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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/11/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 519/2020
TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto, all'esito dell'udienza del 11.11.2025, lette le note scritte di trattazione e discussione depositate dalla parte ricorrente;
pronuncia sentenza dandone lettura virtuale del dispositivo e della motivazione allegata al presente verbale.
N. R.G. 519/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, visto l'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 519 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 promossa da:
, e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabrizio Parte_1 Parte_2 Parte_3
Castellano, RG EN e IA AR
OPPONENTE
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Pirrottina CP_1
OPPOSTA
Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc.)
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 11.11.2025
pagina1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 1729/2019, emesso dal Tribunale di Tivoli in data 9.12.2019 per il pagamento, in favore di nella sua qualità di mandataria della CP_1 Controparte_2 dell'importo di euro 1.280.355,56, oltre gli interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, in ragione della loro qualità di fideiussori rispetto al contratto di mutuo stipulato il 23.09.2009 dai loro genitori e con Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Controparte_3 Controparte_4
A sostegno dell'opposizione hanno, in particolare, evidenziato:
- l'illegittima duplicazione, tramite il decreto ingiuntivo, del già esistente titolo esecutivo costituito dal mutuo ipotecario 23.09.2009;
- l'illegittima richiesta di interessi di mora e penali, stante la pendenza delle medesime parti (e/o loro danti causa) ed in relazione al medesimo contratto, del giudizio avente R.G. 2645/2017;
- la carenza di legittimazione attiva della cessionaria in quanto la titolare della Controparte_2 pretesa creditoria azionata in via monitoria risulterebbe invece la divenuta Controparte_5 cessionaria del credito di Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in data antecedente alla cessione del medesimo credito in favore della ricorrente (20.12.2017);
- la carenza di poteri sostanziali e/o processuali in capo al conferente procura - in favore di CP_1
e, in ogni caso, la nullità della procura rilasciata all'Avv. Davide Pirrottina;
Controparte_2
- la mancata indicazione analitica dei tassi di interesse effettivamente applicati e la mancata allegazione degli estratti conto corrente bancario di appoggio;
- l'illegittimità delle fideiussioni rilasciate per l'esorbitanza del loro ammontare in favore della CP_6
Contr
- la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria da parte di violazione delle norme di mandato fedele e mancato rispetto da parte della del dovere di rendiconto;
CP_6
- la nullità del contratto di mutuo per assenza dell'ISC., ovvero nullità parziale, con applicazione del tasso
B.O.T.
Ha, quindi, concluso chiedendo: “- in via preliminare, sospendere inadaudita altera parte o, in subordine, in contraddittorio, la provvisoria esecutività accordata al Decreto Ingiuntivo n.1729/2019, reso dal Tribunale Civile di Tivoli, nella Procedura monitoria R.G. 5134/2019, munito della formula esecutiva in data 9/12/2019, notificato in forma esecutiva agli opponenti in data 19/12/2019, con cui è stato intimato in solido ai Signori Parte_1 Parte_2
e di pagare in favore di parte ricorrente (" , nella sua qualità di mandataria della Parte_3 CP_1 [...]
) l'importo di euro 1.280.355,56 oltre gli interessi come richiesti nonchè le spese della procedura Controparte_2 monitoria liquidate in euro 843,00 per spese, euro 7.000,00 per compensi oltre oneri 15 % ed accessori di i.v.a. e c.p.a.; - in via preliminare, accertare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'opposto Decreto Ingiuntivo n.1729/2019,
pagina2 di 6 reso dal Tribunale Civile di Tivoli, nella Procedura monitoria R.G. 5134/2019, per i motivi tutti dedotti nel presente atto, ivi compresa l'intervenuta duplicazione del titolo esecutivo, la litispendenza e per quanto ulteriormente emergerà nel corso del Giudizio e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo opposto per inammissibilità e/o per improcedibilità e/o per nullità e/o per inefficacia e, in ogni caso, revocarlo, con ogni conseguente statuizione di legge;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto dei poteri in capo al conferente procura stesa a margine del ricorso per Decreto Ingiuntivo n. n.1729/2019, nella Procedura monitoria R.G. 5134/2019 per le ragioni tutte dedotte nel presente atto e per quanto ulteriormente emergerà nel prosieguo e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo opposto per inidoneità e/o nullità e/o difetto radicale della procura rilasciata in capo all'Avv. Davide Pirrottina e, in ogni caso revocarlo, con ogni conseguente statuizione di legge;
- ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, previa sospensione del titolo esecutivo opposto, stante la litispendenza con il Giudizio rubricato con R.G.
2645/2017 da Codesto tribunale in intestazione, su domande comunque connesse e strumentali e/o, comunque, prodròmiche rispetto alla pretesa azionata in via monitoria oggetto della presente opposizione (ovvero ACCERTARE E
DICHIARARE la caducazione della materia del contendere per avere la parte offerto un pagamento a totale tacitazione di ogni pretesa, sebbene quest'ultima rimanga da accertare essendo onere della banca dimostrare il titolo all'azione. Ciò in ragione della presenza di gravi errori nella quantificazione della domanda di cui al precetto e della assenza di intervenuta decadenza, quest'ultima dichiarata extra legem, in assenza dei presupposti di legge e dei requisiti di cui all'art. 40 TUB;
ACCERTARE E DICHIARARE che il contratto di mutuo richiama l'applicazione dell'art. 40 TUB nelle condizioni contrattuali;
ACCERTARE E DICHIARARE la incertezza, ingiustizia, erroneità della domanda di pagamento avanzata da parte di fermo l'onere della prova in capo alla banca su tale punto;
ACCERTARE E CP_5
DICHIARARE il pagamento delle rate da marzo a settembre 2016; ACCERTARE E DICHIARARE che la parte mutuataria ha fornito proposta concludente volta in ogni caso a soddisfare la domanda di sebbene CP_7 incerta ed errata nel quantum e nell'an a discapito del mutuatario ACCERTARE E DICHIARARE che vi è incertezza circa l'ammontare del credito e circa lo scaduto, nonché sugli interessi maturati e versati, sulla quota capitale, nonché sull'ammontare delle rate pagate in eccesso;
ACCERTARE E DICHIARARE che i versamenti effettuati dalla parte mutuataria per euro 49.700,00, risultano invero compensati per una somma inferiore;
ACCERTARE E
DICHIARARE l'esatto ammontare del debito residuo e di quello pagato, con puntuale imputazione dei pagamenti;
ACCERTARE E DICHIARARE che non ha provato il proprio credito;
ACCERTARE E CP_7
DICHIARARE che non ha fornito il rendiconto;
ACCERTARE E DICHIARARE che CP_7 CP_7 ha illegittimamente chiuso il conto di appoggio del mutuo;
ACCERTARE E DICHIARARE che
[...] CP_7 ha illegittimamente dichiarato la decadenza dal beneficio del termine di mutuatari e garanti in assenza dei
[...] presupposti;
per la conseguenza sospendere l'esecuzione, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ed il titolo stesso;
dichiarare che i mutuatari ed i fidejussori non risultano decaduti dal beneficio del termine;
ORDINARE a la CP_7 rimessione in bonis del mutuo;
ORDINARE a di consentire il pagamento delle rate a scadere;
CP_7
ORDINARE A la consegna del rendiconto, delle contabili e delle quietanze di pagamento;
ORDINARE A CP_5 la cancellazione di tutte le segnalazioni operate in danno degli opponenti, retroattivamente alla data della CP_5
pagina3 di 6 comunicazione in centrale Rischi;
ORDINARE A le messa in bonis del mutuo); - in via principale, accertare e CP_5 dichiarare che il Decreto Ingiuntivo n.1729/2019, reso nella Procedura monitoria R.G. 5134/2019 è stato emesso in violazione di legge e/o, comunque, costituisce una illegittima duplicazione di un titolo esecutivo già richiesto ed ottenuto dalla parte mutuante ( ) antecedentemente rispetto alla pretesa cessione del credito, e/o, comunque, Controparte_8 nonostante la litispendenza e/o per i motivi indicati nel presente atto di citazione o per quanto emergerà in prosieguo e, per l'effetto, revocarlo e/o, in ogni caso, dichiararlo inefficace per le altre e/o diverse ragioni dedotte nella narrativa del presente atto di citazione e/o per quant'altro emergerà in corso di causa e, per l'effetto, revocarlo e/o dichiararne l'invalidità e/o la nullità; - sempre in via principale, accertare e dichiarare che il Decreto Ingiuntivo n.1729/2019, reso nella Procedura monitoria R.G. 5134/2019 è stato emesso in violazione degli artt. 633 e 634 del c.p.c. nonchè per le altre e/o diverse ragioni dedotte nella narrativa del presente atto di citazione e/o per quant'altro emergerà in corso di causa e, per l'effetto, revocarlo e/o dichiararne l'invalidità e/o la nullità; - in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo o quantomeno la sua illegittimità per i motivi dedotti nel presente atto, ivi compresa la mancata indicazione dell' (indicatore sintetico di costo) che è quale requisito essenziale CP_9
e come confermato anche dalla Delibera C.I.C.R. del 4.03.2003 che impone l'obbligo in base al quale per ogni finanziamento vada indicato l e, per l'effetto, disporre in conformità, ove del caso, sostituendo il tasso di interesse con CP_9 quello ricavabile dagli interessi prodotti con altra misura ritenuta di Giustizia;
- in ogni caso, accertare e dichiarare Pt_4
l'insussistenza e/o, comunque, l'illegittimità e/o l'inopponibilità delle indicate garanzie personali imputate ai Sig.ri
[...]
e e/o, in ogni caso, accertare e dichiarare, la violazione degli obblighi di Pt_1 Parte_2 Parte_3 informazione gravanti sull'opposto e/o sul di lui dante causa (quale preteso cessionario del credito originariamente facente capo a Monte dei Paschi di Siena S.p.A.") per le ragioni tutte dedotte in narrativa e per quant'altro emergerà in corso di causa e, per l'effetto, dichiarare la liberazione dei pretesi fideiussori e Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'obbligazione di garanzia invocata da parte opposta in favore dei Sig.ri e con Controparte_3 Controparte_4 ogni conseguente statuizione di legge;
- il tutto, con vittoria di tutte le spese, diritti ed onorari di causa, ivi co0mprese quelle di c.t.u. ove disposta, oltre rimborso forfettario delle spese ed accessori di legge (i.v.a. e c.c.n.p.f.), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore Avv. Fabio De Angelis che se ne dichiara anche ex art. 93 c.p.c. antistatario”.
2. Si è costituita in giudizio quale mandataria della chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, ha sostenuto:
- la legittimazione attiva di in quanto il credito per cui è causa, ceduto alla Controparte_2 [...]
è stato riacquistato dalla in data 17.8.2016; Controparte_5 Controparte_10
- l'ammissibilità della duplicazione dei titoli esecutivi qualora il secondo titolo assicuri una maggior tutela del credito;
- l'infondatezza della eccezione di litispendenza e della eccepita carenza di poteri sostanziali e/o processuali in capo al procuratore dell'opposta;
pagina4 di 6 - l'assenza di violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria e di mandato fedele, la corretta Co indicazione dell' , la sussistenza del credito e dei presupposti per la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e l'inapplicabilità dell'art. 1956 c.c.
3. Sospesa con ordinanza del 3.12.2020 l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 10.1.2025 e successivamente rimessa sul ruolo dal precedente giudice istruttore con ordinanza del 31.7.2025. Mutato il giudice istruttore, la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11.11.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta.
4. In via preliminare, deve darsi atto che, nel corso del giudizio, è intervenuta l'ordinanza della Cassazione
n. 31890/2023, versata in atti, con cui è stato respinto il ricorso presentato da e, Controparte_2 per essa, da avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 414/2021 del 20.1.2021 CP_1
(cfr. all. note di trattazione scritta depositate dagli opponenti in data 4.3.2021).
Nella citata ordinanza, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato, rispetto alla sentenza impugnata, che
“La motivazione della Corte fa riferimento genericamente alla mancata prova da parte della della sua titolarità del CP_6 credito, nel momento della proposizione dell'azione esecutiva. Il contenuto dell'affermazione va strettamente correlato alle istanze degli appellanti che sono esplicitate e p. 14 della sentenza che riporta il testo dell'appello ove si eccepisce che sin Contr dall'anno 2013 aveva ceduto i cediti a inoltre, oggi sottolineato che la non Controparte_11 CP_6 ha dimostrato la sua legittimazione ad agire anche in diversa qualità dopo la cessione dei crediti ad e CP_12 non ha fornito prova adeguata su presunto riacquisto dei crediti in epoca antecedente all'azione esecutiva. Va, inoltre, oggi sottolineato che la non ha mai nemmeno dimostrato di essere mandataria di per l'incasso dei CP_6 CP_12 crediti, come normalmente avviene in ogni operazione di cartolarizzazione per evitare disagi alla clientela e per l'efficace gestione del credito”.
Per l'effetto, deve ritenersi definitivo l'accertamento circa la mancanza di titolarità del credito in capo alla cedente Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al momento della cessione (in data 20.12.2017) in favore dell'odierna opposta, dovendosi quindi escludere che quest'ultima sia divenuta legittima titolare del credito.
Tale accertamento riveste carattere dirimente ai fini della decisione della presente controversia, stante la mancanza di titolarità della pretesa creditoria azionata in via monitoria in capo alla ricorrente, e assorbente di tutte le altre questioni e censure lamentate dalle parti contendenti nel presente giudizio.
Ne consegue che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Non sussistono, viceversa, i presupposti per la richiesta di risarcimento danni e condanna ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. non ravvisandosi, sotto il profilo soggettivo, gli estremi della malafede o colpa grave nel comportamento processuale dell'opposta, stante il sopravvenuto mutamento delle circostanze, alla luce dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 31890/2023, intervenuta solo l'8.11.2023, né, su un piano oggettivo, risulta la dimostrazione di danni ulteriori causati dall'azione giudiziale, dovendosi trattare di pagina5 di 6 danni aggiuntivi che non siano già compensati dalla condanna al pagamento delle spese processuali (Cass.
n. 21798/2015; Cass. n. 7620/2013; Cass. n. 3388/2007; S.U. ord. n. 7583/2004). Parimenti, non può trovare accoglimento la domanda di restituzione avanzata dagli opponenti nella comparsa conclusionale del 4.3.2025 e reiterata nelle note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.11.2025, non trattandosi di somme versate in forza del decreto ingiuntivo revocato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 agg. D.M. 147/2022, in ragione dell'attività in concreto svolta e, dunque, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1729/2019 emesso dal Tribunale di
Tivoli;
- rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. e restitutoria avanzata da parte opponente;
- condanna l'opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite che si liquidano in euro 29.154,00 per compensi, oltre esborsi per euro 870,00, spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Verbale chiuso alle ore 11:45
Addì, 11 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
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