Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
Sentenza 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 21/02/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00235/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00464/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2024, proposto da IO ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Pacini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Macerata, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del decreto Cat. 6/F2024/Diniego/Div. P.A.S.I. – Prot.: 0029457 del 25/06/2024 emesso dal Questore della Provincia di Macerata e notificato in data 25.6.2024 avente ad oggetto il diniego dell’istanza di rinnovo del libretto e della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche di estremi e di contenuto ignoti e specificamente del Certificato Medico/nota dell’Ufficiale Medico in S.P.E. del 27.05.2024 con cui è stata revocata la certificazione di idoneità psicofisica rilasciata in data 07.03.2024 e della nota dell’Ufficiale Medico del 18.06.2024 con la quale “Preso atto di quanto notificato da questa Questura, si conferma la revoca dell’idoneità emessa”, nella parte in cui sono lesivi dell’interesse del ricorrente e, per l’effetto, disporne l’annullamento ed adottare ogni altra decisione del caso, e se ritenuto opportuno disporre/ordinare al ricorrente di sottoporsi a visita medico legale presso la Commissione Medica Locale (o altro organo) al fine di valutare la sussistenza dei requisiti psicofisici
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Macerata e di Ministero dell'Interno;
Vista la dichiarazione resa in udienza con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IO OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha proposto ricorso, con istanza cautelare avverso gli atti in epigrafe;
Si è costituita per resistere l’Amministrazione intimata;
Con ordinanza n. 210/2024 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare, ai fini del riesame;
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2025 la causa è passata in decisione;
Alla ridetta udienza parte ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, per avere la P.A. rilasciato il 7 maggio 2025 la licenza di porto di fucile uso caccia (con validità fino al 21 aprile 2026) oggetto di causa (dep. 11 febbraio 2026);
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 34 c. 5 cpa va dichiarata cessata la materia del contendere;
Le spese di lite restano complessivamente determinate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come già stabilito in sede cautelare, oltre al rimborso del c.u. se e in quanto versato
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, che restano complessivamente determinate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, come già stabilito in sede cautelare, oltre al rimborso del c.u. se e in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
IO OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO OR | CE Anastasi |
IL SEGRETARIO