TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/10/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4928/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: Dott. Marco Valecchi Presidente Rel. ed Est. Dott. Prisca Picalarga Giudice Dott. Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 4928/2024 tra:
nato il [...] a [...] (c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gianluca Navarrini (c.f. - PEC C.F._2
), Email_1 RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...] (c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'Avv. Cinzia Sabbatini (c.f. - PEC;
C.F._4 Email_2 RESISTENTE e Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 22.10.2025 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come da note congiunte del 15.10.2025 FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.10.2024, il signor ha chiesto, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la signora Controparte_1 celebrato a Roma il 15.5.2010, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune dell'anno 2010, n.00041, parte II, serie A03, rappresentando, che dall'unione coniugale erano nate due figli ancora minorenni: e (entrambi n. a Zurigo il 07/08/2013). Persona_1 Persona_2 Chiedeva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma il 15/05/2010 (atto 00041 – anno 2010); b) ridurre – portandolo a zero, ovvero riducendolo nella misura che sarà ritenuta equa – il contributo che attualmente il ricorrente corrisponde alla moglie a titolo di assegno di mantenimento, in considerazione della mutata condizione reddituale della Sig.ra ; c) confermare le restanti condizioni economiche, riguardanti i figli, CP_1 pattuite al momento della separazione;
d) dettare il regime di frequentazione e il calendario delle visite riservato al ricorrente nei confronti dei propri figli, tenendo conto di quel che le parti avevano pattuito al momento della separazione (per il calendario delle festività e dei periodi di vacanza) e di quanto le parti hanno già attuato o stanno sperimentando (per gli incontri “ordinari” mensili), lasciando alle stesse parti un ampio margine di elasticità come già previsto nell'accordo di separazione e riportato nella esposizione che precede”.
2. Con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale si costituiva la signora aderendo alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili ex adverso spiegata, insistendo per l'accoglimento delle pagina 1 di 4 seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la nullità dell'atto introduttivo con ogni effetto di legge per l'inesistenza della procura alle liti. IN VIA PRINCIPALE: - rigettare la domanda di azzeramento/riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della resistente per mancanza dei presupposti di legge;
- confermare l'attuale regime di frequentazione padre-figli, che si è dimostrato adeguato alle esigenze dei minori in primo luogo e pertanto prevedere che i figli minori e siano affidati in via condivisa ai genitori, i quali eserciteranno Per_2 Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i medesimi, mantenendo invece l'esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione ed amministrazione durante i periodi di permanenza dei figli con ciascuno di loro. I minori e Per_2 Per_1 continueranno ad essere collocati presso la madre, ed, a fronte della distanza dell'abitazione del padre, il Sig. terrà con sé i bambini ogni qual volta avrà la possibilità di spostarsi dalla propria Pt_1 residenza per raggiungerli a Roma, e comunque secondo il seguente calendario di massima: a. una settimana c.d. "lunga" al mese, ossia dal venerdì sera di una settimana alla domenica della settimana successiva (e quindi per un totale di nove giorni consecutivi); b. un ulteriore week end c.d. "lungo" al mese, ossia dal giovedì sera alla domenica sera della stessa settimana o fino al lunedì mattina della settimana successiva (e quindi per un totale di tre o quattro giorni consecutivi, a seconda delle disponibilità lavorative del Sig. e delle possibilità in termini di spostamenti tra i diversi Paesi di Pt_1 residenza dei membri della famiglia); c. durante le vacanze scolastiche natalizie, i genitori continueranno ad alternarsi ogni anno la sera della Vigilia con il pranzo di Natale. Per il restante periodo di chiusura della scuola i genitori si organizzeranno tra di loro volta per volta, garantendo una suddivisione dei periodi tra di loro il più possibile omogenea (in termini, ad esempio, di durata e di alternanza del periodo comprendente il Natale con quello comprendente il Capodanno) e rispondente all'interesse dei bambini di trascorrere le festività con entrambi i genitori;
d. per la c.d. settimana bianca, tutti gli anni (da comunicarsi con adeguato anticipo); e. durante le vacanze scolastiche pasquali, per l'intero periodo, in via alternata di anno in anno con la madre;
f. durante le vacanze scolastiche estive, per n.3 settimane (o, in caso di impedimenti lavorativi, almeno per n.2 settimane), anche non consecutive, da concordare tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno. Durante gli ulteriori periodi di chiusura della scuola per i mesi estivi, i genitori seguiranno il calendario di visite che precede (punti a - b); g. durante i ponti e le festività nazionali, secondo gli impegni scolastici dei bambini e quelli lavorativi dei coniugi, i quali si organizzeranno tra di loro volta per volta. Stante l'oggettiva distanza tra le abitazioni dei genitori, il regime di visita concordato potrà essere modificato tenendo conto delle necessità, esigenze ed impegni, anche di lavoro, del genitore che terrà su di sé l'onere di spostarsi dal proprio Stato di residenza per raggiungere quello di residenza dei bambini. IN VIA RICONVENZIONALE: in considerazione dell'incremento economico del Sig. stabilire a suo Pt_1 carico: - un contributo al mantenimento dei minori pari ad €3.000,00 mensili da corrispondersi alla Sig.ra ; - un assegno divorzile in favore della Sig.ra di €800,00 mensili;
da corrispondersi CP_1 CP_1 entro il giorno n.5 del mese. IN VIA SUBORDINATA: confermare le condizioni economiche attualmente in essere disponendo a carico del Sig. - un contributo al mantenimento dei minori pari ad Pt_1
€1.750,00 da corrispondersi alla Sig.ra ; - un assegno divorzile in favore della Sig.ra di CP_1 CP_1
€580,00 mensili;
da corrispondersi entro il giorno n.5 del mese. Oltre al pagamento delle spese straordinarie, come già pattuito in sede di separazione, nella misura del 70% a carico del Sig. Pt_1 Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
3. Nelle more del giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto alle seguenti condizioni: “1) Affidamento e collocazione dei figli minori I figli minori e , nati il 7 agosto 2013, sono Per_2 Per_1 affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i medesimi, mantenendo invece l'esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione ed amministrazione durante i periodi di permanenza dei figli con ciascuno di loro. I minori e continueranno ad essere collocati presso la madre Per_2 Per_1 P.IVA_ attualmente residente in [...], (C.A.P. ), ed il Sig. Pt_1
pagina 2 di 4 (residente in [...]) terrà con sé i figli ogni qual volta avrà la possibilità di spostarsi dalla propria residenza per raggiungerli a Roma, e comunque secondo il seguente calendario di massima: a. obbligatoriamente, nove giorni ogni mese, preferibilmente consecutivi (ossia dal venerdì sera di una settimana alla domenica della settimana successiva), compatibilmente con gli obblighi lavorativi del Sig.
b. facoltativamente, in accordo con la Sig.ra , eventuali ulteriori giorni in un altro fine Pt_1 CP_1 settimana (e quindi un totale di due o tre giorni consecutivi, a seconda delle disponibilità lavorative del Sig. e delle possibilità in termini di spostamenti tra i diversi Paesi di residenza dello stesso Sig. Pt_1 e dei ragazzi), ovvero uno o due giorni infrasettimanali, sempre conciliando le disponibilità di Pt_1 tempo e le esigenze di tutti;
c. durante le vacanze scolastiche natalizie, i genitori continueranno ad alternarsi ogni anno la sera della Vigilia con il pranzo di Natale. Per il restante periodo di chiusura della scuola i genitori si organizzeranno tra di loro volta per volta, garantendo una suddivisione dei periodi tra di loro il più possibile omogenea (in termini, ad esempio, di durata e di alternanza del periodo comprendente il Natale con quello comprendente il Capodanno) e rispondente all'interesse dei figli di trascorrere le festività con entrambi i genitori;
d. per la c.d. settimana bianca, (da comunicarsi con adeguato anticipo); e. durante le vacanze scolastiche pasquali, per l'intero periodo, in via alternata di anno in anno con la madre;
f. durante le vacanze scolastiche estive, per n.3 settimane (o, in caso di impedimenti lavorativi, almeno per n.2 settimane), anche non consecutive, da concordare tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno. Durante gli ulteriori periodi di chiusura della scuola per i mesi estivi, i genitori seguiranno il calendario di visite che precede (punti a – b); g. durante i ponti e le festività nazionali, secondo gli impegni scolastici dei figli e quelli lavorativi dei coniugi, i quali si organizzeranno tra di loro volta per volta. Stante l'oggettiva distanza tra le abitazioni dei genitori, il regime di visita concordato potrà essere modificato tenendo conto delle necessità, esigenze ed impegni, anche di lavoro, del genitore che terrà su di sé l'onere di spostarsi dal proprio Stato di residenza per raggiungere quello di residenza dei ragazzi. 2) Contributo al mantenimento dei figli minori Il padre contribuirà al mantenimento dei minori e versando alla madre collocataria, entro il giorno n.5 di Per_2 Per_1 ogni mese, la somma mensile di € 1.800,00 per n.12 mensilità, e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. 3) Spese straordinarie Le spese straordinarie necessarie ai minori saranno suddivise tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, ciascun genitore, a fronte di una richiesta dell'altro, dovrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo n.5 gg.) ovvero nel termine all'uopo fissato dalle circostanze del caso. 4) Assegno divorzile Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno n.5 di ogni mese la somma Parte_1 Controparte_1 mensile di €400,00 per n.12 mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di assegno divorzile in funzione compensativa e perequativa per il contributo fornito in costanza di matrimonio alla vita familiare e alla cura dei figli. 5) Comunicazioni e rapporti con i figli I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente indirizzi e recapiti, anche telefonici, dei luoghi, delle residenze, nei quali si recheranno con i figli, anche per un solo fine settimana;
si obbligano altresì, nei periodi di rispettiva spettanza, a garantire contatti telefonici quotidiani tra i bambini e l'altro genitore. I genitori si obbligano a garantire ai figli rapporti continuativi e costanti con entrambi i rami parentali. 6) Consenso al rilascio o al rinnovo di documenti validi per l'espatrio Ove necessario i genitori si rilasciano reciproca autorizzazione a ottenere, per i figli minori, il rilascio o il rinnovo di documenti validi per l'espatrio. 7) Spese di procedura Le parti dichiarano di voler integralmente compensare tra loro le spese della presente procedura giudiziaria”. Dato l'accordo raggiunto, il giudice delegato, ha disposto in via temporanea ed urgente in conformità all'accordo raggiunto e ha rimesso al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c.
4. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta.
pagina 3 di 4 Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge rispetto all'accordo autorizzato dal PM raggiunto in sede di negoziazione assistita del 12.4.2021 per la separazione personale dei coniugi. Si presume, altresì, la continuità dello stato di separazione, avendo la convenuta aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano sia al preminente interesse dei minori che dei coniugi e, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia. Con riferimento all'assegno divorzile vi è accordo delle parti sia in ordine all'an che al quantum. La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000. L'esito del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
nato il [...] a [...] (c.f. e Pt_1 C.F._1 CP_1
, nata il [...] a [...] (c.f. ) celebrato a Roma il
[...] C.F._3 15.5.2010, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune dell'anno 2010, n.00041, parte II, serie A03;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di proceder all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
- omologa le condizioni concordate tra le parti di cui in motivazione e dispone in conformità alle stesse;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025. Il Pres. Rel. Est. Dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: Dott. Marco Valecchi Presidente Rel. ed Est. Dott. Prisca Picalarga Giudice Dott. Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 4928/2024 tra:
nato il [...] a [...] (c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gianluca Navarrini (c.f. - PEC C.F._2
), Email_1 RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...] (c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'Avv. Cinzia Sabbatini (c.f. - PEC;
C.F._4 Email_2 RESISTENTE e Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 22.10.2025 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come da note congiunte del 15.10.2025 FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.10.2024, il signor ha chiesto, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la signora Controparte_1 celebrato a Roma il 15.5.2010, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune dell'anno 2010, n.00041, parte II, serie A03, rappresentando, che dall'unione coniugale erano nate due figli ancora minorenni: e (entrambi n. a Zurigo il 07/08/2013). Persona_1 Persona_2 Chiedeva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma il 15/05/2010 (atto 00041 – anno 2010); b) ridurre – portandolo a zero, ovvero riducendolo nella misura che sarà ritenuta equa – il contributo che attualmente il ricorrente corrisponde alla moglie a titolo di assegno di mantenimento, in considerazione della mutata condizione reddituale della Sig.ra ; c) confermare le restanti condizioni economiche, riguardanti i figli, CP_1 pattuite al momento della separazione;
d) dettare il regime di frequentazione e il calendario delle visite riservato al ricorrente nei confronti dei propri figli, tenendo conto di quel che le parti avevano pattuito al momento della separazione (per il calendario delle festività e dei periodi di vacanza) e di quanto le parti hanno già attuato o stanno sperimentando (per gli incontri “ordinari” mensili), lasciando alle stesse parti un ampio margine di elasticità come già previsto nell'accordo di separazione e riportato nella esposizione che precede”.
2. Con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale si costituiva la signora aderendo alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili ex adverso spiegata, insistendo per l'accoglimento delle pagina 1 di 4 seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la nullità dell'atto introduttivo con ogni effetto di legge per l'inesistenza della procura alle liti. IN VIA PRINCIPALE: - rigettare la domanda di azzeramento/riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della resistente per mancanza dei presupposti di legge;
- confermare l'attuale regime di frequentazione padre-figli, che si è dimostrato adeguato alle esigenze dei minori in primo luogo e pertanto prevedere che i figli minori e siano affidati in via condivisa ai genitori, i quali eserciteranno Per_2 Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i medesimi, mantenendo invece l'esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione ed amministrazione durante i periodi di permanenza dei figli con ciascuno di loro. I minori e Per_2 Per_1 continueranno ad essere collocati presso la madre, ed, a fronte della distanza dell'abitazione del padre, il Sig. terrà con sé i bambini ogni qual volta avrà la possibilità di spostarsi dalla propria Pt_1 residenza per raggiungerli a Roma, e comunque secondo il seguente calendario di massima: a. una settimana c.d. "lunga" al mese, ossia dal venerdì sera di una settimana alla domenica della settimana successiva (e quindi per un totale di nove giorni consecutivi); b. un ulteriore week end c.d. "lungo" al mese, ossia dal giovedì sera alla domenica sera della stessa settimana o fino al lunedì mattina della settimana successiva (e quindi per un totale di tre o quattro giorni consecutivi, a seconda delle disponibilità lavorative del Sig. e delle possibilità in termini di spostamenti tra i diversi Paesi di Pt_1 residenza dei membri della famiglia); c. durante le vacanze scolastiche natalizie, i genitori continueranno ad alternarsi ogni anno la sera della Vigilia con il pranzo di Natale. Per il restante periodo di chiusura della scuola i genitori si organizzeranno tra di loro volta per volta, garantendo una suddivisione dei periodi tra di loro il più possibile omogenea (in termini, ad esempio, di durata e di alternanza del periodo comprendente il Natale con quello comprendente il Capodanno) e rispondente all'interesse dei bambini di trascorrere le festività con entrambi i genitori;
d. per la c.d. settimana bianca, tutti gli anni (da comunicarsi con adeguato anticipo); e. durante le vacanze scolastiche pasquali, per l'intero periodo, in via alternata di anno in anno con la madre;
f. durante le vacanze scolastiche estive, per n.3 settimane (o, in caso di impedimenti lavorativi, almeno per n.2 settimane), anche non consecutive, da concordare tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno. Durante gli ulteriori periodi di chiusura della scuola per i mesi estivi, i genitori seguiranno il calendario di visite che precede (punti a - b); g. durante i ponti e le festività nazionali, secondo gli impegni scolastici dei bambini e quelli lavorativi dei coniugi, i quali si organizzeranno tra di loro volta per volta. Stante l'oggettiva distanza tra le abitazioni dei genitori, il regime di visita concordato potrà essere modificato tenendo conto delle necessità, esigenze ed impegni, anche di lavoro, del genitore che terrà su di sé l'onere di spostarsi dal proprio Stato di residenza per raggiungere quello di residenza dei bambini. IN VIA RICONVENZIONALE: in considerazione dell'incremento economico del Sig. stabilire a suo Pt_1 carico: - un contributo al mantenimento dei minori pari ad €3.000,00 mensili da corrispondersi alla Sig.ra ; - un assegno divorzile in favore della Sig.ra di €800,00 mensili;
da corrispondersi CP_1 CP_1 entro il giorno n.5 del mese. IN VIA SUBORDINATA: confermare le condizioni economiche attualmente in essere disponendo a carico del Sig. - un contributo al mantenimento dei minori pari ad Pt_1
€1.750,00 da corrispondersi alla Sig.ra ; - un assegno divorzile in favore della Sig.ra di CP_1 CP_1
€580,00 mensili;
da corrispondersi entro il giorno n.5 del mese. Oltre al pagamento delle spese straordinarie, come già pattuito in sede di separazione, nella misura del 70% a carico del Sig. Pt_1 Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
3. Nelle more del giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto alle seguenti condizioni: “1) Affidamento e collocazione dei figli minori I figli minori e , nati il 7 agosto 2013, sono Per_2 Per_1 affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i medesimi, mantenendo invece l'esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione ed amministrazione durante i periodi di permanenza dei figli con ciascuno di loro. I minori e continueranno ad essere collocati presso la madre Per_2 Per_1 P.IVA_ attualmente residente in [...], (C.A.P. ), ed il Sig. Pt_1
pagina 2 di 4 (residente in [...]) terrà con sé i figli ogni qual volta avrà la possibilità di spostarsi dalla propria residenza per raggiungerli a Roma, e comunque secondo il seguente calendario di massima: a. obbligatoriamente, nove giorni ogni mese, preferibilmente consecutivi (ossia dal venerdì sera di una settimana alla domenica della settimana successiva), compatibilmente con gli obblighi lavorativi del Sig.
b. facoltativamente, in accordo con la Sig.ra , eventuali ulteriori giorni in un altro fine Pt_1 CP_1 settimana (e quindi un totale di due o tre giorni consecutivi, a seconda delle disponibilità lavorative del Sig. e delle possibilità in termini di spostamenti tra i diversi Paesi di residenza dello stesso Sig. Pt_1 e dei ragazzi), ovvero uno o due giorni infrasettimanali, sempre conciliando le disponibilità di Pt_1 tempo e le esigenze di tutti;
c. durante le vacanze scolastiche natalizie, i genitori continueranno ad alternarsi ogni anno la sera della Vigilia con il pranzo di Natale. Per il restante periodo di chiusura della scuola i genitori si organizzeranno tra di loro volta per volta, garantendo una suddivisione dei periodi tra di loro il più possibile omogenea (in termini, ad esempio, di durata e di alternanza del periodo comprendente il Natale con quello comprendente il Capodanno) e rispondente all'interesse dei figli di trascorrere le festività con entrambi i genitori;
d. per la c.d. settimana bianca, (da comunicarsi con adeguato anticipo); e. durante le vacanze scolastiche pasquali, per l'intero periodo, in via alternata di anno in anno con la madre;
f. durante le vacanze scolastiche estive, per n.3 settimane (o, in caso di impedimenti lavorativi, almeno per n.2 settimane), anche non consecutive, da concordare tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno. Durante gli ulteriori periodi di chiusura della scuola per i mesi estivi, i genitori seguiranno il calendario di visite che precede (punti a – b); g. durante i ponti e le festività nazionali, secondo gli impegni scolastici dei figli e quelli lavorativi dei coniugi, i quali si organizzeranno tra di loro volta per volta. Stante l'oggettiva distanza tra le abitazioni dei genitori, il regime di visita concordato potrà essere modificato tenendo conto delle necessità, esigenze ed impegni, anche di lavoro, del genitore che terrà su di sé l'onere di spostarsi dal proprio Stato di residenza per raggiungere quello di residenza dei ragazzi. 2) Contributo al mantenimento dei figli minori Il padre contribuirà al mantenimento dei minori e versando alla madre collocataria, entro il giorno n.5 di Per_2 Per_1 ogni mese, la somma mensile di € 1.800,00 per n.12 mensilità, e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. 3) Spese straordinarie Le spese straordinarie necessarie ai minori saranno suddivise tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, ciascun genitore, a fronte di una richiesta dell'altro, dovrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo n.5 gg.) ovvero nel termine all'uopo fissato dalle circostanze del caso. 4) Assegno divorzile Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno n.5 di ogni mese la somma Parte_1 Controparte_1 mensile di €400,00 per n.12 mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di assegno divorzile in funzione compensativa e perequativa per il contributo fornito in costanza di matrimonio alla vita familiare e alla cura dei figli. 5) Comunicazioni e rapporti con i figli I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente indirizzi e recapiti, anche telefonici, dei luoghi, delle residenze, nei quali si recheranno con i figli, anche per un solo fine settimana;
si obbligano altresì, nei periodi di rispettiva spettanza, a garantire contatti telefonici quotidiani tra i bambini e l'altro genitore. I genitori si obbligano a garantire ai figli rapporti continuativi e costanti con entrambi i rami parentali. 6) Consenso al rilascio o al rinnovo di documenti validi per l'espatrio Ove necessario i genitori si rilasciano reciproca autorizzazione a ottenere, per i figli minori, il rilascio o il rinnovo di documenti validi per l'espatrio. 7) Spese di procedura Le parti dichiarano di voler integralmente compensare tra loro le spese della presente procedura giudiziaria”. Dato l'accordo raggiunto, il giudice delegato, ha disposto in via temporanea ed urgente in conformità all'accordo raggiunto e ha rimesso al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c.
4. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta.
pagina 3 di 4 Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di legge rispetto all'accordo autorizzato dal PM raggiunto in sede di negoziazione assistita del 12.4.2021 per la separazione personale dei coniugi. Si presume, altresì, la continuità dello stato di separazione, avendo la convenuta aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano sia al preminente interesse dei minori che dei coniugi e, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia. Con riferimento all'assegno divorzile vi è accordo delle parti sia in ordine all'an che al quantum. La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000. L'esito del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
nato il [...] a [...] (c.f. e Pt_1 C.F._1 CP_1
, nata il [...] a [...] (c.f. ) celebrato a Roma il
[...] C.F._3 15.5.2010, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto comune dell'anno 2010, n.00041, parte II, serie A03;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di proceder all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
- omologa le condizioni concordate tra le parti di cui in motivazione e dispone in conformità alle stesse;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025. Il Pres. Rel. Est. Dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4