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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. /2035/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n. 2035/2024 del ruolo generale
TRA
, C.F. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. CAPUZZO SUSI, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dagli avv.ti SCARPARO ALESSANDRA e DI MICCO ALFONSO
( ) VIA ROMA, 20 INT 3 CONSELVE, elettivamente domiciliati C.F._3
come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare sentenza di separazione parziale tra i coniugi ex art. 473 bis 49 c.p.c con annotazione presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Solesino (PD) ove il matrimonio civile risulta essere stato
Pagina 1 contratto tra i signori e come sopra Parte_1 Controparte_1 identificati, in regime di separazione dei beni, in data 22.09.2023 avanti all'Ufficiale di
Stato civile del comune di Solesino (PD), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Solesino (PD) all'anno 2023, parte I, numero 05, omologando le seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati liberi ciascuno di spostare la propria residenza e dimora. La signora potrà dimorare nell'immobile adibito a CP_1
casa coniugale sito in Solesino, via Piemonte 52/A e di proprietà del sig. per Pt_1
mesi sei dalla data odierna e si obbliga a spostare la propria dimora e residenza entro e non oltre il 02.10.2025; 2. Con decorrenza dal mese di Aprile 2025, il sig. si Pt_1
onera di pagare alla signora una somma a titolo di mantenimento pari ad euro CP_1
300,00 mensili, fino all'emissione dei provvedimenti provvisori in sede di divorzio;
3. Le parti rinunciano reciprocamente alle domande di addebito;
la signora Controparte_1
ed il Sig. rinunciano reciprocamente alle domande di risarcimento Parte_1 danni di cui alle riserve nei propri rispettivi atti;
4. Si ordini l'annotazione dell'emananda sentenza presso il Comune ove il matrimonio risulta trascritto.
5. Le parti si riportano invece alle proprie domande ed eccezioni già svolte in relazione alla domanda di divorzio;
6. Spese di lite compensate per la fase di separazione. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge e lo scioglimento del matrimonio, chiedendo la regolamentazione delle relative condizioni.
A tal fine ha allegato di avere contratto matrimonio in Solesino il 22.9.2023, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Solesino (PD) all'anno 2023, parte I, numero 05.
Dall'unione non sono nati figli.
Il ricorrente ha chiesto, oltre alla sentenza sullo status, la pronuncia di addebito della separazione alla coniuge per la ritenuta violazione dell'obbligo di fedeltà.
Il ha formulato contestualmente domanda di divorzio. Pt_1
Si è costituita in giudizio la resistente in epigrafe indicata, la quale ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo, tuttavia, il rigetto della domanda di addebito e formulandola a carico del coniuge, e la statuizione di un assegno di mantenimento in proprio favore, motivata dalla durata della convivenza more uxorio con il ricorrente, la propria ridotta capacità lavorativa a causa di croniche patologie attinenti la sfera psichiatrica e l'attuale stato di disoccupazione.
Pagina 2 Con decreto del 27.12.2024 il presidente ha designato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Con provvedimento del 7.1.2025 il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione dei coniugi e dato termine per la notifica di ricorso e pedissequi decreti e per il deposito della prova del perfezionamento della notifica.
All'udienza del 2.4.2025, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il giudice preso atto dell'accordo medio tempore reperito dalle parti, ha invitato le medesime alla precisazione congiunta delle conclusioni e sulla scorta della rinuncia espressa ai termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc, si è riservato di riferire al Collegio per l'emissione di sentenza parziale di separazione, con successiva rimessione della causa sul ruolo del
Giudice delegato, per la valutazione delle residue domande, decorsi i termini di legge.
Ritiene il Collegio che la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza e il venir meno della serenità e dell'affetto reciproco, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c., visto anche il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, contratto in SOLESINO in data 22/09/2023, con atto Controparte_1
trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di SOLESINO nell'anno 2023, parte I, numero 05;
B. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti,
da intendersi qui integralmente trascritte;
C. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
D. ORDINA all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
E. rimette con separata ordinanza le parti innanzi al giudice delegato.
Pagina 3 Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8.04.2025
Il Presidente rel dott. Federica Abiuso
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n. 2035/2024 del ruolo generale
TRA
, C.F. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. CAPUZZO SUSI, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dagli avv.ti SCARPARO ALESSANDRA e DI MICCO ALFONSO
( ) VIA ROMA, 20 INT 3 CONSELVE, elettivamente domiciliati C.F._3
come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare sentenza di separazione parziale tra i coniugi ex art. 473 bis 49 c.p.c con annotazione presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Solesino (PD) ove il matrimonio civile risulta essere stato
Pagina 1 contratto tra i signori e come sopra Parte_1 Controparte_1 identificati, in regime di separazione dei beni, in data 22.09.2023 avanti all'Ufficiale di
Stato civile del comune di Solesino (PD), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Solesino (PD) all'anno 2023, parte I, numero 05, omologando le seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati liberi ciascuno di spostare la propria residenza e dimora. La signora potrà dimorare nell'immobile adibito a CP_1
casa coniugale sito in Solesino, via Piemonte 52/A e di proprietà del sig. per Pt_1
mesi sei dalla data odierna e si obbliga a spostare la propria dimora e residenza entro e non oltre il 02.10.2025; 2. Con decorrenza dal mese di Aprile 2025, il sig. si Pt_1
onera di pagare alla signora una somma a titolo di mantenimento pari ad euro CP_1
300,00 mensili, fino all'emissione dei provvedimenti provvisori in sede di divorzio;
3. Le parti rinunciano reciprocamente alle domande di addebito;
la signora Controparte_1
ed il Sig. rinunciano reciprocamente alle domande di risarcimento Parte_1 danni di cui alle riserve nei propri rispettivi atti;
4. Si ordini l'annotazione dell'emananda sentenza presso il Comune ove il matrimonio risulta trascritto.
5. Le parti si riportano invece alle proprie domande ed eccezioni già svolte in relazione alla domanda di divorzio;
6. Spese di lite compensate per la fase di separazione. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge e lo scioglimento del matrimonio, chiedendo la regolamentazione delle relative condizioni.
A tal fine ha allegato di avere contratto matrimonio in Solesino il 22.9.2023, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Solesino (PD) all'anno 2023, parte I, numero 05.
Dall'unione non sono nati figli.
Il ricorrente ha chiesto, oltre alla sentenza sullo status, la pronuncia di addebito della separazione alla coniuge per la ritenuta violazione dell'obbligo di fedeltà.
Il ha formulato contestualmente domanda di divorzio. Pt_1
Si è costituita in giudizio la resistente in epigrafe indicata, la quale ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo, tuttavia, il rigetto della domanda di addebito e formulandola a carico del coniuge, e la statuizione di un assegno di mantenimento in proprio favore, motivata dalla durata della convivenza more uxorio con il ricorrente, la propria ridotta capacità lavorativa a causa di croniche patologie attinenti la sfera psichiatrica e l'attuale stato di disoccupazione.
Pagina 2 Con decreto del 27.12.2024 il presidente ha designato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Con provvedimento del 7.1.2025 il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione dei coniugi e dato termine per la notifica di ricorso e pedissequi decreti e per il deposito della prova del perfezionamento della notifica.
All'udienza del 2.4.2025, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il giudice preso atto dell'accordo medio tempore reperito dalle parti, ha invitato le medesime alla precisazione congiunta delle conclusioni e sulla scorta della rinuncia espressa ai termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc, si è riservato di riferire al Collegio per l'emissione di sentenza parziale di separazione, con successiva rimessione della causa sul ruolo del
Giudice delegato, per la valutazione delle residue domande, decorsi i termini di legge.
Ritiene il Collegio che la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza e il venir meno della serenità e dell'affetto reciproco, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c., visto anche il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, contratto in SOLESINO in data 22/09/2023, con atto Controparte_1
trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di SOLESINO nell'anno 2023, parte I, numero 05;
B. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti,
da intendersi qui integralmente trascritte;
C. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
D. ORDINA all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
E. rimette con separata ordinanza le parti innanzi al giudice delegato.
Pagina 3 Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8.04.2025
Il Presidente rel dott. Federica Abiuso
Pagina 4