Inammissibile
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3699 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03699/2026REG.PROV.COLL.
N. 03579/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3579 del 2025, proposto da:
Pali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca De Pauli e Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Camera di Commercio di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli, Iisg s.r.l., Camera di Commercio di Pordenone – Udine, Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Padova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per la revocazione:
della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI n. 02256/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il Consigliere RE Cordì e udito, per parte ricorrente, l’avvocato Paolo Caruso, in sostituzione dell'avvocato Luca Mazzeo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. Pali s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione della sentenza n. 2256/2025, con la quale la Sezione ha accolto il ricorso in appello del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso proposto da Pali s.r.l. avverso: i ) il provvedimento prot. U.0074800 dd. 22.03.2022 del Ministero dello Sviluppo Economico “ di ritiro e di richiamo ” del prodotto “ Seggiolone High 3 Chair Pappy Light Savana ” a marchio Pali S.p.A. – cod. a barre 8053677538354; ii ) la presupposta nota della Camera di Commercio di Padova prot. (I) 059111 dd. 3.3.2022; iii ) il rapporto di prova n. 21.41.250R1 dell’Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli – IISG S.r.l.; iv ) tutti gli altri atti a tali provvedimenti comunque connessi, presupposti e/o conseguenti, anche non conosciuti.
2. In punto di fatto la ricorrente ha esposto che: i ) il giudizio definito con la sentenza revocanda aveva ad oggetto la legittimità del provvedimento di ritiro del prodotto “ Seggiolone High 3 Chair Pappy Light Savana ”; ii ) nel corso del giudizio di primo grado il T.A.R. aveva disposto una verificazione affidata alla Camera di Commercio di Padova, da eseguirsi presso un laboratorio diverso da quello dell’I.I.S.G. (individuato, successivamente, in CA s.p.a.), volta ad accertare la conformità e la sicurezza del prodotto, previa verifica della genuinità del campione e in contraddittorio tra le parti; iii ) all’esito della verificazione (che presentava, comunque, criticità relative all’integrità del campione utilizzato e al pieno rispetto del contraddittorio) sarebbe emerso il superamento della prova fondamentale di stabilità (ribaltamento) da parte del seggiolone, mentre sarebbero rimasti dubbi o lievi non conformità su altri aspetti; iv ) con sentenza n. 15851/2023 il T.A.R. per il Lazio aveva accolto il ricorso, ritenendo assorbente il sesto motivo, con il quale si era evidenziata l’insussistenza di pericolosità del prodotto; v ) il Consiglio di Stato aveva, invece, accolto il ricorso in appello del Ministero e, per l’effetto, respinto il ricorso della Società, come integrato da motivi aggiunti.
3. La Società ha proposto ricorso per revocazione evidenziando, in primo luogo, che il Ministero aveva censurato la decisione del T.A.R., ritenendola erronea nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto determinante per il giudizio sull’assenza di pericolosità del prodotto esclusivamente il profilo della “ stabilità del seggiolone ”, senza considerare le altre non conformità emerse in sede di accertamento, come il pericolo di strangolamento derivante dal distacco dell’accessorio sparti-gambe e il “rischio di soffocamento ” dovuto al foglio di imballo. Secondo la ricorrente il Consiglio di Stato aveva aderito pedissequamente a quanto affermato dal Ministero, ritenendo che, all’esito delle verifiche di CA, non sarebbero state superate tutte le difformità evidenziate nel provvedimento impugnato, tra cui quelle riferite all’elemento sparti-gambe, alla non conformità del sistema di ritenuta attivo e alla carenza di quello passivo, ai requisiti dimensionali e di altezza delle protezioni laterali (quando regolate in posizione alta) e all’assenza di corrette istruzioni di uso.
3.1. Secondo la parte il Consiglio di Stato sarebbe incorso in un duplice errore revocatorio, consistente nell’aver ritenuto esistente: i ) la circostanza consistente nella valutazione di non conformità del distacco dell’accessorio sparti-gambe e del foglio di imballo, ritenuta accertata dall’I.I.S.G. e posta a base del provvedimento, ma, invero, già esclusa in sede amministrativa; ii ) la circostanza consistente nella valutazione di non conformità del sistema di ritenuta attivo e passivo, dei requisiti dimensionali di altezza delle protezioni laterali e delle istruzioni d’uso, esclusa, invece, dalla verificazione di CA. Questo duplice errore di fatto emergerebbe – secondo Pali - dalla mera lettura del rapporto di prova 21.41250R1 dell’I.I.S.G. e dal rapporto di prova 344575 di CA. Da tali rapporti emergerebbe, infatti, che: i ) il provvedimento impugnato non aveva giustificato il ritiro del prodotto sulla base dell’elemento sparti-gambe e del foglio di imballo (in quanto il campione scrutinato in sede amministrativa era pienamente conforme in relazione a detti profili); ii ) in sede di verificazione erano state superate positivamente le non conformità in precedenza rilevate con riguardo al sistema di ritenuta attivo e al sistema passivo, nonché con riguardo alle protezioni laterali.
3.2. Secondo la ricorrente la sentenza della Sezione sarebbe stata, quindi, affetta dagli errori di fatto sopra illustrati. Inoltre, un ulteriore errore di fatto sarebbe stato quello relativo all’aver “ dato per scontato ” che l’I.I.S.F. si fosse basata nel suo accertamento sulla norma tecnica EN 14988:2017, mentre CA avrebbe operato sulla base di EN 14988:2017+A1:2020, laddove la dizione EN 14988:2017 doveva ritenersi una mera imprecisione posto che la norma EN 14988:2017 nella versione 2020 era entrata in vigore il 19.2.2020, con la conseguenza che l’I.I.S.G. aveva effettuato le proprie prove (campione ricevuto il 06.07.2021 e data emissione rapporto il 17.12.2021) sulla scorta della versione EN 14988:2017+A1:2020.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy chiedendo di dichiarare il ricorso per revocazione inammissibile o, in subordine, di respingere le doglianze articolate in sede rescissoria. In vista dell’udienza pubblica del 16.4.2026 il Ministero ha depositato memoria conclusionale; Pali s.r.l. ha, invece, depositato memoria di replica. All’udienza del 16.40.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Osserva il Collegio come occorra, in primo luogo, verificare i presupposti della fase rescindente. A tal fine, in termini generali, va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questo Consiglio, il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e l’errore di fatto idoneo a fondare la relativa domanda, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., deve rispondere a tre requisiti: i ) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; ii ) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato, tenuto conto che se vi è valutazione di un contrasto tra le parti, non può esservi una svista percettiva, ma piuttosto la formulazione di un giudizio volto a risolvere il suddetto contrasto, “ che si sottrae al rimedio revocatorio, così che restano escluse dall'ambito della revocazione l'erroneità della valutazione dei fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione ” (Cassazione civile, Sez. VI, 5 febbraio 2020, n. 2726); iii ) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa ( cfr ., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 agosto 2022, n. 7294: Id., 5 marzo 2024, n. 2168; Id., Sez. V, 2 luglio 2025, n. 5714).
5.1. Inoltre, per verificare se il giudice procedente abbia correttamente percepito il petitum della domanda processuale e i fatti sottesi alle censure componenti il thema decidendum , per come allegati ed emergenti dagli atti acquisiti al giudizio, occorre, procedere ad un’interpretazione sistematica delle statuizioni componenti la pronuncia revocanda, avendo riguardo all’ordito complessivo della motivazione giudiziale, senza limitarsi ad una valutazione atomistica dei singoli passaggi argomentativi ( cfr .: Consiglio di Stato Sez. III, 20 novembre 2013, n. 5487 che valorizza la necessità di un esame complessivo dell’apparato motivazionale, onde verificare se la pronuncia revocanda sia connotata da una completa ed esaustiva cognizione del thema decidendum ).
5.2. Declinando i principi esposti al caso di specie, deve escludersi la sussistenza degli errori revocatori dedotti dalla parte.
5.3. Come evidenziato in precedenza, la parte ha dedotto che la Sezione avrebbe, erroneamente, ritenuto sussistente la non conformità del distacco dell’accessorio sparti-gambe e del foglio di imballo, esclusi, invece, già in sede amministrativa. La deduzione è, tuttavia, priva di fondamento. Occorre, infatti, considerare come il provvedimento impugnato, in primo grado, avesse – ex aliis – evidenziato proprio la non conformità del sistema di distacco dell’accesso sparti-gambe e del foglio di imballo. L’Amministrazione aveva, infatti, osservato che: i ) “ l’elemento spartigambe rigido di ritenzione si stacca [va] durante la prova 8.9.1.2.3 con una forza inferiore ai 150 N richiesti dalla norma ”; ii ) l’avvertenza per prevenire il soffocamento dovuto agli imballaggi di plastica presente sui due sacchetti di plastica non era accompagnata dal simbolo di attenzione a forma di triangolo. Queste due non conformità sono state, quindi, poste a fondamento del provvedimento di ritiro e non erano neppure state superate in sede amministrativa, ove si consideri che: i ) la parte si è limitata a indicare un estratto del rapporto I.I.S.G. ( f . 3), senza tener conto di quando evidenziato nello stesso rapporto al f . 7, ove è stata indicata la non conformità, posta a base del provvedimento; ii ) la parte ha indicato l’esito del pericolo di soffocamento del prodotto, senza considerare la specifica indicazione relativa al sacchetto di plastica degli imballaggi ( f . 11 del rapporto). Inoltre, nel rapporto CA la conformità dell’elemento spartigambe non era stata neppure valutata per l’assenza di tale elemento ( f . 3 del rapporto) e, in relazione, ai sacchetti venivano riscontrate ulteriori criticità. Dalla disamina del provvedimento e dei due rapporti deve, quindi, escludersi la sussistenza, in radice, di un errore in parte qua nella decisione della Sezione.
5.4. Considerazioni in parte omologhe valgono per le ulteriori non conformità, relative alla carenza del sistema di ritenuta, ai requisiti dimensionali di altezza delle protezioni laterali e alle non corrette istruzioni d’uso. In primo luogo, va evidenziato come si tratti di non conformità evidenziate anch’esse nel provvedimento impugnato.
5.5. In ordine al sistema di ritenuta e ai requisiti di altezza, deve considerarsi, poi, la complessiva statuizione resa sul punto dalla Sezione, in conformità al costante orientamento, secondo cui per verificare se il giudice procedente abbia correttamente percepito il petitum della domanda processuale e i fatti sottesi alle censure componenti il thema decidendum , per come allegati ed emergenti dagli atti acquisiti al giudizio, occorre, procedere ad un’interpretazione sistematica delle statuizioni componenti la pronuncia revocanda, avendo riguardo all’ordito complessivo della motivazione giudiziale, senza limitarsi ad una valutazione atomistica dei singoli passaggi argomentativi ( cfr .: Consiglio di Stato Sez. III, 20 novembre 2013, n. 5487 che valorizza la necessità di un esame complessivo dell’apparato motivazionale, onde verificare se la pronuncia revocanda sia connotata da una completa ed esaustiva cognizione del thema decidendum ).
5.5.1. Nel caso di specie, la Sezione ha, chiaramente, ritenuto che la prova CA non fosse “ considerabile una valida controprova atta a superare o porre nel nulla il rapporto di prova, ad esito negativo, eseguito dal laboratorio IISG, pure esso certificatore accreditato, per conto dell’Ente camerale che, in questi casi, persegue l’interesse pubblico di tutela del consumatore e della sicurezza ”. Si tratta, quindi, non di un elemento di fatto ma di un giudizio su un fatto e, in particolare, sulla valenza della verificazione, che, come tale “ si sottrae al rimedio revocatorio” (Cassazione civile, Sez. VI - 1, 5 febbraio 2020, n. 2726). In ordine alle istruzioni la non conformità delle stesse è, poi, confermata sia nel rapporto dell’I.I.S.G. che in quello di CA, con conseguente insussistenza di un errore di fatto.
5.6. In ultimo, non configura un errore revocatorio la dedotta svista percettiva relativa all’utilizzo da parte dell’I.I.S.G. della norma tecnica EN 14988:2017. Osserva, infatti, il Collegio come sia dirimente il fatto che la parte ha omesso di indicare, puntualmente, il rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa, che è uno dei requisiti dell’errore revocatorio.
6. In definitiva, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile. La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude al Collegio di esaminare il merito delle questioni oggetto della fase rescissoria.
7. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209; Id., 13.9.2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio tra Pali s.r.l. e il Ministero seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla sulle spese delle altre parti, non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna Pali s.r.l. a rifondere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge. Nulla sulle spese nei confronti delle altre parti, non costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ET, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
RE OR, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| RE OR | RI ET |
IL SEGRETARIO