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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE REL. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 844/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26 febbraio
2025, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Crotone alla Via Vittorio Veneto n. 124/N, presso e nello Studio Legale Associato - , Pt_2 Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Tolone in sostituzione dell'Avv. ES Lista, difensore originariamente designato, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE - APPELLATO INCIDENTALE
E
, nella qualità di titolare dell'Officina Artigianale Impianti BRC di LA Controparte_1
ES, elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via C. Bilotti n. 35, presso e nello studio del Prof.
Avv. ES Torchia, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Pia Spina, come da mandato a margine della comparsa di costituzione, e con il difensore elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Paola Savastano sito in Catanzaro alla Via Mario Greco n 132;
1 APPELLATO
E
, elettivamente domiciliato in Crotone alla Via Spiagge delle Forche n. 23, Controparte_3
presso e nello studio dell'Avv. Marinella Rosa, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Vincenzo Rosa, giusta procura speciale alla lite depositato nel fascicolo telematico;
APPELLATO
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bra alla CP_4
Via Marconi n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Bruno Milanesio, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. ES Pullano, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis Parte_1
reiectis:
in via pregiudiziale e cautelare, ex artt. 283 e 351 c.p.c., sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata […];
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto e, per
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 170/2019, resa inter partes dal Tribunale di
Crotone, Sezione Civile, in persona del G.O.T. Dr.ssa Eugenia Lopilato – R.G.A.C. n. 2839/2010 pubblicata il 6 febbraio 2019 e notificata all'odierna appellante, presso il domicilio eletto, in data 14 marzo 2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“nel merito, rigettare la domanda perché infondata;
in via subordinata, condannare la Officina Artigianale, Impianti BRC, di , con Controparte_1
sede in Cosenza, via Popilia n. 162 e la con sede Controparte_5
in Milano, Viale Espinasse, n. 8/14 ed i terzi chiamati a tenere esente la deducente da qualsivoglia pretesa attorea;
condannare l'attore o, in subordine, i terzi chiamati, a spese e competenze di lite, in favore del sottoscritto procuratore distrattario.”
E per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condannare la Officina Artigianale,
Impianti BRC, di LA ES, a manlevare l'odierna appellante sia dal risarcimento del danno che dalla rifusione delle spese di giudizio di primo grado ni confronti del CP_6
[...] e pertanto condannare la stessa al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo
[...]
grado nei confronti della chiamante da distrarsi in favore del procuratore Parte_1
costituito, ex art. 93 c.p.c.;
con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procurator costituito, ex art. 93 c.p.c.”
Per l'appellato-appellante incidentale : “Voglia Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1 contrariis rejectis, rigettare l'appello principale avanzato dalla perché infondato per i Parte_1
motivi esposti in narrativa, e, di contro, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame incidentale e in totale riforma della sentenza impugnata:
1) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Officina
Artigianale, Impianti BRC, di LA ES;
2) in via principale, nel merito, rigettare le domanda avanzate da e dalla Controparte_3 [...]
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità Parte_1 dell'Officina Artigianale, Impianti BRC, di;
Controparte_1
3) in via subordinata, accertata la responsabilità del danno per difetto strutturale dell'impianto e non per difetto d'installazione, condannare la al risarcimento del Controparte_7
danno come da quantificazione del CTU;
4) in via ulteriormente subordinata, laddove si riscontrasse una qualsivoglia forma di responsabilità esclusiva dell'appellante incidentale, condannare la in virtù della CP_8
Polizza n. 94288 del 2009, al risarcimento del danno come da quantificazione del CTU;
5) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc.”
Per l'appellato : “Respinta ogni contraria istanza, eccezion e difesa, Controparte_2
In via preliminare: dichiarare nullità dell'atto di citazione in appello per violazione del contraddittorio conseguente alla mancata notificazione dell'atto di appello ad una delle parti coinvolte e citate nel giudizio di primo grado. Condanna alle spese.
Nel merito: confermare la sentenza appellata nella parte in cui:
- rigetta la domanda dell'Officina Artigianale, Impianti BRC di LA ES, nei confronti della e della;
Controparte_9 Controparte_2
- condanna l'Officina Artigianale, Impianti BRC di LA ES, al pagamento, in favore della della delle spese di giudizio, liquidate Controparte_9 Controparte_2 in complessivi € 2.430,00 ciascuna, oltre 15% per rimborso forfetario, Iva e Cpa come legge.
3 Importo non ancora pagato dalla Officina Artigianale nei confronti della . Controparte_2
In via subordinata, in caso di accoglimento del gravame proposto, tenere indenne l'appellata
per le motivazioni innanzi espresse.” Controparte_2
Per l'appellato : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: Controparte_3
- preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, per i motivi suddetti […];
- in via principale rigettare il gravame proposto dalla poiché infondato in Parte_1 fatto e diritto per i motivi di cui al presente atto e per l'effetto condannare in toto la Sentenza di primo grado n. 170/19 del Tribunale di Crotone.
- Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”
Per l'appellato “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, riservata all'esito CP_4
delle costituzioni delle controparti e della disamina delle rispettive difese la proposizione di appello incidentale ai sensi e nel termine di cui all'art. 343 comma 2 c.p.c., previa acquisizione del fascicolo
d'ufficio relativo al giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Crotone R.G. n.2839/2010, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis c.p.c., attesa l'incoerenza della domanda principale rispetto ai motivi di gravame;
in via principale: respingere l'appello principale della e per l'effetto confermare integralmente la Parte_1
sentenza n. 170/2019 del Tribunale di Crotone oppure, in caso di accoglimento del gravame principale, confermare le statuizioni sub c), f) e g) della sentenza n. 170/2019 del Tribunale di Crotone;
in via subordinata: nella denegata ipotesi della riforma, anche parziale, della sentenza n. 170/2019 del Tribunale di
Crotone:
- dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva avanzata dalla nei Parte_1
confronti della poiché tardiva, in quanto svolta per la prima volta in sede di CP_4
comparsa conclusionale nel primo grado di giudizio;
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda di manleva avanzata dalla
[...] nei confronti della Officina LA e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione Parte_1 passiva in capo all'Officina medesima ed alla in qualità di terza chiamata da CP_4 quest'ultima;
4 - dichiarare in ogni caso l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di manleva avanzata dalla Officina LA nei confronti della e per l'effetto dichiarare il difetto di CP_4 legittimazione in capo a quest'ultima;
- rigettare ogni domanda da chicchessia svolta nei confronti della perché infondata CP_4
in fatto ed in diritto;
in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi dell'accoglimento, anche parziale, della tesi e delle domande da chicchessia svolte nei confronti della dichiarare tenuta e condannare la CP_4 [...]
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_10
sede a Milano, via Benigno Crespi n. 23, P.IVA , a garantire, manlevare e comunque P.IVA_1
tenere indenne la nella persona del legale rappresentante dott. , CP_4 Controparte_11
da tutte le domande contro la medesima formulate e da tutti i danni e le spese eventualmente ad essa derivanti in relazione ai fatti per cui è causa;
in via istruttoria […]
In tutti i casi con il favore delle spese, compensi professionali, rimborso forfetario, IVA e CPA relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 29 novembre 2010, ha convenuto in giudizio, davanti al Controparte_3
Tribunale di Crotone, la in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo: Parte_1
- di aver acquistato in data 4 aprile 2009 l'autovettura Suzuki modello swift Tg. DW094FG al prezzo di € 15.540,00;
- che dopo meno di un anno di normale utilizzo la suddetta autovettura presentava problemi di accensione legati al mal funzionamento del motore;
- che tali problemi erano prontamente segnalati al venditore il quale indirizzava l'attore alla BRC
Impianti Gpl di Cosenza dove veniva riscontrato un difetto al motore GPL;
- che nonostante l'attore provvedesse ad effettuare i dovuti tagliandi di manutenzione il guasto persisteva provocando danni al motore e costringendo l'attore a far sostituire valvole e punterie;
- che l'attore, pertanto, con raccomandata del 3 novembre 2010, invitava la a Parte_1 provvedere alla risoluzione del problema mediante sostituzione della testata dell'autovettura ancora coperta da garanzia ed al risarcimento dei danni subiti;
- che, tuttavia, il tentativo di bonario componimento della questione non andava a buon fine.
5 Tutto ciò premesso, l'attore ha chiesto sia accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta ex art. 1490 c.c. per la vendita di autovettura difettosa totalmente inidonea all'uso a cui la stessa era destinata e che per l'effetto la convenuta sia condannata alla sostituzione dell'autovettura con una nuova in forza dei danni ed al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la società convenuta, la quale ha dedotto l'infondatezza della Parte_1
domanda in fatto ed in diritto e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Ha evidenziato, in particolare, di essersi limitata a rivendere un veicolo, da immatricolare, facendovi installare, su richiesta dell'acquirente, l'impianto Gpl della
Officina Artigianale, Impianti BRC, di LA ES, con sede in Cosenza;
ha chiesto dunque di essere autorizzata a chiamare in causa l'Officina Artigianale, Impianti BRC, di , con Controparte_1
sede in Cosenza e la con sede in Milano, al fine di essere Controparte_5
da questi garantita e manlevata.
Autorizzata la chiamata del terzo, a seguito di sua notifica si è costituita l'Officina Artigianale, Impianti
BRC, di LA ES, la quale ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva ritenendo invece legittimata la fornitrice del kit GPL per le Controparte_9 vetture Suzuki per il tramite della e nel merito l'infondatezza della domanda Controparte_12 attorea in quanto i danni lamentati non erano ascrivibili all'impianto GPL ma anche ad una errata manutenzione dell'autovettura da parte dell'attore; ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande avversarie, con vittoria di spese e competenze di giudizio e comunque di essere autorizzata a chiamare in causa la al fine di essere da questa garantita e manlevata. Controparte_9
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita la sostenendo Controparte_9
l'inammissibilità della domanda di manleva avanzata dalla nei confronti della Officina Parte_1
Artigianale, Impianti BRC, di LA ES e quindi quella di quest'ultima nei confronti della
[...] in quanto terzi estranei ai rapporti contrattuali intercorsi tra l'attore e la Controparte_9 [...]
ha chiesto, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di Parte_1
assicurazione per essere da questa garantita e manlevata, il tutto con vittoria di CP_2 CP_2
spese e competenze di giudizio.
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita la la quale ha eccepito in via Controparte_2 preliminare l'inammissibilità delle chiamate dei terzi estranei ai rapporti contrattuali intervenuti tra attore e convenuto e ha chiesto nel merito il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
6 Acquisita agli atti la documentazione prodotta, sentiti i testi e disposta CTU, la causa è stata decisa con sentenza n. 170/2019, resa e pubblicata il 6 febbraio 2019, con cui il Tribunale di Crotone ha accolto la domanda proposta da nei confronti della e, per l'effetto, (i) ha Controparte_3 Parte_1 condannato la al risarcimento dei danni in favore di liquidati in € Parte_1 Controparte_3
2.088,76 oltre interessi legali decorrenti dalla lettera raccomandata del 3 novembre 2010 al soddisfo;
(ii) ha altresì accolto la domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti della Parte_1
terza chiamata Officina Artigianale, Impianti BRC, di , rigettando nel resto;
(iii) ha Controparte_1
disciplinato le spese di lite.
Il Tribunale, in via di sintesi:
ha ritenuto fondata la domanda attorea di risarcimento danni nei confronti della convenuta
[...]
argomentando che è il venditore che deve risarcire l'acquirente per i danni subiti Parte_1
per il malfunzionamento della autovettura purché detto malfunzionamento non sia addebitabile ad una cattiva manutenzione della autovettura medesima da parte dell'acquirente stesso;
circostanza quest'ultima esclusa dalle risultanze processuali ed in particolare dalla CTU disposta sull'autovettura, la quale ha individuato la causa del malfunzionamento della stessa nel difetto del kit GPL;
ha ritenuto fondata, altresì, la domanda di garanzia proposta dalla nei confronti della Parte_1
terza chiamata Officina Artigianale, Impianti BRC, di , sull'assunto che, Controparte_1
l'installazione dell'impianto GPL è stata effettuata, su richiesta della dalla Officina Parte_1
Artigianale, Impianti BRC, di LA ES;
ha, invece, rigettato la domanda di garanzia proposta dalla Officina Artigianale, Impianti BRC, di LA ES, nei confronti della poiché il kit GPL risultato Controparte_13
difettoso non è stato fornito direttamente dalla alla Officina Controparte_9
Artigianale, Impianti BRC, di LA ES, ma dalla che non è parte in CP_12
causa;
ha disciplinato le spese di lite condannando la alla loro rifusione nei confronti Parte_1
di e la Officina Artigianale, Impianti BRC, di , al pagamento Controparte_3 Controparte_1
delle spese di lite del giudizio in favore della della e Parte_1 Controparte_9
della ; Controparte_2
ha posto definitivamente a carico della Officina Artigianale, Impianti BRC, di , Controparte_1
le spese di CTU.
§ 2. L'appello
7 Avverso suddetta sentenza, notificata il 14 marzo 2019, è insorta la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, con citazione in appello notificata il 13 aprile 2019, affidandolo ad un unico motivo che si esaminerà.
Con autonome comparse di costituzione si sono costituiti in giudizio la , Controparte_2 [...]
la la Officina Artigianale, Impianti BRC, di LA ES, CP_3 Controparte_9 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe pedissequamente riprodotte e trascritte.
Con ordinanza del 3 ottobre 2019, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 settembre
2022.
Disposta una serie di rinvii, è stata infine fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 25 febbraio 2025.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex
Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Seconda Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26 febbraio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 5 marzo 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 7 marzo 2025.
Tutte le parti in causa hanno presentato, telematicamente, la comparsa conclusionale.
e hanno presentato anche le memorie di replica. Controparte_2 Controparte_14
§ 3. L'appello incidentale
3.1 Ragioni di ordine logico-giuridico impongono l'esame prioritario dell'appello incidentale proposto da , nella qualità di titolare della Officina Artigianale, Impianti BRC, di . Controparte_1 Controparte_1
3.1.1 Con il primo motivo di gravame, così rubricato: “1) Travisamento dei fatti, errata e/o omessa motivazione su punti decisivi della controversia;
mancata applicazione e/o errata interpretazione dell'art. 2697 c.c.”, la Officina Artigianale, Impianti BRC, di , adduce in primo luogo Controparte_1 che, al contrario di quanto erroneamente affermato dal Giudice di prime cure, “non è affatto vero, e non risulta in alcun modo, che sia stata la a commissionare all'appellante incidentale Parte_1
l'installazione dell'impianto GPL”. Vero è, piuttosto, prosegue l'appellante, che, come dimostrato documentalmente, l'incarico di installare l'impianto GPL era stato conferito dalla CP_12
Dunque, in tesi, “se il giudice avesse fatto corretta applicazione dei principi cardine del nostro
8 ordinamento, già a questo punto avrebbe dovuto affermare la carenza di legittimazione passiva dell'odierno appellante incidentale” (cfr. memoria di costituzione con appello incidentale, pag. 9).
In secondo luogo, la sentenza è viziata per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il Tribunale omesso di pronunciare in ordine alla domanda di garanzia proposta nei confronti della dalla . Rappresenta Controparte_2 Parte_4 che “in nessun punto della motivazione è dato comprendere perché, una volta riconosciuta (in maniera errata) la responsabilità dell'installatore, il Giudice abbia deciso (bontà sua) di escludere l'intervento in manleva della compagnia assicuratrice del rischio, appositamente convenuta in giudizio (cfr. memoria di costituzione con appello incidentale, pag. 10).
3.1.2 Con il secondo motivo di appello, adduce “manifesta illogicità e/o contraddittorietà” della sentenza gravata, nonché “travisamento dei fatti” e “violazione e/o errata interpretazione delle norme di legge”. Il Tribunale non avrebbe potuto condannare in manleva l'appellante incidentale “sia perché
l'auto è stata immatricolata già con l'impianto GPL installato, sia perché – considerato che l'intervento di installazione non è stato commissionato dalla – non esisteva alcun legame tra questa e il Parte_1
chiamato. Il Giudice, pertanto, si sarebbe dovuto fermare alla prima statuizione, ovvero alla responsabilità del venditore, e non andare oltre, come ha fatto, affermando la responsabilità dell'installatore. Come ciò sa stato possibile non è dato comprenderlo, mancando ogni motivazione pertinente al riguardo” (cfr. memoria di costituzione con appello incidentale, pag. 12). L'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui non possa trovare accoglimento la domanda rivolta dalla Officina
Artigianale nei confronti di poiché il kit è stato fornito direttamente dalla Controparte_13
“che non è parte in causa”, ebbene, questa affermazione “è una vera e propria CP_12
aberrazione giuridica, in quanto il Giudice, mostra chiaramente di disconoscere e/o disapplicare, senza motivo alcuno, la responsabilità del produttore, appositamente chiamato in causa.[…] Ne consegue che, una volta accertato che il danno è derivato da un difetto dell'impianto, non da una sua difettosa installazione, la sola logica, e giuridicamente corretta, conseguenza sarebbe stata quella di condannare il produttore ” (cfr. memoria di costituzione con appello incidentale, pag. 12). Anche sul punto, pertanto, il provvedimento gravato è lacunoso, in quanto assolutamente privo di motivazione.
3.1.3 Con il terzo motivo, così rubricato: “Errata applicazione delle norme e dei principi vigenti in tema di responsabilità; mancato assolvimento dell'onere probatorio sul punto del nesso eziologico”, adduce che nel caso di specie manca la prova di una qualsivoglia forma di responsabilità dell'appellante incidentale.
3.1.4 Con un quarto motivo si duole di omessa qualificazione della fattispecie concreta da parte del primo Giudice, in palese violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato, fissato
9 dall'art. 112 c.p.c. a pena di nullità, che implica il divieto per il giudice di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda.
3.1.5 Con il quinto motivo, così rubricato: “LAzione e falsa applicazione delle norme vigenti in tema di condanna alle spese”, si duole della errata e spropositata condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure, infatti, “per effetto dell'accoglimento di una domanda del valore pari ad €
2.088,76 (tale è il valore del diritto accertato), condanna l'odierno appellante incidentale a pagare €
2.430,00 per ciascuna delle tre parti , ). Detta statuizione, però, è Parte_1 CP_13 CP_2
assolutamente errata ed immotivata, sia nel quantum, in quanto disapplica le disposizioni vigenti – ratione temporis – in materia di quantificazione e liquidazione delle spese giudiziali, sia, soprattutto, nell'an” (cfr. memoria di costituzione con appello incidentale, pag. 18).
L'appello incidentale è complessivamente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Si è sopra detto che la presente controversia è insorta tra attore, e la Controparte_3 Parte_1
convenuta in giudizio dal primo, davanti al Tribunale di Crotone, per ottenerne la condanna alla sostituzione dell'autovettura mal funzionante con una nuova, e al risarcimento dei danni.
La costituitasi in giudizio, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Parte_1
Officina Artigianale, Impianti BRC, di LA ES, e la Controparte_15
, per essere da queste manlevata da qualsivoglia pretesa attorea.
[...]
Il Tribunale ha accolto la domanda attorea e la domanda di garanzia limitatamente al terzo chiamato e, per l'effetto, ha condannato la a risarcire i danni patiti da Controparte_1 Parte_1 [...]
a causa del malfunzionamento dell'autovettura dovuto al difettoso kit GPL installato dalla CP_3
Officina Artigianale, Impianti BRC, di sull'autovettura medesima, su richiesta Controparte_1 dell'acquirente. Ha poi condannato la Officina Artigianale, Impianti BRC, di LA ES a manlevare la di quanto da quest'ultima dovuto all'attore a titolo di risarcimento danni, Parte_1
oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Ora, si deve indubbiamente convenire con l'appellante laddove lamenta che il Tribunale non si è neppure preoccupato di qualificare la domanda proposta dalla nei confronti della Officina Parte_1
Artigianale, Impianti BRC, di LA ES, nella “comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo in garanzia” depositata nella cancelleria del Tribunale di Crotone il giorno 8 marzo 2011).
È noto che, con la chiamata in garanzia la parte fa valere nei confronti del terzo il diritto ad essere tenuto indenne dalla perdita derivante dall'eventuale soccombenza nel giudizio originario.
Di particolare rilievo sistematico è poi la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria, in merito alla quale la giurisprudenza ha tradizionalmente sostenuto che la distinzione debba avere riguardo al tipo di connessione esistente tra i titoli, ritenendo in particolare che l'istituto della garanzia propria ricorra
10 non solo quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo, ma anche qualora ricorra una oggettiva connessione tra i titoli delle due domande, ovvero quando unico sia il fatto generatore della responsabilità prospettata tanto con l'azione principale che con quella di regresso (Cass.
n. 19050 del 2003 e n. 11711 del 2002).
Il fondamento della garanzia impropria consiste, invece, in un collegamento solo di fatto tra rapporti giuridici, senza alcuna connessione per il titolo. Più in generale, con la chiamata in garanzia impropria la parte fa valere nei confronti del terzo un diritto autonomo e solo occasionalmente collegato col diritto oggetto del processo originario, la cui esistenza prescinde dall'esito di questo.
In tal senso la Suprema Corte ha precisato che “… si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, e si configura invece la garanzia cosiddetta impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto” (cfr. Cass. civ., 16 aprile 2014, n. 8898).
Per capire se il convenuto abbia proposto azione di garanzia propria o impropria, il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo invece individuare l'effettiva volontà della stessa, e quindi il contenuto sostanziale della pretesa in una alle finalità in concreto perseguite espressioni utilizzate, tenendo conto non solo della volontà espressamente formulata, ma anche di quella che possa implicitamente o indirettamente essere desunta dalle deduzioni e dalle richieste, dal tipo o dai limiti dell'azione proposta, dal comportamento processuale assunto (così, ex allis, le pronunce 20610/2011,
8036/2004, 259/2005, 20912/2004, 14682/2001).
Ora, nel caso di specie, ricorre, indubbiamente, una ipotesi di garanzia propria poiché la Parte_1
ha chiesto e ottenuto di chiamare in causa la Officina Artigianale, Impianti BRC, di per Controparte_1 sentirla condannare “a tenere esente la deducente da qualsivoglia pretesa attorea” (cfr. “comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo in garanzia” depositata in cancelleria in data 8 marzo 2011).
E ciò sul presupposto che, di vero, nella ipotesi di guasto relativo ad un componente dell'impianto GPL
o delle parti meccaniche che possono deteriorarsi con il gas (ad esempio, le valvole punterie e testata),
l'acquirente deve rivolgersi al venditore dell'impianto che di solito è anche l'installatore, il quale prima dell'atto di vendita dell'impianto ha l'obbligo di informare l'acquirente sulle eventuali conseguenze provocate dall'installazione e dei programmi di manutenzione previsti. Di conseguenza, sempre in tesi, in forza del Codice del Consumo (D.lgs. n.206 del 6 settembre 2005), il consumatore Controparte_3 avrebbe dovuto rivolgersi al venditore/installatore dell'impianto, i.e. la Officina Artigianale, Impianti
11 BRC, di LA ES, da ritenersi, pertanto, unico responsabile per i danni patiti dall'attore e causati all'impianto GPL.
Stante questa impostazione difensiva deve ritenersi operata, da parte della la chiamata del Parte_1 terzo responsabile, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione allo scopo in concreto perseguito, ovvero attribuire ai terzi la responsabilità piena dei fatti dedotti dall'attore.
Pacifico che trattasi di una ipotesi di garanzia propria, va ancora osservato quanto segue.
Il consulente tecnico d'ufficio, Ing. , dopo aver premesso che le cause del Persona_1 malfunzionamento dell'impianto GPL “sono difficilissime da individuare” - avendo il alla CP_3
data del sopralluogo del CTU, già sostituito o rettificato sia il motore che la parte componentistica – ha in primo luogo escluso che il malfunzionamento fosse dovuto ad erronea esecuzione del montaggio/installazione del kit. In merito ha, infatti, sottolineato che “il montaggio/installazione del kit dell'impianto GPL, è stato eseguito a regola d'arte in quanto non è stato riscontrato nessun difetto sia dal sottoscritto il giorno del sopralluogo e sia da altre 2 aziende di manutenzione su autovetture”. Al contempo, ha negato che i malfunzionamenti fossero addebitabili a manchevolezze imputabili all'attore
(cfr. relazione peritale, pag. 7: “Come riportato in premessa il sig. ha effettuato ben 2 tagliandi CP_3
in un anno a rispettivamente 15.000 km e 28.000 km, quindi i malfunzionamenti non sono addebitabili
a mancata esecuzione da parte dell'attore, dei lavori di controllo e manutenzione previsti dalle case produttrici sia dell'automobile che del Kit di impianto GPL ivi installato”. Ha dunque concluso che
“resta solamente il difetto originario (di fabbrica) dello stesso kit installato, che ha poi causato i danni ed i malfunzionamenti lamentati dall'attore”.
Orbene, in base alle risultanze della disposta CTU, nella specie di tipo percipiente (cui il giudice, pur essendo peritus peritorum, ricorre ove non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione ), in quanto tale fonte oggettiva di prova ( cfr. Cass., 30/9/2014, n. 20548; Cass., 27/8/2014,
n. 18307; Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 20/10/2014, n. 22222; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass.,
19/1/2006, n. 1020), sulla base delle cui risultanze il giudice è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnico- scientifiche e logiche ( v. Cass., Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009,
n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020 ), può dunque concludersi nel senso che l'impianto GPL installato sull'autovettura dell'attore fosse evidentemente affetto da un difetto di fabbrica, fosse cioè un prodotto difettoso, per tale intendendosi, secondo l'art. 117 del Codice del Consumo quel prodotto che non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi alle istruzioni o alle avvertenze
12 fornite, all'uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, ai comportamenti che in relazione ad esso si possono ragionevolmente prevedere, al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
Si è al riguardo precisato che il concetto di difetto è sostanzialmente riconducibile al difetto di fabbricazione, ovvero alle ipotesi dell'assenza o carenza di istruzioni, ed è strettamente connesso al concetto di sicurezza.
Nel caso di specie, il consulente ha precisato che molti possessori di autovetture con doppia alimentazione, lamentano difetti simili a quelli del sig. Più in dettaglio, ha precisato che “nei CP_3
motori a scoppio ogni minuto i componenti meccanici compiono migliaia di movimenti, solo la perfezione sinergica fra loro permette l'utilizzo per anni e senza problemi se non la sola manutenzione di routine. Per tanto anche una semplice perdita di gas, sul riduttore Genius MB 1200 mbar, può aver introdotto in ritardo o in malo modo il giusto apporto di combustibile nei vari cilindri creando difetti di accensione e spegnimento con usura anticipata dalle guarnizioni della testata e di tutte le valvole” (cfr. relazione di CTU, pag. 8 e ss.).
Trattandosi di prodotto difettoso, delle conseguenze dannose ne risponde il produttore secondo la trama normativa delineata dagli artt. 114-127 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e non l'installatore, che, secondo quanto convincentemente accertato dal CTU, ha eseguito a regola d'arte il montaggio/installazione del kit dell'impianto GPL.
È dunque evidente la erroneità della statuizione di condanna della terza chiamata Officina Artigianale,
Impianti BRC, di LA ES (lettera b del dispositivo), con l'ovvia conseguenza che essa va riformata nel senso del rigetto.
L'appello incidentale è altresì fondato nella parte in cui lamenta la condanna della Officina Artigianale al pagamento delle spese di lite nei confronti della e della , terzi CP_4 Controparte_2
chiamati in causa dalla Officina Artigianale, Impianti BRC, di LA ES, (lettera f del dispositivo).
Una volta rigettata la domanda proposta dalla nei confronti della Officina Artigianale, Parte_1
le spese sostenute dai terzi chiamati da quest'ultima devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, e quindi a carico della ancorché Parte_1 quest'ultima non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.
§ 4. L'appello principale
4.1 Con un unico motivo di appello, non rubricato, la – premesso che la sentenza Parte_5 di primo grado “è logica e ben motivata, pertanto, a parere dell'appellante non soffre mozioni di alcuna sorta” (cfr. citazione in appello, pag. 6) – tanto premesso, censura la pronuncia di primo grado
13 unicamente per avere omesso di statuire che la Officina Artigianale, Impianti BRC, di LA ES, terzo chiamato, avrebbe dovuto manlevare e tenere indenne la chiamante oltre che per Parte_1
il risarcimento del danno così come determinato dal CTU, anche per le spese del giudizio, trattandosi di statuizione consequenziale alla soccombenza.
Ebbene, è evidente che, al rigetto della domanda di garanzia proposta dalla nei confronti Parte_1
della Officina Artigianale, Impianti BRC, di , consegue, logicamente, il rigetto Controparte_1 dell'appello principale con la quale la pretendeva di essere manlevata anche in punto di Parte_1
condanna alle spese di lite.
§ 5. Le spese processuali
5.1 Nel rapporto processuale tra la chiamante, e la Officina Artigianale, Parte_5
Impianti BRC, di LA ES, terzo chiamato, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), alla tariffa minima per la non particolare complessità delle questioni trattate, e per tutte le fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), con distrazione ex art. 93 c.p.c
5.2 Nei rapporti processuali tra l'appellante principale e gli appellati , Parte_1 Controparte_3
e va dato atto che l'appello principale è stato Controparte_14 Controparte_2
notificato a soli fini della litis denuntiatio, come è dato evincere dal fatto che l'unico motivo di gravame verteva sulla domanda di manleva proposta unicamente nei confronti di Officina Artigianale, Impianti
BRC, di . Sicché non sussistono i presupposti per la regolamentazione delle spese del Controparte_1 grado a norma dell'art. 91 c.p.c. che richiede la qualità di parte e perciò una vocatio in ius, e la soccombenza della stessa.
5.3 Nei rapporti processuali tra l'appellante incidentale Officina Artigianale, Impianti BRC, di
[...]
, e gli appellati , e esse possono essere CP_1 Controparte_3 CP_4 Controparte_2
compensate non essendo ravvisabile una ipotesi di soccombenza.
5.4 Definitivamente a carico della vanno poste le spese di CTU Parte_1
5.5. In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del d.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'art. 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante principale l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
14 La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1
l'appello incidentale proposto da OFFICINA ARTIGIANALE, IMPIANTI BRC, DI VIOLA
FRANCESCO, e avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, n. 170, resa e pubblicata il 6 febbraio
2019, e notificata il 14 marzo 2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: a) rigetta la domanda di garanzia proposta da nei confronti di Officina Artigianale, Parte_1
Impianti BRC, di;
b) condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
e della delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate CP_4 Controparte_2 in complessivi € 2.430,00 ciascuno, oltre 15% per rimborso forfetario, Iva e Cpa, come per legge;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , nella Parte_1 Controparte_1
qualità di titolare della Officina Artigianale, Impianti BRC, di , che si liquidano Controparte_1 in € 16,10 per spese ed € 2.540,00 per compenso professionale per il primo grado e in € 174,00 per spese ed € 2.906,00 per compenso professionale per l'appello, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c.;
4) compensa le spese di lite dell'appello tra le altre parti del giudizio;
5) pone definitivamente a carico della le spese di CTU;
Parte_1
6) dà atto che sussistono i presupposti comportanti per la l'obbligo di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Seconda
Sezione Civile, del 3 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Silvana Ferriero
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