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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/11/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
IA Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2089 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Salvatore Morreale, giusta procura in atti attore contro in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Rinzivillo, giusta procura in atti convenuto
OGGETTO: espropriazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo di Parte_1
essere proprietario delle aree di terreno, site in e Controparte_1
identificate in catasto al foglio 11, all. A, part. 616, 811, 935, 993, 998, 999,
1000, 1001, 1002, 1003, 570, 571, 574, 576, derivanti dal frazionamento delle originarie particelle 228 e 103 e allegando che dette aree sarebbero occupate illegittimamente dal ha convenuto in CP_1 Controparte_1
giudizio quest'ultimo ente, chiedendo la condanna dello stesso alla restituzione dei beni occupati previa riduzione in pristino con ogni conseguente risarcimento dovuto per l'occupazione illegittima nella misura degli interessi legali annui sulle somme determinate a titolo di indennità di esproprio, dall'inizio dell'occupazione illegittima sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione,
In subordine, in caso di irreversibile trasformazione dei fondi, l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti. CP_1
Costituitosi con comparsa, depositata il 31 ottobre 2019, il CP_1
ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di
[...] CP_1
legittimazione relativamente alle aree in uso e possesso della ex Coop. Edilizia
Coasca, oggi condominio Coasca, nonchè il il difetto di giurisdizione del giudice adito, contestando, nel merito, la domanda, chiedendone il rigetto, in quanto prescritta, domandando, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'intervenuta usucapione delle aree in questione.
Con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attore ha insistito nelle precedenti domande, chiedendo nell'ipotesi in cui il vincolo preordinato all'esproprio sulla particella 935 fosse realmente scaduto, condannare il
[...]
al pagamento a una indennità derivante dalla eventuale Controparte_1
reiterazione di vincoli scaduti preordinati all'espropriazione commisurata come per legge e/o secondo equità .
La causa, istruita con produzione documentale e con l'espletamento della ctu tecnica, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 4 luglio 2025 è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va accolta l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dal Controparte_1
.
[...]
Invero, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. sono devolute al giudice amministrativo "le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità..".
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia la domanda di restituzione in pristino del fondo (rispetto alla causa possessoria, v. Cass. Sez. U n. 4424-23, anche domanda risarcitoria), ove emerga che l'appropriazione e la trasformazione sia stata preordinata all'esecuzione di un intervento realizzativo di un'opera pubblica avvenuto in forza di una dichiarazione di pubblica utilità, legittima o illegittima che sia.
In tutti i casi l'apprensione e l'utilizzazione del bene e la realizzazione dell'opera da parte della pubblica amministrazione sono comunque riconducibili a un concreto esercizio del potere autoritativo che si manifesta con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che assuma rilevanza il fatto che quest'ultima perda successivamente efficacia o venga annullata (v. ex multiis Cass. n. 22823/2024; Cass. Sez. U n. 23102-19, Cass.
Sez. U n. 8568-21, Cass. Sez. U n. 26033-22).
E' ormai principio consolidato (cfr. Cass., S.U., 30 maggio 2014, n.
12178; Cass., S.U., 25 luglio 2016, n. 15284; Cass., S.U., 29 gennaio 2018, n.
2145; Cass., S.U., 16 aprile 2018, n. 9334; Cass., S.U., 17 settembre 2019, n. 23102; Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31028; Cass., S.U., 19 marzo 2020,
n. 7454) a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 204 del
2004 e 191 del 2006, che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie risarcitorie promosse in epoca successiva al 1 0 agosto 2000, aventi ad oggetto occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile come tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, e ciò anche nel caso in cui l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione, nonché la sua irreversibile trasformazione, siano avvenute senza alcun titolo che le consentisse, ovvero nonostante il venir meno di detto titolo.
Tale giurisdizione non trova giustificazione nell'idoneità della dichiarazione di pubblica utilità a determinare l'affievolimento del diritto di proprietà, e quindi nella configurabilità della posizione giuridica del proprietario come interesse legittimo, ma nella riconducibilità della fattispecie alla materia urbanistico - edilizia, come definita dall'art. 7 citato, in forza della quale spettano alla cognizione del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere da parte della Pubblica Amministrazione, quali che siano i diritti (reali o personali) fatti valere nei confronti di quest'ultima, nonché la natura
(restitutoria o risarcitoria) della pretesa avanzata.
Essa si estende, quindi, a tutte le ipotesi in cui l'esercizio del potere si è manifestato con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, anche se poi quest'ultima sia stata annullata da parte della stessa autorità amministrativa che l'ha emessa o dal giudice amministrativo, oppure la sua efficacia sia altrimenti venuta meno, o ancora l'apprensione e/o l'irreversibile trasformazione del fondo abbiano avuto luogo in assenza di titolo o in virtù di un titolo a sua volta caducato.
Dunque, l'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità è condizione imprescindibile per ritenere che l'apprensione l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione siano riconducibili ad un concreto esercizio del potere autoritativo, quale condizione necessaria per affermare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'omissione, pur comportando l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, non è di per sé idonea ad escludere il collegamento dell'occupazione e della successiva trasformazione del suolo con un fine di pubblico interesse legalmente dichiarato (Cassazione civile sez. un., 26/03/2021, (ud. 09/03/2021, dep.
26/03/2021), n.8568.
Orbene, nel caso di specie, il "comportamento" contestato dall'attore
(consistente nell'occupazione illegittima di numerose particelle di proprietà ) è indubbiamente riconducibile a un concreto esercizio del pubblico potere ablatorio: infatti, l'approfondimento compiuto a mezzo della consulenza
Per_ tecnica disposta nel corso del giudizio con l'ing. ha consentito di verificare che la procedura espropriativa non risulta essersi conclusa in tutte le sue fasi.
In particolare, il ctu ha verificato che i provvedimenti urbanistici adottati dall'amministrazione convenuta, precedenti all'entrata in vigore del d.P.R. n.
327 del 2001 (T.U. espropri) erano stati:
Piano di Lottizzazione presentato in data 04.03.1959 da parte dal sig. CP_3
[...] [...]
; Piano di Fabbricazione del 06.06.1969 (Allegato 3); Piano di
[...]
Fabbricazione del 29.01.1979 (Allegato 4); Piano P.E.E.P. del 24.11.1986
(Allegato 5); PRG adottato il 30.09.1993 (Allegato 6).
È stato, inoltre, chiarito che l'iter amministrativo risulta incompleto, in quanto non è stato adottato il provvedimento ablatorio definitivo ( nel caso di specie non è stata adottata l'ordinanza prefettizia che indicasse la somma offerta come indennità di esproprio e che nello stesso tempo disponesse l'esecuzione del piano particolareggiato).
Ebbene, poichè tutti i piani urbanistici di terzo livello
(piani particolareggiati, Peep, piani di lottizzazione ed altri), adottati dal
Comune ed approvati dalla Regione, oltre agli effetti propri di piani esecutivi, comportano, ai sensi dell'art. 16, comma 9, della legge n. 1150 del 1942,
l'ulteriore effetto di dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste
( cfr. Cass. n. 21389/2011), si ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa.
A tal proposito va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'approvazione dei piani attuativi o di zona dei piani edilizi particolareggiati di acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (PEEP) ex art. 9 della l. n. 167 del 1962, equivale a dichiarazione di pubblica utilità per la durata della loro vigenza, fissata originariamente in dieci anni e attualmente in diciotto anni, entro i quali devono concludersi le procedure ablative e ultimarsi i lavori, senza che si renda necessaria una espressa ulteriore previsione di tali termini secondo quanto prescritto dall'art. 13 della l. n. 2359 del 1865, che è norma generale derogata dalla su richiamata norma speciale ( cfr. Cass. n. 758/2018). Anche la giurisprudenza amministrativa è concorde nell'affermare che il
P.E.E.P. (piano di edilizia economica e popolare) è un piano particolareggiato, contenente dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste, finalizzato a definire urbanisticamente comprensori di aree da destinare ad edilizia residenziale pubblica e a servizi complementari ( cfr. Tar Bari n.
211/2011; Consiglio di Stato n. 4463/2013).
Nel caso di specie, si ritiene dimostrato che le particelle in questione erano state oggetto di strumenti urbanistici e che, comunque, vi sia stato un esercizio del potere pubblico.
Innanzitutto, si ritiene come sia stato del tutto generico il disconoscimento operato da parte attrice con riferimento agli stralci dei piani di fabbricazione,
PEEP e PRG, non essendo stato chiarito specificamente da cosa e in cosa detti stralci sarebbero difformi.
In ogni caso, va detto che anche nella perizia giurata prodotta dall'attore del
24 settembre 2014 le particelle in questione vengono descritte come facenti parte del PEEP o del PRG.
Infine, va dato atto della produzione del piano di lottizzazione del 4 marzo
1959 a firma tra gli altri del dante causa dell'odierno attore , Controparte_3
avente a oggetto l'intero fondo ( e quindi verosimilmente anche delle particelle 228 e 103) sito in località Fondachello.
Vale la pena richiamare a tal proposito l'orientamento della giurisprudenza amministrativa ( cfr. T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 15/04/2025, n.1356) secondo cui anche nelle controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione di una convenzione di lottizzazione sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2) del codice del processo amministrativo .
Pertanto, alla luce della superiori considerazioni, considerato che non si tratta di compimento di meri atti materiali da parte della Pubblica Amministrazione, posto che quelli denunciati dall'attore sono stati pur sempre emessi in esecuzione di provvedimenti adottati nell'.ambito di un procedimento espropriativo, certamente non definitivo, il controllo della cui legittimità non compete, neppure in via incidentale, al Giudice ordinario, costituendo materia riservata alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 53 D.P.R. n. 327 del 2001 e 133, co.1, lett. f), D.lgs. n. 104 del 2010.
La giurisdizione del Giudice amministrativo va ritenuta, poi, anche relativamente alla lamentata occupazione di superfici eccedenti le opere pubbliche realizzate, ossia delle aree relitte, costituendo anche tale apprensione espressione di un potere autoritativo preordinato o comunque connesso all'esproprio, il cui sindacato, ancorché denunciato quale lesivo di diritti soggettivi, compete in via esclusiva al Giudice amministrativo ( cfr.
Cass. n. 4432/2014 e 23102/2019).
Ne discende, dunque, l'evidente ricomprensione della presente controversia nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto chiaramente connessa e correlata all'esercizio di pubblici poteri, afferendo essa ad un'ipotesi non già di "occupazione usurpativa" (per mancanza ab origine della dichiarazione di pubblica utilità o sua nullità) del tutto svincolata dall'esercizio del potere amministrativo, bensì di "occupazione acquisitiva"
(per mancata adozione di un successivo provvedimento definitivo di esproprio), nell'ambito di una procedura espropriativa di cui si contesta la legittimità (ex multiis, Sezioni Unite di Cassazione, 7 dicembre 2016 n. 25044 e Consiglio di Stato, Sezione IV, 12 giugno 2012 n. 3456).
In forza dell'art. 59, 1° e 2° comma della l. 18 giugno 2009, n. 69 ai sensi del quale il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica il giudice munito di giurisdizione, nella fattispecie questa spetta al TAR SI MO .
A diverse conclusioni deve giungersi per la domanda riconvenzionale di usucapione che, secondo gli orientamenti della Suprema Corte (Cass. civile, sez. un., 26/02/2021 n. 5513) va, invece, devoluta al giudice ordinario.
Si tratta di una allegazione di una particolare modalità di occupazione dell'area privata, la quale a tal fine rileva non come mero esercizio di un generico comportamento materiale sulla cosa causalmente riconducibile
(anche solo in via mediata) all'espressione di una potestà autoritativa, bensì come vero e proprio possesso ad effetto acquisitivo perchè asseritamente connotato dai requisiti tutti di cui agli artt. 1158 c.c. e ss..( già Cass.SSUU n.
3171/11 affermò la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di usucapione - in quel caso proposta contro la PA -) non postulando essa la presenza in causa dell'Amministrazione come autorità, né implicando una verifica sulla legittimità di atti amministrativi.
Ciò premesso, la domanda di usucapione va disattesa.
In linea generale, la condotta dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà manifestata per le vie di fatto (c.d. "occupazione acquisitiva") - configurante un illecito permanente ex art. 2043 c.c. può terminare anche in conseguenza di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti individuati dal Consiglio di Stato, allo scopo di evitare che si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della C.E.D.U. (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del
2014).
Pertanto, l'usucapione può operare a condizione che: I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta;
II) si possa individuare il momento esatto della interversio possessionis;
III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. espr. (30 giugno
2003) perché solo l'art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il dies a quo di un possibile possesso utile a fini di usucapione.
Alla stregua dei riportati principi, condivisi da questo Tribunale considerato che non può ritenersi una condotta “ non violenta” del Comune, che non è stato dimostrato il momento esatto della interversio possessionis e che, infine, la domanda riconvenzionale è contenuta nella comparsa di costituzione depositata il 31 ottobre 2019 e che, quindi, in quel momento non era ancora maturato il tempo necessario a usucapire, non essendo comunque compiuto il ventennio di occupazione, come sopra computabile, ne discende che, ad oggi, non può dirsi realizzata alcuna pretesa fattispecie estintiva della proprietà.
Va, invece, dichiarata inammissibile l'ulteriore domanda del spiegata CP_1
solo nella memoria di replica relativa all'accertamento della sussistenza della servitù di uso pubblico c.d. dicatio ad patriam, rientrante sempre nella giurisdizione del GO (il Ga, invero, che può solo conoscerne in via incidentale ai sensi del comma 1 dell'art. 8 c.p.a., così Consiglio di Stato, sez.
VI, 05/01/2015, n. 5).
La reciproca soccombenza suggerisce la compensazione delle spese di lite ma vengono definitivamente poste a carico del CP_1 Controparte_1
le spese per la consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Parte_
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del e sulla
[...] Controparte_1 CP_1
riconvenzionale da quest'ultimo spiegata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, individuato nel T.A.R. SI- MO, per tutte le domande dell'attore; per l'effetto assegna termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia per la riassunzione dinnanzi al giudice munito di giurisdizione;
rigetta integralmente la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di
Controparte_1
dichiara compensate le spese di lite;
pone definitivamente a carico del Comune di le spese Controparte_1
per la consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, in data 27 novembre 2025
Il Giudice
G. IA Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna IA Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
IA Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2089 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Salvatore Morreale, giusta procura in atti attore contro in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Rinzivillo, giusta procura in atti convenuto
OGGETTO: espropriazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo di Parte_1
essere proprietario delle aree di terreno, site in e Controparte_1
identificate in catasto al foglio 11, all. A, part. 616, 811, 935, 993, 998, 999,
1000, 1001, 1002, 1003, 570, 571, 574, 576, derivanti dal frazionamento delle originarie particelle 228 e 103 e allegando che dette aree sarebbero occupate illegittimamente dal ha convenuto in CP_1 Controparte_1
giudizio quest'ultimo ente, chiedendo la condanna dello stesso alla restituzione dei beni occupati previa riduzione in pristino con ogni conseguente risarcimento dovuto per l'occupazione illegittima nella misura degli interessi legali annui sulle somme determinate a titolo di indennità di esproprio, dall'inizio dell'occupazione illegittima sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione,
In subordine, in caso di irreversibile trasformazione dei fondi, l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti. CP_1
Costituitosi con comparsa, depositata il 31 ottobre 2019, il CP_1
ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di
[...] CP_1
legittimazione relativamente alle aree in uso e possesso della ex Coop. Edilizia
Coasca, oggi condominio Coasca, nonchè il il difetto di giurisdizione del giudice adito, contestando, nel merito, la domanda, chiedendone il rigetto, in quanto prescritta, domandando, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'intervenuta usucapione delle aree in questione.
Con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attore ha insistito nelle precedenti domande, chiedendo nell'ipotesi in cui il vincolo preordinato all'esproprio sulla particella 935 fosse realmente scaduto, condannare il
[...]
al pagamento a una indennità derivante dalla eventuale Controparte_1
reiterazione di vincoli scaduti preordinati all'espropriazione commisurata come per legge e/o secondo equità .
La causa, istruita con produzione documentale e con l'espletamento della ctu tecnica, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 4 luglio 2025 è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va accolta l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dal Controparte_1
.
[...]
Invero, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. sono devolute al giudice amministrativo "le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità..".
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia la domanda di restituzione in pristino del fondo (rispetto alla causa possessoria, v. Cass. Sez. U n. 4424-23, anche domanda risarcitoria), ove emerga che l'appropriazione e la trasformazione sia stata preordinata all'esecuzione di un intervento realizzativo di un'opera pubblica avvenuto in forza di una dichiarazione di pubblica utilità, legittima o illegittima che sia.
In tutti i casi l'apprensione e l'utilizzazione del bene e la realizzazione dell'opera da parte della pubblica amministrazione sono comunque riconducibili a un concreto esercizio del potere autoritativo che si manifesta con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che assuma rilevanza il fatto che quest'ultima perda successivamente efficacia o venga annullata (v. ex multiis Cass. n. 22823/2024; Cass. Sez. U n. 23102-19, Cass.
Sez. U n. 8568-21, Cass. Sez. U n. 26033-22).
E' ormai principio consolidato (cfr. Cass., S.U., 30 maggio 2014, n.
12178; Cass., S.U., 25 luglio 2016, n. 15284; Cass., S.U., 29 gennaio 2018, n.
2145; Cass., S.U., 16 aprile 2018, n. 9334; Cass., S.U., 17 settembre 2019, n. 23102; Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31028; Cass., S.U., 19 marzo 2020,
n. 7454) a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 204 del
2004 e 191 del 2006, che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie risarcitorie promosse in epoca successiva al 1 0 agosto 2000, aventi ad oggetto occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile come tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, e ciò anche nel caso in cui l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione, nonché la sua irreversibile trasformazione, siano avvenute senza alcun titolo che le consentisse, ovvero nonostante il venir meno di detto titolo.
Tale giurisdizione non trova giustificazione nell'idoneità della dichiarazione di pubblica utilità a determinare l'affievolimento del diritto di proprietà, e quindi nella configurabilità della posizione giuridica del proprietario come interesse legittimo, ma nella riconducibilità della fattispecie alla materia urbanistico - edilizia, come definita dall'art. 7 citato, in forza della quale spettano alla cognizione del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere da parte della Pubblica Amministrazione, quali che siano i diritti (reali o personali) fatti valere nei confronti di quest'ultima, nonché la natura
(restitutoria o risarcitoria) della pretesa avanzata.
Essa si estende, quindi, a tutte le ipotesi in cui l'esercizio del potere si è manifestato con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, anche se poi quest'ultima sia stata annullata da parte della stessa autorità amministrativa che l'ha emessa o dal giudice amministrativo, oppure la sua efficacia sia altrimenti venuta meno, o ancora l'apprensione e/o l'irreversibile trasformazione del fondo abbiano avuto luogo in assenza di titolo o in virtù di un titolo a sua volta caducato.
Dunque, l'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità è condizione imprescindibile per ritenere che l'apprensione l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione siano riconducibili ad un concreto esercizio del potere autoritativo, quale condizione necessaria per affermare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'omissione, pur comportando l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, non è di per sé idonea ad escludere il collegamento dell'occupazione e della successiva trasformazione del suolo con un fine di pubblico interesse legalmente dichiarato (Cassazione civile sez. un., 26/03/2021, (ud. 09/03/2021, dep.
26/03/2021), n.8568.
Orbene, nel caso di specie, il "comportamento" contestato dall'attore
(consistente nell'occupazione illegittima di numerose particelle di proprietà ) è indubbiamente riconducibile a un concreto esercizio del pubblico potere ablatorio: infatti, l'approfondimento compiuto a mezzo della consulenza
Per_ tecnica disposta nel corso del giudizio con l'ing. ha consentito di verificare che la procedura espropriativa non risulta essersi conclusa in tutte le sue fasi.
In particolare, il ctu ha verificato che i provvedimenti urbanistici adottati dall'amministrazione convenuta, precedenti all'entrata in vigore del d.P.R. n.
327 del 2001 (T.U. espropri) erano stati:
Piano di Lottizzazione presentato in data 04.03.1959 da parte dal sig. CP_3
[...] [...]
; Piano di Fabbricazione del 06.06.1969 (Allegato 3); Piano di
[...]
Fabbricazione del 29.01.1979 (Allegato 4); Piano P.E.E.P. del 24.11.1986
(Allegato 5); PRG adottato il 30.09.1993 (Allegato 6).
È stato, inoltre, chiarito che l'iter amministrativo risulta incompleto, in quanto non è stato adottato il provvedimento ablatorio definitivo ( nel caso di specie non è stata adottata l'ordinanza prefettizia che indicasse la somma offerta come indennità di esproprio e che nello stesso tempo disponesse l'esecuzione del piano particolareggiato).
Ebbene, poichè tutti i piani urbanistici di terzo livello
(piani particolareggiati, Peep, piani di lottizzazione ed altri), adottati dal
Comune ed approvati dalla Regione, oltre agli effetti propri di piani esecutivi, comportano, ai sensi dell'art. 16, comma 9, della legge n. 1150 del 1942,
l'ulteriore effetto di dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste
( cfr. Cass. n. 21389/2011), si ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa.
A tal proposito va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'approvazione dei piani attuativi o di zona dei piani edilizi particolareggiati di acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare (PEEP) ex art. 9 della l. n. 167 del 1962, equivale a dichiarazione di pubblica utilità per la durata della loro vigenza, fissata originariamente in dieci anni e attualmente in diciotto anni, entro i quali devono concludersi le procedure ablative e ultimarsi i lavori, senza che si renda necessaria una espressa ulteriore previsione di tali termini secondo quanto prescritto dall'art. 13 della l. n. 2359 del 1865, che è norma generale derogata dalla su richiamata norma speciale ( cfr. Cass. n. 758/2018). Anche la giurisprudenza amministrativa è concorde nell'affermare che il
P.E.E.P. (piano di edilizia economica e popolare) è un piano particolareggiato, contenente dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste, finalizzato a definire urbanisticamente comprensori di aree da destinare ad edilizia residenziale pubblica e a servizi complementari ( cfr. Tar Bari n.
211/2011; Consiglio di Stato n. 4463/2013).
Nel caso di specie, si ritiene dimostrato che le particelle in questione erano state oggetto di strumenti urbanistici e che, comunque, vi sia stato un esercizio del potere pubblico.
Innanzitutto, si ritiene come sia stato del tutto generico il disconoscimento operato da parte attrice con riferimento agli stralci dei piani di fabbricazione,
PEEP e PRG, non essendo stato chiarito specificamente da cosa e in cosa detti stralci sarebbero difformi.
In ogni caso, va detto che anche nella perizia giurata prodotta dall'attore del
24 settembre 2014 le particelle in questione vengono descritte come facenti parte del PEEP o del PRG.
Infine, va dato atto della produzione del piano di lottizzazione del 4 marzo
1959 a firma tra gli altri del dante causa dell'odierno attore , Controparte_3
avente a oggetto l'intero fondo ( e quindi verosimilmente anche delle particelle 228 e 103) sito in località Fondachello.
Vale la pena richiamare a tal proposito l'orientamento della giurisprudenza amministrativa ( cfr. T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 15/04/2025, n.1356) secondo cui anche nelle controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione di una convenzione di lottizzazione sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2) del codice del processo amministrativo .
Pertanto, alla luce della superiori considerazioni, considerato che non si tratta di compimento di meri atti materiali da parte della Pubblica Amministrazione, posto che quelli denunciati dall'attore sono stati pur sempre emessi in esecuzione di provvedimenti adottati nell'.ambito di un procedimento espropriativo, certamente non definitivo, il controllo della cui legittimità non compete, neppure in via incidentale, al Giudice ordinario, costituendo materia riservata alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 53 D.P.R. n. 327 del 2001 e 133, co.1, lett. f), D.lgs. n. 104 del 2010.
La giurisdizione del Giudice amministrativo va ritenuta, poi, anche relativamente alla lamentata occupazione di superfici eccedenti le opere pubbliche realizzate, ossia delle aree relitte, costituendo anche tale apprensione espressione di un potere autoritativo preordinato o comunque connesso all'esproprio, il cui sindacato, ancorché denunciato quale lesivo di diritti soggettivi, compete in via esclusiva al Giudice amministrativo ( cfr.
Cass. n. 4432/2014 e 23102/2019).
Ne discende, dunque, l'evidente ricomprensione della presente controversia nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto chiaramente connessa e correlata all'esercizio di pubblici poteri, afferendo essa ad un'ipotesi non già di "occupazione usurpativa" (per mancanza ab origine della dichiarazione di pubblica utilità o sua nullità) del tutto svincolata dall'esercizio del potere amministrativo, bensì di "occupazione acquisitiva"
(per mancata adozione di un successivo provvedimento definitivo di esproprio), nell'ambito di una procedura espropriativa di cui si contesta la legittimità (ex multiis, Sezioni Unite di Cassazione, 7 dicembre 2016 n. 25044 e Consiglio di Stato, Sezione IV, 12 giugno 2012 n. 3456).
In forza dell'art. 59, 1° e 2° comma della l. 18 giugno 2009, n. 69 ai sensi del quale il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica il giudice munito di giurisdizione, nella fattispecie questa spetta al TAR SI MO .
A diverse conclusioni deve giungersi per la domanda riconvenzionale di usucapione che, secondo gli orientamenti della Suprema Corte (Cass. civile, sez. un., 26/02/2021 n. 5513) va, invece, devoluta al giudice ordinario.
Si tratta di una allegazione di una particolare modalità di occupazione dell'area privata, la quale a tal fine rileva non come mero esercizio di un generico comportamento materiale sulla cosa causalmente riconducibile
(anche solo in via mediata) all'espressione di una potestà autoritativa, bensì come vero e proprio possesso ad effetto acquisitivo perchè asseritamente connotato dai requisiti tutti di cui agli artt. 1158 c.c. e ss..( già Cass.SSUU n.
3171/11 affermò la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di usucapione - in quel caso proposta contro la PA -) non postulando essa la presenza in causa dell'Amministrazione come autorità, né implicando una verifica sulla legittimità di atti amministrativi.
Ciò premesso, la domanda di usucapione va disattesa.
In linea generale, la condotta dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà manifestata per le vie di fatto (c.d. "occupazione acquisitiva") - configurante un illecito permanente ex art. 2043 c.c. può terminare anche in conseguenza di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti individuati dal Consiglio di Stato, allo scopo di evitare che si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della C.E.D.U. (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del
2014).
Pertanto, l'usucapione può operare a condizione che: I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta;
II) si possa individuare il momento esatto della interversio possessionis;
III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. espr. (30 giugno
2003) perché solo l'art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il dies a quo di un possibile possesso utile a fini di usucapione.
Alla stregua dei riportati principi, condivisi da questo Tribunale considerato che non può ritenersi una condotta “ non violenta” del Comune, che non è stato dimostrato il momento esatto della interversio possessionis e che, infine, la domanda riconvenzionale è contenuta nella comparsa di costituzione depositata il 31 ottobre 2019 e che, quindi, in quel momento non era ancora maturato il tempo necessario a usucapire, non essendo comunque compiuto il ventennio di occupazione, come sopra computabile, ne discende che, ad oggi, non può dirsi realizzata alcuna pretesa fattispecie estintiva della proprietà.
Va, invece, dichiarata inammissibile l'ulteriore domanda del spiegata CP_1
solo nella memoria di replica relativa all'accertamento della sussistenza della servitù di uso pubblico c.d. dicatio ad patriam, rientrante sempre nella giurisdizione del GO (il Ga, invero, che può solo conoscerne in via incidentale ai sensi del comma 1 dell'art. 8 c.p.a., così Consiglio di Stato, sez.
VI, 05/01/2015, n. 5).
La reciproca soccombenza suggerisce la compensazione delle spese di lite ma vengono definitivamente poste a carico del CP_1 Controparte_1
le spese per la consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Parte_
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del e sulla
[...] Controparte_1 CP_1
riconvenzionale da quest'ultimo spiegata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, individuato nel T.A.R. SI- MO, per tutte le domande dell'attore; per l'effetto assegna termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia per la riassunzione dinnanzi al giudice munito di giurisdizione;
rigetta integralmente la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di
Controparte_1
dichiara compensate le spese di lite;
pone definitivamente a carico del Comune di le spese Controparte_1
per la consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, in data 27 novembre 2025
Il Giudice
G. IA Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna IA Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44