Art. 30.
Il Ministro della marina mercantile, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nominera' con proprio decreto una commissione, avente il compito di studiare i principi ed i criteri direttivi ai Fini della revisione della normativa che disciplina l'esercizio della navigazione da diporto e per la elaborazione di un organico provvedimento in materia, avente per oggetto l'approfondimento del carattere ricreativo e sportivo della navigazione da diporto distinguendolo da quello relativo all'esercizio della navigazione ad uso commerciale e privato e la delegificazione della normativa avente natura squisitamente tecnica.
Il Ministro della marina mercantile, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nominera' con proprio decreto una commissione, avente il compito di studiare i principi ed i criteri direttivi ai Fini della revisione della normativa che disciplina l'esercizio della navigazione da diporto e per la elaborazione di un organico provvedimento in materia, avente per oggetto l'approfondimento del carattere ricreativo e sportivo della navigazione da diporto distinguendolo da quello relativo all'esercizio della navigazione ad uso commerciale e privato e la delegificazione della normativa avente natura squisitamente tecnica.