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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/05/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1613/2025 promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. GARAU GIORGIA
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 6 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“Disponibilità reddituali e patrimoniali delle parti
Il NO è titolare di un'impresa edile e il suo reddito netto annuale è di circa € Parte_1
10.100,00.
Il NO non ha spese, oltre l'assicurazione dell'autocarro a lui intestato targato CT537JB. Pt_1
La disponibilità patrimoniale del NO è costituita esclusivamente dal predetto mezzo. Pt_1
La NOa svolge l'attività lavorativa di badante e percepisce uno stipendio netto Parte_2
mensile pari a circa € 550,00 (circa € 6.600,00 annuali).
La sua disponibilità reddituale, inoltre, è costituita dall'assegno unico percepito nell'interesse delle figlie e , pari a circa € 460,00 mensili. Persona_1 Persona_2
La NOa ha le seguenti spese mensili: quali assicurazione macchina, utenze abitazione (luce Pt_2
e acqua), pari a circa € 300,00 mensili.
La NOa , pertanto, attualmente dispone di un reddito netto mensile, di circa € 710,00. Pt_2
La disponibilità patrimoniale della NOa dell'ultimo triennio è costituita dalla macchina Pt_2
Ford Fiesta targata GG065EN.
* * *
Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda.
1) Tra i NOi e intercorreva una relazione more uxorio dall'anno Parte_1 Parte_2
2018;
2) Da tale unione nasceva, ad Iglesias in data 07.01.2020, la figlia , regolarmente Persona_2
riconosciuta da entrambi i genitori;
3) Unitamente alla figlia- i ricorrenti conducevano la loro vita familiare in Sant'Antioco, alla via
MonNO Armeni n. 72 (anche se formalmente il NO risiedeva altrove); Pt_1
Pag. 2 a 6 4) Recentemente la convivenza tra i ricorrenti cessava e la piccola su accordo delle Persona_2
parti- manteneva la sua residenza presso l'abitazione famigliare insieme alla madre;
5) Invece, il NO si trasferiva in Sant'Antioco alla via Matteotti 2/30, presso Parte_1
l'abitazione della madre;
6) Le parti sono addivenute congiuntamente ad un accordo in ordine all'affidamento della figlia, al regime di visita del genitore non collocatario e al mantenimento della minore;
7) In questa sede, quindi, le parti chiedono congiuntamente che l'Ill.mo Tribunale voglia disporre in merito a dette rilevanti questioni, conformemente alle conclusioni qui di seguito precisate.
* * *
Tutto ciò premesso, stante l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, i
NOi e , come in atti rappresentati e domiciliati, al solo fine di Parte_1 Parte_2
tutelare il benessere della propria figlia,
CHIEDONO
All'Ill.mo Tribunale di Cagliari, ai sensi degli articoli 316 e 337 bis c.c. e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, previa nomina del Giudice delegato per la trattazione del procedimento,
di fissare l'udienza per la comparizione personale delle parti e ordinare la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
Chiedono, sin d'ora, che l'Ill.mo Tribunale adito, riunito in camera di consiglio, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
a) Affidare la minore, , ad entrambi i genitori, i quali continueranno a curarne Persona_2
l'educazione e l'istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi nonché conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
con domicilio prevalente della minore presso l'abitazione della madre;
Pag. 3 a 6 b) Disporre che i genitori continuino ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, tra cui le scelte educative,
scolastiche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche,
i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative;
stabilendo che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, esercitino la potestà separatamente, nei rispettivi periodi di coabitazione con la minore;
c) Disporre che il NO possa vedere la piccola : Pt_1 Per_2
- una settimana, due sere infrasettimanali dalle ore 15.30/16.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore
15.30 con pernottamento sino alla domenica sera alle ore 20.00;
- la settimana successiva, tre sere infrasettimanali dalle ore 15.30/16.00 alle ore 20.00, nel periodo estivo 21.00;
- In ogni caso, il padre potrà far visita alla piccola in qualsiasi giorno della settimana durante Per_2
il pomeriggio, previo avviso alla madre e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e sociali nonché della volontà della piccola;
Per_2
- In occasione delle festività, trascorrerà alternativamente con i genitori il 24 o 25 dicembre, il 31
dicembre o il primo gennaio così come il giorno di Pasqua o Pasquetta e così via per tutte le altre festività comandate. Inoltre sempre in alternanza tra i genitori di anno in anno il compleanno e l'onomastico. Salvi sempre diversi accordi tra le parti.
- Annualmente, entrambi i genitori potranno portare con sé la piccola in brevi viaggi di svago Per_2
della durata di 7-10 giorni, in Italia o all'estero, previo congruo avviso all'altra parte, indicando la località di destinazione e le date di partenza e di rientro. A tal fine, i ricorrenti si autorizzano vicendevolmente e senza riserva all'espatrio e prestano fin d'ora il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
Pag. 4 a 6 d) Disporre, a carico del NO , un contributo al mantenimento della minore figlia Parte_1
con un assegno mensile di € 250,00 da versarsi alla madre, da aggiornarsi annualmente nella misura dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati e pubblicati dall'ISTAT;
e) Disporre che l'assegno unico universale venga percepito interamente e direttamente dalla NOa
; Parte_2
f) Disporre, inoltre, che il padre contribuisca alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute e l'istruzione della figlia, previamente concordate tra i NOi e e Pt_1 Pt_2
successivamente documentate, nella misura del 50%, richiamando per la disciplina delle stesse la delibera del Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 29/11/2017: A. Spese scolastiche:
iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università
pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi
(acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere); B. Spese di natura ludica o parascolastica:
corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola privata. C. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
D. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. E. Organizzazioni
di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Pag. 5 a 6 g) Disporre ogni ulteriore decisione nell'interesse del minore.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e la causa è stata rimessa in decisione.
Gli accordi intervenuti tra devono essere omologati non Parte_1 Parte_2
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 14.04.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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