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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15289 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3292/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3292/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ER LM, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to Paolo De Matteis, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.01.2025 ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 concordatario il 26.08.2000 in San Nicolò D'Arcidano, precisando che dall'unione era nata la figlia (2001) economicamente indipendente e deducendo, a Per_1 fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi, critici sin dall'inizio, si erano da gravemente deteriorati per comportamenti imputabili al coniuge in ragione dei quali domandava l'addebito della separazione al coniuge.
Il nel costituirsi in giudizio, ha avanzato domanda riconvenzionale di CP_1 addebito della separazione al coniuge.
All'udienza del 9.07.2025 sono comparse le parti ed in esito dell'udienza indicata, con ordinanza emessa in data 24.10.2025, il Giudice ha pronunciato i provvedimenti
1 provvisori ed urgenti, ha ammesso le istanze istruttorie rinviando la causa per l'escussione dei testi di parte resistente all'udienza del 18.02.2026.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti connessi alla separazione, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti di cui all'ordinanza pronunciata in data 24.10.2025.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e i Controparte_1 Parte_1 quali hanno contratto matrimonio in San Nicolò D'Arcidano il 23.08.2000; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di San Nicolò D'Arcidano (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n.10, parte/serie IIA); rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 24.10.2025.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
24.10.2025
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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