Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 16/03/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
107/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 80566/pensioni civili del In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 registro di Segreteria,
TRA
la Sig.ra XX (C.F. omissis),
nata a [...] il omissis e residente a omissis, in via omissis, n. omissis, rappresentata e difesa, giusta delega allegata al ricorso, dall’Avv. Andrea Lippi
(C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Roma, in via A.
Baiamonti 4 – 00195 Roma, che chiede di ricevere tutte le comunicazioni all’indirizzo p.e.c.
andrealippi@ordineavvocatiroma.org;
- ricorrente -
CONTRO
- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
(C.F. 80078750587) con sede in Roma, in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata all’atto di costituzione in giudizio, dall’Avv. Flavia Incletolli
([...]; p.e.c.
avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it fax n. -
06-94527726) ed elettivamente domiciliato in Roma, Via RE EC n. 29;
- resistente -
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi all’udienza dell’11.3.2026, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza, Sig.ra Paola Venanzini, l’Avv. Andrea Lippi per la parte ricorrente e l’Avv. Filippo Mangiapane per l’INPS, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Parte ricorrente ha proposto ricorso, per l’accertamento - previa disapplicazione della determina dell’INPS del omissis (all. 1 al ricorso) con la quale l’Ente ha rigettato la domanda di pensione di inabilità assoluta con il calcolo dei benefici di cui all’art. 2, comma 12, l. n. 335 del
1995 - del diritto alla pensione di inabilità ex art.
2 co. 12 L. 335/1995 con liquidazione del trattamento pensionistico corrispondente, e con richiesta di ammissione a gratuito patrocinio.
1.1 In punto di fatto ha rappresentato:
a. di avere prestato attività lavorativa quale collaboratore di istituto alle dipendenze del Ministero Istruzione con contribuzione in gestione INPS - Cassa Stato;
b. la medesima ha sempre lavorato con contratti semestrali cumulando, come vuole il disposto di Legge In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 per l’ottenimento del beneficio oggi invocato
(anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la decorrenza del trattamento pensionistico), contributi per oltre 6 anni, fino al giugno del 2023 quando, a cessazione contratto (30.06.2023), non ha più potuto continuare l’attività lavorativa per la sua grave situazione di salute;
c. la ricorrente, infatti, è stata già riconosciuta dall’INPS (verbale del 30.06.2022) invalida al 100%,
con riconosciuta, totale e permanente inabilità lavorativa e le è stato riconosciuto l’handicap grave, con accertamento ATP giudiziale, omologato in data 03.06.2021;
d. con ulteriore accertamento giudiziale ATP, omologato in data 05.12.2023, è stata altresì riconosciuta la spettanza dell’indennità di accompagnamento;
e. la medesima cessava per fine contratto e presentava domanda (in data 21.12.2023) per ottenere la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, L.
335/1995, dopo il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
f. l’INPS rigettava l’istanza in quanto la cessazione era avvenuta non per inabilità, bensì per In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 fine contratto.
1.2 In punto di diritto ha rappresentato:
a. che la ratio della pensione di inabilità (per persone che non possano più continuare alcuna attività lavorativa stante il loro grave stato di menomata salute fisica), è quella di garantire una prestazione di sussistenza e assistenza ed il diritto alla pensione sorge qualsiasi sia stato il motivo formale della cessazione;
b. che la giurisprudenza contabile è orientata nel senso che “è necessario e sufficiente che la lesione o l'infermità, dipendenti da causa di servizio, abbiano reso l'iscritto inabile allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica possedute ed esercitate alla data del collocamento a riposo, qualunque sia stato il motivo formale della cessazione dal servizio”;
c. l’INPS, ha contravvenuto altresì alle disposizioni di cui all’art. 3 d.m. n. 187 del 1997, poiché la legge non prevede il requisito della cessazione per inabilità, ben potendo il dipendente presentarla in un successivo momento.
1.3 In conclusione, formula le domande sopra riportate al paragrafo 1.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 2. In data 5.2.2026 l’INPS è costituito con memoria di costituzione.
2.1 In punto di diritto:
I. eccepisce l’inammissibilità e/o infondatezza della domanda, in quanto:
I.1 non risulta, tra la documentazione trasmessa dalla richiedente:
(a) la domanda presentata per il tramite dell’ufficio presso il quale ha da ultimo prestato servizio (omissis);
(b) la lettera di accoglimento della domanda da parte dell’Amministrazione e l’invio a visita;
(c) il parere della Commissione Medica di Verifica;
(d) la delibera di collocamento a riposo della ricorrente rilasciata dell’Ente datore di lavoro;
II.2 la ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, si limita ad invocare la prestazione ex art. 2 l. 335/95 sulla base di una preesistente documentazione sanitaria che è però irrilevante ai fini della pensione di inabilità ex art. 335/1995 in quanto:
(a). i verbali sanitari allegati riguardano prestazioni assistenziali di cui alla legge n. 118 del 1971, per le quali risultano già liquidate le prestazioni (invalidità totale ed indennità di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 accompagnamento).
Pertanto, dagli atti risulterebbe che controparte non ha presentato la relativa domanda all’ufficio presso il quale ha da ultimo prestato servizio (omissis
), il quale che avrebbe dovuto verificare il possesso dei requisiti contributivi minimi e manca la prova che la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per infermità non dipendente da causa di servizio, nonché il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio.
Ed evidenzia che l’onere di fornire la prova del possesso dello stato di inabilità, ai sensi dell’art.
2, comma 12, l. n. 335/1995, spetta alla parte ricorrente.
II. in via subordinata, eccepisce in ogni caso il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione;
III. in via istruttoria, in caso di nomina del CTU, nomina i consulenti di parte.
2.2 In conclusione, chiede:
I. in via principale, respingere la domanda in In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 quanto inammissibile e comunque e infondata in fatto ed in diritto;
II. in via subordinata, dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute, ai sensi dell’art. 16 1.n. 412 del 30.12.1991 e s.m.i.,
con il favore delle spese.
3. In data 25 febbraio 2026 parte ricorrente ha depositato memoria di replica insistendo per le conclusioni rassegnate nel ricorso.
4. In esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
2. Parte ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento - previa disapplicazione della determina dell’INPS del omissis (all. 1) con la quale l’Ente ha rigettato la domanda di pensione di inabilità assoluta con il calcolo dei benefici di cui all’art. 2 – comma 12 L. 335/95 - del diritto alla pensione di inabilità ex art. 2 co. 12 L. 335/1995 con liquidazione del trattamento pensionistico corrispondente, e con richiesta di ammissione a In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 gratuito patrocinio.
3. Circa l’ammissione a gratuito patrocinio, atteso che il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato in udienza che la relativa istanza è stata rigettata dal competente Consiglio dell'Ordine, deve darsi atto che non vi è luogo a provvedere in questa sede.
4. Preliminarmente, è opportuno dare atto che nel merito, la causa può essere decisa, secondo consolidata giurisprudenza, “in applicazione del principio della “ragione più liquida”, secondo cui può procedersi all’esame del motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche laddove le parti avessero posto questioni che, in base all’ordinaria sequenza logico-giuridica, dovrebbero essere soggette a prioritario esame (I App., sent. n.
64/2023) e, tanto, in osservanza di evidenti ragioni di economia processuale” (cfr. tra le più recenti, Cdc, sez. I app., 24.10.2025, n. 152).
5. Quanto ora, esposto vale a significare anche che, pur se l’INPS non ha compiutamente ottemperato all’obbligo, incombente sulla medesima parte resistente, ai sensi dell’art. 155, comma 3, c.g.c.,
di depositare il fascicolo amministrativo relativo alla ricorrente, nondimeno, fermo restando che detta In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 parte ha così assunto il rischio di eventuali conseguenze processuali da ciò derivanti, la causa può essere decisa, atteso che è pacifico tra le parti lo svolgimento dei fatti, come sopra descritti, per quanto necessario ai fini del decidere sulla “ragione più liquida”.
6. Nel merito, il ricorso è infondato.
7. La normativa applicabile alla fattispecie -
istanza di inabilità - deriva dal combinato disposto degli artt. 2, comma 12, l. n. 335 del 1995 e d.m.
n. 187 del 1997.
In applicazione di dette disposizioni, condizione necessaria (ma non sufficiente) per il riconoscimento del beneficio pensionistico è costituito dall’essere i dipendenti cessati “dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” (art.2, comma 12, cit.).
Nella fattispecie detto requisito non sussiste, poiché, dagli atti di causa, come peraltro ammesso da parte ricorrente nel ricorso, la cessazione dal servizio della ricorrente è avvenuta per scadenza del termine finale del contratto di lavoro.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Ed è appena il caso di evidenziare che il provvedimento di cessazione dal servizio rientra nella competenza dell’amministrazione datrice di lavoro e non dell’INPS (e dunque è questione estranea alla giurisdizione di questa Corte).
Ciò posto, appare irrilevante, ai fini dell’odierno decidere, la circostanza che alla parte ricorrente sia stata riconosciuta la sussistenza dell’invalidità al 100% e dell’handicap grave, giusta decreto di omologa in data 1.6.2021, e di permanente inabilità lavorativa ex artt. 2 e 12 l.
n. 118 del 1971 (provvedimento INPS di trasmissione del verbale del 16.12.2022): infatti la ricorrente ha comunque svolto attività lavorativa fino al 30.6.2023, come da contratto allegato al ricorso.
Ed è appena il caso di evidenziare che nessun rilievo riveste il decreto di omologa relativo al riconoscimento dei requisiti sanitari di cui all’art. 1 l. n. 18 del 1980, in quanto adottato in data successiva (5.12.2023) alla cessazione del rapporto di lavoro.
Né appaiono condivisibile le argomentazioni svolte con l’ultima memoria da parte ricorrente.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 In primo luogo, non appare fondata la tesi per cui il riconoscimento di inabilità, antecedente alla cessazione dal lavoro avrebbe dovuto comportare la cessazione del medesimo per detta causa. Tale tesi sarebbe fondata ove la cessazione dal lavoro fosse avvenuta con provvedimento dell’amministrazione datrice di lavoro a tale titolo; ma non solo ciò non è avvenuto, ma soprattutto, la parte risulta per tabulas avere continuato a lavorare (così smentendo per facta concludentia la valutazione di inabilità al lavoro) fino alla successiva scadenza dell’ultimo contratto di (30.6.2023).
Né appare conferente il richiamo al precedente di cui alla sentenza n. 242 del 2016 della Sez. I app.
di questa Corte, in quanto in quel caso l’istanza di pensione per inabilità, ex art. 2, comma 12, l. n.
355 del 1995, era stata presentata prima della cessazione dal servizio (per dimissioni), mentre nel caso odierno detta istanza è stata presentata all’INPS alcuni mesi dopo la cessazione dal servizio
(per scadenza del contratto).
Si tratta quindi di fattispecie non comparabili in punto di diritto, nonché in punto di fatto, atteso che nel caso odierno, come già ribadito, la ricorrente ha volontariamente continuato a lavorare, In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 pur in presenza degli esiti gli accertamenti medicolegali in senso diverso sopra ricordati.
8. Conclusivamente il ricorso è infondato.
9. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese legali.
10. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art.
31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese legali;
- nulla per le spese della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11.3.2026.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA AN VINICOLA CORTE DEI CONTI 16.03.2026 15:47:26 GMT+01:00