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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/12/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1683 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA ET in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Michele Guitta e GIOVANNA BARBARA, CF/p.iva in persona del legale C.F._2 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Massimiliano Sammartano.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente, come commessa, dal 2.4.2008 al 25.1.2020, giusta contratto a tempo parziale;
- che la prestazione veniva resa, in realtà, “dal martedì al sabato dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00; il lunedì solo dalle 16,30 alle 20,00”;
- di aver percepito le retribuzioni nette indicata a pag. 2 del ricorso;
Dolendosi pure della mancata erogazione della 13^ e 14^ mensilità, dell'indennità per ferie e permessi non goduti e del TFR, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento di € 173. 035,23 lordi.
Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha contestato i detti orari di lavoro e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, assunte le prove orali reputate necessarie, disposta CTU contabile, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
La teste (che ha lavorato “dall'inizio del 2012 al novembre 2018” Testimone_1 presso altro datore di lavoro, ma “nella stessa via” in cui si trovava il negozio della resistente, effettuando la propria prestazione “tutte le mattine … dalle 9 alle 13” e, 1 per 2-3 giorni a settimana, anche di pomeriggio “dalle 16 alle 20”), ha dichiarato quanto segue: “Nel negozio della sig.ra RA lavorava una sola persona,
[...]
. L'ho conosciuta quando ho iniziato a lavorare come badante. Parte_1
Vedevo che la stessa lavorava dal martedì al sabato sia la mattina che il pomeriggio e il lunedì solo il pomeriggio. Quando io arrivavo al lavoro la macchina della ricorrente era già lì e anche quando andavo via la macchina della ricorrente era lì. Lo stesso accadeva il pomeriggio, la macchina della ricorrente la vedevo lì sia quando arrivavo che quando andavo via. Ogni tanto capitava anche che andassi nel negozio personalmente quindi posso confermare che quando la macchina era presente era presente anche la sig.ra
in negozio”. Parte_1
In sostanza, la teste ha dichiarato che, fra l'inizio del 2012 e il novembre 2018, la ricorrente lavorava tutte le mattine e, per lo meno per 2-3 giorni a settimana, pure di pomeriggio.
La teste (sorella della ricorrente) ha poi precisato che, fra il Testimone_2
2010 e il 2020 ha lavorato anch'ella a Marausa in via E. Rinaldi (che si trova in prossimità del negozio della resistente) e che, quantomeno fino al 2016, si recava a lavoro in macchina con la ricorrente e tornava a casa insieme con la medesima. Gli orari di lavoro della ricorrente sono stati indicati dalla teste come simili ai propri, salvo che per qualche discrepanza. In particolare, la testimone ha dichiarato che la propria prestazione di lavoro veniva resa, dal lunedì al sabato, “dalle ore 8:30-13 e dalle 16:30-20”. In ordine alla ricorrente, la testimone ha quindi riferito quanto segue: “I nostri orari di lavoro erano molto simili ma siccome io iniziavo prima di lei dopo avermi accompagnata so che aspettava circa mezzora in macchina … Ciò si verificava dal martedì al sabato”.
Dalla sintesi di tali deposizioni emerge che, quantomeno dal 2010 al novembre 2018, la ricorrente ha lavorato dal martedì al sabato, dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00. Non è invece emersa la prova che i detti orari siano stati osservati pure prima del 2010 e dopo il novembre 2018. Peraltro, dal 2019 la ricorrente è stata in gravidanza e, “da gennaio a ottobre”, non ha affatto espletato attività lavorativa (fatto riferito in memoria e non contestato). La domanda inerente al pagamento del lavoro supplementare può trovare accoglimento solo entro il detto arco temporale.
Per quanto concerne poi le altre voci retributive indicate dalla ricorrente, va pronunciato l'accoglimento relativamente alla 13° e 14° mensilità (non solo per il periodo 2010-2018, ma per tutto il periodo lavorativo), non essendo stato provato da parte della resistente l'esatto adempimento delle obbligazioni in questione (Cass. SU 13533/01). Analogo discorso va fatto per il TFR. Va infatti evidenziato che le buste paga prodotte dalla resistente non sono firmate affatto o, per taluni periodi, sono sottoscritte “per ricevuta”. In sostanza, la prova dei pagamenti eseguiti dalla convenuta può essere ravvisata solo nei limiti in cui la
2 ricorrente abbia ammesso (con valenza confessoria) di essere stata retribuita. Sul punto, occorre quindi fare riferimento alle somme indicata a pag. 2 dell'atto introduttivo, in cui la afferma di aver percepito “fino al 31.7.2008 la Parte_1 retribuzione di € 400,00 al mese;
dal 2008 al 2014 la retribuzione di € 500,00 al mese;
nel 2015 e nel 2016 € 700,00 al mese;
nel 2017 e nel 2018 € 800,00 al mese”.
Venendo, in ultimo, al profilo inerente alle ferie e festività non godute, va ricordato che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (cfr. da ultimo Cass. n. 26985/09, la quale ha confermato le conclusioni già raggiunte da Cass. n. 18584/08, Cass. n. 3619/07, Cass. n. 12311/03, Cass. n. 7445/00, e Cass. n. 935/99). Ebbene, nel caso di specie tale onere della prova non è stato assolto, quindi, le domande in esame vanno rigettate.
Per la quantificazione delle somme effettivamente dovute è stata disposta CTU contabile. Il Consulente nominato ha concluso che al ricorrente spetti l'ammontare di € 134.269,41 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al pagamento. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Entro tali limiti, il ricorso va accolto. Sono infatti incomprensibili le doglianze espresse da parte resistente nelle note di trattazione scritta del 14.7.2025, nelle quali si rileva quanto segue: “il giudice omette di valutare - nulla è specificato nell'ordinanza in data 02/07/2025 - la richiesta, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., formulata dalla sig.ra RA nelle note autorizzate, affinché venisse disposta d'ufficio l'ammissione della prova documentale (estratti conto bancari del datore di lavoro da cui si evince il pagamento delle retribuzioni corrispondenti ai prospetti paga in atti, per l'intera durata del rapporto di lavoro). La circostanza è stata oggetto di discussione tra le parti e, quindi, in relazione al seguente quesito “3) La retribuzione percepita è stata quella indicata dalla ricorrente a pag. 2 del ricorso”, il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di parte resistente”. In primo luogo, la parte ha sollecitato l'esercizio di un potere d'ufficio che, in quanto tale, per definizione fa capo solo al giudice (il quale non è neppure tenuto a rispondere a un'istanza tesa all'impiego dello stesso, non potendosi concepire un provvedimento officioso emesso su istanza di parte, ovvero, negato dal giudice solo con onere di motivazione). Insomma: se il giudice avesse ravvisato i presupposti per
3 provvedere d'ufficio ex art. 421 cpc., l'avrebbe fatto senza tenere conto dell'istanza di parte;
viceversa, avendo il giudice ritenuto di non impiegare i poteri e art. 421 cpc, lo stesso non è tenuto a giustificare la propria decisione. Peraltro, va detto che il potere di cui all'art. 421 cpc può essere esercitato solo in presenza di un principio di prova e, comunque, senza che il giudice possa supplire alle negligenze della parte. Nel caso di specie, la causa verte proprio sull'omesso pagamento di talune retribuzioni da parte della resistente, quindi, se quest'ultima aveva la necessità e la possibilità di provare l'entità dei pagamenti effettuati avvalendosi della documentazione bancaria, aveva l'onere di avanzare richiesta di esibizione nell'atto di costituzione in giudizio. Non avendo ottemperato a tale onere, escluso come detto che il giudice possa sostituirsi alla parte e impiegare il proprio potere officioso per acquisire documentazione non richiesta, i pagamenti riferiti (per vero neppure precisamente dedotti in memoria) devono dirsi non dimostrati, se non nei limiti in cui la lavoratrice ha ammesso di avere ricevuto la retribuzione. In sostanza, si deve ritenere che la retribuzione percepita sia quella riferita con valore confessorio dalla stessa parte ricorrente nell'atto introduttivo. Si tratta di una deduzione favorevole alla parte resistente (nel senso che, laddove la parte non avesse confessato di aver percepito determinati importi, il giudice avrebbe dovuto presumere che nessuna retribuzione era stata erogata), quindi, veramente non si comprende la doglianza di parte resistente per una decisione del giudice che, in fin dei conti, le è favorevole.
Neppure può essere condivisa la tesi proposta nelle note del 25.11.2025, secondo la quale la ricorrente aveva l'onere di contestare, nel ricorso, le giornate lavorative e i prospetti paga, con la conseguenza che (sostiene la resistente) “la retribuzione deve necessariamente coincidere con quella indicata nei prospetti paga in atti”. Il principio da applicare è diametralmente opposto a quello ideato dalla convenuta: il principio di “non contestazione” trova applicazione solo all'interno del processo, quindi, il convenuto ha l'onere di contestare i fatti dedotti dal ricorrente, e quest'ultimo ha l'onere di contestare i fatti che il convenuto ha riferito nella memoria di costituzione. La legge non prevede preclusioni alla possibilità di azionare un diritto per il fatto di non aver contestato un documento stragiudiziale (come la busta paga). Piuttosto: come chiarito dalla Corte di Cassazione (sent S.U. 13533/01) il creditore deve limitarsi a provare la genesi del credito e allegare un inadempimento sufficientemente specifico del debitore, dovendo poi il debitore dimostrare l'esatto adempimento della prestazione. La ricorrente ha provato la genesi del credito per via testimoniale, come detto. In assenza di prova da parte della convenuta, si deve ritenere inadempiuto il credito avente a oggetto la differenza fra quanto percepito dalla e quanto avrebbe dovuto essere percepito a norma del CCNL. Parte_1
Ancor più incomprensibile è la doglianza che la resistente ha rivolto al CTU per il fatto che questi non abbia tenuto conto della “documentazione allegata alle osservazioni” (cfr. note del 19.11.2025, pag. 3). In realtà, la resistente non poteva depositare alcuna documentazione, in quanto non era stata autorizzata dal giudice;
4 quindi, bene h fatto il CTU non tenere conto dei documenti irritualmente prodotti dalla parte.
Le spese di lite vanno compensate nella misura del 20% in ragione della fondatezza solo parziale della domanda. La quota residua segue la soccombenza e va liquidata tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, istruzione e decisione della stessa. Viene applicata una maggiorazione del 15% in ragione del fatto che la mancata accettazione della proposta transattiva formulata dalla parte ricorrente nel corso dell'udienza del 2.4.2025, avuto riguardo all'esito del presente giudizio, deve dirsi ingiustificata. Ulteriore maggiorazione del 5% viene disposta in ragione del fatto che la resistente ha tentato di introdurre documentazione non autorizzata durante le operazioni peritali, violando le regole del contraddittorio.
Per la regola della soccombenza, le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente in capo alla parte resistente.
Posto che l'emolumento oggetto di condanna concerne il pagamento della retribuzione dovuta al lavoratore al lordo di imposte e contributi, appare necessaria la comunicazione del presente provvedimento all' e all'Agenzia delle Entrate per CP_1 opportuna conoscenza.
PQM
- Condanna la resistente al pagamento in favore della parte ricorrente di € 134.269,41 lordi, oltre accessori indicati in parte motiva;
- Compensa le spese di lite nella misura del 20% e pone a carico della parte resistente la quota residua, che liquida in complessivi € 10.750,00 oltre iva, CPA e spese generali;
- Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU già liquidate in separato decreto;
- Dispone la trasmissione del presene provvedimento all' e all'Agenzia CP_1 delle Entrate.
Trapani, 5.12.2025 Il giudice
MA ET
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA ET in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Michele Guitta e GIOVANNA BARBARA, CF/p.iva in persona del legale C.F._2 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Massimiliano Sammartano.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente, come commessa, dal 2.4.2008 al 25.1.2020, giusta contratto a tempo parziale;
- che la prestazione veniva resa, in realtà, “dal martedì al sabato dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00; il lunedì solo dalle 16,30 alle 20,00”;
- di aver percepito le retribuzioni nette indicata a pag. 2 del ricorso;
Dolendosi pure della mancata erogazione della 13^ e 14^ mensilità, dell'indennità per ferie e permessi non goduti e del TFR, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento di € 173. 035,23 lordi.
Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha contestato i detti orari di lavoro e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, assunte le prove orali reputate necessarie, disposta CTU contabile, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
La teste (che ha lavorato “dall'inizio del 2012 al novembre 2018” Testimone_1 presso altro datore di lavoro, ma “nella stessa via” in cui si trovava il negozio della resistente, effettuando la propria prestazione “tutte le mattine … dalle 9 alle 13” e, 1 per 2-3 giorni a settimana, anche di pomeriggio “dalle 16 alle 20”), ha dichiarato quanto segue: “Nel negozio della sig.ra RA lavorava una sola persona,
[...]
. L'ho conosciuta quando ho iniziato a lavorare come badante. Parte_1
Vedevo che la stessa lavorava dal martedì al sabato sia la mattina che il pomeriggio e il lunedì solo il pomeriggio. Quando io arrivavo al lavoro la macchina della ricorrente era già lì e anche quando andavo via la macchina della ricorrente era lì. Lo stesso accadeva il pomeriggio, la macchina della ricorrente la vedevo lì sia quando arrivavo che quando andavo via. Ogni tanto capitava anche che andassi nel negozio personalmente quindi posso confermare che quando la macchina era presente era presente anche la sig.ra
in negozio”. Parte_1
In sostanza, la teste ha dichiarato che, fra l'inizio del 2012 e il novembre 2018, la ricorrente lavorava tutte le mattine e, per lo meno per 2-3 giorni a settimana, pure di pomeriggio.
La teste (sorella della ricorrente) ha poi precisato che, fra il Testimone_2
2010 e il 2020 ha lavorato anch'ella a Marausa in via E. Rinaldi (che si trova in prossimità del negozio della resistente) e che, quantomeno fino al 2016, si recava a lavoro in macchina con la ricorrente e tornava a casa insieme con la medesima. Gli orari di lavoro della ricorrente sono stati indicati dalla teste come simili ai propri, salvo che per qualche discrepanza. In particolare, la testimone ha dichiarato che la propria prestazione di lavoro veniva resa, dal lunedì al sabato, “dalle ore 8:30-13 e dalle 16:30-20”. In ordine alla ricorrente, la testimone ha quindi riferito quanto segue: “I nostri orari di lavoro erano molto simili ma siccome io iniziavo prima di lei dopo avermi accompagnata so che aspettava circa mezzora in macchina … Ciò si verificava dal martedì al sabato”.
Dalla sintesi di tali deposizioni emerge che, quantomeno dal 2010 al novembre 2018, la ricorrente ha lavorato dal martedì al sabato, dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00. Non è invece emersa la prova che i detti orari siano stati osservati pure prima del 2010 e dopo il novembre 2018. Peraltro, dal 2019 la ricorrente è stata in gravidanza e, “da gennaio a ottobre”, non ha affatto espletato attività lavorativa (fatto riferito in memoria e non contestato). La domanda inerente al pagamento del lavoro supplementare può trovare accoglimento solo entro il detto arco temporale.
Per quanto concerne poi le altre voci retributive indicate dalla ricorrente, va pronunciato l'accoglimento relativamente alla 13° e 14° mensilità (non solo per il periodo 2010-2018, ma per tutto il periodo lavorativo), non essendo stato provato da parte della resistente l'esatto adempimento delle obbligazioni in questione (Cass. SU 13533/01). Analogo discorso va fatto per il TFR. Va infatti evidenziato che le buste paga prodotte dalla resistente non sono firmate affatto o, per taluni periodi, sono sottoscritte “per ricevuta”. In sostanza, la prova dei pagamenti eseguiti dalla convenuta può essere ravvisata solo nei limiti in cui la
2 ricorrente abbia ammesso (con valenza confessoria) di essere stata retribuita. Sul punto, occorre quindi fare riferimento alle somme indicata a pag. 2 dell'atto introduttivo, in cui la afferma di aver percepito “fino al 31.7.2008 la Parte_1 retribuzione di € 400,00 al mese;
dal 2008 al 2014 la retribuzione di € 500,00 al mese;
nel 2015 e nel 2016 € 700,00 al mese;
nel 2017 e nel 2018 € 800,00 al mese”.
Venendo, in ultimo, al profilo inerente alle ferie e festività non godute, va ricordato che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (cfr. da ultimo Cass. n. 26985/09, la quale ha confermato le conclusioni già raggiunte da Cass. n. 18584/08, Cass. n. 3619/07, Cass. n. 12311/03, Cass. n. 7445/00, e Cass. n. 935/99). Ebbene, nel caso di specie tale onere della prova non è stato assolto, quindi, le domande in esame vanno rigettate.
Per la quantificazione delle somme effettivamente dovute è stata disposta CTU contabile. Il Consulente nominato ha concluso che al ricorrente spetti l'ammontare di € 134.269,41 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al pagamento. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Entro tali limiti, il ricorso va accolto. Sono infatti incomprensibili le doglianze espresse da parte resistente nelle note di trattazione scritta del 14.7.2025, nelle quali si rileva quanto segue: “il giudice omette di valutare - nulla è specificato nell'ordinanza in data 02/07/2025 - la richiesta, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., formulata dalla sig.ra RA nelle note autorizzate, affinché venisse disposta d'ufficio l'ammissione della prova documentale (estratti conto bancari del datore di lavoro da cui si evince il pagamento delle retribuzioni corrispondenti ai prospetti paga in atti, per l'intera durata del rapporto di lavoro). La circostanza è stata oggetto di discussione tra le parti e, quindi, in relazione al seguente quesito “3) La retribuzione percepita è stata quella indicata dalla ricorrente a pag. 2 del ricorso”, il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di parte resistente”. In primo luogo, la parte ha sollecitato l'esercizio di un potere d'ufficio che, in quanto tale, per definizione fa capo solo al giudice (il quale non è neppure tenuto a rispondere a un'istanza tesa all'impiego dello stesso, non potendosi concepire un provvedimento officioso emesso su istanza di parte, ovvero, negato dal giudice solo con onere di motivazione). Insomma: se il giudice avesse ravvisato i presupposti per
3 provvedere d'ufficio ex art. 421 cpc., l'avrebbe fatto senza tenere conto dell'istanza di parte;
viceversa, avendo il giudice ritenuto di non impiegare i poteri e art. 421 cpc, lo stesso non è tenuto a giustificare la propria decisione. Peraltro, va detto che il potere di cui all'art. 421 cpc può essere esercitato solo in presenza di un principio di prova e, comunque, senza che il giudice possa supplire alle negligenze della parte. Nel caso di specie, la causa verte proprio sull'omesso pagamento di talune retribuzioni da parte della resistente, quindi, se quest'ultima aveva la necessità e la possibilità di provare l'entità dei pagamenti effettuati avvalendosi della documentazione bancaria, aveva l'onere di avanzare richiesta di esibizione nell'atto di costituzione in giudizio. Non avendo ottemperato a tale onere, escluso come detto che il giudice possa sostituirsi alla parte e impiegare il proprio potere officioso per acquisire documentazione non richiesta, i pagamenti riferiti (per vero neppure precisamente dedotti in memoria) devono dirsi non dimostrati, se non nei limiti in cui la lavoratrice ha ammesso di avere ricevuto la retribuzione. In sostanza, si deve ritenere che la retribuzione percepita sia quella riferita con valore confessorio dalla stessa parte ricorrente nell'atto introduttivo. Si tratta di una deduzione favorevole alla parte resistente (nel senso che, laddove la parte non avesse confessato di aver percepito determinati importi, il giudice avrebbe dovuto presumere che nessuna retribuzione era stata erogata), quindi, veramente non si comprende la doglianza di parte resistente per una decisione del giudice che, in fin dei conti, le è favorevole.
Neppure può essere condivisa la tesi proposta nelle note del 25.11.2025, secondo la quale la ricorrente aveva l'onere di contestare, nel ricorso, le giornate lavorative e i prospetti paga, con la conseguenza che (sostiene la resistente) “la retribuzione deve necessariamente coincidere con quella indicata nei prospetti paga in atti”. Il principio da applicare è diametralmente opposto a quello ideato dalla convenuta: il principio di “non contestazione” trova applicazione solo all'interno del processo, quindi, il convenuto ha l'onere di contestare i fatti dedotti dal ricorrente, e quest'ultimo ha l'onere di contestare i fatti che il convenuto ha riferito nella memoria di costituzione. La legge non prevede preclusioni alla possibilità di azionare un diritto per il fatto di non aver contestato un documento stragiudiziale (come la busta paga). Piuttosto: come chiarito dalla Corte di Cassazione (sent S.U. 13533/01) il creditore deve limitarsi a provare la genesi del credito e allegare un inadempimento sufficientemente specifico del debitore, dovendo poi il debitore dimostrare l'esatto adempimento della prestazione. La ricorrente ha provato la genesi del credito per via testimoniale, come detto. In assenza di prova da parte della convenuta, si deve ritenere inadempiuto il credito avente a oggetto la differenza fra quanto percepito dalla e quanto avrebbe dovuto essere percepito a norma del CCNL. Parte_1
Ancor più incomprensibile è la doglianza che la resistente ha rivolto al CTU per il fatto che questi non abbia tenuto conto della “documentazione allegata alle osservazioni” (cfr. note del 19.11.2025, pag. 3). In realtà, la resistente non poteva depositare alcuna documentazione, in quanto non era stata autorizzata dal giudice;
4 quindi, bene h fatto il CTU non tenere conto dei documenti irritualmente prodotti dalla parte.
Le spese di lite vanno compensate nella misura del 20% in ragione della fondatezza solo parziale della domanda. La quota residua segue la soccombenza e va liquidata tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, istruzione e decisione della stessa. Viene applicata una maggiorazione del 15% in ragione del fatto che la mancata accettazione della proposta transattiva formulata dalla parte ricorrente nel corso dell'udienza del 2.4.2025, avuto riguardo all'esito del presente giudizio, deve dirsi ingiustificata. Ulteriore maggiorazione del 5% viene disposta in ragione del fatto che la resistente ha tentato di introdurre documentazione non autorizzata durante le operazioni peritali, violando le regole del contraddittorio.
Per la regola della soccombenza, le spese di CTU, liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente in capo alla parte resistente.
Posto che l'emolumento oggetto di condanna concerne il pagamento della retribuzione dovuta al lavoratore al lordo di imposte e contributi, appare necessaria la comunicazione del presente provvedimento all' e all'Agenzia delle Entrate per CP_1 opportuna conoscenza.
PQM
- Condanna la resistente al pagamento in favore della parte ricorrente di € 134.269,41 lordi, oltre accessori indicati in parte motiva;
- Compensa le spese di lite nella misura del 20% e pone a carico della parte resistente la quota residua, che liquida in complessivi € 10.750,00 oltre iva, CPA e spese generali;
- Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU già liquidate in separato decreto;
- Dispone la trasmissione del presene provvedimento all' e all'Agenzia CP_1 delle Entrate.
Trapani, 5.12.2025 Il giudice
MA ET
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