Articolo 114 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 113Articolo 117
Versione
16 settembre 1950
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Versione
21 dicembre 1961
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Versione
3 luglio 1980
Art. 114.
Contro il provvedimento del Ministro per il tesoro e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso decorrera' dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento.
La riscossione dell'indennita' una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla corte dei conti.
Il ricorso provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dalla autorita' comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive Associazioni assistenziali erette in Enti morali, e' esente da spese di bollo e nel termine anzidetto deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo d'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.
Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potra' essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse norme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore.
Per l'infermo di mente, cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso e' validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque lo assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione puo' anche nominare l'avvocato difensore sia con procura notarile sia con delega in calce allo stesso ricorso. ((22)) ------------------ AGGIORNAMENTO (22) La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 25 giugno 1980, n. 97 (in GU 1a s.s. 02/07/1980, n. 180) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennita' di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato".
Entrata in vigore il 3 luglio 1980
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