Articolo 2 della Legge 29 luglio 1949, n. 499
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 agosto 1949
Art. 2.
La misura dell'indennita' giornaliera, e di soggiorno spettante ai testimoni indicati negli articoli 3, 4, 5, 6, 27 del citato regio decreto, e' elevata rispettivamente a lire 200 per ciascun giorno di viaggio ed a lire 300 per ogni giornata di soggiorno.
Entrata in vigore il 13 agosto 1949