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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
BERARDI ANTONIO MARIA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2799/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 275/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 09/01/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948020230007629000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948020230007629000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948020230007629000 IRPEF-ALIQUOTE 2012 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948020230007629000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948020230007629000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948020230007629000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 275/3/2025, pronunciata il giorno 10/12/2024 e depositata il giorno 1/3/2024, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 3°, decideva il ricorso n. 2530/2024 depositato il giorno 1/3/2024, proposto dalla sig. Ricorrente_1, rappresentata e difesa dalla dr.ssa Difensore_1, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l'annullamento della Comunicazione Preventiva di Fermo
Amministrativo n. 09480202300007629000, notificata in data 16 dicembre 2023, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.021,74, entro 30 giorni dalla notifica del predetto atto, inerente il sotto indicato avviso di accertamento e le sotto indicate cartelle di pagamento, di competenza della Corte di Giustizia Tributaria:
1. Avviso di accertamento n. TD7050301872/2017, assunto notificato in data 13.07.2017;
2. Cartella di pagamento n. 094 2018 00189234 87 000, assunta notificata in data 22.11.2018, contenente l'iscrizione a ruolo di ICI, anno 2011, nonché, sanzioni, interessi ed oneri, a seguito di ruolo emesso dal
Comune di Bianco;
3. Cartella di pagamento n. 094 2019 00146802 46 001, assunta notificata in data 07.08.2019, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpef, anno 2014, nonché, sanzioni, interessi ed oneri, a seguito di ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria, Ufficio Territoriale di Locri;
4. Cartella di pagamento n. 094 2020 00055872 53 001, assunta notificata in data 31.01.2022, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpef, anno 2015, nonché, sanzioni, interessi ed oneri, a seguito di ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria, Ufficio Territoriale di Locri.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la nullità della Comunicazione Preventiva di Fermo
Amministrativo n. 09480202300007629000 impugnata, per la violazione all'art. 7, comma 1, legge n.
212/2000, in dipendenza della omessa allegazione degli atti in essa richiamati.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la nullità/illegittimità della Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 09480202300007629000 impugnata, per l'omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità della Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la nullità/illegittimità della Comunicazione Preventiva di
Fermo Amministrativo n. 09480202300007629000 impugnata, per intervenuta estinzione del diritto – in ordine alla decadenza maturata.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la nullità della Comunicazione Preventiva di fermo amministrativo per difetto di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 15/3/2024. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, ha accolto parzialmente il ricorso, nei termini indicati in parte motiva e compensato le spese di giudizio.
A giudizio della Corte la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione aveva idoneamente dimostrato la regolare notifica delle cartelle, con produzione documentale poi non contestata dalla ricorrente, per cui era infondata la censura di omessa notifica.
Inoltre non erano fondate, con riferimento alle cartelle, le doglianze sull'omessa allegazione (considerato che, trattandosi di atti già notificati alla contribuente, erano dalla stessa conosciuti) e sul difetto di motivazione
(considerato che il contenuto dell'atto opposto era certamente sufficiente per un'agevole comprensione della pretesa tributaria).
Analogamente infondata era, inoltre, con riferimento alle cartelle portanti pretese per crediti erariali, la censura sulla decadenza: la doglianza, infatti, doveva essere avanzata in occasione della ricezione delle cartelle e non poteva essere ripresa ad avvenuta definitività delle stesse.
A diversa e opposta conclusione, invece, si doveva pervenire con riferimento alla pretesa portata dall'avviso di accertamento prima citato: non è stata dimostrata la notifica dello stesso, per cui la pretesa, per questa parte, risulta essersi irregolarmente formata e il ricorso, per questa parte, deve essere accolto (l'Agenzia delle Entrate, infatti, chiamata in causa dalla resistente in data 15/03/2024, non era poi intervenuta in giudizio).
Il ricorso andava quindi accolto con riferimento alla pretesa portata dall'avviso di accertamento n.
TD7050301872/2017, mentre andava rigettato con riferimento alle pretese portate dalle cartelle.
Avverso la sentenza ha proposto appello la signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dalla dr.ssa Difensore_1, con atto notificato il giorno 9/7/2025 e depositato il giorno 19/8/2025.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 15/9/2025.
Alla Camera di Consiglio odierna il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha eccepito la Nullità della sentenza impugnata, per travisamento dei fatti e per manifesta violazione di legge – art. 8 della legge n. 890/82 e degli artt. 60, comma 1, lett. b- bis, Dpr n. 600/73 e 26, u.c., Dpr n. 602/73, in ordine all'eccezione opposta della nullità/illegittimità della
Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 09480202300007629000 impugnata, per l'omessa notifica degli atti presupposti.
Tale motivo di appello è parzialmente fondato.
Come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa del concessionario della riscossione, Invero, la cartella di pagamento n. 09420180018923487000 è stata notificata tramite consegna a soggetti autorizzati, al sig. Nominativo_1, qualificatosi familiare, che ha sottoscritto la relata di notifica;
la cartella di pagamento n. 09420190014680246001 è stata notificata ai sensi dell'art 140 c.p.c. e la cartella n.
09420200005587253001 è stata notificata tramite consegna in mani proprie.
Al riguardo si precisa che risulta ritualmente notificata la cartella n. 09420200005587253001 a mani proprie del destinatario, così come risulta ritualmente notificata la cartella n. 09420180018923487000 consegnata a mani di familiare convivente, trattandosi di notifica diretta a mezzo posta che, nel caso in esame, non necessita dell'invio di raccomandata informativa.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 15108 del 3 giugno 2019 ha affermato che:
“Allo stesso modo è infondata la nullità della notifica prospettata con riguardo alla dedotta mancata attestazione dell'adempimento previsto dalla L. n. 890 del 1982, articolo 7, comma 6, nel testo vigente alla data di effettuazione della notifica il 17/7/2008;
La norma prevedeva che se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata;
Si tratta di una previsione introdotta simmetricamente a quanto previsto dall'articolo 139 c.p.c., comma 4, per il caso di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario mediante consegna al portiere od al vicino, a soggetto cioè diverso dal destinatario;
L'obbligo di invio della raccomandata opera perciò nel caso di notifica a mezzo posta allorché' l'agente postale consegni il plico al portiere (Cass. 1366/2010) ovvero al vicino (cfr. Cass. 19366/2013);
Non opera nel caso di notifica effettuata mediante consegna ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., comma 2, e, analogamente, deve ritenersi non operare in quello di cui alla L. n. 890 del 1982, articolo 7, comma 2;
Conseguentemente non opera nel caso di specie, essendo la consegna effettuata a favore di persona dichiaratasi figlio convivente.
Non può invece considerarsi ritualmente notificata la cartella di pagamento n. 09420190014680246001 che si assume essere stata notificata ai sensi dell'art 140 c.p.c.
Al riguardo con la sentenza N. 10012 del 15/4/2021, invocata dall'appellante, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo il quale: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Nel caso in esame manca la prova della ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito della cartella n. 09420190014680246001.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata, per travisamento dei fatti e per manifesta violazione di legge – art. 7, comma 1, con riguardo all'eccezione opposta della nullità della Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 09480202300007629000 impugnata, in dipendenza della omessa allegazione degli atti in essa richiamati.
A giudizio dell'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, le cartelle di pagamento contenute nell'atto impugnato, non erano state ritualmente notificate, per cui doveva ritenersi fondata l'eccezione opposta della nullità dell'atto impugnato, per l'omessa allegazione delle cartelle di pagamento in esso contenute. Tale motivo di appello è infondato.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5112 del 27 febbraio 2025, in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria ossia quando chi la redige richiama un altro atto, collegato al primo, che in tal modo ne entra a far parte, ha ribadito il principio secondo il quale l'articolo
7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.
L'omessa notifica degli atti presupposti costituisce quindi vizio autonomo e diverso, esaminato al punto uno ed accolto per quanto di ragione, dalla omessa allegazione di tali atti a quello impugnato, che non è necessaria trattandosi di atti che dovrebbero già essere stati notificati al contribuente.
Con il terzo motivo di appello l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata, per errore in judicando, con riguardo all'eccezione opposta della nullità della Comunicazione Preventiva di Fermo
Amministrativo n. 09480202300007629000 impugnata, per intervenuta estinzione del diritto – in ordine alla prescrizione maturata.
Tale eccezione è parzialmente fondata.
In relazione alla Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 09480202300007629000, notificata in data 16 dicembre 2023 risulta effettivamente prescritta la cartella di pagamento n. 094 2018 00189234
87 000, notificata in data 22.11.2018, contenente l'iscrizione a ruolo di ICI, anno 2011, la cui prescrizione è quinquennale.
Non risultano prescritte invece le cartella di pagamento n. 094 2019 00146802 46 001, notificata in data
7.8.2019, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpef, anno 2014, nonché, sanzioni, interessi ed oneri e la cartella di pagamento n. 094 2020 00055872 53 001, notificata in data 31.1.2022, contenente l'iscrizione a ruolo di
Irpef, anno 2015, nonché, sanzioni, interessi ed oneri, a seguito di ruolo la cui prescrizione è decennale.
Con il quarto motivo di appello l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata, per errore in judicando e manifesta violazione di legge - manifesta violazione di legge, art. 7, comma 1, Legge n. 212/2000, in ordine alla eccezione opposta della nullità del Preavviso di fermo amministrativo impugnato per difetto di motivazione.
Tale eccezione è infondata.
Può trovare applicazione al caso in esame, riguardante preavviso di fermo amministrativo, la giurisprudenza della Suprema Corte, relativa a preavviso di iscrizione ipotecaria, che ha affermato che in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria, non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi degli artt. 76 e 77 del DPR n. 602 del 1973, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede (Corte di Cassazione, sezione VI civile, con Ordinanza
n. 7233 del 15 marzo 2021).
Con il quinto motivo di appello l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata, in quanto i Giudici di primo grado non hanno ravvisato la inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, tramite professionista del libero foro di Catanzaro – avv. Difensore_2.
Tale motivo di appello è infondato.
Infatti le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza 19 novembre 2019, n. 3000, con articolata ed esaustiva motivazione, nell'esercizio del proprio potere nomofilattico, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
"impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale:
- dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta
(fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio".
Peraltro il legislatore è intervenuto sulla questione con l'art.
4-novies, del D.L. 30/4/2019, n. 34, convertito in L. 28/6/2019, con “Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione”, in vigore dal 30 giugno. Essa così dispone: «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».
il legislatore ha voluto quindi affermare che la difesa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione da parte dell'Avvocatura dello Stato, nella forma tradizionale del “patrocinio autorizzato” ai sensi dell'art. 43 del r.d.
n. 1611/1933 (con conseguente procedimento aggravato previsto dai commi 3 e 4), ha carattere eccezionale, giacché la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è proprio la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo.
Con la norma in esame legislatore ha inteso chiarire «che al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l'agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici», e ciò «senza dovere adottare apposita motivata delibera» (così, sull'art.
4-novies, le “Schede di lettura” parlamentari del 20.6.2019).
L'appello va dunque accolto parzialmente con annullamento del preavviso di fermo amministrativo limitatamente alla cartella di pagamento n. 094 2018 00189234 87 000, prescritta, alla cartella di pagamento n. 09420190014680246001, non notificata, e all'. avviso di accertamento n. TD7050301872/2017, già disposto dalla sentenza di primo grado e conferma limitatamente cartella n. 09420200005587253001, notificata a mani proprie del contribuente e non prescritta.
L'accoglimento solo parziale dell'appello determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie parzialmente l'appello, nei sensi di cui in motivazione, e dispone la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
BERARDI ANTONIO MARIA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2799/2025 depositato il 19/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 275/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 09/01/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948020230007629000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948020230007629000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948020230007629000 IRPEF-ALIQUOTE 2012 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948020230007629000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948020230007629000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948020230007629000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 275/3/2025, pronunciata il giorno 10/12/2024 e depositata il giorno 1/3/2024, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 3°, decideva il ricorso n. 2530/2024 depositato il giorno 1/3/2024, proposto dalla sig. Ricorrente_1, rappresentata e difesa dalla dr.ssa Difensore_1, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l'annullamento della Comunicazione Preventiva di Fermo
Amministrativo n. 09480202300007629000, notificata in data 16 dicembre 2023, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.021,74, entro 30 giorni dalla notifica del predetto atto, inerente il sotto indicato avviso di accertamento e le sotto indicate cartelle di pagamento, di competenza della Corte di Giustizia Tributaria:
1. Avviso di accertamento n. TD7050301872/2017, assunto notificato in data 13.07.2017;
2. Cartella di pagamento n. 094 2018 00189234 87 000, assunta notificata in data 22.11.2018, contenente l'iscrizione a ruolo di ICI, anno 2011, nonché, sanzioni, interessi ed oneri, a seguito di ruolo emesso dal
Comune di Bianco;
3. Cartella di pagamento n. 094 2019 00146802 46 001, assunta notificata in data 07.08.2019, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpef, anno 2014, nonché, sanzioni, interessi ed oneri, a seguito di ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria, Ufficio Territoriale di Locri;
4. Cartella di pagamento n. 094 2020 00055872 53 001, assunta notificata in data 31.01.2022, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpef, anno 2015, nonché, sanzioni, interessi ed oneri, a seguito di ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria, Ufficio Territoriale di Locri.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la nullità della Comunicazione Preventiva di Fermo
Amministrativo n. 09480202300007629000 impugnata, per la violazione all'art. 7, comma 1, legge n.
212/2000, in dipendenza della omessa allegazione degli atti in essa richiamati.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la nullità/illegittimità della Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 09480202300007629000 impugnata, per l'omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità della Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la nullità/illegittimità della Comunicazione Preventiva di
Fermo Amministrativo n. 09480202300007629000 impugnata, per intervenuta estinzione del diritto – in ordine alla decadenza maturata.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente eccepiva la nullità della Comunicazione Preventiva di fermo amministrativo per difetto di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 15/3/2024. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, ha accolto parzialmente il ricorso, nei termini indicati in parte motiva e compensato le spese di giudizio.
A giudizio della Corte la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione aveva idoneamente dimostrato la regolare notifica delle cartelle, con produzione documentale poi non contestata dalla ricorrente, per cui era infondata la censura di omessa notifica.
Inoltre non erano fondate, con riferimento alle cartelle, le doglianze sull'omessa allegazione (considerato che, trattandosi di atti già notificati alla contribuente, erano dalla stessa conosciuti) e sul difetto di motivazione
(considerato che il contenuto dell'atto opposto era certamente sufficiente per un'agevole comprensione della pretesa tributaria).
Analogamente infondata era, inoltre, con riferimento alle cartelle portanti pretese per crediti erariali, la censura sulla decadenza: la doglianza, infatti, doveva essere avanzata in occasione della ricezione delle cartelle e non poteva essere ripresa ad avvenuta definitività delle stesse.
A diversa e opposta conclusione, invece, si doveva pervenire con riferimento alla pretesa portata dall'avviso di accertamento prima citato: non è stata dimostrata la notifica dello stesso, per cui la pretesa, per questa parte, risulta essersi irregolarmente formata e il ricorso, per questa parte, deve essere accolto (l'Agenzia delle Entrate, infatti, chiamata in causa dalla resistente in data 15/03/2024, non era poi intervenuta in giudizio).
Il ricorso andava quindi accolto con riferimento alla pretesa portata dall'avviso di accertamento n.
TD7050301872/2017, mentre andava rigettato con riferimento alle pretese portate dalle cartelle.
Avverso la sentenza ha proposto appello la signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dalla dr.ssa Difensore_1, con atto notificato il giorno 9/7/2025 e depositato il giorno 19/8/2025.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni depositate il giorno 15/9/2025.
Alla Camera di Consiglio odierna il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha eccepito la Nullità della sentenza impugnata, per travisamento dei fatti e per manifesta violazione di legge – art. 8 della legge n. 890/82 e degli artt. 60, comma 1, lett. b- bis, Dpr n. 600/73 e 26, u.c., Dpr n. 602/73, in ordine all'eccezione opposta della nullità/illegittimità della
Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 09480202300007629000 impugnata, per l'omessa notifica degli atti presupposti.
Tale motivo di appello è parzialmente fondato.
Come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa del concessionario della riscossione, Invero, la cartella di pagamento n. 09420180018923487000 è stata notificata tramite consegna a soggetti autorizzati, al sig. Nominativo_1, qualificatosi familiare, che ha sottoscritto la relata di notifica;
la cartella di pagamento n. 09420190014680246001 è stata notificata ai sensi dell'art 140 c.p.c. e la cartella n.
09420200005587253001 è stata notificata tramite consegna in mani proprie.
Al riguardo si precisa che risulta ritualmente notificata la cartella n. 09420200005587253001 a mani proprie del destinatario, così come risulta ritualmente notificata la cartella n. 09420180018923487000 consegnata a mani di familiare convivente, trattandosi di notifica diretta a mezzo posta che, nel caso in esame, non necessita dell'invio di raccomandata informativa.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 15108 del 3 giugno 2019 ha affermato che:
“Allo stesso modo è infondata la nullità della notifica prospettata con riguardo alla dedotta mancata attestazione dell'adempimento previsto dalla L. n. 890 del 1982, articolo 7, comma 6, nel testo vigente alla data di effettuazione della notifica il 17/7/2008;
La norma prevedeva che se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata;
Si tratta di una previsione introdotta simmetricamente a quanto previsto dall'articolo 139 c.p.c., comma 4, per il caso di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario mediante consegna al portiere od al vicino, a soggetto cioè diverso dal destinatario;
L'obbligo di invio della raccomandata opera perciò nel caso di notifica a mezzo posta allorché' l'agente postale consegni il plico al portiere (Cass. 1366/2010) ovvero al vicino (cfr. Cass. 19366/2013);
Non opera nel caso di notifica effettuata mediante consegna ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., comma 2, e, analogamente, deve ritenersi non operare in quello di cui alla L. n. 890 del 1982, articolo 7, comma 2;
Conseguentemente non opera nel caso di specie, essendo la consegna effettuata a favore di persona dichiaratasi figlio convivente.
Non può invece considerarsi ritualmente notificata la cartella di pagamento n. 09420190014680246001 che si assume essere stata notificata ai sensi dell'art 140 c.p.c.
Al riguardo con la sentenza N. 10012 del 15/4/2021, invocata dall'appellante, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo il quale: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Nel caso in esame manca la prova della ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito della cartella n. 09420190014680246001.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata, per travisamento dei fatti e per manifesta violazione di legge – art. 7, comma 1, con riguardo all'eccezione opposta della nullità della Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 09480202300007629000 impugnata, in dipendenza della omessa allegazione degli atti in essa richiamati.
A giudizio dell'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, le cartelle di pagamento contenute nell'atto impugnato, non erano state ritualmente notificate, per cui doveva ritenersi fondata l'eccezione opposta della nullità dell'atto impugnato, per l'omessa allegazione delle cartelle di pagamento in esso contenute. Tale motivo di appello è infondato.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5112 del 27 febbraio 2025, in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria ossia quando chi la redige richiama un altro atto, collegato al primo, che in tal modo ne entra a far parte, ha ribadito il principio secondo il quale l'articolo
7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.
L'omessa notifica degli atti presupposti costituisce quindi vizio autonomo e diverso, esaminato al punto uno ed accolto per quanto di ragione, dalla omessa allegazione di tali atti a quello impugnato, che non è necessaria trattandosi di atti che dovrebbero già essere stati notificati al contribuente.
Con il terzo motivo di appello l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata, per errore in judicando, con riguardo all'eccezione opposta della nullità della Comunicazione Preventiva di Fermo
Amministrativo n. 09480202300007629000 impugnata, per intervenuta estinzione del diritto – in ordine alla prescrizione maturata.
Tale eccezione è parzialmente fondata.
In relazione alla Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 09480202300007629000, notificata in data 16 dicembre 2023 risulta effettivamente prescritta la cartella di pagamento n. 094 2018 00189234
87 000, notificata in data 22.11.2018, contenente l'iscrizione a ruolo di ICI, anno 2011, la cui prescrizione è quinquennale.
Non risultano prescritte invece le cartella di pagamento n. 094 2019 00146802 46 001, notificata in data
7.8.2019, contenente l'iscrizione a ruolo di Irpef, anno 2014, nonché, sanzioni, interessi ed oneri e la cartella di pagamento n. 094 2020 00055872 53 001, notificata in data 31.1.2022, contenente l'iscrizione a ruolo di
Irpef, anno 2015, nonché, sanzioni, interessi ed oneri, a seguito di ruolo la cui prescrizione è decennale.
Con il quarto motivo di appello l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata, per errore in judicando e manifesta violazione di legge - manifesta violazione di legge, art. 7, comma 1, Legge n. 212/2000, in ordine alla eccezione opposta della nullità del Preavviso di fermo amministrativo impugnato per difetto di motivazione.
Tale eccezione è infondata.
Può trovare applicazione al caso in esame, riguardante preavviso di fermo amministrativo, la giurisprudenza della Suprema Corte, relativa a preavviso di iscrizione ipotecaria, che ha affermato che in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria, non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi degli artt. 76 e 77 del DPR n. 602 del 1973, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede (Corte di Cassazione, sezione VI civile, con Ordinanza
n. 7233 del 15 marzo 2021).
Con il quinto motivo di appello l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata, in quanto i Giudici di primo grado non hanno ravvisato la inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, tramite professionista del libero foro di Catanzaro – avv. Difensore_2.
Tale motivo di appello è infondato.
Infatti le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza 19 novembre 2019, n. 3000, con articolata ed esaustiva motivazione, nell'esercizio del proprio potere nomofilattico, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
"impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale:
- dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta
(fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio".
Peraltro il legislatore è intervenuto sulla questione con l'art.
4-novies, del D.L. 30/4/2019, n. 34, convertito in L. 28/6/2019, con “Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione”, in vigore dal 30 giugno. Essa così dispone: «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».
il legislatore ha voluto quindi affermare che la difesa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione da parte dell'Avvocatura dello Stato, nella forma tradizionale del “patrocinio autorizzato” ai sensi dell'art. 43 del r.d.
n. 1611/1933 (con conseguente procedimento aggravato previsto dai commi 3 e 4), ha carattere eccezionale, giacché la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è proprio la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo.
Con la norma in esame legislatore ha inteso chiarire «che al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l'agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici», e ciò «senza dovere adottare apposita motivata delibera» (così, sull'art.
4-novies, le “Schede di lettura” parlamentari del 20.6.2019).
L'appello va dunque accolto parzialmente con annullamento del preavviso di fermo amministrativo limitatamente alla cartella di pagamento n. 094 2018 00189234 87 000, prescritta, alla cartella di pagamento n. 09420190014680246001, non notificata, e all'. avviso di accertamento n. TD7050301872/2017, già disposto dalla sentenza di primo grado e conferma limitatamente cartella n. 09420200005587253001, notificata a mani proprie del contribuente e non prescritta.
L'accoglimento solo parziale dell'appello determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie parzialmente l'appello, nei sensi di cui in motivazione, e dispone la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.