Decreto presidenziale 11 luglio 2025
Ordinanza collegiale 30 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01389/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03532/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3532 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Centrale Elettorale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Casavatore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato William Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del verbale di proclamazione degli eletti emanato dall’Ufficio centrale elettorale in data 16.6.2025 in virtù del quale è stato eletto sindaco del Comune di Casavatore, in esito al primo turno della competizione elettorale del 25 maggio scorso, il sig. -OMISSIS- e contestualmente si
è proceduto al rinnovo del Consiglio comunale;
b) dell’atto di proclamazione del Sindaco emanato in pari data dall’Ufficio centrale elettorale;
c) dei verbali relativi alle operazioni elettorali delle sezioni nn.ri 3, 4, 6, 10, 11, 18 e 20;
d) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ivi compresi quatenus opus i verbali delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 15\1\2026:
avverso e per l’annullamento
a) del verbale di proclamazione degli eletti emanato dall’Ufficio centrale elettorale in data 6.6.2025 in virtù del quale è stato eletto sindaco del Comune di Casavatore, in esito al primo turno della competizione elettorale del 25 maggio scorso, il sig. -OMISSIS- e contestualmente si è proceduto al rinnovo del Consiglio comunale;
b) dell’atto di proclamazione del Sindaco emanato in pari data dall’Ufficio centrale elettorale;
c) con particolare riguardo ai presenti motivi aggiunti, dei verbali sezionali delle Sezioni. n. 4 e n.18 in esito a quanto emerso per la prima volta dalla verificazione disposta in via istruttoria, con particolare riguardo all’omessa chiusura dei plichi in conformità alle cogenti disposizioni di legge.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 5\2\2026:
per l’annullamento
1. del verbale di proclamazione degli eletti, emanato dall’Ufficio Centrale Elettorale in data 16.6.2025, recante l’elezione alla carica di Sindaco del Comune di Casavatore del sig. -OMISSIS-, e dei consiglieri comunali ivi proclamati in esito alle operazioni elettorali, svoltesi il 25.5.2025;
2. dell’atto di proclamazione del Sindaco emanato dall’Ufficio Centrale Elettorale in data 29.5.2025;
3. dei verbali relativi alle operazioni elettorali nelle sezioni nn. 3, 4, 6, 10, 11, 18 e 20;
4. di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e/o conseguenziali
per ottenere
5. la correzione dei risultati elettorali con conseguente indizione del turno di ballottaggio ex art. 72 co. 5 del D.Lgs. 267/2000, ovvero in subordine la integrale rinnovazione della consultazione elettorale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, dell’Ufficio Centrale Elettorale, di -OMISSIS- e del Comune di Casavatore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa IA ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in trattazione, parte ricorrente impugna l’esito della consultazione elettorale per l’elezione del Consiglio comunale e del Sindaco del Comune di Casavatore, avente popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
La consultazione si è conclusa con la proclamazione come Sindaco dell’avv. -OMISSIS- al primo turno. Infatti egli ha ottenuto 4.847 voti, ossia 39 voti in più rispetto al 50% dei voti validamente espressi (9.615/2= 4.808). Il ricorrente, invece, ne ottenuto 4.519, mentre il terzo candidato -OMISSIS-, ne ha ottenuti 249.
Il ricorrente, corredando le proprie censure con dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà rilasciate da taluni rappresentanti di lista presenti allo spoglio nelle sezioni 3^, 4^, 6^, 10^, 11^, 18^ e 19^, afferma che vi sarebbero state numerose irregolarità nelle operazioni di spoglio, nonché manomissioni della documentazione successive alla chiusura delle operazioni, nonché numerosi errori nell’attribuzione dei voti ai candidati.
In particolare, con il primo motivo lamenta la mancata attribuzione a se stesso di 67 voti, per l’erronea valutazione delle schede nelle seguenti fattispecie: erronea qualificazione come nulle delle schede in cui era stato scritto per esteso il nome del candidato sindaco invece che barrato il riquadro contenente il suo nome; voto di preferenza espresso per i consiglieri di una lista collegata senza che fosse apposto il crocesegno sulla lista stessa, ovvero sul riquadro contenente il nome del candidato sindaco.
Lamenta, inoltre, che sarebbero stati erroneamente attribuiti al candidato -OMISSIS- 46 voti in più essendo stato esteso al candidato sindaco il voto di lista anche nei casi in cui le schede elettorali riportavano un voto disgiunto (voto alle liste collegate a -OMISSIS- e voto di preferenza per il sindaco -OMISSIS-). In tali ipotesi, infatti, il voto di lista non avrebbe dovuto estendersi anche al sindaco.
Più in particolare, con riguardo ai 67 voti non assegnati al candidato -OMISSIS-, parte ricorrente ha affermato quanto segue:
- “nella sezione n. 3 al ricorrente -OMISSIS-, del tutto inopinatamente, non sono stati assegnati o sono stati annullati ben 8 voti laddove l’elettore aveva espresso la preferenza per candidati delle liste collegate pur senza barrare il simbolo ”. In altra ipotesi, invece, “ pur in presenza di una scheda nulla ai fini del voto di lista, non sono stati assegnati 2 voti validi ed efficaci al candidato -OMISSIS- .”
- “nella sezione n. 4 non sono stati attribuiti o sono stati annullati 11 voti al candidato -OMISSIS- quantunque siano stati assegnati i relativi voti alle liste collegate con espressione della preferenza ai candidati consiglieri senza che sia stato barrato il relativo simbolo.”.
- “nella sezione n. 6, al ricorrente sono state negate 7 preferenze allorchè il voto alla lista apparentata andava automaticamente esteso al candidato Sindaco collegato oppure era stato espresso il c.d. voto disgiunto, come confermato dalla dichiarazione in atti del rappresentante di lista.”.
- “Nella sezione n. 10 al candidato Sindaco -OMISSIS- sono stati disconosciuti o dichiarati nulli 9 voti quantunque l’elettore abbia votato un candidato consigliere di una lista collegata pur non avendo contrassegnato il suo nominativo”.
- “Parimenti, nella sezione n. 11, il ricorrente non ha ottenuto 8 voti pur assegnati a liste collegate con espressione delle preferenze ai candidati consiglieri per la mancata apposizione del crocesegno sul simbolo della lista e del nominativo del candidato Sindaco.”
- “Allo stesso modo nella sezione n. 18 addirittura 16 voti, di cui 5 tra le schede nulle, non sono stati assegnati al dott. -OMISSIS- in presenza di voti validi alle liste (anche in caso di annullamento del voto di preferenza) e voti disgiunti, come confermato dall’autocertificazione del rappresentante di lista presente allo spoglio.”.
- “nella sezione n. 20, manca l’attribuzione, tra le schede valide o nulle, di n. 6 voti al candidato -OMISSIS- ancorchè sia stato attribuito il voto di lista anche in caso di annullamento del voto di preferenza ”.
Con riguardo all’indebita assegnazione di 46 voti al candidato -OMISSIS-, parte ricorrente ha così dedotto: “Nelle suindicate sezioni, si è verificato sovente il caso della presenza di crocesegni apposti su più liste concorrenti e trascrizione del nominativo del candidato Sindaco accanto ad una sola lista contrassegnata. Si è verificato, sulla scorta delle dichiarazioni di scienza dei rappresentanti di lista, quando l’elettore ha votato una lista apparentata con il controinteressato -OMISSIS- e contemporaneamente espresso la preferenza per il candidato sindaco -OMISSIS- il voto è stato attribuito non sono alla lista ma anche al candidato sindaco collegato in difetto di un’esplicita manifestazione di voto. Parimenti, in altri casi, allorchè l’elettore aveva barrato, unitamente alla lista collegata, i nominativi di due candidati alla carica di Sindaco il voto andava annullato perché la volontà dell’elettore era equivoca e perplessa. Ciò è avvenuto nelle sezioni di seguito riportate, come confermato dalle dichiarazioni di responsabilità in atti dei rappresentati di lista, dovendo essere rideterminato, per le sezioni oggetto di censura, il numero dei voti validamente espressi coincidente con quelli attributi ai candidati Sindaci, con conseguente incidenza decisiva sul quorum per l’elezione al primo turno.”.
- “Nella sezione n. 3 al candidato -OMISSIS- sono stati assegnati per tale ragione n. 5 voti.”
- “Nella sezione n. 4 al controinteressato sono stati attribuiti in più 8 voti nonostante il voto disgiunto in favore del candidato -OMISSIS-.”.
- “Analogamente è accaduto nella sezione n. 6 con 4 voti illegittimamente assegnati.”.
- “Nella sezione n. 10 al Sindaco eletto sono stati illegittimamente assegnati 7 voti con una vera e propria duplicazione del voto ai candidati Sindaci che non trovano corrispondenza nel totale dei validi assegnati ai candidati alla carica di primo cittadino.”.
- “Nella sezione n. 11 parimenti al controinteressato sono stati riconosciuti n. 9 voti non dovuti.”.
- “Nella sezione n. 18 al sindaco eletto sono stati assegnati 5 voti in più del tutto illegittimamente pur in presenza di espressioni di voto nulle e/o inefficaci per la presenza di segni di riconoscimento ovvero per il già descritto fenomeno della duplicazione del voto nonostante l’elettore avesse votato il candidato sindaco di altra coalizione (c.d. voto disgiunto).”.
- “Infine, nella sezione n. 20, il candidato -OMISSIS- ha ottenuto 8 voti in più nonostante vi sia stata espressione chiara ed inequivoca di voto in favore del ricorrente attraverso il voto disgiunto.”.
Con il secondo motivo, articolato in via subordinata, parte ricorrente ha, altresì, dedotto i vizi di violazione degli artt. 68 e 70 del d.p.r. n. 570/1960 – violazione del principio di trasparenza e pubblicità delle operazioni di spoglio – eccesso di potere – sviamento – falsità della causa – altri profili. Afferma che le operazioni di voto dovrebbero essere integralmente ripetute, in quanto, dopo lo scrutinio, le schede di quasi tutte le sezioni sarebbero state irritualmente riconteggiate presso la casa comunale alla presenza del Commissario prefettizio e dei soli presidenti di sezione, senza scrutatori e che i verbali sarebbero stati modificati in conseguenza del riconteggio.
Afferma di aver già provveduto a denunciare l’accaduto alla competente Procura della Repubblica. Chiede, in via istruttoria, l’ammissione di prova testimoniale scritta con due presidenti di sezione e l’estensione della verificazione all’integrità dei plichi.
Si sono costituiti il Comune di Casavatore, l’Ufficio elettorale centrale, il sindaco eletto -OMISSIS- -OMISSIS-. L’Ufficio elettorale centrale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Le altre parti resistenti hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di sufficiente specificità dei motivi e mancanza della prova di resistenza. Hanno contestato le avverse censure nel merito, negando, altresì, le circostanze di fatto indicata nel secondo motivo di ricorso.
All’esito dell’udienza pubblica del 29/10/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza collegiale n. 7075 del 29.10.2025, superate le eccezioni di rito e ritenutane l’ammissibilità e necessità ai fini della decisione, è stata disposta una verificazione, nominando all’uopo il Prefetto di Napoli, perché, previo coordinamento con la Procura della Repubblica competente (onde salvaguardare eventuali esigenze investigative) espletasse le seguenti operazioni: “effettuare il riconteggio delle schede elettorali delle Sezioni 4^, 6^,10^,11^ e 18^ relative ai voti validamente espressi, al fine di verificare, in contraddittorio con le parti costituite (…), la corretta attribuzione dei voti ai candidati sindaci, avendo cura:
a. in caso di voto disgiunto, di attribuire il voto per il sindaco soltanto al candidato per il quale è stata espressa la preferenza e non anche al candidato collegato alla lista per la quale è stato espresso il voto per l’elezione del consiglio comunale;
b. nel caso in cui la scheda rechi solo il voto di preferenza per uno o più candidati consiglieri comunali (senza apposizione del crocesegno nei riquadri relativi alla lista e al candidato sindaco collegato), di attribuire il voto anche al candidato sindaco collegato alla lista di appartenenza dei candidati consiglieri votati;
- di non procedere alla verifica delle schede elettorali relative alle Sezioni 3^ e10^ (poi corretta in 20^), atteso che dai verbali delle operazioni elettorali ivi svoltesi, non risulta la presenza dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni sostitutive depositate a supporto del primo motivo di ricorso in qualità di rappresentanti di lista (rispettivamente sig.ra DE AC TI e sig.ra RI TI), venendo meno, con ciò, qualsivoglia attendibile elemento indiziario delle censure riferite alle operazioni svoltesi nelle suddette Sezioni;
- di non procedere alla verifica delle schede nulle o bianche, non essendo le censure relative alle suddette schede supportate da alcun riscontro indiziario;
- di non effettuare ulteriori verifiche volte all’accertamento dei fatti di cui al secondo motivo di ricorso, trattandosi di circostanze non contemplate nei verbali di scrutinio per la cui contestazione è necessaria proposizione di querela di falso, ovvero l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria penale, dinanzi alla quale i suddetti fatti sono già stati sottoposti con la denuncia presentata dal ricorrente in data 27 maggio 2025.”.
Dopo l’avvio delle operazioni di verificazione, in data 14/1/2026, parte ricorrente ha notificato un ricorso per motivi aggiunti, con il quale ha chiesto l’annullamento parziale delle elezioni, relativamente alle sezioni 4^ e 18^, con conseguente rinnovazione delle operazioni elettorali presso le medesime, atteso che, all’esito della verificazione sono emerse le seguenti circostanze che il difensore del ricorrente ha fatto constatare a verbale. Nella Sezione n. 4, ha evidenziato che “sulla linguetta di chiusura del lato corto, a dispetto di quanto riportato nella scritta sovraimpressa, non vi sono né firme né timbri”.
Quanto alla Sezione n. 18, ha evidenziato che “sul lembo di chiusura vi è solo un timbro, posto sul margine sinistro, senza alcuna firma ”. Afferma il ricorrente che tali carenze costituirebbero un indizio delle irregolarità verificatesi il giorno dello spoglio, dopo le relative operazioni, già oggetto di denuncia innanzi alla Procura della Repubblica e oggetto del secondo motivo del ricorso introduttivo. Per quanto dedotto ha formulato la seguente censura di violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 70 d.p.r. 570/1960, dei canoni di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, con specifico riguardo alle operazioni di voto, eccesso di potere, sviamento, specificando, quanto all’interesse interesse strumentale, che il rifacimento delle elezioni nelle due sezioni sopra indicate, determinerebbe il probabile innalzamento del quorum a causa dell’incremento del numero dei votanti ovvero dei voti validi (nella sez. 4^ risultano 808 iscritti nelle liste elettorali e 547 votanti mentre nella sez. 18^ vi sono stati 615 elettori e 397 votanti). Ciò potrebbe colmare il limitato divario con la maggioranza assoluta dei voti validi (appena 39 voti oltre il quorum del 50% + 1 previsto dalla legge) e consentire al candidato sindaco non eletto di aspirare a ricoprire la carica in esito all’eventuale ballottaggio.
In data 30 gennaio 2026 è stata depositata la relazione di verificazione.
Tutte le parti concordano sul fatto che, anche all’esito della verificazione, è rimasto inalterato il risultato delle elezioni, sebbene con il recupero di alcuni voti a favore del ricorrente, con l’elezione al primo turno del candidato -OMISSIS-, il quale, peraltro, ha notificato, in data 5.2.2026, in via cautelativa ricorso incidentale, volto ad ottenere l’attribuzione dei tre voti in più di cui è stata accertata la spettanza a seguito della verificazione.
Dopo lo scambio di ulteriori scritti difensivi, nei quali le parti resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto dal ricorrente e il ricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale del controinteressato, la causa, all’udienza pubblica del 25/2/2026 è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di sufficiente specificità dei motivi. Come consolidata giurisprudenza insegna, anzitutto, il tema della specificità dei motivi va tenuto distinto rispetto al diverso tema relativo all’onere probatorio. Con riguardo al primo aspetto, l’onere di sufficiente specificità dei motivi " deve essere valutato con rigore attenuato posto che l'interessato, non avendo la facoltà di esaminare direttamente il materiale in contestazione deve rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi (che possono essere imprecise o non esaurienti)" (Sez. V, 28 aprile 2014, n. 2197). L'onere in questione si intende osservato quando “l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime (Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474; 22 marzo 2012 n. 1630).” (così Consiglio di Stato ad. plen. - 20/11/2014, n. 32). Va, dunque, ribadita "la massima consolidata secondo cui il principio di specificazione dei motivi, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell'ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate, le sezioni di riferimento." (Sez. V, 28 aprile 2014, n. 2197).
Il ricorso, sotto tali profili è ammissibile, riportando i vizi che, ad avviso di parte ricorrente, affliggono le operazioni di attribuzione dei voti, il numero di schede contestate e le sezioni di riferimento.
2. La verificazione è parimenti ammissibile. In base alla medesima pronuncia dell’Adunanza Plenaria sopra richiamata, ai fini dell’accesso ai mezzi istruttori del giudice costituiscono principio di prova le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà provenienti dai rappresentanti di lista presenti alle operazioni di spoglio, anche laddove il loro contenuto non sia stato previamente fatto constatare nei verbali delle operazioni elettorali.
La giurisprudenza ha affermato che “perché la dichiarazione sostitutiva costituisca principio di prova al fine dell'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi previsti dal codice del processo amministrativo (…):
- occorre che le dichiarazioni sostitutive abbiano un contenuto esauriente almeno per ciò che concerne la descrizione delle anomalie o irregolarità che il dichiarante era in grado di conoscere e che ritiene di aver riscontrato (non si richiede che il dichiarante individui il parametro di legge che assume violato, ma solo che rappresenti i fatti per come li ha potuti percepire direttamente);
- qualora la dichiarazione probatoria provenga da soggetti che hanno assistito alle operazioni elettorali (rappresentanti di lista, aventi il precipuo compito di verificare la correttezza delle operazioni compiute dal seggio elettorale, e cittadini elettori, presenti volontariamente allo spoglio e quindi anch'essi in grado di verificare tale correttezza in relazione al segmento finale), si richiede che la dichiarazione rappresenti cosa è effettivamente avvenuto durante lo spoglio delle schede elettorali e la relativa verbalizzazione, anche al fine di responsabilizzare il dichiarante e conferire attendibilità alla dichiarazione sostitutiva, la cui veridicità è assistita dalle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace;
- in particolare, non basta che la dichiarazione abbia ad oggetto l'esistenza di voti contenenti preferenze, ma non conteggiati, senza indicare anche la specifica ragione del mancato conteggio (omessa verbalizzazione tout court; erronea attribuzione ad altro candidato, ecc.), le circostanze relative alle concrete modalità con cui si è svolto lo scrutinio dei voti di preferenza e con cui il dichiarante ha appreso l'ammontare finale dei voti di preferenza (ad es.: eventuale riepilogo da parte del Presidente di seggio), le valutazioni espresse al riguardo nei rispettivi seggi elettorali, pur in difetto di verbalizzazione, l'aver adoperato proprie e personali modalità di conteggio (appunti o altro).” (Consiglio di Stato sez. II - 23/06/2025, n. 5462).
Ed, infatti, è stato altresì, evidenziato che sebbene le suddette dichiarazioni sostitutive siano utilizzabili nel rito elettorale, quali “ produzioni idonee a costituire principio di prova, esse sono soggette al libero apprezzamento del giudice in merito alla loro concreta attendibilità o verosimiglianza. Ne consegue che non è sufficiente produrle, per farne discendere, come preteso dagli appellanti, l'obbligo del giudice di attivare i propri poteri istruttori ”.
3. Nel caso di specie, le dichiarazioni sostitutive prodotte da parte ricorrente, sono intrinsecamente rispondenti ai parametri indicati dalla giurisprudenza sopra richiamata per poter essere ritenute attendibili e, pertanto, con ordinanza n. 7075/2025 è stata disposta la verificazione perché si provvedesse al riconteggio delle schede, secondo i criteri puntualmente indicati nell’ordinanza ammissiva riportata nella parte in fatto, che nella presente sede s’intende confermare, per le ragioni in essa già specificate e sulle quali le parti non hanno ulteriormente interloquito.
4. All’esito delle operazioni risulta che, nelle sezioni nelle quali è stato operato il riconteggio, al candidato -OMISSIS-, ricorrente, avrebbero dovuto essere attribuiti 19 voti in più rispetto a quelli originariamente conteggiati in suo favore, mentre al controinteressato -OMISSIS- dovrebbero essere sottratti tre voti. Il quorum del 50% dei voti validi deve essere ridotto di tre unità poiché il verificatore ha accertato la presenza di tre schede non valide che si aggiungono a quelle già considerate in precedenza (e di cui non è stato chiesto il riconteggio), mentre i voti validi espressi per i candidati sindaci (la cui somma costituisce l’insieme dei voti validi su cui deve essere calcolato il quorum) è rimasto, per il resto, invariato. Pertanto essendo i voti validi pari a (9.616 – 3=) 9.613, il quorum è fissato a 4.807 voti validi (ossia il 50%+1 dei voti validi, con esclusione delle schede nulle e delle schede bianche).
Pertanto, anche all’esito della verificazione risulta che il -OMISSIS- ha superato il quorum e deve ritenersi eletto al primo turno.
Infatti il candidato -OMISSIS- risulta aver conseguito un totale di 4.844 (4.847 – 3) voti validi (con uno scarto di 37 voti rispetto al quorum), mentre al ricorrente -OMISSIS- vanno riconosciuti 4.538 (4.519 + 19) voti validi.
Per tale ragione, il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non essendo stata superata la prova di resistenza. Pur essendo stata riscontrata l’erronea attribuzione di taluni voti, gli errori accertati non sono idonei ad incidere sull’esito complessivo della competizione elettorale.
5. Nella memoria ex art. 73 c.p.a. parte ricorrente afferma che, in ogni caso, dovrebbe procedersi all’annullamento delle elezioni, poiché dalla verificazione sarebbe emerso un quadro di complessiva inattendibilità delle operazioni di spoglio. Tale censura non è contenuta nel primo motivo di ricorso, né nel ricorso per motivi aggiunti, ed è, dunque, inammissibile. In ogni caso va osservato che gli errori accertati dal verificatore rispetto ai precedenti risultati elettorali non sono di portata tale da inficiare la complessiva attendibilità degli scrutini, atteso che concernevano complessivamente 25 schede su 5 sezioni (su cui è stato effettuato il riconteggio), ossia 25 voti, su 2.508 voti validamente espressi per il complesso delle suddette sezioni, ovvero una percentuale, rispetto alle sezioni rispetto alle quali è stato effettuato il riconteggio pari allo 1,00 %, non idonea certamente a mettere in discussione l’attendibilità complessiva delle operazioni compiute.
6. Il secondo motivo del ricorso introduttivo è, anch’esso, infondato.
7. Una prima censura concerne una discrasia tra il riepilogo ufficiale dei voti pubblicato sul sito ufficiale Eligendo e le risultanze dell’Ufficio Centrale. Una seconda censura ha ad oggetto una discrasia tra i dati contenuti nel verbale delle operazioni, dal quale risulterebbero tre voti in più (9844) rispetto al numero dei votanti (9841). La prima delle due censure è infondata, atteso che come costantemente affermato in giurisprudenza, le risultanze del portale ministeriale “Eligendo” non hanno efficacia probatoria (cf. T.A.R. Lazio, sez.II Bis 13.02.2025 n.3213; TAR Lazio, sez.II Bis, sentenza n. 22778/2024). Neppure idoneo ad inficiare la validità delle operazioni di spoglio è il dedotto scarto di tre voti rispetto al numero dei votanti indicati nel verbale, atteso che la mera trascrizione numerica nel verbale riassuntivo non è idonea a dimostrare la sussistenza di vizi sostanziali, ove non si alleghi, altresì, che tale discrasia risulti dai verbali delle singole sezioni, allegazione che, nella specie, difetta.
8. Le ulteriori censure contenute nel secondo motivo del ricorso introduttivo sono, in assenza di apposita querela di falso, infondate. Parte ricorrente afferma – sulla scorta di informazioni acquisite da terzi e riportate in una denuncia già presentata all’Autorità giudiziaria penale – che dopo la chiusura delle operazioni di spoglio, i presidenti delle sezioni sarebbero stati convocati presso la casa comunale dal Commissario straordinario per un riconteggio dei voti, senza la presenza dei rappresentanti di lista e che in tale occasione sarebbero stati riaperti i plichi e modificati i verbali. Inoltre si afferma che, le operazioni di spoglio eseguite presso la 4^ sezione sarebbero state interrotte dal Commissario straordinario e proseguite a porte chiuse, il che avrebbe inficiato la pubblicità delle operazioni che sarebbero, dunque, da annullare in toto.
9. Come si è già evidenziato nell’ordinanza collegiale n. 7075/2025, le circostanze allegate nel secondo motivo del ricorso introduttivo, non risultano dai verbali delle operazioni di scrutinio, per la cui contestazione è necessaria proposizione di querela di falso, ovvero l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria penale, dinanzi alla quale i suddetti fatti sono già stati sottoposti con la denuncia presentata dal ricorrente in data 27 maggio 2025.
Mancando la querela di falso, deve ritenersi che le vicende riportate dal ricorrente – a lui riferite da terzi – non possano essere introdotte nel presente giudizio, nel quale i verbali delle operazioni compiute hanno fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c.
10. Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente, inoltre, in parte modificando la domanda, ha chiesto, in via subordinata, l’annullamento delle operazioni di voto relativamente alle sezioni 4^ e 18^ in quanto, dalla verificazione, è emerso che i plichi contenenti il materiale elettorale non recherebbero il timbro e le firme del presidente e del segretario della sezione sui lembi di chiusura, in violazione di quanto previsto dall’art. 70 D.P.R. 570/1960. Ciò basterebbe, ad avviso di parte ricorrente, a invalidare le operazioni di spoglio eseguite presso le suddette sezioni, non essendo state assolte le formalità previste dalla legge per garantire che i plichi non siano stati aperti e richiusi da soggetti non autorizzati.
Nelle memorie successive evidenzia che da tali omissioni potrebbe trarsi conferma le circostanze di fatto poste a fondamento del secondo motivo del ricorso introduttivo.
Le censure non sono fondate.
È noto il principio di strumentalità delle forme nella materia elettorale e dell’impossibilità di annullare l’esito delle operazioni elettorali per vizi meramente formali, ove non risulti pregiudicata la ratio sottesa alla norma formale violata.
“Il principio di conservazione delle operazioni elettorali porta con sé il principio della strumentalità delle forme. Precipuamente, in mancanza di una comminatoria espressa di nullità, tra tutte le possibili irregolarità sono rilevanti solo quelle sostanziali che impediscono il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato e, dunque, quelle idonee a influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, mentre non comportano l'annullamento delle operazioni elettorali le irregolarità formali, che non incidono negativamente sulla finalità che il procedimento persegue, id est l'autenticità, la genuinità e la correttezza delle operazioni e del loro risultato. In applicazione dei principi suesposti, devono considerarsi mere irregolarità formali, inidonee a inficiare le operazioni elettorali: le cancellature e le correzioni presenti nei verbali di sezione, laddove possano trovare spiegazione nella superficialità o nella scarsa dimestichezza dei componenti del seggio con i verbali e con gli atti pubblici: l'omissione di adempimenti formali o la presenza di contraddittorie indicazioni nei verbali sezionali, purché non impediscano di risalire al risultato elettorale o non vi sia la prova che lo abbiano alterato nella sostanza; le erronee o discordanti indicazioni di dati numerici contenute nei verbali di sezione, se i dati corretti sono stati rinvenuti nelle tabelle di scrutinio, che, poiché compilate contestualmente alle operazioni di spoglio, costituiscono un obiettivo elemento di riscontro della volontà degli elettori e prevalgono sui verbali sezionali nel caso di discordanze di dati, considerata la funzione meramente certificatoria che i verbali assolvono rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle .” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 14/12/2020, n. 2020)
Nella specie, i vizi dedotti, relativi ai plichi delle sole sezioni 4^ e 18^, appaiono meramente formali, avendo il verificatore accertato che ciascuna delle buste contenenti le schede votate nelle singole sezioni è stata “rivenuta regolarmente sigillata e non presenta traccia evidente di manomissione” e che tra i verbali delle operazioni di spoglio (in cui sono presenti le firme di tutti i componenti del seggio e che non oggetto di contestazione) e gli esiti dei riconteggi effettuati dal verificatore sussistono discrepanze minime, inidonee ad indurre il sospetto di una concreta manomissione delle schede votate.
Dal verbale delle operazioni di verificazione del 17 dicembre 2025, il delegato del Prefetto di Napoli incaricato ha dichiarato, con riguardo alla sezione 4^ “Si dà atto che la busta n. 4, contenente le schede votate nella sezione n. 4, viene rinvenuta regolarmente sigillata e non presenta traccia evidente di segni di manomissione .”. Gli esiti del riconteggio sono stati i seguenti: “risultano n. 289 preferenze espresse in favore del candidato -OMISSIS-; n. 236 preferenze espresse in favore del candidato -OMISSIS-; n. 4 preferenze espresse in favore del candidato -OMISSIS-. Si dà atto che nella busta n. 4 sono state rinvenuta n. 4 schede che non consentono di identificare univocamente l'attribuzione della preferenza ad un candidato sindaco .”. Il verificatore dà atto che, invece, nella tabella di scrutinio risultavano annotati i seguenti risultati: “Dalla Tabella di Scrutinio mod. 32/COM frontespizio nero risultano assegnate al candidato sindaco -OMISSIS- n. 290 voti validi alla carica di sindaco; al candidato sindaco -OMISSIS- n. 239 voti validi alla carica di sindaco; al candidato sindaco -OMISSIS- -OMISSIS- n. 4 voti validi alla carica di sindaco. ”. E’, dunque, risultata una discrepanza di un voto (in meno) per il candidato -OMISSIS- e tre in più al candidato -OMISSIS-.
Quanto ai rilievi delle parti si dà atto che: “L'Avv. Parisi rileva che sulla linguetta di chiusura del lato corto, a dispetto di quanto riportato nella scritta sovraimpressa non vi sono né firme né timbri .”.
Con riguardo alla sezione 18^ il verificatore ha dichiarato: “Si dà atto che la busta n. 18, contenente le schede votate nella sezione n. 18, viene rinvenuta regolarmente sigillata e non presenta traccia evidente di segni di manomissione.”. Gli esiti del riconteggio sono stati i seguenti: “risultano n. 104 preferenze espresse in favore del candidato -OMISSIS-; n. 274 preferenze espresse in favore del candidato -OMISSIS-; n. 11 preferenze espresse in favore del candidato -OMISSIS-.
Si dà atto che nella busta n. 18 sono state rinvenuta n. 3 schede che non consentono di identificare univocamente l'attribuzione della preferenza ad un candidato sindaco.”.
Il verificatore dà atto che, invece, nella tabella di scrutinio risultavano annotati i seguenti risultati: “Dalla Tabella di Scrutinio mod. 32/COM frontespizio nero risultano assegnate al candidato sindaco -OMISSIS- n. 104 voti validi alla carica di sindaco; al candidato sindaco -OMISSIS- n. 276 voti validi alla carica di sindaco; al candidato sindaco -OMISSIS- -OMISSIS- n. 12 voti validi alla carica”.
E’, dunque, risultata una discrepanza di due soli voti (in meno) per il candidato -OMISSIS-.
Quanto ai rilievi delle parti si dà atto che: “L'Avv. Antonio Parisi rileva che sul lembo di chiusura vi è solo un timbro, posto sul margine sinistro, senza alcuna firma; L'Avv. Falco rileva che la busta è chiusa ermeticamente e che per procedere all'apertura occorre rompere la busta stessa, la quale al momento dell'apertura risulta ermeticamente chiusa ed integra .”.
In conclusione – in difetto di ulteriori più concreti elementi circa la manomissione dei plichi, di cui non risultano i segni materiali e in difetto di contestazioni sui verbali – la mancata apposizione delle firme sui lembi di chiusura dei plichi contenenti le schede votate nelle sezioni 4^ e 18^ non costituisce indizio sufficientemente grave e preciso di manomissione dei plichi stessi.
Pertanto, le omissioni sopra richiamate devono ritenersi irregolarità meramente formali insufficienti a dimostrare la effettiva violazione dell'autenticità, della genuinità e della correttezza delle operazioni, nonché del loro risultato.
Per tale ragione, non sono fondati né il secondo motivo del ricorso introduttivo, né il ricorso per motivi aggiunti.
11. Il ricorso introduttivo e il successivo ricorso per motivi aggiunti sono infondati. Ne consegue l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso incidentale.
12. Va, infine, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio elettorale centrale, non risultando impugnati atti ad esso riferibili.
13. Le spese di lite sono compensate nei confronti dell’Ufficio elettorale centrale, stante il suo difetto di legittimazione passiva e nei confronti del dott. -OMISSIS-, tenuto conto della limitata attività defensionale svolta in suo favore. Sono, invece, poste a carico di parte ricorrente nei confronti delle altre parti processuali costituite e sono liquidate come da dispositivo.
14. Il compenso del verificatore – che ha formulato espressa domanda di liquidazione – è liquidato a vacazioni, non essendo l’attività svolta liquidabile sulla scorta del criterio del valore della controversia, ai sensi dell’art. 1 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002. Ad esso non va applicata la riduzione prevista dall’articolo 4, comma 2, della L. n. 319/1980, in quanto in parte qua dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 16/2025, per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione (stante la rilevata violazione dei principi in tema di equo compenso e di retribuzione adeguata). In base a tale criterio, tenuto conto del tempo speso per lo studio della questione, per le operazioni svolte e connesse attività amministrative, appare congruo commisurarle in numero di 68, ciascuna nel valore di € 14,68, così da liquidare il complessivo importo in euro 1.000,00, già stabilito nell’ordinanza n. 7075/2025, che va confermato quale importo definitivo.
Il compenso così determinato è da intendersi al netto di eventuali imposte e voci contributive ai sensi dell’art. 1, secondo comma, D.M. 20 luglio 2012 n. 140 (cfr. ordinanze collegiali T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 4763/2025; sez. III, n. 4082/2012; n. 1619/2012) e viene definitivamente posto a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo, come in epigrafe proposto, e il ricorso per motivi aggiunti. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dall’avv. -OMISSIS-. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio Elettorale Centrale.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. in favore del controinteressato -OMISSIS- ed € 1.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. in favore del Comune di Casavatore. Compensa le spese con l’Ufficio Elettorale Centrale e con il dott. -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti in causa e i rappresentanti di lista.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA DO, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
IA ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ZO | NA DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.