Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2024, n. 14654
CASS
Sentenza 7 marzo 2024

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In tema di truffa aggravata, il profitto del reato è costituito dall'ordinario valore di mercato dei beni ottenuti mediante gli artifizi e i raggiri, sicché integrano "post-facta" non rilevanti ai fini del "quantum" confiscabile le determinazioni del reo in ordine alla loro successiva cessione. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che il giudice di merito aveva correttamente escluso che costituisse profitto del reato il prezzo della vendita "al nero" dei farmaci illecitamente ottenuti, trattandosi di prezzo sensibilmente inferiore rispetto all'ordinario costo di acquisto sul mercato).

Nei procedimenti con pluralità di reati plurisoggettivi, la confisca per equivalente non può eccedere il profitto corrispondente ai delitti specificamente attribuiti all'imputato, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato condannato per tutti i delitti accertati. (Fattispecie relativa a imputazioni per associazione per delinquere, truffa aggravata e commercio di farmaci anabolizzanti, in cui era stata disposta la confisca, nei confronti di un coimputato, per un ammontare corrispondente anche al profitto di delitti di truffa concretamente accertati, ma per i quali non era stato condannato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2024, n. 14654
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14654
    Data del deposito : 7 marzo 2024

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