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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/06/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2010/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2010/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STELLA Parte_1 C.F._1
DE ANGELI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELIGIO Controparte_1 C.F._2
MARAZZOLI
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni
Le parti hanno concluso congiuntamente domandando:
- Dichiarare, la separazione consensuale dei coniugi;
- Autorizzare, i coniugi a vivere separatamente;
pagina 1 di 4 - Assegnare, la casa coniugale alla SI.ra che vivrà con la minore Parte_2 [...]
sino all'anno 2029. Qualora la figlia ad oggi minorenne, non dovesse Per_1
proseguire gli studi o dovesse abbandonarli, le parti si rendono disponibili a vendere
l'immobile coniugale, prima dell'anno 2029.
- Disporre, in favore della minore , il mantenimento nella quota di € 350,00 mensili Per_1
da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese;
L'assegno Unico al 100% in carico alla signora e le spese straordinarie da dividersi nella quota del 50% Parte_2
ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Milano;
- Disporre, che si proceda con il trapasso d'intestazione dell'autovettura Panda in favore della SI.ra , con spese a carico di quest'ultima, entro il 15/06/ 2025; Parte_1
- Disporre, la chiusura dei conti correnti cointestati con esclusione di quello necessario per il pagamento del mutuo relativo alla casa coniugale. Mutuo che rimarrà da corrispondersi nella misura del 50% per ciascun coniuge;
- Lo scooter rimarrà al SI;
CP_1
- Il cane, ad oggi intestato al SI verrà intestato alla SI.ra , CP_1 Parte_1 entro il 15/06/2025 a spese di quest'ultimo e rimarrà con la signora e la figlia;
Parte_2
- Disporre, la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Mairago (LO) per la relativa annotazione.
Le parti inoltre hanno chiesto: “l'affido condiviso per la figlia minore. La stessa vista l'età (17 anni) potrà vedere il padre in qualsiasi momento accordandosi direttamente tra loro”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 30.10.2024 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando la separazione da , nonché la regolamentazione in ordine alla figlia Controparte_1
minore Per_1
Con comparsa depositata in data 13.1.2025 si è costituito , il quale ha aderito Controparte_1
alla domanda di separazione e ha domandato a sua volta la regolamentazione in ordine ad affido mantenimento e visite della figlia Per_1
All'udienza del 16.5.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e all'udienza del 3.6.2025 hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
pagina 2 di 4 2. e si sono sposati con matrimonio civile in Mairago in data Parte_1 Controparte_1
1.7.2002 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 2, Parte I, Anno 2002) e dalla loro unione sono nati due figli: il 4.5.2002 e il 15.7.2007. Per_2 Per_1
3. La domanda di separazione personale, domandata da entrambe le parti, è meritevole di accoglimento, tenuto conto del fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Parimenti deve concludersi per quanto concerne le condizioni concordate dalle parti, essendo le stesse conformi alla legge, nonché rispondenti all'interesse della figlia minore della quale Per_1 pertanto non è stato disposto l'ascolto.
4. Le spese devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali si Parte_1 Controparte_1
sono sposati con matrimonio civile in Mairago in data 1.7.2002 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 2, Parte I, Anno 2002);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Mairago di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
4) assegna a la casa coniugale, sita in Mairago via Ada Negri n 8; Parte_1
5) prende atto che la sig.ra vivrà nella casa coniugale con la minore sino Parte_1 Per_1 all'anno 2029 e qualora la figlia non dovesse proseguire gli studi o dovesse abbandonarli, Per_1 le parti si rendono disponibili a vendere l'immobile coniugale prima dell'anno 2029;
6) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore liberamente, previo accordo con la stessa, tenuto conto della sua età (anni 17);
7) dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese a , a titolo Controparte_1 Parte_1
di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT/FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
pagina 3 di 4 8) prende atto che l'autovettura Fiat Panda verrà trasferita senza corrispettivo a
[...]
a sue cure e spese entro il 15.6.2025; Parte_1
9) prende atto che lo scooter rimarrà a;
Controparte_1
10) prende atto che si impegna a trasferire a sua cura e spese il cane di sua Controparte_1
proprietà a entro il 15.6.2025; Parte_1
11) prende atto che l'assegno unico verrà percepito interamente da;
Parte_1
12) prende atto che le parti provvederanno a chiudere i conti cointestati con esclusione di quello necessario per il pagamento del mutuo relativo alla casa coniugale;
13) prende atto che le parti provvedono al pagamento del mutuo nella misura del 50% ciascuno;
14) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2010/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STELLA Parte_1 C.F._1
DE ANGELI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELIGIO Controparte_1 C.F._2
MARAZZOLI
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni
Le parti hanno concluso congiuntamente domandando:
- Dichiarare, la separazione consensuale dei coniugi;
- Autorizzare, i coniugi a vivere separatamente;
pagina 1 di 4 - Assegnare, la casa coniugale alla SI.ra che vivrà con la minore Parte_2 [...]
sino all'anno 2029. Qualora la figlia ad oggi minorenne, non dovesse Per_1
proseguire gli studi o dovesse abbandonarli, le parti si rendono disponibili a vendere
l'immobile coniugale, prima dell'anno 2029.
- Disporre, in favore della minore , il mantenimento nella quota di € 350,00 mensili Per_1
da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese;
L'assegno Unico al 100% in carico alla signora e le spese straordinarie da dividersi nella quota del 50% Parte_2
ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Milano;
- Disporre, che si proceda con il trapasso d'intestazione dell'autovettura Panda in favore della SI.ra , con spese a carico di quest'ultima, entro il 15/06/ 2025; Parte_1
- Disporre, la chiusura dei conti correnti cointestati con esclusione di quello necessario per il pagamento del mutuo relativo alla casa coniugale. Mutuo che rimarrà da corrispondersi nella misura del 50% per ciascun coniuge;
- Lo scooter rimarrà al SI;
CP_1
- Il cane, ad oggi intestato al SI verrà intestato alla SI.ra , CP_1 Parte_1 entro il 15/06/2025 a spese di quest'ultimo e rimarrà con la signora e la figlia;
Parte_2
- Disporre, la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Mairago (LO) per la relativa annotazione.
Le parti inoltre hanno chiesto: “l'affido condiviso per la figlia minore. La stessa vista l'età (17 anni) potrà vedere il padre in qualsiasi momento accordandosi direttamente tra loro”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 30.10.2024 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando la separazione da , nonché la regolamentazione in ordine alla figlia Controparte_1
minore Per_1
Con comparsa depositata in data 13.1.2025 si è costituito , il quale ha aderito Controparte_1
alla domanda di separazione e ha domandato a sua volta la regolamentazione in ordine ad affido mantenimento e visite della figlia Per_1
All'udienza del 16.5.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e all'udienza del 3.6.2025 hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
pagina 2 di 4 2. e si sono sposati con matrimonio civile in Mairago in data Parte_1 Controparte_1
1.7.2002 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 2, Parte I, Anno 2002) e dalla loro unione sono nati due figli: il 4.5.2002 e il 15.7.2007. Per_2 Per_1
3. La domanda di separazione personale, domandata da entrambe le parti, è meritevole di accoglimento, tenuto conto del fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Parimenti deve concludersi per quanto concerne le condizioni concordate dalle parti, essendo le stesse conformi alla legge, nonché rispondenti all'interesse della figlia minore della quale Per_1 pertanto non è stato disposto l'ascolto.
4. Le spese devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali si Parte_1 Controparte_1
sono sposati con matrimonio civile in Mairago in data 1.7.2002 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 2, Parte I, Anno 2002);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Mairago di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
4) assegna a la casa coniugale, sita in Mairago via Ada Negri n 8; Parte_1
5) prende atto che la sig.ra vivrà nella casa coniugale con la minore sino Parte_1 Per_1 all'anno 2029 e qualora la figlia non dovesse proseguire gli studi o dovesse abbandonarli, Per_1 le parti si rendono disponibili a vendere l'immobile coniugale prima dell'anno 2029;
6) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore liberamente, previo accordo con la stessa, tenuto conto della sua età (anni 17);
7) dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese a , a titolo Controparte_1 Parte_1
di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT/FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
pagina 3 di 4 8) prende atto che l'autovettura Fiat Panda verrà trasferita senza corrispettivo a
[...]
a sue cure e spese entro il 15.6.2025; Parte_1
9) prende atto che lo scooter rimarrà a;
Controparte_1
10) prende atto che si impegna a trasferire a sua cura e spese il cane di sua Controparte_1
proprietà a entro il 15.6.2025; Parte_1
11) prende atto che l'assegno unico verrà percepito interamente da;
Parte_1
12) prende atto che le parti provvederanno a chiudere i conti cointestati con esclusione di quello necessario per il pagamento del mutuo relativo alla casa coniugale;
13) prende atto che le parti provvedono al pagamento del mutuo nella misura del 50% ciascuno;
14) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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