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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/09/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5537/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con l'avv. CATERINA AZZARITA Parte_1 C.F._1 attrice opponente contro
(C.F. ) per il tramite della sua procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con l'avv. GIUSEPPE LE FOSSE e l'avv. Parte_2 P.IVA_2
ALESSANDRA ZILIO CP_2
Parte_3 [...]
(C.F. ), contumace Controparte_3 P.IVA_3 convenute
Oggetto: Fideiussione. Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice Parte_1
1 1. accertata la nullità dell'art. 7 della fideiussione specifica prodotta come doc. 2 sottoscritta in data 11/06/2007 dalla signora per i motivi dedotti in atto di citazione, Parte_1 dichiarare inesistente e/o comunque revocare e/o comunque dichiarare nullo e/o comunque annullare il decreto ingiuntivo n. 3510/2015 D.I. emesso dal Tribunale di Vicenza, con ogni pronuncia conseguente e necessaria;
2. per i motivi esposti in atti, rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni domanda e pretesa economica di Controparte_4
in questa vertenza rappresentata da
[...] Parte_2
nei confronti della signora
[...] Parte_1
3. spese rifuse, anche del procedimento di mediazione n. 279/2024 Controparte_5
Per parte convenuta Controparte_1
Nel merito, rigettare tutte le avverse domande poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto e prive di alcun supporto probatorio.
MOTIVAZIONE
Fatto
Il 13.6.2007 ha Controparte_4 concesso a un mutuo ipotecario di € 70.000,00. Parte_4
L'11.6.2007 si è costituita fideiussore a beneficio della banca, garantendo la Parte_1 restituzione del mutuo suindicato.
Con missiva 4.9.2015 ha comunicato a di avere revocato le Controparte_4 PT facilitazioni creditizie concesse al debitore principale ed estinto il conto corrente cointestato a e alla stessa , intimando a quest'ultima il pagamento del residuo Parte_4 Parte_1 dovuto per il mutuo e del saldo negativo del conto corrente.
2 Svolgimento del processo
Il 12.10.2015 questo Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 3510/15, depositato il
14.10.2015, con il quale ha intimato a il pagamento di € 61.937,64 oltre ad Parte_1 interessi e spese.
Il decreto ingiuntivo, già immediatamente esecutivo ex art.642 c.p.c., non è stato opposto nel termine di 40 giorni.
La banca creditrice è intervenuta nelle procedure esecutive in essere nei confronti di PT
. In seguito il credito di (già
[...] Controparte_4 Controparte_4
) è stato ceduto a e da questa a la quale è
[...] Parte_5 Controparte_1 intervenuta nell'esecuzione, a mezzo della procuratrice Parte_2
Con provvedimento 2.10.2023 il giudice dell'esecuzione ha dato atto di “avere eseguito il controllo sul contratto del consumatore, di cui alla fidejussione specifica sottoscritta in data
11 giugno 2007 dalla debitrice esecutata come prescritto da Cass., Sez. unite, 6 Parte_1 aprile 2023, n. 9479, e di avere riscontrato la presenza di clausole potenzialmente abusive
(salva opportuna verifica in sede di merito)”, informando l'esecutata della facoltà di
“proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo”.
Con citazione notificata il 10.11.2023 ha proposto opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. convenendo e Controparte_4 CP_1 avanti questo Tribunale per far dichiarare la nullità dell'art. 7 della fideiussione specifica
[...]
e, quindi, per far revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare infondata ogni pretesa creditoria delle convenute.
è rimasta contumace. Controparte_4
costituitasi in causa per mezzo della procuratrice ha Controparte_1 Parte_2 chiesto il rigetto dell'opposizione.
La mediazione, svoltasi nel corso del giudizio, non ha dato esito.
3 Le parti sono state autorizzate al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
All'udienza del 22.5.2025 le parti costituite hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
Ragioni della decisione
L'opponente deduce la nullità della clausola della fideiussione impugnata con la quale è disposta la deroga all'art. 1957 c.c., mediante esonero del creditore dall'onere di proporre le proprie istanze contro il debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, pena la decadenza da ogni diritto verso il fideiussore.
Sostiene l'attrice che la norma sarebbe nulla in quanto vessatoria, ai sensi dell'art. 33 comma
2 lett. t) del D.L.vo n.206/05. Ciò, si deve ritenere, in quanto tale clausola limiterebbe la facoltà del fideiussore-consumatore di opporre al creditore-professionista l'eccezione altrimenti accordata al garante dall'art. 1957 c.c.
Considerate le difese sul punto della convenuta opposta, appare decisiva ed assorbente la circostanza dedotta secondo la quale, anche a volere ritenere inefficace la deroga pattizia all'art. 1957 c.c., la creditrice avrebbe comunque agito contro l'attrice prima del decorso del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione previsto dalla citata disposizione.
Difatti l'obbligazione di debito è scaduta nel momento in cui la banca, nel settembre 2015, ha revocato il credito accordato e intimato l'immediato pagamento del residuo relativo al mutuo concesso nel 2007. L'azione giudiziale nei confronti della fideiubente è stata Parte_1 intrapresa dalla banca nello stesso mese di settembre 2015, mediante ricorso monitorio, con adozione del decreto ingiuntivo in data 14.10.2015.
Il fatto che l'istanza giudiziale sia stata rivolta avverso la garante e non avverso il debitore
(che, come si apprende dal ricorso monitorio, è deceduto nel 2013) non rileva ai fini dell'art. 1957 c.c. La fideiussione in discorso, infatti, è una fideiussione cd. solidale, non essendo previsto il beneficio di escussione come previsto dall'art. 1944 comma 2 c.c. In tali casi, per
4 una consolidata giurisprudenza (Cass. n. 8444/90, rv. 468936; n. 19300/05, rv. 585159; n.
24396/17, rv. 645838-02) - benché l'art. 1957 c.c. non possa dirsi, per ciò solo, derogato
(Cass. n. 9862/20, rv. 657692) - “l'istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ai sensi dell'art. 1957, comma primo, cod. civ., può essere rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali, con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale” (Cass. n. 7345/95, rv. 493165).
La questione della validità o meno della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. diviene quindi irrilevante, considerato che, anche escludendo ogni effetto derogatorio alla cl il creditore avrebbe comunque impedito la decadenza prevista dalla detta norma codicistica, agendo tempestivamente.
Conclusioni e spese
L'opposizione, attesa l'infondatezza dell'unico motivo spiegato, deve essere respinta.
Segue alla soccombenza, l'obbligo dell'attrice di rifondere la convenuta costituita delle spese di difesa. Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, in considerazione della limitata complessità della causa e del suo valore.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta l'opposizione tardiva proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3510/15, pubblicato il 14.10.2015;
2) condanna a rifondere a come sopra rappresentata, le spese Parte_1 Controparte_1 di difesa liquidate in € 8.625,00, di cui € 7.500,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
5 Vicenza, 11 settembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con l'avv. CATERINA AZZARITA Parte_1 C.F._1 attrice opponente contro
(C.F. ) per il tramite della sua procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con l'avv. GIUSEPPE LE FOSSE e l'avv. Parte_2 P.IVA_2
ALESSANDRA ZILIO CP_2
Parte_3 [...]
(C.F. ), contumace Controparte_3 P.IVA_3 convenute
Oggetto: Fideiussione. Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice Parte_1
1 1. accertata la nullità dell'art. 7 della fideiussione specifica prodotta come doc. 2 sottoscritta in data 11/06/2007 dalla signora per i motivi dedotti in atto di citazione, Parte_1 dichiarare inesistente e/o comunque revocare e/o comunque dichiarare nullo e/o comunque annullare il decreto ingiuntivo n. 3510/2015 D.I. emesso dal Tribunale di Vicenza, con ogni pronuncia conseguente e necessaria;
2. per i motivi esposti in atti, rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni domanda e pretesa economica di Controparte_4
in questa vertenza rappresentata da
[...] Parte_2
nei confronti della signora
[...] Parte_1
3. spese rifuse, anche del procedimento di mediazione n. 279/2024 Controparte_5
Per parte convenuta Controparte_1
Nel merito, rigettare tutte le avverse domande poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto e prive di alcun supporto probatorio.
MOTIVAZIONE
Fatto
Il 13.6.2007 ha Controparte_4 concesso a un mutuo ipotecario di € 70.000,00. Parte_4
L'11.6.2007 si è costituita fideiussore a beneficio della banca, garantendo la Parte_1 restituzione del mutuo suindicato.
Con missiva 4.9.2015 ha comunicato a di avere revocato le Controparte_4 PT facilitazioni creditizie concesse al debitore principale ed estinto il conto corrente cointestato a e alla stessa , intimando a quest'ultima il pagamento del residuo Parte_4 Parte_1 dovuto per il mutuo e del saldo negativo del conto corrente.
2 Svolgimento del processo
Il 12.10.2015 questo Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 3510/15, depositato il
14.10.2015, con il quale ha intimato a il pagamento di € 61.937,64 oltre ad Parte_1 interessi e spese.
Il decreto ingiuntivo, già immediatamente esecutivo ex art.642 c.p.c., non è stato opposto nel termine di 40 giorni.
La banca creditrice è intervenuta nelle procedure esecutive in essere nei confronti di PT
. In seguito il credito di (già
[...] Controparte_4 Controparte_4
) è stato ceduto a e da questa a la quale è
[...] Parte_5 Controparte_1 intervenuta nell'esecuzione, a mezzo della procuratrice Parte_2
Con provvedimento 2.10.2023 il giudice dell'esecuzione ha dato atto di “avere eseguito il controllo sul contratto del consumatore, di cui alla fidejussione specifica sottoscritta in data
11 giugno 2007 dalla debitrice esecutata come prescritto da Cass., Sez. unite, 6 Parte_1 aprile 2023, n. 9479, e di avere riscontrato la presenza di clausole potenzialmente abusive
(salva opportuna verifica in sede di merito)”, informando l'esecutata della facoltà di
“proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo”.
Con citazione notificata il 10.11.2023 ha proposto opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. convenendo e Controparte_4 CP_1 avanti questo Tribunale per far dichiarare la nullità dell'art. 7 della fideiussione specifica
[...]
e, quindi, per far revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare infondata ogni pretesa creditoria delle convenute.
è rimasta contumace. Controparte_4
costituitasi in causa per mezzo della procuratrice ha Controparte_1 Parte_2 chiesto il rigetto dell'opposizione.
La mediazione, svoltasi nel corso del giudizio, non ha dato esito.
3 Le parti sono state autorizzate al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
All'udienza del 22.5.2025 le parti costituite hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
Ragioni della decisione
L'opponente deduce la nullità della clausola della fideiussione impugnata con la quale è disposta la deroga all'art. 1957 c.c., mediante esonero del creditore dall'onere di proporre le proprie istanze contro il debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, pena la decadenza da ogni diritto verso il fideiussore.
Sostiene l'attrice che la norma sarebbe nulla in quanto vessatoria, ai sensi dell'art. 33 comma
2 lett. t) del D.L.vo n.206/05. Ciò, si deve ritenere, in quanto tale clausola limiterebbe la facoltà del fideiussore-consumatore di opporre al creditore-professionista l'eccezione altrimenti accordata al garante dall'art. 1957 c.c.
Considerate le difese sul punto della convenuta opposta, appare decisiva ed assorbente la circostanza dedotta secondo la quale, anche a volere ritenere inefficace la deroga pattizia all'art. 1957 c.c., la creditrice avrebbe comunque agito contro l'attrice prima del decorso del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione previsto dalla citata disposizione.
Difatti l'obbligazione di debito è scaduta nel momento in cui la banca, nel settembre 2015, ha revocato il credito accordato e intimato l'immediato pagamento del residuo relativo al mutuo concesso nel 2007. L'azione giudiziale nei confronti della fideiubente è stata Parte_1 intrapresa dalla banca nello stesso mese di settembre 2015, mediante ricorso monitorio, con adozione del decreto ingiuntivo in data 14.10.2015.
Il fatto che l'istanza giudiziale sia stata rivolta avverso la garante e non avverso il debitore
(che, come si apprende dal ricorso monitorio, è deceduto nel 2013) non rileva ai fini dell'art. 1957 c.c. La fideiussione in discorso, infatti, è una fideiussione cd. solidale, non essendo previsto il beneficio di escussione come previsto dall'art. 1944 comma 2 c.c. In tali casi, per
4 una consolidata giurisprudenza (Cass. n. 8444/90, rv. 468936; n. 19300/05, rv. 585159; n.
24396/17, rv. 645838-02) - benché l'art. 1957 c.c. non possa dirsi, per ciò solo, derogato
(Cass. n. 9862/20, rv. 657692) - “l'istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ai sensi dell'art. 1957, comma primo, cod. civ., può essere rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali, con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale” (Cass. n. 7345/95, rv. 493165).
La questione della validità o meno della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. diviene quindi irrilevante, considerato che, anche escludendo ogni effetto derogatorio alla cl il creditore avrebbe comunque impedito la decadenza prevista dalla detta norma codicistica, agendo tempestivamente.
Conclusioni e spese
L'opposizione, attesa l'infondatezza dell'unico motivo spiegato, deve essere respinta.
Segue alla soccombenza, l'obbligo dell'attrice di rifondere la convenuta costituita delle spese di difesa. Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, in considerazione della limitata complessità della causa e del suo valore.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta l'opposizione tardiva proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3510/15, pubblicato il 14.10.2015;
2) condanna a rifondere a come sopra rappresentata, le spese Parte_1 Controparte_1 di difesa liquidate in € 8.625,00, di cui € 7.500,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
5 Vicenza, 11 settembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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