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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/11/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2198/2024 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AM RM LB
OPPONENTE contro
) rappresentato e difeso dall'Avv. MALOMO LUIGI CP_1 P.IVA_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.I fatti di causa
Con atto di citazione in opposizione a precetto del 22.11.24, ex artt. 615 e 617 c.p.c.,
[...]
proponeva opposizione al precetto a lui notificato in data 04.11.2024, da Parte_1 CP_1
con cui veniva allo stesso intimato il pagamento di € 13.047,14 oltre interessi legali e
[...]
rivalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione del credito al saldo effettivo, le spese di notifica, IVA se dovuta, successive ed occorrende.
Deduceva l'opponente, l'irregolarità formale del titolo esecutivo per difetto di attestazione di conformità all'originale ex art. 475 c.p.c., la genericità ed erroneità dell'importo precettato, specie con riferimento al calcolo degli interessi, nonché la pendenza del giudizio di appello pagina 1 di 5 R.G. 316/2024 della Corte di Appello di Catanzaro per la declaratoria di inesistenza del credito azionato.
Sulla scorta di tali rilievi chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: <piaccia all'ill.mo tribunale di castrovillari adito, contrariis reiectis, e previa ogni declaratoria necessaria rito, in accoglimento della presente opposizione per tutti i motivi sopra esposti
In via preliminare
1) Disporre l'immediata sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato in data 04.11.2024 e/o del titolo decreto ingiuntivo nr. 725/2014
(R.G. n. 3436/2014) emesso dal Tribunale di Castrovillari, ovvero gli effetti processuali e sostanziali dell'atto di precetto stesso, sussistendo i gravi motivi rappresentati nel presente atto.
2) In subordine, adottare qualsiasi provvedimento ritenuto utile e opportuno al fine di paralizzare l'azionanda esecuzione almeno fino alla definizione del giudizio di appello nr.
316/2024 RGA pendente innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro con prossima udienza al
24.03.2025.
Nel merito
3) Accertare e dichiarare l'improcedibilità/nullità/annullabilità/inefficacia del titolo esecutivo e del pedissequo atto di precetto notificati in data 04.11.2024 dalla per tutti i CP_1
motivi sopra esposti, in particolare per le irregolarità formali degli stessi e tenuto peculiare riguardo all'importo determinato a titolo di interessi nell'atto di precetto.
4) In subordine, accertare l'esatto importo dovuto dal sig. . Parte_1
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, Iva e Cpa come per legge.
Si costituiva in giudizio l'opposta la quale contestava le avverse deduzioni di cui deduceva l'infondatezza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
– rigettare integralmente la spiegata istanza di parte opponente di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato in data 04.11.2024 e/o del titolo decreto ingiuntivo N.
725/2014 (R.G. n. 3436/2014) emesso dal Tribunale di Castrovillari, ovvero gli effetti processuali e sostanziali dell'atto di precetto stesso, un quanto infondata in fatto e diritto e per manifesta insussistenza del fomus boni iuris e del periculum in mora;
nel merito:
pagina 2 di 5 – rigettare la spiegata opposizione in quanto, per i motivi su esposti, inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata in diritto ed in fatto e di conseguenza confermare l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1/2024 emessa dal Tribunale di Castrovillari in data
29.12.2024 e pubblicata in data 02.01.2024 a definizione del giudizio n. 162/2015 R.G.A.C. proposto dall'avv. a in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 725/2014 reso Parte_1
dal Tribunale di Castrovillari in ogni sua parte;
– in ogni caso confermare e ritenere dovuti gli interessi legali calcolati al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in ossequio all'art. 1284 co. 4 c.c., riconosciuti dal Decreto Ingiuntivo n. 725/2014 Tribunale di Castrovillari
e confermati con la sentenza n. 1/2024 emessa dal Tribunale di Castrovillari in data
29.12.2024 e pubblicata in data 02.01.2024 a definizione del giudizio di opposizione n.
162/2015 R.G.A.C. proposto dall'Avv. ; Parte_1
– in estremo subordine, e per mero tuziorismo difensivo, accertare l'esatto importo dovuto dall'Avv. alla società in esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. Parte_1 CP_1
725/2014 Tribunale di Castrovillari confermato e reso esecutivo con sentenza n. 1/2024 emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 29.12.2024 e pubblicata in data 02.01.2024 a definizione del giudizio di opposizione n. 162/2015 R.G.A.C.;
– condannare, in ogni caso, – C.F.: – al Parte_1 C.F._1
risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., stante l'eccesso e l'abuso del mezzo processuale connotato da dolo o colpa grave, nella misura che l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzioni riterrà equa e di Giustizia ed in ogni caso non inferiore al doppio delle liquidande spese di lite sostenute dalla società in ossequio al D.M. CP_1
55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022.
All'udienza del 07.07.25 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto.
Sulla scorta della documentazione offerta in comunicazione, all'udienza del 27.11.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Sul merito del giudizio: Sull' irregolarità formale del titolo esecutivo per difetto di attestazione di conformità all'originale ex art. 475 c.p.c.
pagina 3 di 5 L'eccezione è fondata. Come noto, ai sensi dell'art. 475 c.p.c., le sentenze e gli altri atti dell'autorità giudiziaria , possono valere come titolo per l'esecuzione forzata, solo se rilasciati e prodotti in copia dichiarata conforme all'originale.
Tale attestazione costituisce condizione necessaria dell'azione esecutiva, avendo la funzione di distinguere la copia idonea a fondare l'esecuzione da ogni altra copia semplice o autentica del provvedimento giudiziale.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 725/2014 prodotto dall'opposta risulta privo dell'attestazione di conformità all'originale ex art. 475 c.p.c.. Ne consegue che esso non può ritenersi titolo esecutivo in senso formale, e quindi non è idoneo a sorreggere l'atto di precetto notificato.
Non può condividersi la tesi dell'opposta secondo cui la mancanza dell'attestazione sarebbe sanata dall'attestazione di conformità contenuta nella relata di notifica, trattandosi di atto proveniente dalla parte, la quale non reca il nome del “file” che si assume essere attestato in copia conforme all'originale e non dà atto se l'estrazione della copia informatica riguardi il corrispondente documento originale in formato cartaceo oppure in formato digitale, contenuto nel fascicolo telematico non specificato, né detta attestazione risulta rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 475 c.p.c.
Tali considerazioni risultano assorbenti, con la conseguenza che il precetto notificato da deve ritenersi nullo, per violazione dell'art.475 c.p.c.. CP_1
3. Sulle spese di lite
Appare equo, trattandosi di questioni interpretative, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del precetto notificato in data 04.11.24
Spese compensate pagina 4 di 5 Castrovillari, 11 novembre 2025
Il Giudice
dott. Beatrice Magaro'
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2198/2024 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AM RM LB
OPPONENTE contro
) rappresentato e difeso dall'Avv. MALOMO LUIGI CP_1 P.IVA_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.I fatti di causa
Con atto di citazione in opposizione a precetto del 22.11.24, ex artt. 615 e 617 c.p.c.,
[...]
proponeva opposizione al precetto a lui notificato in data 04.11.2024, da Parte_1 CP_1
con cui veniva allo stesso intimato il pagamento di € 13.047,14 oltre interessi legali e
[...]
rivalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione del credito al saldo effettivo, le spese di notifica, IVA se dovuta, successive ed occorrende.
Deduceva l'opponente, l'irregolarità formale del titolo esecutivo per difetto di attestazione di conformità all'originale ex art. 475 c.p.c., la genericità ed erroneità dell'importo precettato, specie con riferimento al calcolo degli interessi, nonché la pendenza del giudizio di appello pagina 1 di 5 R.G. 316/2024 della Corte di Appello di Catanzaro per la declaratoria di inesistenza del credito azionato.
Sulla scorta di tali rilievi chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: <piaccia all'ill.mo tribunale di castrovillari adito, contrariis reiectis, e previa ogni declaratoria necessaria rito, in accoglimento della presente opposizione per tutti i motivi sopra esposti
In via preliminare
1) Disporre l'immediata sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato in data 04.11.2024 e/o del titolo decreto ingiuntivo nr. 725/2014
(R.G. n. 3436/2014) emesso dal Tribunale di Castrovillari, ovvero gli effetti processuali e sostanziali dell'atto di precetto stesso, sussistendo i gravi motivi rappresentati nel presente atto.
2) In subordine, adottare qualsiasi provvedimento ritenuto utile e opportuno al fine di paralizzare l'azionanda esecuzione almeno fino alla definizione del giudizio di appello nr.
316/2024 RGA pendente innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro con prossima udienza al
24.03.2025.
Nel merito
3) Accertare e dichiarare l'improcedibilità/nullità/annullabilità/inefficacia del titolo esecutivo e del pedissequo atto di precetto notificati in data 04.11.2024 dalla per tutti i CP_1
motivi sopra esposti, in particolare per le irregolarità formali degli stessi e tenuto peculiare riguardo all'importo determinato a titolo di interessi nell'atto di precetto.
4) In subordine, accertare l'esatto importo dovuto dal sig. . Parte_1
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, Iva e Cpa come per legge.
Si costituiva in giudizio l'opposta la quale contestava le avverse deduzioni di cui deduceva l'infondatezza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
– rigettare integralmente la spiegata istanza di parte opponente di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato in data 04.11.2024 e/o del titolo decreto ingiuntivo N.
725/2014 (R.G. n. 3436/2014) emesso dal Tribunale di Castrovillari, ovvero gli effetti processuali e sostanziali dell'atto di precetto stesso, un quanto infondata in fatto e diritto e per manifesta insussistenza del fomus boni iuris e del periculum in mora;
nel merito:
pagina 2 di 5 – rigettare la spiegata opposizione in quanto, per i motivi su esposti, inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata in diritto ed in fatto e di conseguenza confermare l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1/2024 emessa dal Tribunale di Castrovillari in data
29.12.2024 e pubblicata in data 02.01.2024 a definizione del giudizio n. 162/2015 R.G.A.C. proposto dall'avv. a in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 725/2014 reso Parte_1
dal Tribunale di Castrovillari in ogni sua parte;
– in ogni caso confermare e ritenere dovuti gli interessi legali calcolati al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in ossequio all'art. 1284 co. 4 c.c., riconosciuti dal Decreto Ingiuntivo n. 725/2014 Tribunale di Castrovillari
e confermati con la sentenza n. 1/2024 emessa dal Tribunale di Castrovillari in data
29.12.2024 e pubblicata in data 02.01.2024 a definizione del giudizio di opposizione n.
162/2015 R.G.A.C. proposto dall'Avv. ; Parte_1
– in estremo subordine, e per mero tuziorismo difensivo, accertare l'esatto importo dovuto dall'Avv. alla società in esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. Parte_1 CP_1
725/2014 Tribunale di Castrovillari confermato e reso esecutivo con sentenza n. 1/2024 emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 29.12.2024 e pubblicata in data 02.01.2024 a definizione del giudizio di opposizione n. 162/2015 R.G.A.C.;
– condannare, in ogni caso, – C.F.: – al Parte_1 C.F._1
risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., stante l'eccesso e l'abuso del mezzo processuale connotato da dolo o colpa grave, nella misura che l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzioni riterrà equa e di Giustizia ed in ogni caso non inferiore al doppio delle liquidande spese di lite sostenute dalla società in ossequio al D.M. CP_1
55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022.
All'udienza del 07.07.25 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto.
Sulla scorta della documentazione offerta in comunicazione, all'udienza del 27.11.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Sul merito del giudizio: Sull' irregolarità formale del titolo esecutivo per difetto di attestazione di conformità all'originale ex art. 475 c.p.c.
pagina 3 di 5 L'eccezione è fondata. Come noto, ai sensi dell'art. 475 c.p.c., le sentenze e gli altri atti dell'autorità giudiziaria , possono valere come titolo per l'esecuzione forzata, solo se rilasciati e prodotti in copia dichiarata conforme all'originale.
Tale attestazione costituisce condizione necessaria dell'azione esecutiva, avendo la funzione di distinguere la copia idonea a fondare l'esecuzione da ogni altra copia semplice o autentica del provvedimento giudiziale.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 725/2014 prodotto dall'opposta risulta privo dell'attestazione di conformità all'originale ex art. 475 c.p.c.. Ne consegue che esso non può ritenersi titolo esecutivo in senso formale, e quindi non è idoneo a sorreggere l'atto di precetto notificato.
Non può condividersi la tesi dell'opposta secondo cui la mancanza dell'attestazione sarebbe sanata dall'attestazione di conformità contenuta nella relata di notifica, trattandosi di atto proveniente dalla parte, la quale non reca il nome del “file” che si assume essere attestato in copia conforme all'originale e non dà atto se l'estrazione della copia informatica riguardi il corrispondente documento originale in formato cartaceo oppure in formato digitale, contenuto nel fascicolo telematico non specificato, né detta attestazione risulta rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 475 c.p.c.
Tali considerazioni risultano assorbenti, con la conseguenza che il precetto notificato da deve ritenersi nullo, per violazione dell'art.475 c.p.c.. CP_1
3. Sulle spese di lite
Appare equo, trattandosi di questioni interpretative, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del precetto notificato in data 04.11.24
Spese compensate pagina 4 di 5 Castrovillari, 11 novembre 2025
Il Giudice
dott. Beatrice Magaro'
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