparte_3
20.04.1987, nata a [...] il [...], Controparte_4 [...]
nata a [...] il [...], nato a CP_5 Persona_1
Montevideo (Uruguay) il 31.05.1977, nata a [...] il Controparte_9
17.09.2008, nato a [...] il [...], Controparte_10 Controparte_11
nato a [...] il [...], nato a [...]
[...] Parte_2
(Uruguay) il 13.05.1979 e nato a [...] il Parte_3
3.01.2000, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_12
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, lì 21.1.25
pagina 9 di 10 Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno
pagina 10 di 10