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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19053/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 19053/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in via SUSA 30 Parte_1 C.F._1
TORINO presso lo studio dell'avv. BARDIN ENRICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA CP_1 C.F._2
RESISTENZA 5 CUORGNE', presso lo studio degli avv. MARA GRISOLANO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: come da note del 3/10/2024 e verbale di udienza dell'11/12/2024
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni aversa domanda, eccezione e deduzione, previ gli incombenti di rito,
a parziale modifica della sentenza n. 23/2022 del Tribunale di Aosta, - disporre che il padre trascorra con i figli, nel periodo settembre-giugno di ciascun anno, 10 fine settimana e, quindi, uno al mese, preferibilmente, tenuto conto delle indicazioni della prole e salvo diverso accordo tra le parti, il secondo del mese, dalle 19,00 del venerdì sera, con accompagnamento dei minori da parte della madre a Gressoney dal padre, sino alle 19,00 della domenica, quando il padre li riaccompagnerà dalla madre, ove la distanza tra le abitazioni sia maggiore di 100 chilometri;
- disporre che, tenuto conto delle indicazioni della prole e salvo diverso accordo tra le parti, durante le vacanze estive il padre trascorra con i figli i periodi dal 15 giugno al 15 luglio e poi dal 16 agosto al 3 settembre di ciascun anno, mentre in quelle natalizie trascorre ad anni alterni i periodi 23-
30 dicembre, 31 dicembre–6 gennaio, che anche le vacanze di Carnevale e Pasqua siano alternate tra i genitori (un anno Carnevale con padre e Pasqua con la madre e l'anno successivo al contrario), come pure eventuali Ponti nel corso dell'anno. Con riferimento ai compleanni dei ragazzini, disporre che lo Per_1 trascorra con il padre, cadendo nel periodo di spettanza del medesimo, salva diversa volontà del minore o salvo diverso accordo tra le parti, mentre lo trascorra con i genitori ad anni alterni, negli anni pari Per_2 con la madre e in quelli dispari con il padre. Salvo diverso accordo tra le parti, gli accompagnamenti dei figli
a Gressoney saranno a cura della madre, mentre i riaccompagnamenti presso quest'ultima saranno a carico del padre, ove la distanza tra le abitazioni sia maggiore di 100 chilometri;
- dato atto della disponibilità manifestata dalla signora alla nomina di un coordinatore genitoriale, invitare il signor Parte_1 CP_1
a procedere in tal senso, allo scopo di gestire e limitare la conflittualità attualmente esistente tra le parti
[...]
e che costituisce un innegabile fattore di rischio evolutivo per i due figli, agevolando i rapporti tra i genitori nell'ottica del benessere dei ragazzini Si producono: 10) referto 13.9.2024 Dottoressa Marostica, Pediatra;
11) biglietto di per la Festa del Papà 2024. Con ogni più ampia riserva, anche in relazione alle Per_2 formulande difese e conclusioni di controparte. Con il favore delle spese e competenze del giudizio, oltre maggiorazioni di legge, oltre rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14 e successive modifiche, oltre CPA ed IVA nelle previste misure ed oltre eventuali spese di CTU e CTP.”
Per la parte resistente: come da note depositate in data 4/10/2024 e verbale di udienza dell'11/12/2024
“CONCLUSIONI “Voglia il Giudice in parziale modifica della sentenza numero 23/2022, resa dal Tribunale di Aosta in data 20 gennaio 2022, che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili conseguenti la trascrizione del matrimonio contratto tra la signora e il signor - disporre che i minori Parte_1 CP_1
e HI RI trascorrano con il padre nel periodo settembre-giugno 10 fine settimana, Per_1 corrispondenti, salvo diverso accordo, ad uno al mese, da sabato mattina a domenica sera, che saranno concordati entro la fine del mese precedente tenuto conto anche delle indicazioni della prole;
- nulla oppone
a suddividere a metà con la madre il periodo natalizio comprensivo, ad anni alterni, del Natale o del
Capodanno (dal 20 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio); - ferme nel resto le disposizioni previste dalla sentenza di divorzio. Spese come per legge.”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n 23/2022 del 20/1/2022 il Tribunale di Aosta ha pronunciato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 31/10/2023 ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1
di divorzio relativamente al diritto di visita padre-figli, domandando di disporsi un calendario “standard”, e cioè che tenga conto di incontri infrasettimanali e fine settimana alternati, al fine di consentire un rapporto padre-figli stabile e continuativo.
Con comparsa depositata il 18/12/2023 si è costituito e, pur aderendo alla domanda di CP_1
modifica delle condizioni di divorzio tesa a intensificare le visite, ha domandato di disporsi un calendario che contemperi la distanza geografica (egli risiede in Gressoney) e anche la sua attività lavorativa (ristoratore/ albergatore).
All'udienza del 17/1/2024 sono comparse personalmente le parti con i rispettivi difensori e, all'esito dell'ascolto, il giudice relatore, ritenuta la necessità di procedere all'ascolto del figlio primogenito, ha fissato udienza per tale incombenza.
All'udienza del 21/2/2024 sono comparse le parti e il figlio . Si è proceduto all'ascolto del Per_1 minore, e, all'esito, il giudice relatore ha assegnato alle parti termine per il deposito di note e si è riservato di provvedere.
A scioglimento della riserva, il giudice relatore ha emanato provvedimenti provvisori e ha fissato udienza di discussione al 9/10/2024.
Con memoria depositata il 5/6/2024 l'avv Mauro Carena dichiarava di dismettere il mandato;
In data 19/9/2023 per parte ricorrente si è costituito nuovo difensore, l'avv. Enrica Bardin
Con memoria depositata il 7/10/2024 gli avv.ti Magda Naggar e Alberto Civallero hanno dismesso il mandato per parte resistente.
L'udienza di discussone del 9/10/2024 subiva così un rinvio per consentire al sig. di CP_1
munirsi di nuovo difensore.
All'udienza del 11/12/2024 comparivano le parti e i rispettivi difensori, i quali richiamavano i propri scritti e precisavano l'accordo raggiunto in punto di suddivisione delle vacanze natalizie.
Il giudice relatore si riservava in collegio per la decisione.
***
Premesso che la causa può essere decisa senza necessità di istruttoria, vanno confermati i provvedimenti adottati in via provvisoria all'esito dell'ascolto che qui di seguito si riportano:
“Premesso che le parti sono genitori di due figli, di anni 14 e di anni 9, entrambi Per_1 Per_2 collocati presso la madre, residente in [...], l'attuale regime di affidamento e di visita paterno così come concordato in sede di divorzio, risalente al 2022, prevede che i figli trascorrano con il padre, res. in Val d'Aosta, “…il periodo dalla fine della scuola sino alla prima settimana di luglio e dall'ultima di agosto sino alla ripresa dell'attività scolastica;
le festività saranno trascorse dai genitori ad anni alterni per l'intero periodo di vacanza scolastica;
festeggeranno quelle pasquali con il padre negli anni dispari e quelle natalizie negli anni pari e viceversa l'anno successivo mentre eventuali altri periodi saranno determinati su accordo dei genitori”.
La richiesta di modifica si fonda sulla pretesa “situazione di disagio” vissuta dai figli “…causata dalle sporadiche, se non occasionali visite con il padre”, e mira a “stabilire un rapporto costante di frequentazione tra padre e figli, con frequenza settimanale” e secondo un determinato calendario, per altro successivamente rivisto.
Il convenuto si è costituito nulla opponendo ad una ridefinizione dei tempi di permanenza dei figli presso di lui, dovendosi tuttavia tenere conto del fatto che la madre si è trasferita da Gressoney, ove egli vive e lavora, a Torino con i figli, e che, egli, nella stessa località montana, esercita un'attività lavorativa di ristoratore/albergatore che si concentrerebbe proprio nei “…fine settimana mentre la madre allontanandosi da Gressoney si è stabilita a Torino, ciò che di fatto ha impedito ai bambini di mantenere quella quotidianità con il padre a cui loro erano abituati”.
Egli pertanto, “confermati i periodi di vacanze estive che i ragazzi trascorrono con il padre che, una volta chiuso il B&B a Gressoney, trascorre i mesi estivi all'isola d'Elba dove il nonno paterno ha una casa di vacanza”, ha proposto di trascorrere con i figli “10 fine settimana nel corso dell'anno con onere a carico dello stesso di comunicare il periodo entro il 30 del mese precedente”, suddividendo a metà con la madre il periodo natalizio comprensivo, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno
(dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio), opponendosi alla previsione di incontri infrasettimanali per ragioni lavorative.
Successivamente al deposito delle memorie, la ricorrente a verbale di udienza dichiarava di rinunciare ad una regolamentazione rigida relativamente ai giorni infrasettimanali.
Ascoltato il minore, le parti hanno quindi depositato memorie insistendo sulle rispettive posizioni.
Ciò premesso appare necessario, all'esito dell'ascolto, adottare un provvedimento urgente di modifica del regime di vista paterno.
, premesso di vedere il padre “…per tutte le vacanze di Pasqua, fine agosto/primi di Per_1 settembre (dal 20 agosto all'inizio della scuola) e qualche volta a Natale. Durante l'anno non ci vediamo per niente…”, ha infatti lasciato trapelare un senso di disagio quando afferma “… vorrei cambiare questo sistema perché soffriamo molto la mancanza del padre, vorrei vederlo più spesso.
Così parlo anche per mio fratello. Non avrei problemi ad andare da lui. Potrei conciliare la cosa anche con il calcio ne ho già parlato con l'allenatore. So che PÀ gestisce un b&b e un ristorante in Val d'Aosta e potrei anche dargli una mano se me lo chiedesse…”.
Si tratta di indicazioni che non possono essere tralasciate e che hanno rilievo anche per il fratello essendo impensabile un regime diversificato. Dovendosi contemperare le esigenze della prole con quelle lavorative del padre che svolge un'attività che. notoriamente, impegna soprattutto nei w.e.; tenuto conto altresì della necessità di evitare ai minori frequenti e faticosi spostamenti (presumibili stante gli impegni paterni) avuto riguardo alla distanza tra le rispettive abitazioni, la proposta del RI appare ragionevole quanto meno in via provvisoria, con la precisazione che i 10 fine settimana proposti, dovranno corrispondere, salvo diverso accordo, onde garantire continuità nelle relazioni, ad uno al mese, da sabato mattina a domenica sera, nel periodo corrente da settembre a giugno (in sostanza durante il periodo scolastico), che saranno concordati entro la fine del mese precedente tenuto conto anche delle indicazioni della prole.
Non c'è motivo invece di intervenire, al momento sul regime delle vacanze
PQM
: modifica in via provvisoria ed urgente le condizioni di divorzio, disponendo che il padre trascorra con i figli, nel periodo settembre – giugno, 10 fine settimana, corrispondenti, salvo diverso accordo, ad uno al mese, da sabato mattina a domenica sera, che saranno concordati entro la fine del mese precedente tenuto conto anche delle indicazioni della prole”.
Per venire all'esame delle questioni rimaste controverse, si ritiene in primis ragionevole anticipare l'inizio del w.e. paterno al venerdì sera, dalle 19 in avanti tanto più che la madre si è resa disponibile ad accompagnarli: al di là dell'esigenza dei figli di “dormire un po' di più” il sabato mattina si tratta dell'unico w.e. al mese che i figli trascorrono dal PÀ, e appare dunque necessario assicurare una tempistica più significativa e, al tempo stesso, assicurare alla madre
(almeno) un w.e. in cui possa gestire in autonomia il suo tempo.
Tenuto conto, si ripete della disponibilità materna ad accompagnare i figli a Gressoney dal padre nel w.e di spettanza, secondo un criterio di alternanza sarà il PÀ a riaccompagnare i figli a casa al termine del w.e..
Pare del resto che la prassi sia in tal senso.
Inoltre, onde evitare discussioni, si indica nel secondo week end del mese quello di spettanza paterna, salvo naturalmente diverso accordo in base alle esigenze e desiderata della prole.
L'indicazione materna non ha ricevuto, del resto, specifica contestazione.
Quanto alle vacanze natalizie le parti si sono accordati, dovendosi dunque prevedere che le stesse siano divise a metà, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno (dal 20 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio). In ogni caso si tratta di introdurre un regime che i genitori potranno sempre modificare e questo vale anche per le vacanze estive e per eventuali incontri infrasettimanali che, tenuto conto delle esigenze lavorative paterne, non pare possibile regolamentare in modo rigido.
Rispetto alla nomina di coordinatore genitoriale suggerita dalla ricorrente non si registra accordo.
L'esito complessivo della lite impone di compensare le spese.
pqm
modifica le condizioni di divorzio tra le parti come segue:
a) Dispone che il padre trascorra con i figli, nel periodo settembre – giugno, 10 fine settimana, corrispondenti di regola ad uno al mese, salvo diverso accordo il secondo del mese, da venerdì sera dalla 19 in avanti con accompagnamento da parte della madre, sino alla domenica sera, con riaccompagnamento a casa da parte del padre.
b) Dispone che le vacanze natalizie siano divise a metà, ad anni alterni, del Natale o del
Capodanno (dal 20 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio).
c) Fermo il resto.
d) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
09/05/2025
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 19053/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in via SUSA 30 Parte_1 C.F._1
TORINO presso lo studio dell'avv. BARDIN ENRICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA CP_1 C.F._2
RESISTENZA 5 CUORGNE', presso lo studio degli avv. MARA GRISOLANO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: come da note del 3/10/2024 e verbale di udienza dell'11/12/2024
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni aversa domanda, eccezione e deduzione, previ gli incombenti di rito,
a parziale modifica della sentenza n. 23/2022 del Tribunale di Aosta, - disporre che il padre trascorra con i figli, nel periodo settembre-giugno di ciascun anno, 10 fine settimana e, quindi, uno al mese, preferibilmente, tenuto conto delle indicazioni della prole e salvo diverso accordo tra le parti, il secondo del mese, dalle 19,00 del venerdì sera, con accompagnamento dei minori da parte della madre a Gressoney dal padre, sino alle 19,00 della domenica, quando il padre li riaccompagnerà dalla madre, ove la distanza tra le abitazioni sia maggiore di 100 chilometri;
- disporre che, tenuto conto delle indicazioni della prole e salvo diverso accordo tra le parti, durante le vacanze estive il padre trascorra con i figli i periodi dal 15 giugno al 15 luglio e poi dal 16 agosto al 3 settembre di ciascun anno, mentre in quelle natalizie trascorre ad anni alterni i periodi 23-
30 dicembre, 31 dicembre–6 gennaio, che anche le vacanze di Carnevale e Pasqua siano alternate tra i genitori (un anno Carnevale con padre e Pasqua con la madre e l'anno successivo al contrario), come pure eventuali Ponti nel corso dell'anno. Con riferimento ai compleanni dei ragazzini, disporre che lo Per_1 trascorra con il padre, cadendo nel periodo di spettanza del medesimo, salva diversa volontà del minore o salvo diverso accordo tra le parti, mentre lo trascorra con i genitori ad anni alterni, negli anni pari Per_2 con la madre e in quelli dispari con il padre. Salvo diverso accordo tra le parti, gli accompagnamenti dei figli
a Gressoney saranno a cura della madre, mentre i riaccompagnamenti presso quest'ultima saranno a carico del padre, ove la distanza tra le abitazioni sia maggiore di 100 chilometri;
- dato atto della disponibilità manifestata dalla signora alla nomina di un coordinatore genitoriale, invitare il signor Parte_1 CP_1
a procedere in tal senso, allo scopo di gestire e limitare la conflittualità attualmente esistente tra le parti
[...]
e che costituisce un innegabile fattore di rischio evolutivo per i due figli, agevolando i rapporti tra i genitori nell'ottica del benessere dei ragazzini Si producono: 10) referto 13.9.2024 Dottoressa Marostica, Pediatra;
11) biglietto di per la Festa del Papà 2024. Con ogni più ampia riserva, anche in relazione alle Per_2 formulande difese e conclusioni di controparte. Con il favore delle spese e competenze del giudizio, oltre maggiorazioni di legge, oltre rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14 e successive modifiche, oltre CPA ed IVA nelle previste misure ed oltre eventuali spese di CTU e CTP.”
Per la parte resistente: come da note depositate in data 4/10/2024 e verbale di udienza dell'11/12/2024
“CONCLUSIONI “Voglia il Giudice in parziale modifica della sentenza numero 23/2022, resa dal Tribunale di Aosta in data 20 gennaio 2022, che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili conseguenti la trascrizione del matrimonio contratto tra la signora e il signor - disporre che i minori Parte_1 CP_1
e HI RI trascorrano con il padre nel periodo settembre-giugno 10 fine settimana, Per_1 corrispondenti, salvo diverso accordo, ad uno al mese, da sabato mattina a domenica sera, che saranno concordati entro la fine del mese precedente tenuto conto anche delle indicazioni della prole;
- nulla oppone
a suddividere a metà con la madre il periodo natalizio comprensivo, ad anni alterni, del Natale o del
Capodanno (dal 20 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio); - ferme nel resto le disposizioni previste dalla sentenza di divorzio. Spese come per legge.”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n 23/2022 del 20/1/2022 il Tribunale di Aosta ha pronunciato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 31/10/2023 ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1
di divorzio relativamente al diritto di visita padre-figli, domandando di disporsi un calendario “standard”, e cioè che tenga conto di incontri infrasettimanali e fine settimana alternati, al fine di consentire un rapporto padre-figli stabile e continuativo.
Con comparsa depositata il 18/12/2023 si è costituito e, pur aderendo alla domanda di CP_1
modifica delle condizioni di divorzio tesa a intensificare le visite, ha domandato di disporsi un calendario che contemperi la distanza geografica (egli risiede in Gressoney) e anche la sua attività lavorativa (ristoratore/ albergatore).
All'udienza del 17/1/2024 sono comparse personalmente le parti con i rispettivi difensori e, all'esito dell'ascolto, il giudice relatore, ritenuta la necessità di procedere all'ascolto del figlio primogenito, ha fissato udienza per tale incombenza.
All'udienza del 21/2/2024 sono comparse le parti e il figlio . Si è proceduto all'ascolto del Per_1 minore, e, all'esito, il giudice relatore ha assegnato alle parti termine per il deposito di note e si è riservato di provvedere.
A scioglimento della riserva, il giudice relatore ha emanato provvedimenti provvisori e ha fissato udienza di discussione al 9/10/2024.
Con memoria depositata il 5/6/2024 l'avv Mauro Carena dichiarava di dismettere il mandato;
In data 19/9/2023 per parte ricorrente si è costituito nuovo difensore, l'avv. Enrica Bardin
Con memoria depositata il 7/10/2024 gli avv.ti Magda Naggar e Alberto Civallero hanno dismesso il mandato per parte resistente.
L'udienza di discussone del 9/10/2024 subiva così un rinvio per consentire al sig. di CP_1
munirsi di nuovo difensore.
All'udienza del 11/12/2024 comparivano le parti e i rispettivi difensori, i quali richiamavano i propri scritti e precisavano l'accordo raggiunto in punto di suddivisione delle vacanze natalizie.
Il giudice relatore si riservava in collegio per la decisione.
***
Premesso che la causa può essere decisa senza necessità di istruttoria, vanno confermati i provvedimenti adottati in via provvisoria all'esito dell'ascolto che qui di seguito si riportano:
“Premesso che le parti sono genitori di due figli, di anni 14 e di anni 9, entrambi Per_1 Per_2 collocati presso la madre, residente in [...], l'attuale regime di affidamento e di visita paterno così come concordato in sede di divorzio, risalente al 2022, prevede che i figli trascorrano con il padre, res. in Val d'Aosta, “…il periodo dalla fine della scuola sino alla prima settimana di luglio e dall'ultima di agosto sino alla ripresa dell'attività scolastica;
le festività saranno trascorse dai genitori ad anni alterni per l'intero periodo di vacanza scolastica;
festeggeranno quelle pasquali con il padre negli anni dispari e quelle natalizie negli anni pari e viceversa l'anno successivo mentre eventuali altri periodi saranno determinati su accordo dei genitori”.
La richiesta di modifica si fonda sulla pretesa “situazione di disagio” vissuta dai figli “…causata dalle sporadiche, se non occasionali visite con il padre”, e mira a “stabilire un rapporto costante di frequentazione tra padre e figli, con frequenza settimanale” e secondo un determinato calendario, per altro successivamente rivisto.
Il convenuto si è costituito nulla opponendo ad una ridefinizione dei tempi di permanenza dei figli presso di lui, dovendosi tuttavia tenere conto del fatto che la madre si è trasferita da Gressoney, ove egli vive e lavora, a Torino con i figli, e che, egli, nella stessa località montana, esercita un'attività lavorativa di ristoratore/albergatore che si concentrerebbe proprio nei “…fine settimana mentre la madre allontanandosi da Gressoney si è stabilita a Torino, ciò che di fatto ha impedito ai bambini di mantenere quella quotidianità con il padre a cui loro erano abituati”.
Egli pertanto, “confermati i periodi di vacanze estive che i ragazzi trascorrono con il padre che, una volta chiuso il B&B a Gressoney, trascorre i mesi estivi all'isola d'Elba dove il nonno paterno ha una casa di vacanza”, ha proposto di trascorrere con i figli “10 fine settimana nel corso dell'anno con onere a carico dello stesso di comunicare il periodo entro il 30 del mese precedente”, suddividendo a metà con la madre il periodo natalizio comprensivo, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno
(dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio), opponendosi alla previsione di incontri infrasettimanali per ragioni lavorative.
Successivamente al deposito delle memorie, la ricorrente a verbale di udienza dichiarava di rinunciare ad una regolamentazione rigida relativamente ai giorni infrasettimanali.
Ascoltato il minore, le parti hanno quindi depositato memorie insistendo sulle rispettive posizioni.
Ciò premesso appare necessario, all'esito dell'ascolto, adottare un provvedimento urgente di modifica del regime di vista paterno.
, premesso di vedere il padre “…per tutte le vacanze di Pasqua, fine agosto/primi di Per_1 settembre (dal 20 agosto all'inizio della scuola) e qualche volta a Natale. Durante l'anno non ci vediamo per niente…”, ha infatti lasciato trapelare un senso di disagio quando afferma “… vorrei cambiare questo sistema perché soffriamo molto la mancanza del padre, vorrei vederlo più spesso.
Così parlo anche per mio fratello. Non avrei problemi ad andare da lui. Potrei conciliare la cosa anche con il calcio ne ho già parlato con l'allenatore. So che PÀ gestisce un b&b e un ristorante in Val d'Aosta e potrei anche dargli una mano se me lo chiedesse…”.
Si tratta di indicazioni che non possono essere tralasciate e che hanno rilievo anche per il fratello essendo impensabile un regime diversificato. Dovendosi contemperare le esigenze della prole con quelle lavorative del padre che svolge un'attività che. notoriamente, impegna soprattutto nei w.e.; tenuto conto altresì della necessità di evitare ai minori frequenti e faticosi spostamenti (presumibili stante gli impegni paterni) avuto riguardo alla distanza tra le rispettive abitazioni, la proposta del RI appare ragionevole quanto meno in via provvisoria, con la precisazione che i 10 fine settimana proposti, dovranno corrispondere, salvo diverso accordo, onde garantire continuità nelle relazioni, ad uno al mese, da sabato mattina a domenica sera, nel periodo corrente da settembre a giugno (in sostanza durante il periodo scolastico), che saranno concordati entro la fine del mese precedente tenuto conto anche delle indicazioni della prole.
Non c'è motivo invece di intervenire, al momento sul regime delle vacanze
PQM
: modifica in via provvisoria ed urgente le condizioni di divorzio, disponendo che il padre trascorra con i figli, nel periodo settembre – giugno, 10 fine settimana, corrispondenti, salvo diverso accordo, ad uno al mese, da sabato mattina a domenica sera, che saranno concordati entro la fine del mese precedente tenuto conto anche delle indicazioni della prole”.
Per venire all'esame delle questioni rimaste controverse, si ritiene in primis ragionevole anticipare l'inizio del w.e. paterno al venerdì sera, dalle 19 in avanti tanto più che la madre si è resa disponibile ad accompagnarli: al di là dell'esigenza dei figli di “dormire un po' di più” il sabato mattina si tratta dell'unico w.e. al mese che i figli trascorrono dal PÀ, e appare dunque necessario assicurare una tempistica più significativa e, al tempo stesso, assicurare alla madre
(almeno) un w.e. in cui possa gestire in autonomia il suo tempo.
Tenuto conto, si ripete della disponibilità materna ad accompagnare i figli a Gressoney dal padre nel w.e di spettanza, secondo un criterio di alternanza sarà il PÀ a riaccompagnare i figli a casa al termine del w.e..
Pare del resto che la prassi sia in tal senso.
Inoltre, onde evitare discussioni, si indica nel secondo week end del mese quello di spettanza paterna, salvo naturalmente diverso accordo in base alle esigenze e desiderata della prole.
L'indicazione materna non ha ricevuto, del resto, specifica contestazione.
Quanto alle vacanze natalizie le parti si sono accordati, dovendosi dunque prevedere che le stesse siano divise a metà, ad anni alterni, del Natale o del Capodanno (dal 20 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio). In ogni caso si tratta di introdurre un regime che i genitori potranno sempre modificare e questo vale anche per le vacanze estive e per eventuali incontri infrasettimanali che, tenuto conto delle esigenze lavorative paterne, non pare possibile regolamentare in modo rigido.
Rispetto alla nomina di coordinatore genitoriale suggerita dalla ricorrente non si registra accordo.
L'esito complessivo della lite impone di compensare le spese.
pqm
modifica le condizioni di divorzio tra le parti come segue:
a) Dispone che il padre trascorra con i figli, nel periodo settembre – giugno, 10 fine settimana, corrispondenti di regola ad uno al mese, salvo diverso accordo il secondo del mese, da venerdì sera dalla 19 in avanti con accompagnamento da parte della madre, sino alla domenica sera, con riaccompagnamento a casa da parte del padre.
b) Dispone che le vacanze natalizie siano divise a metà, ad anni alterni, del Natale o del
Capodanno (dal 20 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio).
c) Fermo il resto.
d) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
09/05/2025
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento