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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg15740 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15740 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. PINTUS SERGIO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. PINTUS SERGIO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/08/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Controparte_1
Napoli il 30/04/1988 e che dalla loro unione nascevano quattro figli tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la
1 volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) La casa coniugale sita in Napoli alla via Ugo Ricci. 20 rimane assegnata al marito ed i mobili e gli arredi esistenti acquistati da Controparte_1 Pt_1
entrambi i coniugi si intendono di proprietà di ciascheduno al 50% rimarranno presso la casa coniugale;
c) La moglie si occuperà di trasferire la propria residenza;
d) le spese relative alla casa coniugale assegnata al marito, saranno da questo corrisposte. Così pure saranno corrisposte dal marito le spese di funzionamento e di ordinaria manutenzione della predetta abitazione;
e) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla sarà versato, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni ed autosufficienti, mentre per i figli studenti entrambi provvederanno al loro sostentamento ed alla loro crescita autonomamente ed in maniera diretta;
f) Tutti gli altri beni comuni sono stati equamente divisi;
g) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di
2 tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
e (atto n.53, Parte_1 Controparte_1
parte II, s. A, sez. O, reg. Atti Matrimonio anno 1988;
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15740 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. PINTUS SERGIO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. PINTUS SERGIO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/08/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Controparte_1
Napoli il 30/04/1988 e che dalla loro unione nascevano quattro figli tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la
1 volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) La casa coniugale sita in Napoli alla via Ugo Ricci. 20 rimane assegnata al marito ed i mobili e gli arredi esistenti acquistati da Controparte_1 Pt_1
entrambi i coniugi si intendono di proprietà di ciascheduno al 50% rimarranno presso la casa coniugale;
c) La moglie si occuperà di trasferire la propria residenza;
d) le spese relative alla casa coniugale assegnata al marito, saranno da questo corrisposte. Così pure saranno corrisposte dal marito le spese di funzionamento e di ordinaria manutenzione della predetta abitazione;
e) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla sarà versato, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni ed autosufficienti, mentre per i figli studenti entrambi provvederanno al loro sostentamento ed alla loro crescita autonomamente ed in maniera diretta;
f) Tutti gli altri beni comuni sono stati equamente divisi;
g) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di
2 tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
e (atto n.53, Parte_1 Controparte_1
parte II, s. A, sez. O, reg. Atti Matrimonio anno 1988;
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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