Ordinanza presidenziale 26 marzo 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00553/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00438/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2022, proposto da
Csc Suite Club s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Attilio Pecora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Questura di Piacenza, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Piacenza n. 112/Cat. Q2.2/Div. P.A.S.I./2022 del 20 settembre 2022, recante la sospensione per giorni tre della “autorizzazione” ex art. 68 T.u.l.p.s. per la conduzione dell'attività di pubblico trattenimento danzante all’aperto nel locale all’insegna “ Chikos - Paradise ”, sito a Piacenza in Strada dell’Aguzzafame n. 87;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
……………. per la condanna ….
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti per gli effetti dell’impugnato provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa RI TO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Csc Suite Club s.r.l., odierna ricorrente, con ricorso proposto come in rito ha impugnato il decreto prot. n. 112/Cat. Q2.2/Div.P.A.S.I./2022 del 20 settembre 2022, con cui il Questore di Piacenza ha disposto, ai sensi degli artt. 1, 5 e 100 del Regio Decreto 18 giugno 1931, nr. 773 (T.U.L.P.S.), la sospensione per tre giorni della licenza temporanea ex art. 68 T.U.L.P.S. per l’attività di pubblico trattenimento danzante e somministrazione di alimenti e bevande nella parte esterna del locale “ Chikos-Paradise ”, rilasciata dal Comune di Piacenza al legale rappresentante sig. Carbonetti TO.
Il provvedimento in questione è fondato sulla circostanza che, in occasione dell’evento musicale svoltosi presso il locale “ Chikos-Paradise ” tra il 9 e il 10 settembre 2022, si erano verificati due episodi di rapina, denunciati dalle vittime presso la Stazione Carabinieri di Piacenza Principale, ritenuti dall’Autorità di Pubblica Sicurezza “ connessi tra di loro poiché verificatisi in un breve lasso di tempo l'uno dall'altro e con le medesime modalità ” e configuranti “ azioni criminose perpetrate con l'aggravante di essere state commesse in sequenza, da una pluralità di soggetti capaci di realizzare indisturbati il loro programma criminoso, di cui almeno uno verosimilmente armato di un coltello ”; ragion per cui il Questore di Piacenza ha ritenuto che “ il locale pubblico CHIKOS -PARADISE appare evidentemente abituale ritrovo di persone pericolose ”.
Parte ricorrente contesta il provvedimento in questione, ritenendo non sussistenti i presupposti che legittimano l’adozione della sospensione della licenza ex art. 100 T.U.L.P.S., e ne chiede l’annullamento oltre al risarcimento dei danni.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del giorno 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con un primo motivo di ricorso, recante “ Violazione di legge (R.D. 18.6.1931, n. 773, art. 100 anche in relazione agli artt. 4, 35, 41 e 97 della Costituzione – Legge 7.8.1990, n. 241, artt. 1 e 2) - Eccesso di potere (Difetto ed erroneità di motivazione, Carenza dei presupposti, Difetto di istruttoria, Irragionevolezza, Illogicità) ”, parte ricorrente sostiene che il provvedimento sarebbe stato adottato in patente violazione dell’art. 100 T.U.L.P.S., per mancanza delle condizioni per disporre la sospensione della licenza, non risultando il locale in questione abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose. In particolare, secondo la prospettazione attorea, difetterebbe il requisito dell’abitualità, risultando i due episodi di rapina occorsi nella medesima serata.
Con il secondo motivo di diritto, recante “ Violazione di legge (R.D. 18.6.1931, n. 773, art. 100 anche in relazione agli artt. 4, 35, 41 e 97 della Costituzione – Legge 7.8.1990, n. 241, artt. 1 e 2) - Eccesso di potere (Difetto ed erroneità di motivazione, Carenza dei presupposti, Difetto di istruttoria, Irragionevolezza, Illogicità ”, la ricorrente contesta i passaggi motivazionali del decreto questorile in cui si stigmatizza il fatto che il titolare della licenza e gli addetti ai servizi di sicurezza non abbiano provveduto a segnalare immediatamente l'accaduto alle Forze di Polizia e il fatto che comunque il numero degli addetti alla sicurezza non fosse congruo.
Quanto al primo aspetto, adduce la non opportunità di distogliere le Forze di Polizia dai loro compiti istituzionali “ in piena notte per lo scippo di una catenina ”.
Quanto al secondo aspetto, ritiene che il numero di addetti alla sicurezza (6) fosse ampiamente sufficiente, in considerazione del fatto che nel locale, a fronte di una capienza massima di 1.260 persone, vi erano solo 583 avventori.
Con il terzo motivo di diritto, rubricato “ Violazione di legge (R.D. 18.6.1931, n. 773, art. 100, anche in relazione agli artt. 4, 35, 41 e 97 della Costituzione – Legge 7.8.1990, n. 241, artt. 1 e 2) - Eccesso di potere (Carenza ed erroneità dei presupposti, Difetto di istruttoria e di motivazione, Irragionevolezza, Illogicità) - Violazione di circolare - Violazione principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost. e Legge 241/90 (ragionevolezza, immediatezza, efficienza dell'azione amministrativa) ”, parte ricorrente sostiene che l'art. 100 T.U.L.P.S., in quanto disposizione risalente al periodo antecedente alla Carta Costituzionale, debba essere riletto e interpretato alla luce delle garanzie costituzionali successivamente intervenute, vale a dire “ il diritto al lavoro (artt. 4 e 35), il diritto alla libera iniziativa economica privata (art. 41), il diritto alla difesa (art. 24), il principio di buona amministrazione con i suoi corollari di ragionevolezza, immediatezza, efficienza, economicità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) ”.
Sostiene, infatti, che le recenti circolari ministeriali (quelle del Ministero dell’Interno del 21 marzo 2001 e del 17 luglio 2019) invitano l’Autorità di Pubblica Sicurezza ad un prudente utilizzo delle misure di cui all’art. 100 T.U.L.P.S.
Con il quarto motivo di diritto, rubricato “ Violazione di legge (R.D. 18.6.1931, n. 773, art. 100) - Eccesso di potere carenza ed erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, illogicità, irrazionalità) – Violazione degli artt. 24 e 97 Costituzione ”, parte ricorrente sostiene che l’immediata efficacia del decreto questorile di sospensione della licenza sarebbe stata una misura “ studiata per garantire il massimo danno possibile all'attività del ricorrente, coincidendo l'inizio dell'efficacia dell'atto sospensivo con l'evento importante programmato nel locale la sera del 23/9/2022 con l'artista di fama internazionale OU LE, precludendo all’interessato qualsivoglia possibilità di difesa in sede cautelare prima del dispiegarsi dei rovinosi effetti del provvedimento ”.
Con il quinto e ultimo motivo di diritto, rubricato “ Violazione di legge (Legge 7.8.1990, n. 241, art. 3, comma 1°, artt. 7, 8, 10, 21-octies) – Eccesso di potere (Difetto ed erroneità di istruttoria, Difetto di motivazione, Violazione del giusto procedimento, Travisamento, Illogicità) ”, parte ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative procedimentali, essendo stata in toto omessa la comunicazione di avvio del procedimento.
Propone, infine, istanza di risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale per lesione del diritto all'immagine e alla reputazione commerciale, per un ammontare complessivo pari a € 65.660,00.
Il ricorso è infondato.
L’art. 100 del T.U.L.P.S. prevede che “ Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata ”.
La disposizione introduce misure a formazione progressivamente più limitative dell’attività imprenditoriale del privato e con una funzione sostanzialmente preventiva, che prescinde dall’accertamento della responsabilità del gestore dei locali dove i fenomeni contestati si sono verificati (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 16 luglio 2025 n. 6249).
Il potere attributo dall'art. 100 R.D. n. 773 del 1931 al Questore di sospendere la licenza per l'attività di un pubblico esercizio ha intrinseche finalità preventive, perseguendo l’obiettivo della tutela anticipata alla fase del mero pericolo per la sicurezza pubblica (cfr. in termini T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 23 settembre 2025 n. 1011).
La misura della sospensione non ha natura sanzionatoria, inscrivendosi invece nel quadro delle misure di prevenzione ed essendo volta ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività: ne consegue che tale misura non è correlata alla responsabilità del titolare dell’esercizio commerciale, ma risponde all’obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti ed in generale del pubblico (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 16 luglio 2025 n. 6249 che richiama Consiglio di Stato, sez. III, 10 marzo 2025, n. 1932).
La ratio dell’istituto della sospensione in esame è quella di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, il cui diritto a svolgere l’attività commerciale può legittimamente subire limitazioni nel bilanciamento degli interessi ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 16 luglio 2025 n. 6249 che richiama Consiglio di Stato, sez. III, 14 aprile 2024, n. 3422).
Giova, inoltre, precisare che i provvedimenti dalla natura tipicamente preventiva come quello di cui si controverte sono caratterizzati da un’ampia discrezionalità, censurabile in sede giurisdizionale solo in caso macroscopici vizi di travisamento dei fatti, erronea istruttoria o patente difetto di motivazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 16 luglio 2025 n. 6249). Ed infatti, l’adozione del provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. consegue ad un giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, il quale può essere sindacato solamente sotto il profilo del travisamento di fatto o della manifesta irragionevolezza, ed è sufficientemente motivato con l’indicazione dei presupposti che configurano la situazione di pericolo da prevenire; la sospensione riflette, pertanto, il bilanciamento tra l’interesse, costituzionalmente protetto, allo svolgimento dell’attività economica e la tutela della pubblica incolumità ed entro tale quadro deve svolgersi la valutazione di proporzionalità della misura (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3422).
Infine, le finalità perseguite con l'adozione delle misure di cui all'art. 100 T.U.L.P.S. risultano ex se assistite da ragioni di urgenza idonee a giustificare l'omessa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, anche considerando che il provvedimento impugnato si inquadra nella categoria dei provvedimenti cautelari, per i quali l'art. 7, comma 2, della legge n. 241 del 1990 esclude l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento (cfr., ex multis , T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 23 gennaio 2023, n. 26).
Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il provvedimento questorile supera indenne il vaglio di questo Giudice, non ravvisandosi alcun vizio di macroscopica illogicità o irragionevolezza o di travisamento dei fatti tale da legittimare l’annullamento dell’atto impugnato.
Il decreto di sospensione della licenza, dopo aver dato atto del fatto che « dalla sera del 09/09/2022 sino alle prime ore della mattina del 10/09/2022 presso il locale pubblico CHIKOS - PARADISE si è svolto un evento musicale con l'intervento del cantante di musica rapper "LAZZA", evento pubblicizzato anche sui social network che ha interessato un ragguardevole afflusso di avventori », ha esposto dettagliatamente i due episodi di rapina occorsi nella serata.
Quanto al primo, richiama la comunicazione della Compagnia Carabinieri di Piacenza, da cui si rileva che « un giovane studente ventiduenne sporgeva denuncia presso la Stazione Carabinieri di Piacenza Principale nei confronti di persona allo stato dei fatti non ancora identificata, dichiarando di essere stato vittima di una rapina con violenza perpetrata dallo sconosciuto nei suoi confronti », che « alle ore 01.30 circa del 10/09/2022 il giovane studente si trovava all'interno dell'esercizio pubblico denominato CHIKOS - PARADISE (…) e, mentre stava camminando sulla pista da ballo uno sconosciuto, posizionatosi alle sue spalle, gli strappava la catenina in oro che in quel momento il giovane studente portava al collo » e che « la parte offesa dal reato, a causa della veemenza dello strappo della catenina, si voltava all'indietro ma veniva colpito con un pugno all'occhio sinistro e, pertanto, anche a causa del fatto che il locale era completamente pieno di avventori non era in grado d'individuare l'autore del gesto criminoso, il quale si allontanava immediatamente portando con se il monile in oro ».
Quanto al secondo episodio, il decreto questorile richiama la comunicazione della Compagnia Carabinieri di Piacenza del 13 settembre 2022, da cui si rileva che « in pari data, altro giovane studente, questa volta ventenne, sporgeva denuncia presso la Stazione Carabinieri di Piacenza Principale nei confronti di cinque persone allo stato dei fatti non ancora identificati, dichiarando di essere stato vittima di una rapina con violenza e minaccia perpetrata dagli sconosciuti in concorso tra di loro nei suoi confronti », che lo « studente, si trovava all'interno dell'esercizio di pubblico intrattenimento denominato CHIKOS - PARADISE (…) e, mentre stava camminando nei pressi della pista da ballo uno sconosciuto, posizionatosi alle sue spalle, gli strappava la catenina in oro giallo e bianco che in quel momento il giovane studente portava al collo », che « la parte offesa dal reato, a causa della veemenza dello strappo della catenina, si voltava all'indietro e vedeva un giovane ragazzo scappare affrettatamente in direzione della parte opposta rispetto a quella in cui si trovava il malcapitato; (…) la parte offesa dal reato tentava di raggiungere il giovane in fuga ma immediatamente veniva fermato fisicamente da altri quattro ragazzi che, sopraffandolo, gli impedivano il passo spintonandolo, ed uno di essi, per rafforzare la minaccia, gli mostrava ciò che alla parte offesa è parso essere il manico di un coltello a serramanico che lo sconosciuto rapinatore estraeva dalla tasca dei pantaloni », che « subito dopo essersi allontanato dai quattro rapinatori che gli avevano impedito di raggiungere il loro complice in fuga con la collanina in oro giallo e bianco, il giovane studente ventenne rapinato si avvicinava ad un non meglio individuato addetto ai servizi di sicurezza e controllo dell'attività di intrattenimento e spettacolo, impiegato per l'evento all'interno del locale pubblico che si trovava nei pressi dell'uscita accanto alla cassa, al quale raccontava le circostanze della patita aggressione a scopo di rapina » e che « il citato addetto al servizio di sicurezza e controllo dell'attività di intrattenimento e spettacolo, interpellato dalla vittima, gli avrebbe riferito, con atteggiamento evidentemente passivo, di non poterci fare nulla e che nel corso della nottata era avvenuti altri fatti analoghi e, pertanto, nemmeno tentava di attivarsi per la ricerca degli autori dell'evento ».
Orbene, dalle descritte evidenze istruttorie, l’Autorità di Pubblica Sicurezza desume che « il locale pubblico CHIKOS -PARADISE appare evidentemente abituale ritrovo di persone pericolose », con conseguente possibilità di adottare « provvedimenti amministrativi di natura cautelare e con finalità dissuasiva e di prevenzione anche rispetto a pericoli che possano minacciare l'ordine e la sicurezza pubblica, con il ripetersi fatti di analoga gravità ».
I due episodi di rapina occorsi nella serata tra il 9 e il 10 settembre 2022 evidenziano, infatti, una condizione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, in considerazione della serialità dei fenomeni criminali e del fatto che, come evidenziato nel provvedimento, « i due gravi episodi criminosi (…) sono chiaramente connessi tra di loro poiché verificatisi in un breve lasso di tempo l'uno dall'altro e con le medesime modalità; azioni criminose perpetrate con l'aggravante di essere state commesse in sequenza, da una pluralità di soggetti capaci di realizzare indisturbati il loro programma criminoso, di cui almeno uno verosimilmente armato di un coltello ».
Alla situazione di grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica registrata presso il locale in questione si aggiunge, ad abundantiam , il fatto che « non risulta che il titolare della licenza per la conduzione del locale pubblico CHIKOS - PARADISE oppure l'eventuale rappresentante, o gli addetti al servizio di sicurezza e controllo dell’attività di intrattenimento e spettacolo, abbiano provveduto a segnalare immediatamente l'accaduto alle Forze di Polizia ».
Alla luce di quanto esposto, emerge l’infondatezza delle censure articolate dalla ricorrente, risultando ampiamente dimostrata, per quanto sopra argomentato, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sospensione della licenza ex art. 100 T.U.L.P.S.
Sono prive di pregio le doglianze con cui parte ricorrente contesta i passaggi motivazionali del provvedimento questorile in cui si lamenta, da un lato, la mancata denuncia delle rapine alle Forze di Polizia da parte del titolare della licenza e degli addetti alla sicurezza, dall’altro, l’esiguità del numero degli addetti alla sicurezza. Si tratta in realtà di elementi valorizzati ad abundantiam , risultando comunque la sospensione della licenza di cui all’art. 100 T.U.L.P.S. una misura a carattere non sanzionatorio e, quindi, in alcun modo correlata alla responsabilità del titolare dell’esercizio commerciale, ma con intrinseca finalità preventiva, perseguendo l’obiettivo della tutela anticipata alla fase del mero pericolo per la sicurezza pubblica (cfr. in termini T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 23 settembre 2025 n. 1011).
In ogni caso, osserva il Collegio che misure come la programmazione di un numero di addetti alla sicurezza congruo in relazione alla tipologia di evento e come la tempestiva denuncia dei fatti accaduti alle Forze di Polizia avrebbero potuto l’una prevenire, l’altra elidere la situazione di pericolosità per la pubblica sicurezza evidenziata nel locale di che trattasi.
È priva di pregio la doglianza con cui parte ricorrente lamenta la mancata attivazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, tenuto conto del fatto che le finalità perseguite con l'adozione delle misure di cui all'art. 100 T.U.L.P.S. risultano ex se assistite da ragioni di urgenza idonee a giustificare l'omessa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, anche considerando che il provvedimento impugnato si inquadra nella categoria dei provvedimenti cautelari, per i quali l'art. 7, comma 2, della legge n. 241 del 1990 esclude l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 23 gennaio 2023, n. 26). In tal senso, infatti, il gravato provvedimento precisa che “ la natura prettamente cautelare del provvedimento, nonché le preminenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica che consentono, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge 241/1990, di prescindere dalla comunicazione dell'avvio del relativo procedimento amministrativo, data l'urgenza di provvedere nell'interesse del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, non potendosi escludere il ripetersi di raduni di persone pericolose le aree interessate dall'evento di natura violenta ”.
Sono infine pretestuose, prive di qualsivoglia principio di prova oltre che irragionevoli le argomentazioni con cui parte ricorrente sostiene che l’immediata efficacia del decreto questorile di sospensione della licenza sarebbe stata una misura “ studiata per garantire il massimo danno possibile all'attività del ricorrente, coincidendo l'inizio dell'efficacia dell'atto sospensivo con l'evento importante programmato nel locale la sera del 23/9/2022 con l'artista di fama internazionale OU LE ”, risultando evidentemente tale immediata efficacia in effetti strumentale alle evidenziate finalità preventive della misura in esame.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo AS, Presidente
RI TO, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TO | Italo AS |
IL SEGRETARIO