Art. 7. Ruoli organici
I ruoli organici del personale delle carriere direttiva e di concetto, esecutiva, del personale di dattilografia, del personale ausiliario e del personale ausiliario tecnico del Consiglio di Stato, sono stabiliti dalle tabelle A, B, C, D, E, allegate alla presente legge, in sostituzione di quelle di cui ai quadri 4, 23, 42 e 62 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , e ai quadri n. 24, 44 e 65, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
I ruoli organici del personale delle carriere direttiva e di concetto, esecutiva, del personale di dattilografia, del personale ausiliario e del personale ausiliario tecnico del Consiglio di Stato, sono stabiliti dalle tabelle A, B, C, D, E, allegate alla presente legge, in sostituzione di quelle di cui ai quadri 4, 23, 42 e 62 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , e ai quadri n. 24, 44 e 65, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .