Articolo 30 della Legge 26 aprile 1986, n. 193
Articolo 29
Versione
5 giugno 1986
Art. 30.
Il Ministro della marina mercantile, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nominera' con proprio decreto una commissione, avente il compito di studiare i principi ed i criteri direttivi ai Fini della revisione della normativa che disciplina l'esercizio della navigazione da diporto e per la elaborazione di un organico provvedimento in materia, avente per oggetto l'approfondimento del carattere ricreativo e sportivo della navigazione da diporto distinguendolo da quello relativo all'esercizio della navigazione ad uso commerciale e privato e la delegificazione della normativa avente natura squisitamente tecnica.

Entrata in vigore il 5 giugno 1986