Art. 196.
(Doveri in caso di distruzione di nave catturata).
In caso di distruzione di nave catturata, si devono mettere al sicuro le persone imbarcate, le carte di bordo e gli altri documenti, che gli interessati ritengono utili ai fini del giudizio sulla cattura o del risarcimento dei danni.
Agli effetti della sicurezza delle persone, le imbarcazioni di bordo non sono considerate come luogo sicuro, a meno che, tenuto conto dello stato del mare e delle condizioni atmosferiche, la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio sia garantita dalla prossimita' della terra, o dalla presenza di altra nave, che possa prenderli a bordo.
(Doveri in caso di distruzione di nave catturata).
In caso di distruzione di nave catturata, si devono mettere al sicuro le persone imbarcate, le carte di bordo e gli altri documenti, che gli interessati ritengono utili ai fini del giudizio sulla cattura o del risarcimento dei danni.
Agli effetti della sicurezza delle persone, le imbarcazioni di bordo non sono considerate come luogo sicuro, a meno che, tenuto conto dello stato del mare e delle condizioni atmosferiche, la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio sia garantita dalla prossimita' della terra, o dalla presenza di altra nave, che possa prenderli a bordo.