Art. 9. Assegni vitalizi
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli relative al computo della tredicesima mensilita' non si applicano in nessun caso per gli assegni vitalizi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177 .
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli relative al computo della tredicesima mensilita' non si applicano in nessun caso per gli assegni vitalizi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177 .