TRIB
Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/08/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3479/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 3479/2021, promossa da:
(C.F. ), in proprio ed in qualità di titolare della Parte_1 C.F._1
PIZZERIA LE DUE SO DI TA LB (P.I. , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Corti
- attrice opponente
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio CP_1 C.F._2
Cristiani
- convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto d'opera intellettuale.
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da note scritte depositate in data 17/6/2024, “In via principale:
Revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 989/2021 emesso dal
Tribunale di Pisa, per assoluta carenza dei presupposti, e per i motivi tutti di cui in narrativa dell'atto di opposizione. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. Ancora, in via principale: Previo accertamento delle negligenze, inadempienze e omissioni professionali – dovute anche alla diversa qualifica da accertare in capo all'opposta rispetto a quanto dichiarato all'opponente, e variamente pubblicizzato, dichiarare altresì come alcuna somma sia dovuta dalla seconda alla prima in considerazione: a) delle predette omissioni, negligenze e inadempienze, le cui ricadute in termini di danno economico, mancata
1 fruizione delle agevolazioni ed aiuti economici concessi per le imprese in periodo di covid, mancata disponibilità di Durc, mancata ammissione alla CIGS covid del personale dipendente, dovranno essere analizzate, valutate e quantificate in esito ad idonea CTU tecnico-contabile; b) della applicazione di tariffe professionali non consone e rispondenti all'effettiva qualifica professionale dell'opposta ed all'attività effettivamente svolta per l'opponente; e, c) dei pagamenti tempo per tempo effettuati dall'opponente all'opposta. Con condanna dell'opposta, in via di domanda/eccezione riconvenzionale, anche in compensazione con il credito oggi opposto e contestato, a ristorare e rilevare indenne l'opponente dalle conseguenze economiche derivate da quanto sub a), con quantificazione dei relativi danni e disagi, in termini di danno emergente e lucro cessante, sempre a mezzo di idonea CTU tecnico-contabile. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. In via subordinata, ed all'esito dei rilievi del CTU anche a chiarimenti sulle odierne richieste, dichiarare comunque compensati integralmente gli eventuali importi residui dovuti all'opposta con le maggiori somme riconosciute dovute all'opponente per danni e disagi subiti e subendi in esito alle dichiarate inadempienze professionali della consulente, come documentate ed evidenziate”; in via istruttoria, insiste nella richiesta di chiarimenti del C.T.U. e nelle istanze formulate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.; per la convenuta opposta: come da note scritte depositate in data 28/3/2025, “ nel merito, rigettare la opposizione a decreto ingiuntivo ed ogni altra domanda ed eccezione promossa da Parte_1 in proprio e quale titolare della Pizzeria le Due Sorelle di Vata Albana e, con l'effetto, Piaccia confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 989 del 2021 (RGN 2641/2021) ovvero condannare la opponente al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 comma IV c.p.c. dalla domanda al saldo (…). Con vittoria di spese, competenze, rimborso for. spese generali, oneri di legge e competenze CTU e CTP”; in via istruttoria, insiste nelle istanze formulate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 989/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 6/7/2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.062,01, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della IG.ra , a titolo di compenso per le prestazioni professionali CP_1 rese in esecuzione del contratto d'opera professionale stipulato tra le parti, come da fatture nn. 15/A
e 16/A del 21/6/2021.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto:
2 - di aver conferito, nel mese di gennaio 2020, alla IG.ra – conosciuta tramite un CP_1 amico – l'incarico di curare i profili tecnici e di fornire assistenza commerciale attinenti all'attività di ristorazione “Pizzeria le due sorelle di , appena avviata;
Parte_1
- di aver maturato, sin dal primo contatto e in ragione della condotta tenuta dalla convenuta, il convincimento che quest'ultima fosse in possesso della qualifica di commercialista, con conseguente idoneità a gestire integralmente gli adempimenti contabili, fiscali, amministrativi e inerenti al personale dipendente;
- a seguito dell'avvio dell'attività commerciale, erano stati aperti l'indirizzo PEC e presentata la
SCIA, nonché espletate le pratiche per l'assunzione di quattro dipendenti, ma, a causa della pandemia da Covid-19, il locale era rimasto chiuso, limitandosi all'asporto;
- nel maggio 2020, l'attrice incaricava la IG.ra di curare le pratiche necessarie per CP_1
l'ottenimento dei contributi statali emergenziali (“ristori”), dei redditi di emergenza e delle richieste di cassa integrazione per i dipendenti, nonché la predisposizione e presentazione dei modelli 730, delle domande per assegni familiari e per il reddito di cittadinanza;
- nel gennaio 2021, l'opponente veniva a conoscenza del rigetto della domanda di “ristori” per mancata emissione del DURC, dovuta al mancato invio della documentazione all'INPS;
- nell'aprile 2021, a seguito di reiterate giustificazioni addotte dalla convenuta, una dipendente si recava personalmente presso l'INPS, apprendendo come non fosse stata presentata alcuna domanda di cassa integrazione, né domande per assegni familiari, reddito di cittadinanza o reddito di emergenza, né predisposti o trasmessi i modelli 730;
- alla fine di aprile 2021, l'opponente, dopo insistenze, otteneva i codici di accesso alla PEC aziendale;
inoltre, la convenuta si rifiutava di restituire la documentazione relativa all'azienda e ai dipendenti in suo possesso;
- nel maggio 2021, avendo conferito l'incarico ad un nuovo professionista, l'opponente veniva a conoscenza della circostanza che la IG.ra non era una commercialista, ma una consulente CP_1 tributaria, dell'esistenza di numerosi inadempimenti fiscali e previdenziali, nonché della circostanza che l'attività risultava rappresentata presso l'INAIL da uno studio facente capo ad un certo Rag.
persona a lei del tutto estranea;
in particolare: Per_1
a) “l'ufficio INPS di Pisa aveva segnalato e contestato al nuovo consulente:
▪ che nessun versamento era stato effettuato sulla posizione IVS titolare commercianti;
▪ che nessun versamento era stato effettuato sulla posizione aziende (lavoro dipendente);
▪ che, per entrambe le posizioni, non sono risultavano presentate le richieste di dilazione e rateizzazione previste dalle norme Covid;
▪ che non risultava presentata alcuna richiesta di Cassa Integrazione;
3 ▪ che i Modelli UniEmens erano stati presentati fino al periodo agosto 2020 (1).
b) L'agenzia delle Entrate di Pisa aveva segnalato e contestato:
▪ che non erano state presentate liquidazioni periodiche (LiPe);
▪ che non era stata presentata dichiarazione annuale Iva, scadenza 30/04/2021 (2);
▪ che nessun versamento di imposte, contributi e ritenute fiscali, dal febbraio 2020, ad eccezione del diritto camerale 2020, risultava essere stato operato, nonostante al consulente fosse stata conferita come di prassi espressa delega;
▪ che la dichiarazione dei redditi anno 2019 era stata presentata a marzo 2021, oltre il termine di scadenza (3);
c) per quanto attiene le posizioni INAIL, tramite il già citato (e “sconosciuto” Rag. Per_1 all'uopo contattato dal nuovo consulente), si fosse appreso che il predetto, non avendo le basi di calcolo, non aveva presentato dichiarazione retribuzioni per l'anno 2020 e di conseguenza non era stato calcolato il premio anticipato (INAIL) per l'anno 2021 (omesso)” (cfr. pp. 6 e
7, atto di citazione).
Tanto premesso, l'opponente ha sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., evidenziando, da un lato, che la IG.ra – diversamente da quanto fatto intendere all'attrice – CP_1 non aveva la qualifica di commercialista, ma solo di consulente tributario;
dall'altro, che la stessa si era resa responsabile di plurime condotte negligenti ed omissive nell'esecuzione dell'incarico professionale, le quali avevano determinato rilevanti conseguenze negative di natura economica sull'andamento dell'azienda; ha, inoltre, contestato la congruità del quantum richiesto dall'opposta in relazione all'attività concretamente espletata, eccependo altresì di aver già provveduto a corrispondere compensi in contanti, per l'importo di € 200,00 mensili, e mediante due bonifici, rispettivamente di € 200,00 e di € 689,00 (docc. 3 e 4, fascicolo di parte opponente); ha, infine, chiesto la compensazione di quanto eventualmente dovuto con i danni subiti a causa dell'inadempimento della convenuta.
1.2. Si è costituita in giudizio tardivamente la IG.ra , contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, ha eccepito:
- di non aver mai indotto in errore la IG.ra circa la propria qualifica professionale, avendo fin Pt_1 dall'inizio precisato di essere tributarista, come chiaramente desumibile dal sito web, nonché dal timbro apposto sulle fatture e sui prospetti di notula;
- di aver curato la contabilità della ditta opponente dalla fine del 2019 fino all'interruzione del rapporto professionale, avvenuta nell'aprile 2021, per un corrispettivo di € 150,00 mensili, oltre Iva;
4 - di aver espletato le seguenti attività: predisposizione della SCIA per l'apertura dell'attività; partiche per l'assunzione di quattro dipendenti;
apertura della PEC intestata alla ditta;
redazione di n. 28 buste paga per l'anno 2020 e di ulteriori n. 4 buste paga relative alla tredicesima;
predisposizione e trasmissione delle domande di ristori Covid-19; gestione della pratica del licenziamento della IG.ra
; Parte_2
- non rientravano, invece, nell'oggetto dell'incarico attività ulteriori o comunque estranee alla gestione della ditta, quali richieste di reddito di cittadinanza o di emergenza, elaborazione dei modelli
730, ovvero attivazione di pratiche per la cassa integrazione di dipendenti, tanto che dette prestazioni non erano state fatturate all'opponente, né richieste ai dipendenti;
- di aver emesso, per le attività svolte nel 2020, il progetto di notula n. 5/A del 12/1/2021, per l'importo, al netto degli acconti ricevuti (€ 1.151,68), di € 1.347,33, importo mai corrisposto né contestato dalla controparte (doc. 3, fascicolo di parte opposta);
- di aver proseguito l'esecuzione dell'incarico nei primi mesi del 2021, svolgendo attività quali: tenuta della contabilità; elaborazione e invio di n. 4 certificazioni uniche;
elaborazione e invio del modello
740 a nome della IG.ra elaborazione e invio della dichiarazione Iva 2020/2021; redazione di Pt_1
n. 9 buste paga;
gestione della pratica di dimissioni volontarie del IG. rinnovo della PEC Pt_3 aziendale;
pratiche per il rilascio di n. 4 credenziali SPID;
rinnovo della fatturazione elettronica per l'anno 2021;
- di aver emesso, per tali prestazioni, il progetto di notula n. 8/A del 26/4/2021, rimasto anch'esso insoluto e privo di contestazioni (doc. 3).
1.3. Con ordinanza del 27/1/2022, all'esito della prima udienza di comparizione svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il Giudice Istruttore ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 2/4/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
**********
2. In diritto
2.1. Questioni preliminari
2.1.1. Preliminarmente, devono rilevarsi la superfluità e irrilevanza ai fini del decidere delle istanze istruttorie avanzate da entrambe le parti nelle proprie memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto le rispettive prospettazioni presentano natura
5 essenzialmente documentale ovvero richiedono valutazioni di carattere tecnico-specialistico, per le quali risulta già esperito il mezzo istruttorio più idoneo, rappresentato dalla consulenza tecnica d'ufficio.
2.1.2. Quanto a quest'ultima, deve poi rigettarsi l'istanza di chiarimenti anch'essa reiterata da parte opponente con le proprie note conclusive. La relazione tecnica in atti risulta coerente e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti sottoposti, avendo altresì garantito il pieno contraddittorio tra le parti mediante la formulazione di osservazioni successivamente recepite e sviluppate nell'elaborato da ultimo depositato. Non sussistono, pertanto, i presupposti per disporre la chiamata a chiarimenti del consulente, non ravvisandosi alcun deficit motivazionale nella relazione.
2.2. Nel merito
L'opposizione proposta dalla IG.ra è parzialmente fondata e, pertanto, merita di essere accolta Pt_1 nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
2.2.1. Giova rammentare che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali, il professionista che agisce per il pagamento del proprio onorario deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto professionale, dell'attività svolta e della sua rispondenza al mandato ricevuto” (cfr. Cass. civ. n. 5641/2023).
In considerazione della natura contrattuale della prestazione professionale, al cliente spetta unicamente un onere di compiuta e precisa allegazione dell'inadempimento contestato, mentre sul professionista grava la prova di aver adempiuto diligentemente alla prestazione o dell'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione stessa per causa a lui non imputabile ai sensi dell'art. 1218
c.c. (Trib. Monza n. 2177/2024).
In particolare, con riguardo alle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali, l'art. 1176, co.
2, c.c. prescrive che il debitore sia tenuto ad una diligenza qualificata, proporzionata alla natura dell'attività esercitata, la quale si specifica nell'impiego della perizia e degli strumenti tecnici adeguati al tipo di incarico assunto. La valutazione della correttezza e dell'esattezza della prestazione resa varia, pertanto, in relazione al settore professionale di riferimento e al grado di complessità della prestazione richiesta. Inoltre, on specifico riferimento alla figura del commercialista – ma il principio risulta applicabile, in via estensiva ed analogica, anche alla posizione del tributarista – l'obbligo di diligenza qualificata di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., unitamente al dovere di correttezza, si declina, secondo l'elaborazione giurisprudenziale consolidata, in un complesso di attività esigibili che travalicano la mera perizia tecnica negli adempimenti specificamente demandati, comprendendo altresì le attività informative e di supporto strumentali al corretto svolgimento del rapporto professionale (ex multis, Cass. civ. n. 13873/2020).
2.2.2. Nella vicenda per cui è causa, pacifica l'esistenza di un contratto d'opera professionale intercorso tra le parti, il thema decidendum attiene alla determinazione dell'effettivo oggetto
6 dell'incarico conferito dalla IG.ra alla IG.ra e all'accertamento dell'(in)adempimento Pt_1 CP_1 della prestazione da parte della professionista.
L'attrice fonda, infatti, la propria opposizione sulla sussistenza di plurime omissioni e negligenze imputabili alla controparte, eccepite sia ai sensi dell'art. 1460 c.c., con l'obiettivo di paralizzare la pretesa creditoria, sia ai fini della spiegata domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno;
di contro, la convenuta contesta, da un lato, che le prestazioni di cui controparte lamenta l'omissione rientrassero nell'ambito dell'incarico originariamente conferitole e, dall'altro, che le attività effettivamente espletate siano state adempiute negligentemente o presentino profili di colpa professionale.
2.2.3. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande contrapposte, come nella specie, il Giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere a una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, che, al di là del pur necessario riferimento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplenti non est ademplendum
(Cass. civ. n. 14648/2013).
Quest'ultima eccezione, difatti, può produrre i suoi effetti in quanto risulti proporzionata all'inadempimento della controparte in base a una valutazione da compiersi in termini oggettivi, vale a dire con riferimento all'intero equilibrio del contratto e alla buona fede, con il Giudice tenuto a valutare, secondo il principio di correttezza, quale tra le due condotte, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso in rapporto all'interesse perseguito da ciascuna parte, e perciò abbia legittimato causalmente e proporzionalmente la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (Cass. civ. n. 4712/2022).
2.2.4. Orbene, muovendo dalle doglianze mosse dalla IG.ra risulta che quest'ultima ha Pt_1 contestato, rispetto agli obblighi negoziali gravanti sulla IG.ra , un plurimo inadempimento, CP_1 consistente:
1. nel non aver chiarito la sua qualifica di consulente tributario, facendo credere alla cliente di possedere la qualifica di commercialista, nonché nell'aver svolto prestazioni riservate esclusivamente a soggetti iscritti nei relativi albi professionali;
2. nell'aver omesso di curare le pratiche necessarie per l'ottenimento dei contributi statali emergenziali (“ristori”), dei redditi di emergenza e delle richieste di cassa integrazione per i dipendenti, nonché la predisposizione e presentazione dei modelli 730, delle domande per assegni familiari e per il reddito di cittadinanza;
7 3. nell'aver commesso ulteriori omissioni e negligenze, quali:
▪ nessun versamento era stato effettuato sulla posizione IVS titolare commercianti;
▪ nessun versamento era stato effettuato sulla posizione aziende (lavoro dipendente);
▪ per entrambe le posizioni, non risultavano presentate le richieste di dilazione e rateizzazione previste dalle norme Covid;
▪ non risultava presentata alcuna richiesta di Cassa Integrazione;
▪ i Modelli UniEmens erano stati presentati fino al periodo agosto 2020;
▪ non erano state presentate liquidazioni periodiche (LiPe);
▪ non era stata presentata dichiarazione annuale Iva, scadenza 30/04/2021;
▪ nessun versamento di imposte, contributi e ritenute fiscali, dal febbraio 2020, ad eccezione del diritto camerale 2020, risultava essere stato operato, nonostante al consulente fosse stata conferita come di prassi espressa delega;
▪ la dichiarazione dei redditi anno 2019 era stata presentata a marzo 2021, oltre il termine di scadenza;
non era stata presenta la dichiarazione retribuzioni per l'anno
2020 e di conseguenza non era stato calcolato il premio anticipato (INAIL) per l'anno
2021 (cfr. pp. 6 e 7, atto di citazione).
I descritti inadempimenti – o inesatti adempimenti – possono, tuttavia, ritenersi sussistenti e ascrivibili alla condotta di parte opposta solo in parte.
2.2.4.1. Quanto al punto sub 1), è orientamento consolidato quello secondo cui “L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva
a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvi gli oneri amministrativi o tributari”
(cfr. Cass. civ. 8683/2019).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che le prestazioni eseguite dalla IG.ra relative alla tenuta CP_1 della contabilità aziendale non rientrano nell'alveo delle attività riservate in via esclusiva alla professione di dottore commercialista, con conseguente piena validità del contratto stipulato tra le parti. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “le attività di tenuta delle scritture
8 contabili dell'impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell'IRAP, dell'ICI o di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso la Camera di Commercio, di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, non rientrano nell'ambito di quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione” (cfr. Cass. civ. 8683/2019).
Diversamente, per quanto concerne le prestazioni riconducibili ad adempimenti propri del consulente del lavoro, sebbene la redazione delle buste paga non sia attività preclusa al tributarista, quest'ultimo non può, invece, provvedere agli obblighi comunicativi quali le comunicazioni “Unilav” inerenti all'instaurazione, alla cessazione o alla modifica di rapporti di lavoro subordinato, né può curare le pratiche di assunzione e licenziamento dei dipendenti.
Dalla lettura degli artt. 1 e 2 L. n. 12/1979 si ricava infatti che è attività riservata al consulente iscritto all'albo – che ne risponde personalmente – quella connessa al compimento degli adempimenti relativi al personale dipendente, con ciò dovendosi intendere non ogni attività a qualsiasi titolo collegata alla stessa esistenza, in capo al cliente che si rivolge ad una struttura che svolge attività di consulenza sul lavoro, di uno o più rapporti di lavoro con dipendenti, ma l'espletamento degli adempimenti di natura fiscale o previdenziale, in cui il consulente abilitato, su delega del cliente, opera come sostituto del datore di lavoro (Cass. civ. n. 14247/2020).
Ne deriva che, applicando i principi appena richiamati, la IG.ra non può legittimamente CP_1 pretendere compensi per le seguenti attività: “4 assunzioni con un licenziamento 200,00” e
“licenziamento 80,00” (cfr. fatture nn. 15/a e 16/A). Pt_4
2.2.4.2. Sul punto sub 2), la convenuta ha contestato che l'incarico conferitole non contemplasse la gestione di pratiche relative ai dipendenti o comunque estranee all'attività ditta, quali le richieste di reddito di cittadinanza o di reddito di emergenza, l'elaborazione di modelli 730, ovvero la presentazione di istanze di accesso alla Cassa Integrazione;
a sostegno di tale deduzione, la medesima ha rilevato come dette attività non fossero mai state oggetto di specifica richiesta di compenso, né oggetto della domanda monitoria.
Per converso, parte attrice – sulla quale gravava, ai fini dell'azionata domanda di risarcimento danni ex art. 1218 c.c., l'onere probatorio circa il titolo costitutivo della prestazione asseritamente inadempiuta, potendo a tal fine avvalersi anche di presunzioni (Cass. civ. n. 1792/2017) – non ha assolto tale onere, non avendo fornito elementi idonei a corroborare le proprie allegazioni. Né, in tal senso, può ritenersi sufficiente l'unico capitolo di prova orale articolato in sede di memoria istruttoria
(n. 2), la cui ammissibilità, in assenza di ulteriori riscontri in atti, appare preclusa dai limiti fissati dall'art. 2721 c.c.
Ne consegue che, sotto questo profilo, nessun inadempimento può essere imputato alla convenuta, né può essere accolta la correlata domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.
9 2.2.4.3. Con riferimento al punto sub 3), deve, invece, evidenziarsi quanto emerso dalla relazione tecnica espletata in corso di causa e, segnatamente:
- “L'espletamento da parte della Dottoressa delle attività professionali indicate nelle due CP_1 fatture azionate in via monitoria, risultano effettuate, ad eccezione di quanto indicato al punto 4 della fattura 15A “richieste varie a fondo perduto” che non trova riscontro sul sito Agenzia Entrate nella posizione di ”; Parte_1
- “Rispetto alle attività indicate nelle due fatture emesse risultano due violazioni:
▪ La dichiarazione dei redditi 2020 relativa al 2019 di presentata oltre i termini Parte_1
e non sanata è considerata dall' , e tale omissione comporta Controparte_2 una sanzione da €. 150,00 a €. 500,00.
▪ La dichiarazione Iva 2021 relativa al 2020 anch'essa presentata oltre i termini e non sanata.
In base a quanto previsto dall'art.5 comma 1 Dlgs n.471 del 1997 la sanzione va dal 60% al
120% delle imposte dovute con un minimo di €. 200,00 se presentata entro l'invio della dichiarazione dell'anno successivo come nel caso in esame”;
- “Oltre alle suddette violazioni relative a attività indicate nelle fatture dobbiamo però evidenziare anche delle omissioni di adempimenti non fatturati ma connessi e inscindibili rispetto ad alcune prestazioni eseguite:
▪ La tenuta della contabilità semplificata obbliga alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali IVA telematiche (LIPE) che non sono state presentate né sanate successivamente.
▪ La redazione delle buste paga comporta quale adempimento connesso e obbligatorio la presentazione delle dichiarazione Uniemens e tale adempimento è stato svolto fino al mese di
Agosto e poi interrotto. La mancata presentazione della dichiarazione Uniemens e il mancato pagamento dei contributi implica da parte dell'Inps l'applicazione previste dall'articolo 116 comma 8 lettera b), Legge n.388/2000. Nello specifico vengono applicate sanzioni del 30% sui contributi omessi”;
▪ altro adempimento obbligatorio derivante dalla gestione di personale dipendente è la denuncia dei salari da presentare all'Inail che per l'anno 2020 scadeva il 01/03/2021 ma non risulta presentata” (cfr. p. 13, c.t.u.).
Gli accertamenti tecnici hanno dunque rilevato l'esistenza di una serie di omissioni e negligenze imputabili alla IG.ra in relazione alle prestazioni per le quali è stato richiesto il pagamento CP_1 del compenso.
Sul punto, non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine all'asserita nullità della consulenza per preteso sconfinamento del perito rispetto al quesito originario, essendo ormai principio consolidato delle Sezioni Unite della Corte di legittimità quello secondo cui “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini
10 commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cass. Sez. Un. n. 3086/2022). Del resto, le ulteriori violazioni nella specie accertate attengono ad adempimenti connessi e inscindibili rispetto a prestazioni oggetto di fatturazione, sicché risultano funzionali alla valutazione della diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c.
Non è, altresì, condivisibile la prospettazione difensiva secondo cui le omissioni sarebbero state determinate da una carenza informativa della IG.ra non essendo emersa in atti la prova di Pt_1 un'effettiva e diligente attivazione della IG.ra per acquisire le necessarie informazioni. Né CP_1 possono ritenersi idonei, a tal fine, i capitoli di prova orale articolati dall'opposta, connotati da genericità, così come la documentazione da questa prodotta trattandosi di dichiarazioni di provenienza unilaterale (doc. 12, fascicolo di parte opposta).
Tuttavia, gli inadempimenti riscontrati, pur rilevanti, non presentano un grado di gravità tale da legittimare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la totale paralisi della pretesa creditoria, atteso che una parte significativa delle prestazioni è stata comunque adempiuta, con conseguente permanenza del sinallagma contrattuale e della relativa utilità per la cliente, in conformità al principio di proporzionalità che governa l'operatività dell'eccezione di inadempimento.
Tali inadempimenti, tuttavia, integrano i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 1218 c.c. formulata dall'opponente, da quantificarsi equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c.
– stante l'obiettiva difficoltà per la parte interessata di provare il danno nel suo preciso ammontare
(Cass. civ. n. 22183/2025) – in misura corrispondente a un terzo del compenso spettante e richiesto dalla professionista, come meglio si dirà infra.
Va, invece, disattesa la domanda di risarcimento del danno con riferimento alle sanzioni che la IG.ra assume dovute all'Erario, non essendo stata fornita in atti – neanche a seguito Pt_1 dell'autorizzazione al deposito della documentazione concessa all'udienza del 14/3/2023 su istanza dell'opponente – prova alcuna né dell'effettiva irrogazione delle medesime da parte dell'Amministrazione finanziaria, né, a maggior ragione, dell'avvenuto pagamento delle stesse.
2.2.5. Venendo al quantum della pretesa creditoria di parte opposta, rilevata la contestazione sollevata dall'opponente e la mancata dimostrazione di una specifica pattuizione tra le parti, mette conto rammentare che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il quantum debeatur, costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del
11 professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697
c.c.” (Cass. civ. n. 357/2023).
2.2.5.1. Sul punto, è dirimente richiamare gli esiti della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, la quale, prendendo come parametro di riferimento sia le tabelle tariffarie dei tributaristi che dei commercialisti, ha concluso che il “risultato complessivo delle fatture ricalcolate dal sottoscritto una somma pari a €. 4046,64, mentre la somma richiesta complessivamente dalla Parte_5 ammonta a €. 6062,01” (cfr. p. 13, c.t.u.).
2.2.5.2. Da tale importo va poi decurtato quanto richiesto per le prestazioni ritenute non esigibili: “4 assunzioni e 1 licenziamento” per € 200,00 e ” per € 40,00 (come ricalcolato Parte_6 dal C.T.U.), per un totale di € 3.806,64 (€ 4.0464,64 - € 240,00).
Tale importo deve essere ulteriormente ridotto di un terzo, in ragione del risarcimento del danno spettante alla parte opponente, determinando un totale dovuto pari a € 2.537,76 (€ 3.806,64 : 3 x 2).
A tale somma si aggiungono gli interessi ex art. 1284, co. 2 c.c. dalla data di emissione delle fatture fino alla domanda giudiziale (da individuarsi del deposito del ricorso monitorio) ed ex art. 1284, co.
4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
2.2.5.3. Infine, nessun rilievo può riconoscersi all'eccezione di intervenuto pagamento in contanti sollevata da parte opponente.
In primis, dalla documentazione prodotta dall'opposta risulta che siano già stati scomputati gli acconti di € 659,89 e di € 200,00 (doc. 3, fascicolo di parte opposta). La ricevuta rilasciata dalla IG.ra CP_1 in data 2/10/2020 non aggiunge alcunché sul punto, posto che l'importo in essa indicato coincide con quanto già detratto in fattura (doc. 4, fascicolo di parte opponente).
In secondo luogo, l'opponente non ha fornito prova di aver corrisposto ulteriori acconti in contanti, non potendo al riguardo trovare ingresso la prova testimoniale. Sul punto, gli artt. 2721 e 2726 c.c. stabiliscono che la prova dei pagamenti non possa essere data per testimoni qualora il valore dell'oggetto ecceda Lire 5.000,00 (oggi € 2,58). È del tutto chiaro che il limite in questione, mai attualizzato nel corso degli anni, non abbia più alcuna corrispondenza con la realtà. Rimane tuttavia intatto il principio espresso nella norma, la cui applicazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice: quando oggetto del pagamento sia un importo di considerevole consistenza, rispetto al quale, secondo l'id quod plerumque accidit, appare irragionevole che le parti non lascino traccia documentale, la prova testimoniale del fatto (il pagamento di una somma di denaro) non può di regola essere ammessa (Trib. Arezzo n. 32/2020).
Tali considerazioni non implicano che la quietanza costituisca l'unico mezzo legale di prova dei pagamenti in contanti, poiché lo stesso art. 2721, co. 2, c.c. declina un'eccezione alla regola del divieto di prova testimoniale, condizionandola però alla sussistenza di una serie di parametri il cui positivo
12 apprezzamento, nella fattispecie, non risulta, non essendovi in atti alcun principio di prova idoneo a giustificare l'ammissibilità della prova orale.
2.2.6. Alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione proposta dalla IG.ra deve essere in Pt_1 parte accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto revocato;
l'opponente deve, tuttavia, essere condannata al pagamento, in favore della IG.ra , della minor somma di € 2.537,76, oltre CP_1 interessi come anzidetto.
3. Spese
3.1. Stante la reciproca soccombenza nel presente giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
3.2. Avuto riguardo del principio di causalità, le spese della procedura monitoria sono invece poste a carico di parte opponente.
3.3. Le spese di c.t.u., come liquidate con provvedimento del 14/2/2023, sono poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie in parte l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 989/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 6/7/2021;
- condanna a corrispondere a la somma di € 2.537,76, oltre Parte_1 CP_1 interessi come da parte motiva;
- dichiara le spese di lite del presente giudizio integralmente compensate tra le parti;
- condanna a rifondere a le spese della procedura monitoria, Parte_1 CP_1 liquidate in € 567,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge, ed € 145,50 per esborsi;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate con provvedimento del 14/2/2023, a definitivo carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.
Pisa, 19/8/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 3479/2021, promossa da:
(C.F. ), in proprio ed in qualità di titolare della Parte_1 C.F._1
PIZZERIA LE DUE SO DI TA LB (P.I. , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Corti
- attrice opponente
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio CP_1 C.F._2
Cristiani
- convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto d'opera intellettuale.
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da note scritte depositate in data 17/6/2024, “In via principale:
Revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 989/2021 emesso dal
Tribunale di Pisa, per assoluta carenza dei presupposti, e per i motivi tutti di cui in narrativa dell'atto di opposizione. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. Ancora, in via principale: Previo accertamento delle negligenze, inadempienze e omissioni professionali – dovute anche alla diversa qualifica da accertare in capo all'opposta rispetto a quanto dichiarato all'opponente, e variamente pubblicizzato, dichiarare altresì come alcuna somma sia dovuta dalla seconda alla prima in considerazione: a) delle predette omissioni, negligenze e inadempienze, le cui ricadute in termini di danno economico, mancata
1 fruizione delle agevolazioni ed aiuti economici concessi per le imprese in periodo di covid, mancata disponibilità di Durc, mancata ammissione alla CIGS covid del personale dipendente, dovranno essere analizzate, valutate e quantificate in esito ad idonea CTU tecnico-contabile; b) della applicazione di tariffe professionali non consone e rispondenti all'effettiva qualifica professionale dell'opposta ed all'attività effettivamente svolta per l'opponente; e, c) dei pagamenti tempo per tempo effettuati dall'opponente all'opposta. Con condanna dell'opposta, in via di domanda/eccezione riconvenzionale, anche in compensazione con il credito oggi opposto e contestato, a ristorare e rilevare indenne l'opponente dalle conseguenze economiche derivate da quanto sub a), con quantificazione dei relativi danni e disagi, in termini di danno emergente e lucro cessante, sempre a mezzo di idonea CTU tecnico-contabile. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. In via subordinata, ed all'esito dei rilievi del CTU anche a chiarimenti sulle odierne richieste, dichiarare comunque compensati integralmente gli eventuali importi residui dovuti all'opposta con le maggiori somme riconosciute dovute all'opponente per danni e disagi subiti e subendi in esito alle dichiarate inadempienze professionali della consulente, come documentate ed evidenziate”; in via istruttoria, insiste nella richiesta di chiarimenti del C.T.U. e nelle istanze formulate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.; per la convenuta opposta: come da note scritte depositate in data 28/3/2025, “ nel merito, rigettare la opposizione a decreto ingiuntivo ed ogni altra domanda ed eccezione promossa da Parte_1 in proprio e quale titolare della Pizzeria le Due Sorelle di Vata Albana e, con l'effetto, Piaccia confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 989 del 2021 (RGN 2641/2021) ovvero condannare la opponente al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 comma IV c.p.c. dalla domanda al saldo (…). Con vittoria di spese, competenze, rimborso for. spese generali, oneri di legge e competenze CTU e CTP”; in via istruttoria, insiste nelle istanze formulate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 989/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 6/7/2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.062,01, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della IG.ra , a titolo di compenso per le prestazioni professionali CP_1 rese in esecuzione del contratto d'opera professionale stipulato tra le parti, come da fatture nn. 15/A
e 16/A del 21/6/2021.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto:
2 - di aver conferito, nel mese di gennaio 2020, alla IG.ra – conosciuta tramite un CP_1 amico – l'incarico di curare i profili tecnici e di fornire assistenza commerciale attinenti all'attività di ristorazione “Pizzeria le due sorelle di , appena avviata;
Parte_1
- di aver maturato, sin dal primo contatto e in ragione della condotta tenuta dalla convenuta, il convincimento che quest'ultima fosse in possesso della qualifica di commercialista, con conseguente idoneità a gestire integralmente gli adempimenti contabili, fiscali, amministrativi e inerenti al personale dipendente;
- a seguito dell'avvio dell'attività commerciale, erano stati aperti l'indirizzo PEC e presentata la
SCIA, nonché espletate le pratiche per l'assunzione di quattro dipendenti, ma, a causa della pandemia da Covid-19, il locale era rimasto chiuso, limitandosi all'asporto;
- nel maggio 2020, l'attrice incaricava la IG.ra di curare le pratiche necessarie per CP_1
l'ottenimento dei contributi statali emergenziali (“ristori”), dei redditi di emergenza e delle richieste di cassa integrazione per i dipendenti, nonché la predisposizione e presentazione dei modelli 730, delle domande per assegni familiari e per il reddito di cittadinanza;
- nel gennaio 2021, l'opponente veniva a conoscenza del rigetto della domanda di “ristori” per mancata emissione del DURC, dovuta al mancato invio della documentazione all'INPS;
- nell'aprile 2021, a seguito di reiterate giustificazioni addotte dalla convenuta, una dipendente si recava personalmente presso l'INPS, apprendendo come non fosse stata presentata alcuna domanda di cassa integrazione, né domande per assegni familiari, reddito di cittadinanza o reddito di emergenza, né predisposti o trasmessi i modelli 730;
- alla fine di aprile 2021, l'opponente, dopo insistenze, otteneva i codici di accesso alla PEC aziendale;
inoltre, la convenuta si rifiutava di restituire la documentazione relativa all'azienda e ai dipendenti in suo possesso;
- nel maggio 2021, avendo conferito l'incarico ad un nuovo professionista, l'opponente veniva a conoscenza della circostanza che la IG.ra non era una commercialista, ma una consulente CP_1 tributaria, dell'esistenza di numerosi inadempimenti fiscali e previdenziali, nonché della circostanza che l'attività risultava rappresentata presso l'INAIL da uno studio facente capo ad un certo Rag.
persona a lei del tutto estranea;
in particolare: Per_1
a) “l'ufficio INPS di Pisa aveva segnalato e contestato al nuovo consulente:
▪ che nessun versamento era stato effettuato sulla posizione IVS titolare commercianti;
▪ che nessun versamento era stato effettuato sulla posizione aziende (lavoro dipendente);
▪ che, per entrambe le posizioni, non sono risultavano presentate le richieste di dilazione e rateizzazione previste dalle norme Covid;
▪ che non risultava presentata alcuna richiesta di Cassa Integrazione;
3 ▪ che i Modelli UniEmens erano stati presentati fino al periodo agosto 2020 (1).
b) L'agenzia delle Entrate di Pisa aveva segnalato e contestato:
▪ che non erano state presentate liquidazioni periodiche (LiPe);
▪ che non era stata presentata dichiarazione annuale Iva, scadenza 30/04/2021 (2);
▪ che nessun versamento di imposte, contributi e ritenute fiscali, dal febbraio 2020, ad eccezione del diritto camerale 2020, risultava essere stato operato, nonostante al consulente fosse stata conferita come di prassi espressa delega;
▪ che la dichiarazione dei redditi anno 2019 era stata presentata a marzo 2021, oltre il termine di scadenza (3);
c) per quanto attiene le posizioni INAIL, tramite il già citato (e “sconosciuto” Rag. Per_1 all'uopo contattato dal nuovo consulente), si fosse appreso che il predetto, non avendo le basi di calcolo, non aveva presentato dichiarazione retribuzioni per l'anno 2020 e di conseguenza non era stato calcolato il premio anticipato (INAIL) per l'anno 2021 (omesso)” (cfr. pp. 6 e
7, atto di citazione).
Tanto premesso, l'opponente ha sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., evidenziando, da un lato, che la IG.ra – diversamente da quanto fatto intendere all'attrice – CP_1 non aveva la qualifica di commercialista, ma solo di consulente tributario;
dall'altro, che la stessa si era resa responsabile di plurime condotte negligenti ed omissive nell'esecuzione dell'incarico professionale, le quali avevano determinato rilevanti conseguenze negative di natura economica sull'andamento dell'azienda; ha, inoltre, contestato la congruità del quantum richiesto dall'opposta in relazione all'attività concretamente espletata, eccependo altresì di aver già provveduto a corrispondere compensi in contanti, per l'importo di € 200,00 mensili, e mediante due bonifici, rispettivamente di € 200,00 e di € 689,00 (docc. 3 e 4, fascicolo di parte opponente); ha, infine, chiesto la compensazione di quanto eventualmente dovuto con i danni subiti a causa dell'inadempimento della convenuta.
1.2. Si è costituita in giudizio tardivamente la IG.ra , contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, ha eccepito:
- di non aver mai indotto in errore la IG.ra circa la propria qualifica professionale, avendo fin Pt_1 dall'inizio precisato di essere tributarista, come chiaramente desumibile dal sito web, nonché dal timbro apposto sulle fatture e sui prospetti di notula;
- di aver curato la contabilità della ditta opponente dalla fine del 2019 fino all'interruzione del rapporto professionale, avvenuta nell'aprile 2021, per un corrispettivo di € 150,00 mensili, oltre Iva;
4 - di aver espletato le seguenti attività: predisposizione della SCIA per l'apertura dell'attività; partiche per l'assunzione di quattro dipendenti;
apertura della PEC intestata alla ditta;
redazione di n. 28 buste paga per l'anno 2020 e di ulteriori n. 4 buste paga relative alla tredicesima;
predisposizione e trasmissione delle domande di ristori Covid-19; gestione della pratica del licenziamento della IG.ra
; Parte_2
- non rientravano, invece, nell'oggetto dell'incarico attività ulteriori o comunque estranee alla gestione della ditta, quali richieste di reddito di cittadinanza o di emergenza, elaborazione dei modelli
730, ovvero attivazione di pratiche per la cassa integrazione di dipendenti, tanto che dette prestazioni non erano state fatturate all'opponente, né richieste ai dipendenti;
- di aver emesso, per le attività svolte nel 2020, il progetto di notula n. 5/A del 12/1/2021, per l'importo, al netto degli acconti ricevuti (€ 1.151,68), di € 1.347,33, importo mai corrisposto né contestato dalla controparte (doc. 3, fascicolo di parte opposta);
- di aver proseguito l'esecuzione dell'incarico nei primi mesi del 2021, svolgendo attività quali: tenuta della contabilità; elaborazione e invio di n. 4 certificazioni uniche;
elaborazione e invio del modello
740 a nome della IG.ra elaborazione e invio della dichiarazione Iva 2020/2021; redazione di Pt_1
n. 9 buste paga;
gestione della pratica di dimissioni volontarie del IG. rinnovo della PEC Pt_3 aziendale;
pratiche per il rilascio di n. 4 credenziali SPID;
rinnovo della fatturazione elettronica per l'anno 2021;
- di aver emesso, per tali prestazioni, il progetto di notula n. 8/A del 26/4/2021, rimasto anch'esso insoluto e privo di contestazioni (doc. 3).
1.3. Con ordinanza del 27/1/2022, all'esito della prima udienza di comparizione svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il Giudice Istruttore ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 2/4/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
**********
2. In diritto
2.1. Questioni preliminari
2.1.1. Preliminarmente, devono rilevarsi la superfluità e irrilevanza ai fini del decidere delle istanze istruttorie avanzate da entrambe le parti nelle proprie memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto le rispettive prospettazioni presentano natura
5 essenzialmente documentale ovvero richiedono valutazioni di carattere tecnico-specialistico, per le quali risulta già esperito il mezzo istruttorio più idoneo, rappresentato dalla consulenza tecnica d'ufficio.
2.1.2. Quanto a quest'ultima, deve poi rigettarsi l'istanza di chiarimenti anch'essa reiterata da parte opponente con le proprie note conclusive. La relazione tecnica in atti risulta coerente e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti sottoposti, avendo altresì garantito il pieno contraddittorio tra le parti mediante la formulazione di osservazioni successivamente recepite e sviluppate nell'elaborato da ultimo depositato. Non sussistono, pertanto, i presupposti per disporre la chiamata a chiarimenti del consulente, non ravvisandosi alcun deficit motivazionale nella relazione.
2.2. Nel merito
L'opposizione proposta dalla IG.ra è parzialmente fondata e, pertanto, merita di essere accolta Pt_1 nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
2.2.1. Giova rammentare che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali, il professionista che agisce per il pagamento del proprio onorario deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto professionale, dell'attività svolta e della sua rispondenza al mandato ricevuto” (cfr. Cass. civ. n. 5641/2023).
In considerazione della natura contrattuale della prestazione professionale, al cliente spetta unicamente un onere di compiuta e precisa allegazione dell'inadempimento contestato, mentre sul professionista grava la prova di aver adempiuto diligentemente alla prestazione o dell'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione stessa per causa a lui non imputabile ai sensi dell'art. 1218
c.c. (Trib. Monza n. 2177/2024).
In particolare, con riguardo alle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali, l'art. 1176, co.
2, c.c. prescrive che il debitore sia tenuto ad una diligenza qualificata, proporzionata alla natura dell'attività esercitata, la quale si specifica nell'impiego della perizia e degli strumenti tecnici adeguati al tipo di incarico assunto. La valutazione della correttezza e dell'esattezza della prestazione resa varia, pertanto, in relazione al settore professionale di riferimento e al grado di complessità della prestazione richiesta. Inoltre, on specifico riferimento alla figura del commercialista – ma il principio risulta applicabile, in via estensiva ed analogica, anche alla posizione del tributarista – l'obbligo di diligenza qualificata di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., unitamente al dovere di correttezza, si declina, secondo l'elaborazione giurisprudenziale consolidata, in un complesso di attività esigibili che travalicano la mera perizia tecnica negli adempimenti specificamente demandati, comprendendo altresì le attività informative e di supporto strumentali al corretto svolgimento del rapporto professionale (ex multis, Cass. civ. n. 13873/2020).
2.2.2. Nella vicenda per cui è causa, pacifica l'esistenza di un contratto d'opera professionale intercorso tra le parti, il thema decidendum attiene alla determinazione dell'effettivo oggetto
6 dell'incarico conferito dalla IG.ra alla IG.ra e all'accertamento dell'(in)adempimento Pt_1 CP_1 della prestazione da parte della professionista.
L'attrice fonda, infatti, la propria opposizione sulla sussistenza di plurime omissioni e negligenze imputabili alla controparte, eccepite sia ai sensi dell'art. 1460 c.c., con l'obiettivo di paralizzare la pretesa creditoria, sia ai fini della spiegata domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno;
di contro, la convenuta contesta, da un lato, che le prestazioni di cui controparte lamenta l'omissione rientrassero nell'ambito dell'incarico originariamente conferitole e, dall'altro, che le attività effettivamente espletate siano state adempiute negligentemente o presentino profili di colpa professionale.
2.2.3. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande contrapposte, come nella specie, il Giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere a una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, che, al di là del pur necessario riferimento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplenti non est ademplendum
(Cass. civ. n. 14648/2013).
Quest'ultima eccezione, difatti, può produrre i suoi effetti in quanto risulti proporzionata all'inadempimento della controparte in base a una valutazione da compiersi in termini oggettivi, vale a dire con riferimento all'intero equilibrio del contratto e alla buona fede, con il Giudice tenuto a valutare, secondo il principio di correttezza, quale tra le due condotte, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso in rapporto all'interesse perseguito da ciascuna parte, e perciò abbia legittimato causalmente e proporzionalmente la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (Cass. civ. n. 4712/2022).
2.2.4. Orbene, muovendo dalle doglianze mosse dalla IG.ra risulta che quest'ultima ha Pt_1 contestato, rispetto agli obblighi negoziali gravanti sulla IG.ra , un plurimo inadempimento, CP_1 consistente:
1. nel non aver chiarito la sua qualifica di consulente tributario, facendo credere alla cliente di possedere la qualifica di commercialista, nonché nell'aver svolto prestazioni riservate esclusivamente a soggetti iscritti nei relativi albi professionali;
2. nell'aver omesso di curare le pratiche necessarie per l'ottenimento dei contributi statali emergenziali (“ristori”), dei redditi di emergenza e delle richieste di cassa integrazione per i dipendenti, nonché la predisposizione e presentazione dei modelli 730, delle domande per assegni familiari e per il reddito di cittadinanza;
7 3. nell'aver commesso ulteriori omissioni e negligenze, quali:
▪ nessun versamento era stato effettuato sulla posizione IVS titolare commercianti;
▪ nessun versamento era stato effettuato sulla posizione aziende (lavoro dipendente);
▪ per entrambe le posizioni, non risultavano presentate le richieste di dilazione e rateizzazione previste dalle norme Covid;
▪ non risultava presentata alcuna richiesta di Cassa Integrazione;
▪ i Modelli UniEmens erano stati presentati fino al periodo agosto 2020;
▪ non erano state presentate liquidazioni periodiche (LiPe);
▪ non era stata presentata dichiarazione annuale Iva, scadenza 30/04/2021;
▪ nessun versamento di imposte, contributi e ritenute fiscali, dal febbraio 2020, ad eccezione del diritto camerale 2020, risultava essere stato operato, nonostante al consulente fosse stata conferita come di prassi espressa delega;
▪ la dichiarazione dei redditi anno 2019 era stata presentata a marzo 2021, oltre il termine di scadenza;
non era stata presenta la dichiarazione retribuzioni per l'anno
2020 e di conseguenza non era stato calcolato il premio anticipato (INAIL) per l'anno
2021 (cfr. pp. 6 e 7, atto di citazione).
I descritti inadempimenti – o inesatti adempimenti – possono, tuttavia, ritenersi sussistenti e ascrivibili alla condotta di parte opposta solo in parte.
2.2.4.1. Quanto al punto sub 1), è orientamento consolidato quello secondo cui “L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva
a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvi gli oneri amministrativi o tributari”
(cfr. Cass. civ. 8683/2019).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che le prestazioni eseguite dalla IG.ra relative alla tenuta CP_1 della contabilità aziendale non rientrano nell'alveo delle attività riservate in via esclusiva alla professione di dottore commercialista, con conseguente piena validità del contratto stipulato tra le parti. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “le attività di tenuta delle scritture
8 contabili dell'impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell'IRAP, dell'ICI o di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso la Camera di Commercio, di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, non rientrano nell'ambito di quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione” (cfr. Cass. civ. 8683/2019).
Diversamente, per quanto concerne le prestazioni riconducibili ad adempimenti propri del consulente del lavoro, sebbene la redazione delle buste paga non sia attività preclusa al tributarista, quest'ultimo non può, invece, provvedere agli obblighi comunicativi quali le comunicazioni “Unilav” inerenti all'instaurazione, alla cessazione o alla modifica di rapporti di lavoro subordinato, né può curare le pratiche di assunzione e licenziamento dei dipendenti.
Dalla lettura degli artt. 1 e 2 L. n. 12/1979 si ricava infatti che è attività riservata al consulente iscritto all'albo – che ne risponde personalmente – quella connessa al compimento degli adempimenti relativi al personale dipendente, con ciò dovendosi intendere non ogni attività a qualsiasi titolo collegata alla stessa esistenza, in capo al cliente che si rivolge ad una struttura che svolge attività di consulenza sul lavoro, di uno o più rapporti di lavoro con dipendenti, ma l'espletamento degli adempimenti di natura fiscale o previdenziale, in cui il consulente abilitato, su delega del cliente, opera come sostituto del datore di lavoro (Cass. civ. n. 14247/2020).
Ne deriva che, applicando i principi appena richiamati, la IG.ra non può legittimamente CP_1 pretendere compensi per le seguenti attività: “4 assunzioni con un licenziamento 200,00” e
“licenziamento 80,00” (cfr. fatture nn. 15/a e 16/A). Pt_4
2.2.4.2. Sul punto sub 2), la convenuta ha contestato che l'incarico conferitole non contemplasse la gestione di pratiche relative ai dipendenti o comunque estranee all'attività ditta, quali le richieste di reddito di cittadinanza o di reddito di emergenza, l'elaborazione di modelli 730, ovvero la presentazione di istanze di accesso alla Cassa Integrazione;
a sostegno di tale deduzione, la medesima ha rilevato come dette attività non fossero mai state oggetto di specifica richiesta di compenso, né oggetto della domanda monitoria.
Per converso, parte attrice – sulla quale gravava, ai fini dell'azionata domanda di risarcimento danni ex art. 1218 c.c., l'onere probatorio circa il titolo costitutivo della prestazione asseritamente inadempiuta, potendo a tal fine avvalersi anche di presunzioni (Cass. civ. n. 1792/2017) – non ha assolto tale onere, non avendo fornito elementi idonei a corroborare le proprie allegazioni. Né, in tal senso, può ritenersi sufficiente l'unico capitolo di prova orale articolato in sede di memoria istruttoria
(n. 2), la cui ammissibilità, in assenza di ulteriori riscontri in atti, appare preclusa dai limiti fissati dall'art. 2721 c.c.
Ne consegue che, sotto questo profilo, nessun inadempimento può essere imputato alla convenuta, né può essere accolta la correlata domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.
9 2.2.4.3. Con riferimento al punto sub 3), deve, invece, evidenziarsi quanto emerso dalla relazione tecnica espletata in corso di causa e, segnatamente:
- “L'espletamento da parte della Dottoressa delle attività professionali indicate nelle due CP_1 fatture azionate in via monitoria, risultano effettuate, ad eccezione di quanto indicato al punto 4 della fattura 15A “richieste varie a fondo perduto” che non trova riscontro sul sito Agenzia Entrate nella posizione di ”; Parte_1
- “Rispetto alle attività indicate nelle due fatture emesse risultano due violazioni:
▪ La dichiarazione dei redditi 2020 relativa al 2019 di presentata oltre i termini Parte_1
e non sanata è considerata dall' , e tale omissione comporta Controparte_2 una sanzione da €. 150,00 a €. 500,00.
▪ La dichiarazione Iva 2021 relativa al 2020 anch'essa presentata oltre i termini e non sanata.
In base a quanto previsto dall'art.5 comma 1 Dlgs n.471 del 1997 la sanzione va dal 60% al
120% delle imposte dovute con un minimo di €. 200,00 se presentata entro l'invio della dichiarazione dell'anno successivo come nel caso in esame”;
- “Oltre alle suddette violazioni relative a attività indicate nelle fatture dobbiamo però evidenziare anche delle omissioni di adempimenti non fatturati ma connessi e inscindibili rispetto ad alcune prestazioni eseguite:
▪ La tenuta della contabilità semplificata obbliga alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali IVA telematiche (LIPE) che non sono state presentate né sanate successivamente.
▪ La redazione delle buste paga comporta quale adempimento connesso e obbligatorio la presentazione delle dichiarazione Uniemens e tale adempimento è stato svolto fino al mese di
Agosto e poi interrotto. La mancata presentazione della dichiarazione Uniemens e il mancato pagamento dei contributi implica da parte dell'Inps l'applicazione previste dall'articolo 116 comma 8 lettera b), Legge n.388/2000. Nello specifico vengono applicate sanzioni del 30% sui contributi omessi”;
▪ altro adempimento obbligatorio derivante dalla gestione di personale dipendente è la denuncia dei salari da presentare all'Inail che per l'anno 2020 scadeva il 01/03/2021 ma non risulta presentata” (cfr. p. 13, c.t.u.).
Gli accertamenti tecnici hanno dunque rilevato l'esistenza di una serie di omissioni e negligenze imputabili alla IG.ra in relazione alle prestazioni per le quali è stato richiesto il pagamento CP_1 del compenso.
Sul punto, non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine all'asserita nullità della consulenza per preteso sconfinamento del perito rispetto al quesito originario, essendo ormai principio consolidato delle Sezioni Unite della Corte di legittimità quello secondo cui “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini
10 commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cass. Sez. Un. n. 3086/2022). Del resto, le ulteriori violazioni nella specie accertate attengono ad adempimenti connessi e inscindibili rispetto a prestazioni oggetto di fatturazione, sicché risultano funzionali alla valutazione della diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c.
Non è, altresì, condivisibile la prospettazione difensiva secondo cui le omissioni sarebbero state determinate da una carenza informativa della IG.ra non essendo emersa in atti la prova di Pt_1 un'effettiva e diligente attivazione della IG.ra per acquisire le necessarie informazioni. Né CP_1 possono ritenersi idonei, a tal fine, i capitoli di prova orale articolati dall'opposta, connotati da genericità, così come la documentazione da questa prodotta trattandosi di dichiarazioni di provenienza unilaterale (doc. 12, fascicolo di parte opposta).
Tuttavia, gli inadempimenti riscontrati, pur rilevanti, non presentano un grado di gravità tale da legittimare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la totale paralisi della pretesa creditoria, atteso che una parte significativa delle prestazioni è stata comunque adempiuta, con conseguente permanenza del sinallagma contrattuale e della relativa utilità per la cliente, in conformità al principio di proporzionalità che governa l'operatività dell'eccezione di inadempimento.
Tali inadempimenti, tuttavia, integrano i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 1218 c.c. formulata dall'opponente, da quantificarsi equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c.
– stante l'obiettiva difficoltà per la parte interessata di provare il danno nel suo preciso ammontare
(Cass. civ. n. 22183/2025) – in misura corrispondente a un terzo del compenso spettante e richiesto dalla professionista, come meglio si dirà infra.
Va, invece, disattesa la domanda di risarcimento del danno con riferimento alle sanzioni che la IG.ra assume dovute all'Erario, non essendo stata fornita in atti – neanche a seguito Pt_1 dell'autorizzazione al deposito della documentazione concessa all'udienza del 14/3/2023 su istanza dell'opponente – prova alcuna né dell'effettiva irrogazione delle medesime da parte dell'Amministrazione finanziaria, né, a maggior ragione, dell'avvenuto pagamento delle stesse.
2.2.5. Venendo al quantum della pretesa creditoria di parte opposta, rilevata la contestazione sollevata dall'opponente e la mancata dimostrazione di una specifica pattuizione tra le parti, mette conto rammentare che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il quantum debeatur, costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del
11 professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697
c.c.” (Cass. civ. n. 357/2023).
2.2.5.1. Sul punto, è dirimente richiamare gli esiti della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, la quale, prendendo come parametro di riferimento sia le tabelle tariffarie dei tributaristi che dei commercialisti, ha concluso che il “risultato complessivo delle fatture ricalcolate dal sottoscritto una somma pari a €. 4046,64, mentre la somma richiesta complessivamente dalla Parte_5 ammonta a €. 6062,01” (cfr. p. 13, c.t.u.).
2.2.5.2. Da tale importo va poi decurtato quanto richiesto per le prestazioni ritenute non esigibili: “4 assunzioni e 1 licenziamento” per € 200,00 e ” per € 40,00 (come ricalcolato Parte_6 dal C.T.U.), per un totale di € 3.806,64 (€ 4.0464,64 - € 240,00).
Tale importo deve essere ulteriormente ridotto di un terzo, in ragione del risarcimento del danno spettante alla parte opponente, determinando un totale dovuto pari a € 2.537,76 (€ 3.806,64 : 3 x 2).
A tale somma si aggiungono gli interessi ex art. 1284, co. 2 c.c. dalla data di emissione delle fatture fino alla domanda giudiziale (da individuarsi del deposito del ricorso monitorio) ed ex art. 1284, co.
4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
2.2.5.3. Infine, nessun rilievo può riconoscersi all'eccezione di intervenuto pagamento in contanti sollevata da parte opponente.
In primis, dalla documentazione prodotta dall'opposta risulta che siano già stati scomputati gli acconti di € 659,89 e di € 200,00 (doc. 3, fascicolo di parte opposta). La ricevuta rilasciata dalla IG.ra CP_1 in data 2/10/2020 non aggiunge alcunché sul punto, posto che l'importo in essa indicato coincide con quanto già detratto in fattura (doc. 4, fascicolo di parte opponente).
In secondo luogo, l'opponente non ha fornito prova di aver corrisposto ulteriori acconti in contanti, non potendo al riguardo trovare ingresso la prova testimoniale. Sul punto, gli artt. 2721 e 2726 c.c. stabiliscono che la prova dei pagamenti non possa essere data per testimoni qualora il valore dell'oggetto ecceda Lire 5.000,00 (oggi € 2,58). È del tutto chiaro che il limite in questione, mai attualizzato nel corso degli anni, non abbia più alcuna corrispondenza con la realtà. Rimane tuttavia intatto il principio espresso nella norma, la cui applicazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice: quando oggetto del pagamento sia un importo di considerevole consistenza, rispetto al quale, secondo l'id quod plerumque accidit, appare irragionevole che le parti non lascino traccia documentale, la prova testimoniale del fatto (il pagamento di una somma di denaro) non può di regola essere ammessa (Trib. Arezzo n. 32/2020).
Tali considerazioni non implicano che la quietanza costituisca l'unico mezzo legale di prova dei pagamenti in contanti, poiché lo stesso art. 2721, co. 2, c.c. declina un'eccezione alla regola del divieto di prova testimoniale, condizionandola però alla sussistenza di una serie di parametri il cui positivo
12 apprezzamento, nella fattispecie, non risulta, non essendovi in atti alcun principio di prova idoneo a giustificare l'ammissibilità della prova orale.
2.2.6. Alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione proposta dalla IG.ra deve essere in Pt_1 parte accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto revocato;
l'opponente deve, tuttavia, essere condannata al pagamento, in favore della IG.ra , della minor somma di € 2.537,76, oltre CP_1 interessi come anzidetto.
3. Spese
3.1. Stante la reciproca soccombenza nel presente giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
3.2. Avuto riguardo del principio di causalità, le spese della procedura monitoria sono invece poste a carico di parte opponente.
3.3. Le spese di c.t.u., come liquidate con provvedimento del 14/2/2023, sono poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie in parte l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 989/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 6/7/2021;
- condanna a corrispondere a la somma di € 2.537,76, oltre Parte_1 CP_1 interessi come da parte motiva;
- dichiara le spese di lite del presente giudizio integralmente compensate tra le parti;
- condanna a rifondere a le spese della procedura monitoria, Parte_1 CP_1 liquidate in € 567,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge, ed € 145,50 per esborsi;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate con provvedimento del 14/2/2023, a definitivo carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.
Pisa, 19/8/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
13