Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 8166
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Violazione di legge - art. 48 d.lgs. 150/2022 e art. 129 bis cod. proc. pen.

    Il ricorso è inammissibile perché la sentenza ex art. 444 c.p.p. è impugnabile in Cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o misura di sicurezza. Il ricorrente non contesta questi aspetti, ma lamenta che, se ammesso alla giustizia riparativa, avrebbe potuto ottenere un trattamento sanzionatorio diverso e più favorevole rispetto a quello da lui stesso richiesto. La richiesta di applicazione della pena, di per sé, rende impossibile far valere vizi diversi da quelli tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, ha esaminato il ricorso proposto da un imputato avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere, che aveva rigettato la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, pronunciando contestualmente sentenza ex art. 444 c.p.p. L'imputato, persona fisica, lamentava la violazione di legge, in particolare dell'art. 48 del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia), deducendo che il diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa fosse illegittimo, poiché il giudice avrebbe potuto disporre l'invio al programma anche d'ufficio, senza il consenso della persona offesa, in virtù della natura pubblicistica dell'istituto volta alla ricomposizione della frattura sociale. Sosteneva, inoltre, che il mancato accoglimento della richiesta avesse comportato una violazione del diritto di difesa, costringendolo a richiedere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e privandolo della possibilità di ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole a seguito dell'esito positivo del programma. Il Procuratore Generale aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preliminarmente richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 5166/2025) che ha stabilito l'impugnabilità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa unitamente alla sentenza conclusiva del grado, indipendentemente dal regime di procedibilità del reato. Tuttavia, ha precisato che, nel caso di sentenza ex art. 444 c.p.p., l'impugnabilità è limitata ai motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ovvero quelli attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non contestasse la sua volontà di chiedere l'applicazione della pena né la conformità della pena richiesta a quella applicata, ma si limitasse a lamentare un potenziale svantaggio sanzionatorio derivante dal mancato accesso alla giustizia riparativa, circostanza non riconducibile ai motivi di impugnazione ammessi per le sentenze di patteggiamento. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 8166
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8166
    Data del deposito : 2 marzo 2026

    Testo completo