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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 9.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 7270 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Cirillo presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Vittorio Emanuele n.
127;
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
-, in persona del legale rapp.te p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Garzilli presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 20;
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.12.2023 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 817/23 emesso dal Tribunale di
Salerno-Sezione Lavoro col quale gli era stato ingiunto di corrispondere in favore della la somma di € 22.175,19 a titolo di contributo soggettivo, CP_1
integrativo e di maternità maggiorati degli interessi e delle sanzioni per gli anni dal 2005 al 2011.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito nonché l'erronea computazione degli interessi e delle sanzioni così per come richiesti. Chiedeva,
quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_1
sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'opposizione proposta dal è soltanto parzialmente fondata e va, Pt_1
pertanto, accolta nei limiti che si vengono qui ad illustrare. Oggetto del presente procedimento è l'omesso versamento da parte del
[...]
del contributo soggettivo, integrativo e di maternità per gli anni dal 2005 Pt_1
al 2011.
Anzitutto, occorre sottolineare che circostanza pacifica tra le parti è il mancato versamento da parte dell'opponente del contributo soggettivo, integrativo e di maternità per gli anni sopradescritti atteso che il sul punto nulla Pt_1
deduce ed eccepisce.
Invero, ciò che il contesta è soltanto l'intervenuta prescrizione Pt_1
quinquennale del credito nonché l'erronea computazione degli interessi e delle sanzioni comminate.
Ebbene, relativamente all'eccezione di intervenuta prescrizione, giova ricordare che, sul piano normativo, l'istituto della prescrizione che qui ne occupa è disciplinato dagli artt. 19 della legge 773/1982 e 33 del Regolamento
Contributivo della a mente dei quali la prescrizione decorre dalla data CP_1
di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui CP_1
all'art. 17.
In subiecta materia la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n.
4981/2014, n. 13639/2019) ha ritenuto che la legge n. 335/1995 abbia unificato in 5 anni la durata dei termini di prescrizione dei contributi anche per quanto riguarda le gestioni previdenziali dei liberi professionisti, ma non anche le regole che individuano il dies a quo della loro decorrenza. In particolare, per quanto riguarda la , la giurisprudenza (cfr. Cass. n. CP_1
20106/2017, n. 4981/2014, n. 29664/2008, n. 700/2008) ha precisato che - ai sensi dell'art. 19 legge n. 773/1982 e dall'art. 33 comma 2 Regolamento - la prescrizione dei contributi inizia a decorrere dalla trasmissione alla della CP_1
dichiarazione del debitore relativa al proprio reddito professionale ai fini Irpef,
nonché al valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, anche se incomplete o non veritiere. Se invece tale comunicazione manchi del tutto, la prescrizione non inizia a decorrere.
Tale tesi è stata confermata anche dalla Suprema Corte, la quale con sentenza n. 15787 del 6.6.2023, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale citato affermando che “… Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del
04/03/2014, Rv. 630395 - 01) che, in materia contributiva previdenziale, la L. 8
agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei
contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei
medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la
L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla
data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione CP_1
della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della
medesima legge. Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv.
602494 - 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 - 01 ed
altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla
la prescrizione dei contributi decorre Controparte_1
dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore,
dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di
denuncia incompleta o infedele, non decorrendo invece ove sia trascurato
completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale”.
Orbene, nel caso de quo, il documenta e, quindi, prova di aver inviato Pt_1
(ad esclusione dell'anno contributivo 2009 - per il quale quindi la prescrizione si considera come ancora non iniziata a decorrere -) le relative dichiarazioni reddituali sia quelle ai fini IRPEF che quelle ai fini IVA.
Segnatamente: per l'anno contributivo 2005 la dichiarazione IRPEF il
15.9.2005 e la dichiarazione IVA il 28.8.2006; per l'anno contributivo 2006 la dichiarazione IRPEF il 28.8.2006 e la dichiarazione IVA il 17.9.2007; per l'anno contributivo 2007 la dichiarazione IRPEF il 17.9.2007 e la dichiarazione IVA il
15.9.2008; per l'anno contributivo 2008 la dichiarazione IRPEF il 15.9.2008 e la dichiarazione IVA il 14.9.2009; per l'anno contributivo 2010 la dichiarazione
IRPEF il 14.9.2010 e la dichiarazione IVA il 30.9.2011 e per l'anno contributivo
2011 la dichiarazione IRPEF il 30.9.2011 e la dichiarazione IVA il l'1.10.2012.
Dunque, occorre, quindi, ora accertare se da tali date sia sopraggiunta la prescrizione. La documenta di aver notificato al nel corso degli anni, validi CP_1 Pt_1
atti interruttivi della prescrizione per gli anni contributivi di cui si discorre (cfr.
prod. presente nel fascicolo telematico di parte opposta denominata
“atti_interruttivi_della_prescrizione.zip”).
Sennonché esaminando tali atti la prescrizione risulta correttamente interrotta soltanto per gli anni contributivi 2006, 2007 e 2011.
Invero, precisamente per l'anno 2006 a seguito dell'invio, da parte del , Pt_1
della dichiarazione reddituale avvenuto il 17.9.2007 è stato poi notificato dalla sollecito di pagamento il 21.12.2011, l'8.11.2016 e infine il 18.6.2020. CP_1
Per l'anno 2007 a seguito dell'invio, da parte del della dichiarazione Pt_1
reddituale avvenuto il 15.9.2008 è stato poi notificato dalla sollecito di CP_1
pagamento il 27.11.2012, il 20.9.2017 ed infine il 15.3.2022.
Per l'anno 2011 a seguito dell'invio, da parte del della dichiarazione Pt_1
reddituale avvenuto l'1.10.2012 è stato poi notificato dalla sollecito di CP_1
pagamento il 27.11.2015 e il 18.6.2020.
Pertanto, per tali anni il termine di prescrizione quinquennale non è ancora decorso.
A nulla rileva l'eccezione di parte ricorrente secondo cui tali atti interruttivi sarebbero nulli in quanto del “tutto indecifrabili privi di qualsiasi elemento tale
da far comprendere al destinatario quale anno di contribuzione gli sarebbe
stato richiesto.” Sennonché, anzitutto, in tali atti interruttivi è espressamente indicato l'anno contributivo richiesto dalla e inoltre, sul punto la Suprema Corte con CP_1
l'ordinanza n. 7835 del 10 marzo 2022 ha precisato come l'atto interruttivo della prescrizione non debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione ad adempiere “essendo sufficiente anche la mera
richiesta scritta di adempimento accompagnata (…) dall'individuazione del
debitore”.
La Suprema Corte ha ribadito come, ai fini dell'interruzione della prescrizione,
sia sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa: il termine,
dunque, si interrompe nel caso in cui l'atto inoltrato al debitore sia idoneo a portare chiaramente a conoscenza di quest'ultimo la manifesta volontà del creditore di far valere il proprio diritto (cfr. anche Cass. n. 24054 del 2015).
Anche per l'anno 2009 il è tenuto a pagare la relativa contribuzione Pt_1
in quanto, come sopra sottolineato, non risulta aver mai inoltrato dichiarazione reddituale e tanto preclude in radice il decorso di qualsiasi termine prescrizionale.
Di contro, per gli anni contributivi 2005, 2008 e 2010 la prescrizione si è ormai verificata atteso che gli atti interruttivi sono stati notificati dopo i cinque anni.
Segnatamente per l'anno 2005 a seguito dell'invio, da parte del , della Pt_1
dichiarazione reddituale avvenuto il 28.8.2006 il sollecito di pagamento è stato inviato soltanto il 21.12.2011. Per l'anno 2008 a seguito dell'invio, da parte del della dichiarazione Pt_1
reddituale avvenuto il 14.9.2009 il sollecito di pagamento è stato inviato soltanto il 22.5.2018.
Per l'anno 2010, infine, a seguito dell'invio, da parte del della Pt_1
dichiarazione reddituale avvenuto il 30.9.2011 il primo sollecito di pagamento
è stato inviato nei termini ossia il 21.10.2014, tuttavia, il secondo sollecito soltanto il 18.6.2020.
Infine, relativamente all'eccezione di erronea computazione degli interessi e delle sanzioni comminate la stessa è infondata stante la completa genericità,
astrattezza e apoditticità dell'assunto, non avendo il indicato Pt_1
analiticamente le ragioni per le quali la quantificazione degli accessori di legge
(interessi e sanzioni) ai crediti contributivi per cui vi è causa sarebbe errata né
la concreta incidenza, sul conteggio finale dei ritenuti errori nella quantificazione in questione.
La soccombenza reciproca costituita dall'accoglimento soltanto in parte del ricorso (lo si ripete, soltanto per i contributi per gli anni 2006, 2007, 2009 e
2011) giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 7270 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
promosso da nei confronti di Parte_1 [...] in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., così provvede:
1) accoglie soltanto in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 817/2023 del Tribunale di Salerno-Sezione Lavoro e condanna il al pagamento in favore della della minor somma Pt_1 CP_1
complessiva di € 10.350,94 a titolo di contributi soltanto per gli anni 2006, 2007,
2009 e 2011 oltre accessori di legge;
2) rigetta per il resto l'opposizione;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 9.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 9.1.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 7270 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Cirillo presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Vittorio Emanuele n.
127;
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
-, in persona del legale rapp.te p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Garzilli presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 20;
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.12.2023 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 817/23 emesso dal Tribunale di
Salerno-Sezione Lavoro col quale gli era stato ingiunto di corrispondere in favore della la somma di € 22.175,19 a titolo di contributo soggettivo, CP_1
integrativo e di maternità maggiorati degli interessi e delle sanzioni per gli anni dal 2005 al 2011.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito nonché l'erronea computazione degli interessi e delle sanzioni così per come richiesti. Chiedeva,
quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_1
sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'opposizione proposta dal è soltanto parzialmente fondata e va, Pt_1
pertanto, accolta nei limiti che si vengono qui ad illustrare. Oggetto del presente procedimento è l'omesso versamento da parte del
[...]
del contributo soggettivo, integrativo e di maternità per gli anni dal 2005 Pt_1
al 2011.
Anzitutto, occorre sottolineare che circostanza pacifica tra le parti è il mancato versamento da parte dell'opponente del contributo soggettivo, integrativo e di maternità per gli anni sopradescritti atteso che il sul punto nulla Pt_1
deduce ed eccepisce.
Invero, ciò che il contesta è soltanto l'intervenuta prescrizione Pt_1
quinquennale del credito nonché l'erronea computazione degli interessi e delle sanzioni comminate.
Ebbene, relativamente all'eccezione di intervenuta prescrizione, giova ricordare che, sul piano normativo, l'istituto della prescrizione che qui ne occupa è disciplinato dagli artt. 19 della legge 773/1982 e 33 del Regolamento
Contributivo della a mente dei quali la prescrizione decorre dalla data CP_1
di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui CP_1
all'art. 17.
In subiecta materia la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n.
4981/2014, n. 13639/2019) ha ritenuto che la legge n. 335/1995 abbia unificato in 5 anni la durata dei termini di prescrizione dei contributi anche per quanto riguarda le gestioni previdenziali dei liberi professionisti, ma non anche le regole che individuano il dies a quo della loro decorrenza. In particolare, per quanto riguarda la , la giurisprudenza (cfr. Cass. n. CP_1
20106/2017, n. 4981/2014, n. 29664/2008, n. 700/2008) ha precisato che - ai sensi dell'art. 19 legge n. 773/1982 e dall'art. 33 comma 2 Regolamento - la prescrizione dei contributi inizia a decorrere dalla trasmissione alla della CP_1
dichiarazione del debitore relativa al proprio reddito professionale ai fini Irpef,
nonché al valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, anche se incomplete o non veritiere. Se invece tale comunicazione manchi del tutto, la prescrizione non inizia a decorrere.
Tale tesi è stata confermata anche dalla Suprema Corte, la quale con sentenza n. 15787 del 6.6.2023, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale citato affermando che “… Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del
04/03/2014, Rv. 630395 - 01) che, in materia contributiva previdenziale, la L. 8
agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei
contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei
medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la
L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla
data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione CP_1
della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della
medesima legge. Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv.
602494 - 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 - 01 ed
altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla
la prescrizione dei contributi decorre Controparte_1
dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore,
dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di
denuncia incompleta o infedele, non decorrendo invece ove sia trascurato
completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale”.
Orbene, nel caso de quo, il documenta e, quindi, prova di aver inviato Pt_1
(ad esclusione dell'anno contributivo 2009 - per il quale quindi la prescrizione si considera come ancora non iniziata a decorrere -) le relative dichiarazioni reddituali sia quelle ai fini IRPEF che quelle ai fini IVA.
Segnatamente: per l'anno contributivo 2005 la dichiarazione IRPEF il
15.9.2005 e la dichiarazione IVA il 28.8.2006; per l'anno contributivo 2006 la dichiarazione IRPEF il 28.8.2006 e la dichiarazione IVA il 17.9.2007; per l'anno contributivo 2007 la dichiarazione IRPEF il 17.9.2007 e la dichiarazione IVA il
15.9.2008; per l'anno contributivo 2008 la dichiarazione IRPEF il 15.9.2008 e la dichiarazione IVA il 14.9.2009; per l'anno contributivo 2010 la dichiarazione
IRPEF il 14.9.2010 e la dichiarazione IVA il 30.9.2011 e per l'anno contributivo
2011 la dichiarazione IRPEF il 30.9.2011 e la dichiarazione IVA il l'1.10.2012.
Dunque, occorre, quindi, ora accertare se da tali date sia sopraggiunta la prescrizione. La documenta di aver notificato al nel corso degli anni, validi CP_1 Pt_1
atti interruttivi della prescrizione per gli anni contributivi di cui si discorre (cfr.
prod. presente nel fascicolo telematico di parte opposta denominata
“atti_interruttivi_della_prescrizione.zip”).
Sennonché esaminando tali atti la prescrizione risulta correttamente interrotta soltanto per gli anni contributivi 2006, 2007 e 2011.
Invero, precisamente per l'anno 2006 a seguito dell'invio, da parte del , Pt_1
della dichiarazione reddituale avvenuto il 17.9.2007 è stato poi notificato dalla sollecito di pagamento il 21.12.2011, l'8.11.2016 e infine il 18.6.2020. CP_1
Per l'anno 2007 a seguito dell'invio, da parte del della dichiarazione Pt_1
reddituale avvenuto il 15.9.2008 è stato poi notificato dalla sollecito di CP_1
pagamento il 27.11.2012, il 20.9.2017 ed infine il 15.3.2022.
Per l'anno 2011 a seguito dell'invio, da parte del della dichiarazione Pt_1
reddituale avvenuto l'1.10.2012 è stato poi notificato dalla sollecito di CP_1
pagamento il 27.11.2015 e il 18.6.2020.
Pertanto, per tali anni il termine di prescrizione quinquennale non è ancora decorso.
A nulla rileva l'eccezione di parte ricorrente secondo cui tali atti interruttivi sarebbero nulli in quanto del “tutto indecifrabili privi di qualsiasi elemento tale
da far comprendere al destinatario quale anno di contribuzione gli sarebbe
stato richiesto.” Sennonché, anzitutto, in tali atti interruttivi è espressamente indicato l'anno contributivo richiesto dalla e inoltre, sul punto la Suprema Corte con CP_1
l'ordinanza n. 7835 del 10 marzo 2022 ha precisato come l'atto interruttivo della prescrizione non debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione ad adempiere “essendo sufficiente anche la mera
richiesta scritta di adempimento accompagnata (…) dall'individuazione del
debitore”.
La Suprema Corte ha ribadito come, ai fini dell'interruzione della prescrizione,
sia sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa: il termine,
dunque, si interrompe nel caso in cui l'atto inoltrato al debitore sia idoneo a portare chiaramente a conoscenza di quest'ultimo la manifesta volontà del creditore di far valere il proprio diritto (cfr. anche Cass. n. 24054 del 2015).
Anche per l'anno 2009 il è tenuto a pagare la relativa contribuzione Pt_1
in quanto, come sopra sottolineato, non risulta aver mai inoltrato dichiarazione reddituale e tanto preclude in radice il decorso di qualsiasi termine prescrizionale.
Di contro, per gli anni contributivi 2005, 2008 e 2010 la prescrizione si è ormai verificata atteso che gli atti interruttivi sono stati notificati dopo i cinque anni.
Segnatamente per l'anno 2005 a seguito dell'invio, da parte del , della Pt_1
dichiarazione reddituale avvenuto il 28.8.2006 il sollecito di pagamento è stato inviato soltanto il 21.12.2011. Per l'anno 2008 a seguito dell'invio, da parte del della dichiarazione Pt_1
reddituale avvenuto il 14.9.2009 il sollecito di pagamento è stato inviato soltanto il 22.5.2018.
Per l'anno 2010, infine, a seguito dell'invio, da parte del della Pt_1
dichiarazione reddituale avvenuto il 30.9.2011 il primo sollecito di pagamento
è stato inviato nei termini ossia il 21.10.2014, tuttavia, il secondo sollecito soltanto il 18.6.2020.
Infine, relativamente all'eccezione di erronea computazione degli interessi e delle sanzioni comminate la stessa è infondata stante la completa genericità,
astrattezza e apoditticità dell'assunto, non avendo il indicato Pt_1
analiticamente le ragioni per le quali la quantificazione degli accessori di legge
(interessi e sanzioni) ai crediti contributivi per cui vi è causa sarebbe errata né
la concreta incidenza, sul conteggio finale dei ritenuti errori nella quantificazione in questione.
La soccombenza reciproca costituita dall'accoglimento soltanto in parte del ricorso (lo si ripete, soltanto per i contributi per gli anni 2006, 2007, 2009 e
2011) giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 7270 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
promosso da nei confronti di Parte_1 [...] in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., così provvede:
1) accoglie soltanto in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 817/2023 del Tribunale di Salerno-Sezione Lavoro e condanna il al pagamento in favore della della minor somma Pt_1 CP_1
complessiva di € 10.350,94 a titolo di contributi soltanto per gli anni 2006, 2007,
2009 e 2011 oltre accessori di legge;
2) rigetta per il resto l'opposizione;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 9.1.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro