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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 7687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7687 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La Dr.ssa Clara Ruggiero, quale Giudice del lavoro e previdenza, all' odierna udienza del 24.10.2025 svoltasi con modalità di trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti nel termine assegnato e ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7390/2025 del ruolo generale,
T R A L'avv. Longobardi Francesca nata a [...] il [...]– c.f. e C.F._1 res.te in Napoli alla Via Depretis 19 ed elett.te domiciliata alla Via Pietro Castellino 1 presso lo studio dell'avv. Luca Tortora che la rapp.ta e difende come in atti
-ricorrente-
C O N T R O
l' (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'
[...]
, come in atti Controparte_2
-resistente-
NONCHE'
, quale subentrante ex lege a titolo universale, nei Controparte_3 rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., rapp.ta e difesa dall'Avv. Alessandro Monfrecola, come in atti -resistente-
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 24.03.2025, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione ad una intimazione di pagamento dell' n. Controparte_4
07120259007431585/000 nella quale veniva intimato il pagamento dell'avviso di addebito n. 37120190024118324000 di € 1735,03; detto avviso si riferiva a contributi richiesti dall per l'anno 2012 a titolo di iscrizione obbligatoria alla Gestione CP_1
Separata.
La ricorrente deduceva, che detto avviso di addebito era stato regolarmente impugnato dinanzi a questo Tribunale nella causa recante RG. 3921/2020 ed assegnato al G.L. Dr. Maria Rosaria Palumbo, la quale, con sentenza n. 4557.2022 aveva accolto la domanda e per l'effetto dichiarate non dovute le somme richieste a titolo di contributi Gestione Separata per l'anno 2012 con l'annullamento di ogni atto CP_1 conseguenziale.
Deduceva parte ricorrente, che la sentenza resa da questo Tribunale era cosa giudicata e che era stato richiesto lo sgravio all'ente impositore e all'agenzia delle entrate – riscossione senza alcun esito con pec del 20.03.2025.
Pertanto, a suo avviso, appariva del tutto destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto la richiesta avanzata dall' . Controparte_5
Tanto premesso concludeva chiedendo: rigettata ogni contraria istanza e deduzione, Voglia così provvedere nei confronti dell'
e dell' AGENZIA ENTRATE – Controparte_1
RISCOSSIONE in persona del suo legale rapp.te p.t: 1) fissare udienza di comparizione delle parti;
2) accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento 07120259007431585/000 nella quale veniva intimato il pagamento dell'avviso di addebito n. 37120190024118324000 il cui importo oggi è di € 1735,03 relativamente ad esso nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza dall'azione da parte dell' accertare e dichiarare, per tutti CP_1
i motivi su esposti, l'inesistenza del credito azionato;
in via preliminare sospendere l'esecutorietà dell'ordinanze ingiunzioni impugnate sia per la sussistenza del fumus boni juris che del periculum in mora;
Condannare l' Controparte_6
– in persona del legale rappresentante pro tempore, come in
[...] premessa domiciliato al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato.>> Instauratosi il contraddittorio l costituitosi con memoria del 13.10.2025, CP_1 deduceva che l'avviso di addebito oggetto del ricorso era stato oggetto di sgravio totale con provvedimento del 24.03.2025 in virtù della sentenza n. 4557.2022 del Tribunale di Napoli, G.L. Dr. Maria Rosaria Palumbo, pubblicata il 29.09.2022, nel giudizio avente RG. 3921.2020. Pertanto, concludeva affinché: < voglia dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto con integrale compensazione delle spese di lite.>>
Si costitutiva con memoria del 10.10.2025 l' la quale Controparte_7 eccepiva la infondatezza della domanda in fatto e diritto, in particolare, rilevava che tutti motivi di ricorso, ed in particolare quelli relativi alla prescrizione del diritto di credito o alla mancata notifica degli atti prodromici all'esecuzione non riguardavano, né potevano riguardare l'attività dell'
Deduceva, infatti, che la titolarità del credito non spettava all Controparte_9 che non era a conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto sui quali esso si fondava. Pertanto, l'eventuale notifica di atti preliminari quali l'avviso di liquidazione dell'imposta ovvero l'avviso di accertamento o l'avviso bonario, era di competenza dell'Ente impositore. Riteneva la convenuta che alcuna eccezione poteva essere sollevata nei suoi confronti e che ogni eventuale contestazione riferita al merito della pretesa trovava come unico legittimato passivo l'Ente Impositore.
Pertanto, concludeva chiedendo: <In via preliminare, ritenuta l'insussistenza del fumus boni iuris confermare l'esecutività della cartella impugnata;
nel merito, rigettare l'impugnazione proposta perché inammissibile, improponibile nonché infondata in fatto e diritto;
- in via gradata e sempre nel merito, nella denegata ipotesi di declaratoria dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dell'Ente impositore, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e tenere indenne l' da una eventuale condanna alle spese. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.>>
All'odierna udienza, la causa è stata decisa con la presente sentenza telematica.
In ragione dell'intervenuto riconoscimento del buon diritto dell'attrice da parte dell' che si è costituito al solo fine di attestare che nulla era dovuto dalla parte CP_1 opponente e che si stava procedendo allo sgravio di quanto riportato nell' avviso di addebito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (c.f.r. relazione amministrativa e provvedimento di sgravio in atti). Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, emerge dagli atti che l in corso CP_1 di giudizio, ha riconosciuto che nulla era dovuto ed ha provveduto allo sgravio in data 24.3.2025 documentandolo. Ciò posto, si determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Tenuto conto della circostanza che lo sgravio è avvenuto solo a seguito della promozione del ricorso giudiziale e successivamente alla notifica all' dello stesso, CP_1 le spese vanno poste a carico del convenuto CP_1
.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1.Dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l alle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500,00, CP_1 oltre spese generali, Iva e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 24.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Clara Ruggiero.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La Dr.ssa Clara Ruggiero, quale Giudice del lavoro e previdenza, all' odierna udienza del 24.10.2025 svoltasi con modalità di trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti nel termine assegnato e ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7390/2025 del ruolo generale,
T R A L'avv. Longobardi Francesca nata a [...] il [...]– c.f. e C.F._1 res.te in Napoli alla Via Depretis 19 ed elett.te domiciliata alla Via Pietro Castellino 1 presso lo studio dell'avv. Luca Tortora che la rapp.ta e difende come in atti
-ricorrente-
C O N T R O
l' (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'
[...]
, come in atti Controparte_2
-resistente-
NONCHE'
, quale subentrante ex lege a titolo universale, nei Controparte_3 rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., rapp.ta e difesa dall'Avv. Alessandro Monfrecola, come in atti -resistente-
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 24.03.2025, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione ad una intimazione di pagamento dell' n. Controparte_4
07120259007431585/000 nella quale veniva intimato il pagamento dell'avviso di addebito n. 37120190024118324000 di € 1735,03; detto avviso si riferiva a contributi richiesti dall per l'anno 2012 a titolo di iscrizione obbligatoria alla Gestione CP_1
Separata.
La ricorrente deduceva, che detto avviso di addebito era stato regolarmente impugnato dinanzi a questo Tribunale nella causa recante RG. 3921/2020 ed assegnato al G.L. Dr. Maria Rosaria Palumbo, la quale, con sentenza n. 4557.2022 aveva accolto la domanda e per l'effetto dichiarate non dovute le somme richieste a titolo di contributi Gestione Separata per l'anno 2012 con l'annullamento di ogni atto CP_1 conseguenziale.
Deduceva parte ricorrente, che la sentenza resa da questo Tribunale era cosa giudicata e che era stato richiesto lo sgravio all'ente impositore e all'agenzia delle entrate – riscossione senza alcun esito con pec del 20.03.2025.
Pertanto, a suo avviso, appariva del tutto destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto la richiesta avanzata dall' . Controparte_5
Tanto premesso concludeva chiedendo: rigettata ogni contraria istanza e deduzione, Voglia così provvedere nei confronti dell'
e dell' AGENZIA ENTRATE – Controparte_1
RISCOSSIONE in persona del suo legale rapp.te p.t: 1) fissare udienza di comparizione delle parti;
2) accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento 07120259007431585/000 nella quale veniva intimato il pagamento dell'avviso di addebito n. 37120190024118324000 il cui importo oggi è di € 1735,03 relativamente ad esso nonché l'intervenuta prescrizione e decadenza dall'azione da parte dell' accertare e dichiarare, per tutti CP_1
i motivi su esposti, l'inesistenza del credito azionato;
in via preliminare sospendere l'esecutorietà dell'ordinanze ingiunzioni impugnate sia per la sussistenza del fumus boni juris che del periculum in mora;
Condannare l' Controparte_6
– in persona del legale rappresentante pro tempore, come in
[...] premessa domiciliato al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato.>> Instauratosi il contraddittorio l costituitosi con memoria del 13.10.2025, CP_1 deduceva che l'avviso di addebito oggetto del ricorso era stato oggetto di sgravio totale con provvedimento del 24.03.2025 in virtù della sentenza n. 4557.2022 del Tribunale di Napoli, G.L. Dr. Maria Rosaria Palumbo, pubblicata il 29.09.2022, nel giudizio avente RG. 3921.2020. Pertanto, concludeva affinché: < voglia dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto con integrale compensazione delle spese di lite.>>
Si costitutiva con memoria del 10.10.2025 l' la quale Controparte_7 eccepiva la infondatezza della domanda in fatto e diritto, in particolare, rilevava che tutti motivi di ricorso, ed in particolare quelli relativi alla prescrizione del diritto di credito o alla mancata notifica degli atti prodromici all'esecuzione non riguardavano, né potevano riguardare l'attività dell'
Deduceva, infatti, che la titolarità del credito non spettava all Controparte_9 che non era a conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto sui quali esso si fondava. Pertanto, l'eventuale notifica di atti preliminari quali l'avviso di liquidazione dell'imposta ovvero l'avviso di accertamento o l'avviso bonario, era di competenza dell'Ente impositore. Riteneva la convenuta che alcuna eccezione poteva essere sollevata nei suoi confronti e che ogni eventuale contestazione riferita al merito della pretesa trovava come unico legittimato passivo l'Ente Impositore.
Pertanto, concludeva chiedendo: <In via preliminare, ritenuta l'insussistenza del fumus boni iuris confermare l'esecutività della cartella impugnata;
nel merito, rigettare l'impugnazione proposta perché inammissibile, improponibile nonché infondata in fatto e diritto;
- in via gradata e sempre nel merito, nella denegata ipotesi di declaratoria dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dell'Ente impositore, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e tenere indenne l' da una eventuale condanna alle spese. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.>>
All'odierna udienza, la causa è stata decisa con la presente sentenza telematica.
In ragione dell'intervenuto riconoscimento del buon diritto dell'attrice da parte dell' che si è costituito al solo fine di attestare che nulla era dovuto dalla parte CP_1 opponente e che si stava procedendo allo sgravio di quanto riportato nell' avviso di addebito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (c.f.r. relazione amministrativa e provvedimento di sgravio in atti). Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, emerge dagli atti che l in corso CP_1 di giudizio, ha riconosciuto che nulla era dovuto ed ha provveduto allo sgravio in data 24.3.2025 documentandolo. Ciò posto, si determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Tenuto conto della circostanza che lo sgravio è avvenuto solo a seguito della promozione del ricorso giudiziale e successivamente alla notifica all' dello stesso, CP_1 le spese vanno poste a carico del convenuto CP_1
.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1.Dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l alle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500,00, CP_1 oltre spese generali, Iva e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 24.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Clara Ruggiero.