Articolo 11 della Legge 10 novembre 1949, n. 805
Articolo 10Articolo 12
Versione
27 novembre 1949
Art. 11.
L' art. 69 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente:
"Il contribuente, che abbia subito danni per eventi bellici in misura tale da fare ritenere eccessivamente gravoso il pagamento della imposta straordinaria accertata a suo carico, puo' chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi piu' lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente decreto, ma non superiori in ogni caso, a sessanta rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948.
"La domanda, deve essere presentata entro il perentorio termine di quattro mesi dalla, entrata in vigore della presente legge alla Intendenza di finanza della provincia nella cui circoscrizione trovasi il Comune nel quale il pagamento deve essere effettuato. La maggiore rateazione si applica, al debito di imposta residuante al 1 gennaio 1950.
"Contro la determinazione negativa della Intendenza, e' ammesso ricorso al Ministero delle finanze, che decide in via definitiva.
"Le determinazioni positive e negative dell'intendenza di finanza devono essere pubblicate, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione agli interessati, nell'albo pretorio del Comune capoluogo della provincia, per la durata, di quindici giorni".
Entrata in vigore il 27 novembre 1949