Art. 2.
La misura dell'indennita' giornaliera, e di soggiorno spettante ai testimoni indicati negli articoli 3, 4, 5, 6, 27 del citato regio decreto, e' elevata rispettivamente a lire 200 per ciascun giorno di viaggio ed a lire 300 per ogni giornata di soggiorno.
La misura dell'indennita' giornaliera, e di soggiorno spettante ai testimoni indicati negli articoli 3, 4, 5, 6, 27 del citato regio decreto, e' elevata rispettivamente a lire 200 per ciascun giorno di viaggio ed a lire 300 per ogni giornata di soggiorno.