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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 209/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 27/05/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 196/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Prefetture Prefettura U.t.g. - Frosinone - Piazza Della Libertà 14 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239005085592000 CONTR. CDS 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239005085592000 BOLLO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160006143509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170018657850000 CONTRAVV. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180021170146000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I difensori delle parti costituite si riportano a quanto dedotto in atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, nato Dati anagrafici ricorrente, residente in [...]S.P. Nominativo_1 n. 110, ha proposto ricorso contro l'Agenzia Entrate Riscossione di Frosinone avverso l'intimazione di pagamento n.04720239005085592/000 relativamente alle cartelle:
1) n. 04720160006143509000 dell'importo di € 223,99 emessa dalla Regione Lazio per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2013;
2) n. 04720170018657850000 dell'importo di € 1.643,03 emessa dalla Prefettura di Frosinone per il mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.s., debito del 2012;
3) n. 04720180021170146000 dell'importo di € 209,99 emessa dalla Regione Lazio per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2016.
Ha esposto di aver ricevuto in data 31/07/2023 dall' Agenzia Entrate Riscossione l'atto di intimazione n.
04720239005085592/000 relativo, tra altre, alle tre cartelle in oggetto e di non aver avuto notizia delle notifiche di tali atti impositivi, non risultando per nessuno di essi,fino all'intimazione di pagamento, atti intermedi interruttivi, della prescrizione che ha eccepito col ricorso.
I tributi che si sostengono evasi si prescrivono rispettivamente in tre anni (tasse automobilistiche) ed in cinque anni relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal C.d.S..
Ha chiesto, pertanto, a questo Giudice di accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati e, conseguentemente, il loro annullamento, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha, innanzitutto, eccepito il difetto di giurisdizione in merito alla cartella di pagamento relativa al mancato pagamento di verbali di accertamento di violazione del codice della strada per la quale la cognizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccezione di prescrizione del credito per le altre due cartelle, ha evidenziato che esse erano state correttamente notificate, così come i successivi avvisi d'intimazione nn. 04720239005085592,
04720219003803244 e 04720189009431116, che avevano prodotto l'interruzione del decorso del termine di prescrizione del credito. Ha anche evidenziato che alla luce della normativa emergenziale per COVID-19 è stata prevista la sospensione dell'attività di riscossione coattiva con una proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione. Ha concluso, quindi per il rigetto del ricorso, con conseguente conferma degli atti della riscossione, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. Deve, innanzitutto che, per quel che concerne le cartelle di pagamento n.047720160006143509000 dell'importo di € 223,99 emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2013 e n.
04720180021170146000 dell'importo di € 209,99 emessa dalla Regione Lazio per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2016, questa Corte di Giustizia non ha giurisdizione, spettante invece, al Giudice ordinario, per cui deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione. Per quel che riguarda l'eccepita prescrizione del debito tributario, relativa, non solo alla cartella n.
04720170018657850000 dell' importo di € 1.643,03, emessa dalla Prefettura di Frosinone per il mancato pagamento della contrav. C.d.s., debito del 2012, ma anche alle altre due cartelle di cui si è detto, derivante dall'omessa notifica al contribuente, l'Ente della Riscossione ha fornito prova della regolarità delle notifiche e anche dei successivi avvisi d'intimazione nn. 04720239005085592, 04720219003803244 e
04720189009431116, costituenti idonei e validi atti interrruttivi della prescrizione i cui termini devono intendersi comunque prorogati di dodici mesi per effetto dei provvedimenti emessi per il periodo emergenziale
COVID-19.
Quanto alla cartella n. 04720160006143509000 dell'importo di € 223,99 emessa dalla Regione Lazio per il mancato pagamento della tassa automobilistica, relativa all'anno 2013, vi è prova della notifica effettuata in data 11 maggio 2016, presso il domicilio del ricorrente in Alatri, S.P. Nominativo_1 n. 110, a mani della sorella Nominativo_2, tale qualificatasi, dopo un primo accesso infuttoso tentato il 10 maggio 2016, con inoltro successivo di raccomandata in data 18 maggio 2016 dell'avviso di avvenuta notifica;
in data 21 febbraio
2019 è stata notificata, a mani del destinatario, l'avviso di intimazione di pagamento n.04720189009431116/009, costituente valido atto interruttivo della prescrizione.
Quanto alla cartella n. 04720170018657850000 dell'importo di € 1.643,03, emessa dalla Prefettura di
Frosinone per il mancato pagamento di contravenzioni al C.d.s., debito del 2012, la notifica risulta effettuata in data 21 ottobre 2017, come per la precedente, a mani della sorella Nominativo_2, tale qualificatasi, con inoltro successivo di raccomandata in data 25 ottobre 2017 dell'avviso di avvenuta notifica;
per tale atto
è stato emesso avviso di intimazione di pagamento n.047 2023 90050855 92/000 notificato al domicilio del destinatario a mani della sorella Nominativo_2, tale qualificatasi.
Quanto alla cartella n. 04720180021170146000 dell'importo di € 209,99, emessa dalla Regione Lazio per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2013, la notifica è stata effettuata in data
23 gennaio 2019, personalmente al destinatario, presso il suo domicilio di Alatri;
anche a tale atto ha fatto seguito avviso di intimazione 04720219003803244 notificato in data 31 luglio 2023, presso il domicilio del ricorrente a mani della sorella Nominativo_2 , da valersi quale atto interruttivo della prescrizione. Tutte le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione risultano, orbene, notificate regolarmente e tempestivamente con riferimento alla decorrenza degli eccepiti termini prescrizionali e gli avvisi di intimazione prodotti in giudizio hanno efficacemente determinato l'interruzione del decorso del termine di prescrizione del credito, dovendosi anche tener conto dell'art.68 del D.L. 18 del 2020 relativo alla sospensione dei termini, anche di esazione dei tributi, prevista per il periodo emergenziale COVID-19. Tutti
i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021, risultano, infatti, prorogati sino al 31 dicembre del 2023.
In conclusione, per l'impugnazione della cartella n.09620170000125485504, come detto, va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione della giustizia tributaria avendo cognizione il Giudice Ordinario. Nel resto il ricorso va rigettato con la conseguente condanna, per la soccombenza, del ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, con riferimento all'impugnativa relativa alla cartella di pagamento n.
09620170000125485504, dichiara il difetto di giurisdizione di questo Giudice, essendo competente l'autorità Giudiziaria Ordinaria. Rigetta per quanto riguarda il ricorso relativo alle altre cartelle di pagamento impugnate e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente, liquidate in euro 300,00. Dott. Francesco Galli
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 27/05/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 196/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Prefetture Prefettura U.t.g. - Frosinone - Piazza Della Libertà 14 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239005085592000 CONTR. CDS 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239005085592000 BOLLO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720160006143509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170018657850000 CONTRAVV. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180021170146000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I difensori delle parti costituite si riportano a quanto dedotto in atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, nato Dati anagrafici ricorrente, residente in [...]S.P. Nominativo_1 n. 110, ha proposto ricorso contro l'Agenzia Entrate Riscossione di Frosinone avverso l'intimazione di pagamento n.04720239005085592/000 relativamente alle cartelle:
1) n. 04720160006143509000 dell'importo di € 223,99 emessa dalla Regione Lazio per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2013;
2) n. 04720170018657850000 dell'importo di € 1.643,03 emessa dalla Prefettura di Frosinone per il mancato pagamento di contravvenzioni al C.d.s., debito del 2012;
3) n. 04720180021170146000 dell'importo di € 209,99 emessa dalla Regione Lazio per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2016.
Ha esposto di aver ricevuto in data 31/07/2023 dall' Agenzia Entrate Riscossione l'atto di intimazione n.
04720239005085592/000 relativo, tra altre, alle tre cartelle in oggetto e di non aver avuto notizia delle notifiche di tali atti impositivi, non risultando per nessuno di essi,fino all'intimazione di pagamento, atti intermedi interruttivi, della prescrizione che ha eccepito col ricorso.
I tributi che si sostengono evasi si prescrivono rispettivamente in tre anni (tasse automobilistiche) ed in cinque anni relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal C.d.S..
Ha chiesto, pertanto, a questo Giudice di accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati e, conseguentemente, il loro annullamento, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha, innanzitutto, eccepito il difetto di giurisdizione in merito alla cartella di pagamento relativa al mancato pagamento di verbali di accertamento di violazione del codice della strada per la quale la cognizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccezione di prescrizione del credito per le altre due cartelle, ha evidenziato che esse erano state correttamente notificate, così come i successivi avvisi d'intimazione nn. 04720239005085592,
04720219003803244 e 04720189009431116, che avevano prodotto l'interruzione del decorso del termine di prescrizione del credito. Ha anche evidenziato che alla luce della normativa emergenziale per COVID-19 è stata prevista la sospensione dell'attività di riscossione coattiva con una proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione. Ha concluso, quindi per il rigetto del ricorso, con conseguente conferma degli atti della riscossione, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. Deve, innanzitutto che, per quel che concerne le cartelle di pagamento n.047720160006143509000 dell'importo di € 223,99 emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2013 e n.
04720180021170146000 dell'importo di € 209,99 emessa dalla Regione Lazio per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2016, questa Corte di Giustizia non ha giurisdizione, spettante invece, al Giudice ordinario, per cui deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione. Per quel che riguarda l'eccepita prescrizione del debito tributario, relativa, non solo alla cartella n.
04720170018657850000 dell' importo di € 1.643,03, emessa dalla Prefettura di Frosinone per il mancato pagamento della contrav. C.d.s., debito del 2012, ma anche alle altre due cartelle di cui si è detto, derivante dall'omessa notifica al contribuente, l'Ente della Riscossione ha fornito prova della regolarità delle notifiche e anche dei successivi avvisi d'intimazione nn. 04720239005085592, 04720219003803244 e
04720189009431116, costituenti idonei e validi atti interrruttivi della prescrizione i cui termini devono intendersi comunque prorogati di dodici mesi per effetto dei provvedimenti emessi per il periodo emergenziale
COVID-19.
Quanto alla cartella n. 04720160006143509000 dell'importo di € 223,99 emessa dalla Regione Lazio per il mancato pagamento della tassa automobilistica, relativa all'anno 2013, vi è prova della notifica effettuata in data 11 maggio 2016, presso il domicilio del ricorrente in Alatri, S.P. Nominativo_1 n. 110, a mani della sorella Nominativo_2, tale qualificatasi, dopo un primo accesso infuttoso tentato il 10 maggio 2016, con inoltro successivo di raccomandata in data 18 maggio 2016 dell'avviso di avvenuta notifica;
in data 21 febbraio
2019 è stata notificata, a mani del destinatario, l'avviso di intimazione di pagamento n.04720189009431116/009, costituente valido atto interruttivo della prescrizione.
Quanto alla cartella n. 04720170018657850000 dell'importo di € 1.643,03, emessa dalla Prefettura di
Frosinone per il mancato pagamento di contravenzioni al C.d.s., debito del 2012, la notifica risulta effettuata in data 21 ottobre 2017, come per la precedente, a mani della sorella Nominativo_2, tale qualificatasi, con inoltro successivo di raccomandata in data 25 ottobre 2017 dell'avviso di avvenuta notifica;
per tale atto
è stato emesso avviso di intimazione di pagamento n.047 2023 90050855 92/000 notificato al domicilio del destinatario a mani della sorella Nominativo_2, tale qualificatasi.
Quanto alla cartella n. 04720180021170146000 dell'importo di € 209,99, emessa dalla Regione Lazio per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2013, la notifica è stata effettuata in data
23 gennaio 2019, personalmente al destinatario, presso il suo domicilio di Alatri;
anche a tale atto ha fatto seguito avviso di intimazione 04720219003803244 notificato in data 31 luglio 2023, presso il domicilio del ricorrente a mani della sorella Nominativo_2 , da valersi quale atto interruttivo della prescrizione. Tutte le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione risultano, orbene, notificate regolarmente e tempestivamente con riferimento alla decorrenza degli eccepiti termini prescrizionali e gli avvisi di intimazione prodotti in giudizio hanno efficacemente determinato l'interruzione del decorso del termine di prescrizione del credito, dovendosi anche tener conto dell'art.68 del D.L. 18 del 2020 relativo alla sospensione dei termini, anche di esazione dei tributi, prevista per il periodo emergenziale COVID-19. Tutti
i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021, risultano, infatti, prorogati sino al 31 dicembre del 2023.
In conclusione, per l'impugnazione della cartella n.09620170000125485504, come detto, va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione della giustizia tributaria avendo cognizione il Giudice Ordinario. Nel resto il ricorso va rigettato con la conseguente condanna, per la soccombenza, del ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, con riferimento all'impugnativa relativa alla cartella di pagamento n.
09620170000125485504, dichiara il difetto di giurisdizione di questo Giudice, essendo competente l'autorità Giudiziaria Ordinaria. Rigetta per quanto riguarda il ricorso relativo alle altre cartelle di pagamento impugnate e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente, liquidate in euro 300,00. Dott. Francesco Galli