CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 767/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore BALDOVINI PAOLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5869/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11957/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34 e pubblicata il 01/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61645 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 283/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riformare la sentenza impugnata e per l'effetto confermare gli avvisi impugnati. Conseguentemente, condannare la parte appellata alle spese, onorari e diritti del doppio grado del giudizio
Resistente/Appellato: dichiarare l'inammissibilità dell'Appello per violazione dell'art.100, c.p.c. e dell'art.107, primo c., D. L. n.175/2024 ovvero rigettare l'Appello in quanto infondato ed erroneo in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma Capitale propone appello avverso la sentenza n. 11957/2024 del 20/09/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma – Sez. 34 depositata il 01/10/2024, con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere e condannato lo stesso Comune al pagamento delle spese di lite, nella misura di 1000,00 euro, oltre accessori se dovuti. La contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 61645 relativo all'anno d'imposta 2017 per errata attribuzione della rendita catastale relativa all'immobile censito al fgl. 414 part. 231 sub 502, calcolata su 345 mq, mentre invece l'immobile è di 231 mq. Nelle more, su Istanza della contribuente prot.0026626 del 03.02.2023, l'Agenzia del Territorio ha provveduto a determinare e a iscrivere in catasto la corretta superficie con la nuova rendita sulla quale calcolare l'Imposta comunale. In conseguenza, la stessa Roma Capitale ha provveduto all'annullamento parziale del proprio Accertamento emettendo PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO PARZIALE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IUC-IMU Prot. n° QB/2023/429382 del 31/07/2023, applicando la rendita di euro 11.476,81 in luogo di quella errata di euro 17.997,72 e rideterminando l'importo dovuto in € 3.788,41, comprensivo di sanzioni ed interessi, a fronte della somma di € 8.335,41 inizialmente richiesta con l'avviso impugnato. La contribuente a sua volta provvedeva al versamento della somma dovuta, come rideterminata nel provvedimento in autotutela di annullamento parziale e chiedeva la cessazione della materia del contendere. I Giudici di prime cure dichiaravano cessata la materia del contendere ritenendo che “la pretesa del comune era di pagamento dell'IMU su 345 mq, e poiché solo a tale pretesa la ricorrente si è opposta, non avendo invece fatto questione circa l'effettivo ammontare dell'IMU su 231 mq, è evidente che la materia del contendere era limitata alla questione se l'IMU andasse calcolato su 345 mq oppure su 231. Questa materia del contendere è venuta meno per effetto del provvedimento comunale di autotutela, che ha riconosciuto doversi calcolare l'IMU su 231 mq. Con la conseguenza che il procedimento va dichiarato estinto. Non è fondata la tesi del comune secondo cui il ricorso va accolto solo parzialmente, posto che la ricorrente non contesta di dover pagare l'IMU, ma contesta solo di doverlo pagare su 345 mq, in quanto tale pretesa è stata dal Comune riconosciuta come fondata. Le spese dunque gravano sul Comune” Il Comune odierno appellante contesta la sentenza di primo grado poiché a seguito del provvedimento di annullamento parziale resta a carico della contribuente l'importo di € 3.788,41, comprensivo di sanzioni ed interessi, in luogo della somma pari ad € 8.335,41 inizialmente richiesta con l'avviso impugnato. Resistente_1Si costituisce in giudizio la sig.ra che eccepisce l'inammissibilità dell'appello per difetto d'interesse (violazione art.100, c.p.c.) e l'infondatezza anche della richiesta di compensazione delle spese. Nella pubblica udienza del 22/01/2026, non è intervenuta nessuna delle parti. Nella camera di consiglio del 22/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. La pronunzia impugnata, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non ha fatto altro che recepire la richiesta proveniente dal contribuente in conseguenza del provvedimento di annullamento parziale in autotutela, adottato dallo stesso Comune in accoglimento della richiesta subordinata del contribuente, e preso atto del pagamento spontaneo effettuato dallo stesso contribuente una volta rideterminato e quantificato correttamente l'importo dovuto. La contribuente, infatti, concludeva il ricorso di primo grado chiedendo “in accoglimento di quanto esposto in narrativa disporre l'annullamento integrale dell'Avviso di Accertamento in rettifica n.61645 a titolo di IMU Anno 2017 per infondatezza della pretesa impositiva ovvero ridurre la maggiore imposta accertata a quanto di diritto e di ragione ritenuta la rendita catastale corretta di euro 11.476,81” ed il Comune ha accolto questa ultima subordinata, emettendo il provvedimento di annullamento in autotutela parziale e quindi facendo cessare la materia del contendere. Peraltro, successivamente all'emanazione del provvedimento di annullamento parziale, la contribuente ha versato spontaneamente la maggiore imposta rispetto a quanto pagato in autoliquidazione oltre alle sanzioni e ai relativi interessi come risulta dalla documentazione prodotta in atti nel giudizio di primo grado. L'appello è pertanto privo di fondamento. Priva di fondamento è pure la richiesta di compensazione delle spese atteso che nel caso in esame è palese la soccombenza virtuale del Comune che si è adeguato rispetto alla domanda subordinata della contribuente di “ridurre la maggiore imposta accertata a quanto di diritto e di ragione ritenuta la rendita catastale corretta di euro 11.476,81”. Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. seconda, rigetta l'appello di Roma Capitale a totale e conferma la sentenza impugnata. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.200,00 oltre accessori come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 22 gennaio 2026 Il Giudice est. Dott. Giovanni Monaca La Presidente Avv. Giuliana Passero
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore BALDOVINI PAOLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5869/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11957/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34 e pubblicata il 01/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61645 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 283/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riformare la sentenza impugnata e per l'effetto confermare gli avvisi impugnati. Conseguentemente, condannare la parte appellata alle spese, onorari e diritti del doppio grado del giudizio
Resistente/Appellato: dichiarare l'inammissibilità dell'Appello per violazione dell'art.100, c.p.c. e dell'art.107, primo c., D. L. n.175/2024 ovvero rigettare l'Appello in quanto infondato ed erroneo in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma Capitale propone appello avverso la sentenza n. 11957/2024 del 20/09/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma – Sez. 34 depositata il 01/10/2024, con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere e condannato lo stesso Comune al pagamento delle spese di lite, nella misura di 1000,00 euro, oltre accessori se dovuti. La contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 61645 relativo all'anno d'imposta 2017 per errata attribuzione della rendita catastale relativa all'immobile censito al fgl. 414 part. 231 sub 502, calcolata su 345 mq, mentre invece l'immobile è di 231 mq. Nelle more, su Istanza della contribuente prot.0026626 del 03.02.2023, l'Agenzia del Territorio ha provveduto a determinare e a iscrivere in catasto la corretta superficie con la nuova rendita sulla quale calcolare l'Imposta comunale. In conseguenza, la stessa Roma Capitale ha provveduto all'annullamento parziale del proprio Accertamento emettendo PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO PARZIALE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IUC-IMU Prot. n° QB/2023/429382 del 31/07/2023, applicando la rendita di euro 11.476,81 in luogo di quella errata di euro 17.997,72 e rideterminando l'importo dovuto in € 3.788,41, comprensivo di sanzioni ed interessi, a fronte della somma di € 8.335,41 inizialmente richiesta con l'avviso impugnato. La contribuente a sua volta provvedeva al versamento della somma dovuta, come rideterminata nel provvedimento in autotutela di annullamento parziale e chiedeva la cessazione della materia del contendere. I Giudici di prime cure dichiaravano cessata la materia del contendere ritenendo che “la pretesa del comune era di pagamento dell'IMU su 345 mq, e poiché solo a tale pretesa la ricorrente si è opposta, non avendo invece fatto questione circa l'effettivo ammontare dell'IMU su 231 mq, è evidente che la materia del contendere era limitata alla questione se l'IMU andasse calcolato su 345 mq oppure su 231. Questa materia del contendere è venuta meno per effetto del provvedimento comunale di autotutela, che ha riconosciuto doversi calcolare l'IMU su 231 mq. Con la conseguenza che il procedimento va dichiarato estinto. Non è fondata la tesi del comune secondo cui il ricorso va accolto solo parzialmente, posto che la ricorrente non contesta di dover pagare l'IMU, ma contesta solo di doverlo pagare su 345 mq, in quanto tale pretesa è stata dal Comune riconosciuta come fondata. Le spese dunque gravano sul Comune” Il Comune odierno appellante contesta la sentenza di primo grado poiché a seguito del provvedimento di annullamento parziale resta a carico della contribuente l'importo di € 3.788,41, comprensivo di sanzioni ed interessi, in luogo della somma pari ad € 8.335,41 inizialmente richiesta con l'avviso impugnato. Resistente_1Si costituisce in giudizio la sig.ra che eccepisce l'inammissibilità dell'appello per difetto d'interesse (violazione art.100, c.p.c.) e l'infondatezza anche della richiesta di compensazione delle spese. Nella pubblica udienza del 22/01/2026, non è intervenuta nessuna delle parti. Nella camera di consiglio del 22/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. La pronunzia impugnata, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non ha fatto altro che recepire la richiesta proveniente dal contribuente in conseguenza del provvedimento di annullamento parziale in autotutela, adottato dallo stesso Comune in accoglimento della richiesta subordinata del contribuente, e preso atto del pagamento spontaneo effettuato dallo stesso contribuente una volta rideterminato e quantificato correttamente l'importo dovuto. La contribuente, infatti, concludeva il ricorso di primo grado chiedendo “in accoglimento di quanto esposto in narrativa disporre l'annullamento integrale dell'Avviso di Accertamento in rettifica n.61645 a titolo di IMU Anno 2017 per infondatezza della pretesa impositiva ovvero ridurre la maggiore imposta accertata a quanto di diritto e di ragione ritenuta la rendita catastale corretta di euro 11.476,81” ed il Comune ha accolto questa ultima subordinata, emettendo il provvedimento di annullamento in autotutela parziale e quindi facendo cessare la materia del contendere. Peraltro, successivamente all'emanazione del provvedimento di annullamento parziale, la contribuente ha versato spontaneamente la maggiore imposta rispetto a quanto pagato in autoliquidazione oltre alle sanzioni e ai relativi interessi come risulta dalla documentazione prodotta in atti nel giudizio di primo grado. L'appello è pertanto privo di fondamento. Priva di fondamento è pure la richiesta di compensazione delle spese atteso che nel caso in esame è palese la soccombenza virtuale del Comune che si è adeguato rispetto alla domanda subordinata della contribuente di “ridurre la maggiore imposta accertata a quanto di diritto e di ragione ritenuta la rendita catastale corretta di euro 11.476,81”. Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. seconda, rigetta l'appello di Roma Capitale a totale e conferma la sentenza impugnata. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.200,00 oltre accessori come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 22 gennaio 2026 Il Giudice est. Dott. Giovanni Monaca La Presidente Avv. Giuliana Passero