Decreto cautelare 29 febbraio 2024
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 17/12/2025, n. 22894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22894 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22894/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02137/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2137 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gargiulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del Decreto emesso dalla Questura di Roma in data 23.02.2024 e notificato in data 24.02.2024 con il quale è stata disposta la sospensione per la durata di gg. 8 della licenza intestata alla società -OMISSIS- s.r.l. avente ad oggetto l''autorizzazione per l'attività di trattenimenti danzanti e spettacoli musicali all''aperto presso il locale denominato “-OMISSIS- CLUB” sito in Roma -OMISSIS- (REP. QD/525/2022 – Prot. QD/8367/2022 rilasciata da Roma Capitale il 29.03.2022) con conseguente chiusura dell''attività a decorrere dalla data di notifica di detto provvedimento
b) della nota CAT. A4/2024 del 20.02.2024 con la quale il Commissariato di P.S. “Villa Glori” ha presumibilmente richiesto l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 100 del T.U. Leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, nei confronti della -OMISSIS- s.r.l. in quanto ha segnalato che il locale gestito dalla predetta società è divenuto fonte di pericolo per l''ordine e la sicurezza pubblica
c) ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. ES RG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione resa alla udienza pubblica odierna dal difensore, assunta a verbale, con la quale parte il procuratore del ricorrente dichiara di non avere più interesse al ricorso e chiede la compensazione delle spese;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
ritenuto di prenderne atto, anche in ragione del fatto che la sospensione disposta con il provvedimento impugnato è stata “scontata” da parte ricorrente e che non risulta formulata alcuna domanda risarcitoria, e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
con compensazione delle spese di lite in ragione dell’evoluzione processuale della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE NI, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
ES RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES RG | LE NI |
IL SEGRETARIO