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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10335/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Franceschinis presso lo studio
[...]
del quale in Milano Via Lario n.26, hanno eletto domicilio come procura in atti
RICORRENTI contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Morpurgo, ed Anna CP_1
Menicatti presso lo studio dei quali in Milano, Via Durini n.20, hanno eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.09.2024 i ricorrenti, indicati in epigrafe, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – CP_1
chiedendo, previa dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali che non prevedano inclusione dell'incentivo dell'attività di condotta e della indennità di riserva nella retribuzione spettante per ferie, di accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie goduto dai suddetti ricorrenti per il periodo dal 01.01.2020 al
31.12.2023, debba essere retribuito tenendo conto delle suddette indennità variabili nonché della indennità di assenza dalla residenza non incluse nella retribuzione feriale corrisposta agli stessi da , e di condannare, pertanto, la CP_1
medesima Società al pagamento delle relative differenze retributive in favore dei ricorrenti e precisamente per:
nella misura di € 4.378,29 Parte_1
nella misura di € 3.550,11 Parte_2
nella misura di € 2.921,50 Parte_3
nella misura di € 2.576,79 oltre rivalutazione monetaria e Parte_4
interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
I ricorrenti, dipendenti della società convenuta con mansioni e qualifica di
ST , hanno rilevato che il presente giudizio trova il suo fondamento in un altro giudizio svolto tra le stesse parti, avente per oggetto la domanda di includere nella retribuzione dei giorni di ferie, premessa la declaratoria di nullità̀ di ogni norma pattizia contraria, anche i compensi, percepiti a titolo di attività̀ “di condotta” e “di riserva”, disciplinate dall'art.54 del Contratto Aziendale Trenord nonché́ a titolo di “Assenza dalla Residenza” di cui all'art.77.2 del CCNL., calcolati sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle suddette ferie.
I ricorrente hanno dedotto che:
-tale precedente giudizio si è concluso con la sentenza 2671/2021 del Tribunale di
Milano, che ha accertato il diritto fatto valere e ha condannato al CP_1
pagamento delle somme maturate a tale titolo sino a una certa data;
-la società convenuta ha pagato la somma riportata in sentenza ma ha continuato a retribuire le ferie successive senza corrispondere le differenze retributive accertate con la sentenza;
- la suddetta sentenza è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di
Milano con la sentenza n.755/22 (doc.3);
2 - avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello la società convenuta ha proposto ricorso in Cassazione RG 502/22 che si è concluso con decreto di estinzione ex artt. 380 bis e 391 c.p.c. della Corte di Cassazione n.5831/24
(doc.4) determinandosi, così, il passaggio in giudicato delle sentenze di merito.
Ha precisato, inoltre, che la società convenuta con l'accordo sindacale del
23.07.2019 ha riconosciuto parzialmente l'incidenza delle voci variabili nella retribuzione durante il periodo feriale per il personale mobile far data dal
01.10.2019, prevedendo per il periodo pregresso un importo lordo di € 20 per i macchinisti e di € 10 per i capotreno per ogni giorno di ferie goduto, subordinando la corresponsione di tali somme alla sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale all'uopo predisposto.
Verbale di conciliazione che i ricorrenti non hanno sottoscritto, non accettando gli importi di cui sopra ma che, comunque, sono stati unilateralmente corrisposti da e che i ricorrenti hanno detratto dai conteggi delle differenze CP_1
retributive richieste.
Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato la CP_1
fondatezza delle pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
All'udienza del 21.01.2025 il giudice, ritenendo la causa di natura documentale, ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale la stessa è stata decisa come da dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte
La questione oggetto dell'odierno contendere è stata già dibattuta e decisa da questo Giudice con la sentenza n. 3986/24 in RG. 5632/24 alla quale, ai fini del decidere ci si riporta: “Ai fini del decidere, è dirimente la circostanza che la questione di diritto sottesa al presente giudizio - riguardante il diritto dei ricorrenti ad aver incluso nelle giornate di ferie le voci variabili “attività di condotta” e “ di riserva” disciplinate dall'art. 54 del Contratto Collettivo
Aziendale e della voce “Assenza dalla Residenza” disciplinata dall'art. 77.2 del
3 CCNL, nella misura calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie - ha formato oggetto di giudicato posto che la sentenza di primo grado (sent. n. 284/2021 del Tribunale di
Milano) è stata confermata sia in grado di appello (sent. .1481/22) che in Corte di cassazione (con l'ordinanza n.2677/2024 del 29.01.2024).
Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo giudice, nei rapporti di durata, in relazione ai quali l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio "rebus sic stantibus", la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione.
Va, infatti, affermato che la preclusione da giudicato opera anche per i rapporti di durata pur se formatosi in relazione ad un diverso periodo se colpisce il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica.
Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti,
“Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo
(Cass. civ., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; conformi Cass. civ., 3 ottobre
2005, n. 19317; Cass. civ., 3 marzo 2004, n. 4352). Pertanto, in un rapporto di durata, caratterizzato dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorché similari) posizioni creditorie-debitorie, la statuizione definitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una di dette posizioni, assume autorità di giudicato esterno, nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validità e
l'efficacia del rapporto stesso (Cass. civ., Sez. Un., 13 luglio 2006, n. 15896).
4 Ciò determina che “Non è dato rimettere in discussione quanto già ormai definitivamente accertato tra le parti in un precedente giudizio, pur a fronte di una pretesa creditoria afferente ad un diverso periodo temporale, attesa l'unicità della fonte del credito, comunque rinvenibile nella disciplina del medesimo rapporto negoziale (Cass. civ., 12 aprile 2006, n. 8612).
Come per il caso affrontato dalla pronuncia richiamata, anche in questo, è pacifico, che ci si trova di fronte ad un rapporto di durata nel quale, nell'arco temporale oggetto del presente giudizio, non è mutata né la situazione giuridica né la situazione fattuale rispetto al rapporto giuridico definito con sentenza passata in giudicato.
Circostanza questa non sconfessata dalla società convenuta, la quale, nel ribadire le argomentazioni poste a supporto della propria difesa, non ha dato atto di circostanze sopravvenute alla formazione del giudicato che consentano una rivalutazione dello stesso punto di diritto già accertato, e risolto in via definitiva, dalle sentenze di merito e di legittimità sopra indicate.
Ciò detto, accertato il riconoscimento della legittimità della domanda del ricorrente a veder comprese nella retribuzione dei giorni di ferie anche la media dei compensi percepiti a titolo di attività “di condotta” e “di riserva”, disciplinate dall'art.54 del Contratto Collettivo Aziendale, nonché́ a titolo di “Assenza dalla
Residenza” di cui all'art.77.2 del CCNL” , risulta fondata la domanda dei ricorrenti ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive per i giorni di ferie goduti.
*
Avuto riguardo, poi all''eccezione della società resistente che ha domandato, in caso di accoglimento del ricorso, la decurtazione dal dovuto del patto di competitività di cui all'articolo 64 del CCA , nel rigettare tale eccezione CP_1
questo Giudice richiama quanto ha già avuto modo di osservare in un contenzioso analogo: “Infatti, è pacifico tra le parti come, per quanto tale emolumento sia pagato in modo fisso per l'intero anno (e quindi anche durante le ferie), nel periodo di lavoro ordinario venga versato contestualmente, e non alternativamente, all'indennità di “scorta” e all'indennità di riserva.
5 Infatti, dopo aver raggiunto l'armonizzazione dei trattamenti retributivi, grazie al sistema della c.d. “confluenza” dopo la fusione delle strutture
[...]
e sono rimasti Controparte_2 Controparte_3
parte della retribuzione conferita al Capo Treno, nel periodo di lavoro ordinario, sia quella del patto di competitività sia le due indennità in questione, sicché non si può ritenere, in alcun modo, che il versamento della prima già includa quanto dovuto nel periodo feriale per le seconde, in termini da soddisfare i principi appena esposti.
Si deve, piuttosto, ritenere che sia il patto di competitività che le indennità di riserva e di “scorta” costituiscano componenti intrinsecamente collegate alla prestazione resa e rappresentino elementi fondamentali di quella retribuzione ordinaria che "deve essere mantenuta", in quanto proporzionata ex articolo 36
Cost. e secondo la normazione comunitaria, pure nel periodo feriale.
Si deve solo riflettere, in tale soluzione ermeneutica, come le due indennità in questione siano, quindi, semplicemente entrate nella base contabile del patto di cui all'articolo 64, ma risultando, poi, dovute, comunque, in aggiunta allo stesso, non si può, al contempo, concludere che siano state assorbite da tale ulteriore voce, nemmeno nel periodo feriale”.
Per le argomentazioni su richiamate non vi è ragione di scomputare dal dovuto ai ricorrenti quanto versato per il patto di competitività, trattandosi di emolumento differente e che viene a comporre insieme alle due indennità in questione quella retribuzione "proporzionata" ex articolo 36 Cost. in rapporto alla prestazione normalmente resa e che deve essere mantenuta anche durante le ferie.
Quanto, poi, all'accordo sindacale del 23.7.2019, non risulta rilevante nella presente causa, in quanto la sua applicazione, per il suo tenore testuale, è condizionata alla formalizzazione di accordi individuali dei singoli lavoratori interessati da stipularsi in sede assistita, che, nel caso di specie, non risulta che siano stati sottoscritti dai ricorrenti.
Quanto alle differenze retributive pretese, deve osservarsi che i ricorrenti hanno depositato conteggi analitici, effettuati sulla base degli stessi criteri posti a base della condanna passata in giudicato non contestati dalla società convenuta.
6 In ogni caso e comunque, come noto, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Cass. Sez. L -Sentenza n. 5949 del
12/03/2018).
La convenuta, non solo non ha depositato alcun conteggio alternativo, ma non ha nemmeno indicato specifiche circostanze di fatto dalle quali desumere l'erroneità dei conteggi proposti, limitandosi piuttosto ad una contestazione di stile, del tutto generica ed inidonea ad inficiare la ricostruzione di parte ricorrente.
Le domande attoree devono, quindi, essere accolte anche in punto di quantum debeatur.
Ne consegue che la domanda dei ricorrenti va accolta e va CP_1
condannata a corrispondere agli stessi le differenze retributive maturate per i giorni di ferie godute dall'1.1.2020 al 31.12.2023 nella misura rispettivamente di
€ 4.378,29 per , € 3.550,11 per , € Parte_1 Parte_2
2.921,50 per ed € 2.576,79 per oltre Parte_3 Parte_4
rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Il ricorso va quindi integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a corrispondere, in relazione alle differenze CP_1
retributive maturate per i giorni di ferie godute dal 1.01.2020 al 31.12.2023, al ricorrente l'importo di Euro 4.378,29, al ricorrente Parte_1 Parte_2
l'importo di euro 3.550,11, al ricorrente l'importo di
[...] Parte_3 euro 2.921,50, al ricorrente l'importo di euro 2.576,79, oltre Parte_4
7 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite dei ricorrenti che liquida in complessivi 2.109,00 oltre spese generali, IVA, CPA ed oltre al rimborso del contributo unificato per € 118,50, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Sentenza esecutiva.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 21 gennaio 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Franceschinis presso lo studio
[...]
del quale in Milano Via Lario n.26, hanno eletto domicilio come procura in atti
RICORRENTI contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Morpurgo, ed Anna CP_1
Menicatti presso lo studio dei quali in Milano, Via Durini n.20, hanno eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.09.2024 i ricorrenti, indicati in epigrafe, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – CP_1
chiedendo, previa dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali che non prevedano inclusione dell'incentivo dell'attività di condotta e della indennità di riserva nella retribuzione spettante per ferie, di accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie goduto dai suddetti ricorrenti per il periodo dal 01.01.2020 al
31.12.2023, debba essere retribuito tenendo conto delle suddette indennità variabili nonché della indennità di assenza dalla residenza non incluse nella retribuzione feriale corrisposta agli stessi da , e di condannare, pertanto, la CP_1
medesima Società al pagamento delle relative differenze retributive in favore dei ricorrenti e precisamente per:
nella misura di € 4.378,29 Parte_1
nella misura di € 3.550,11 Parte_2
nella misura di € 2.921,50 Parte_3
nella misura di € 2.576,79 oltre rivalutazione monetaria e Parte_4
interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
I ricorrenti, dipendenti della società convenuta con mansioni e qualifica di
ST , hanno rilevato che il presente giudizio trova il suo fondamento in un altro giudizio svolto tra le stesse parti, avente per oggetto la domanda di includere nella retribuzione dei giorni di ferie, premessa la declaratoria di nullità̀ di ogni norma pattizia contraria, anche i compensi, percepiti a titolo di attività̀ “di condotta” e “di riserva”, disciplinate dall'art.54 del Contratto Aziendale Trenord nonché́ a titolo di “Assenza dalla Residenza” di cui all'art.77.2 del CCNL., calcolati sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle suddette ferie.
I ricorrente hanno dedotto che:
-tale precedente giudizio si è concluso con la sentenza 2671/2021 del Tribunale di
Milano, che ha accertato il diritto fatto valere e ha condannato al CP_1
pagamento delle somme maturate a tale titolo sino a una certa data;
-la società convenuta ha pagato la somma riportata in sentenza ma ha continuato a retribuire le ferie successive senza corrispondere le differenze retributive accertate con la sentenza;
- la suddetta sentenza è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di
Milano con la sentenza n.755/22 (doc.3);
2 - avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello la società convenuta ha proposto ricorso in Cassazione RG 502/22 che si è concluso con decreto di estinzione ex artt. 380 bis e 391 c.p.c. della Corte di Cassazione n.5831/24
(doc.4) determinandosi, così, il passaggio in giudicato delle sentenze di merito.
Ha precisato, inoltre, che la società convenuta con l'accordo sindacale del
23.07.2019 ha riconosciuto parzialmente l'incidenza delle voci variabili nella retribuzione durante il periodo feriale per il personale mobile far data dal
01.10.2019, prevedendo per il periodo pregresso un importo lordo di € 20 per i macchinisti e di € 10 per i capotreno per ogni giorno di ferie goduto, subordinando la corresponsione di tali somme alla sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale all'uopo predisposto.
Verbale di conciliazione che i ricorrenti non hanno sottoscritto, non accettando gli importi di cui sopra ma che, comunque, sono stati unilateralmente corrisposti da e che i ricorrenti hanno detratto dai conteggi delle differenze CP_1
retributive richieste.
Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato la CP_1
fondatezza delle pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
All'udienza del 21.01.2025 il giudice, ritenendo la causa di natura documentale, ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale la stessa è stata decisa come da dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte
La questione oggetto dell'odierno contendere è stata già dibattuta e decisa da questo Giudice con la sentenza n. 3986/24 in RG. 5632/24 alla quale, ai fini del decidere ci si riporta: “Ai fini del decidere, è dirimente la circostanza che la questione di diritto sottesa al presente giudizio - riguardante il diritto dei ricorrenti ad aver incluso nelle giornate di ferie le voci variabili “attività di condotta” e “ di riserva” disciplinate dall'art. 54 del Contratto Collettivo
Aziendale e della voce “Assenza dalla Residenza” disciplinata dall'art. 77.2 del
3 CCNL, nella misura calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie - ha formato oggetto di giudicato posto che la sentenza di primo grado (sent. n. 284/2021 del Tribunale di
Milano) è stata confermata sia in grado di appello (sent. .1481/22) che in Corte di cassazione (con l'ordinanza n.2677/2024 del 29.01.2024).
Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo giudice, nei rapporti di durata, in relazione ai quali l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio "rebus sic stantibus", la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione.
Va, infatti, affermato che la preclusione da giudicato opera anche per i rapporti di durata pur se formatosi in relazione ad un diverso periodo se colpisce il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica.
Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti,
“Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo
(Cass. civ., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; conformi Cass. civ., 3 ottobre
2005, n. 19317; Cass. civ., 3 marzo 2004, n. 4352). Pertanto, in un rapporto di durata, caratterizzato dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorché similari) posizioni creditorie-debitorie, la statuizione definitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una di dette posizioni, assume autorità di giudicato esterno, nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validità e
l'efficacia del rapporto stesso (Cass. civ., Sez. Un., 13 luglio 2006, n. 15896).
4 Ciò determina che “Non è dato rimettere in discussione quanto già ormai definitivamente accertato tra le parti in un precedente giudizio, pur a fronte di una pretesa creditoria afferente ad un diverso periodo temporale, attesa l'unicità della fonte del credito, comunque rinvenibile nella disciplina del medesimo rapporto negoziale (Cass. civ., 12 aprile 2006, n. 8612).
Come per il caso affrontato dalla pronuncia richiamata, anche in questo, è pacifico, che ci si trova di fronte ad un rapporto di durata nel quale, nell'arco temporale oggetto del presente giudizio, non è mutata né la situazione giuridica né la situazione fattuale rispetto al rapporto giuridico definito con sentenza passata in giudicato.
Circostanza questa non sconfessata dalla società convenuta, la quale, nel ribadire le argomentazioni poste a supporto della propria difesa, non ha dato atto di circostanze sopravvenute alla formazione del giudicato che consentano una rivalutazione dello stesso punto di diritto già accertato, e risolto in via definitiva, dalle sentenze di merito e di legittimità sopra indicate.
Ciò detto, accertato il riconoscimento della legittimità della domanda del ricorrente a veder comprese nella retribuzione dei giorni di ferie anche la media dei compensi percepiti a titolo di attività “di condotta” e “di riserva”, disciplinate dall'art.54 del Contratto Collettivo Aziendale, nonché́ a titolo di “Assenza dalla
Residenza” di cui all'art.77.2 del CCNL” , risulta fondata la domanda dei ricorrenti ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive per i giorni di ferie goduti.
*
Avuto riguardo, poi all''eccezione della società resistente che ha domandato, in caso di accoglimento del ricorso, la decurtazione dal dovuto del patto di competitività di cui all'articolo 64 del CCA , nel rigettare tale eccezione CP_1
questo Giudice richiama quanto ha già avuto modo di osservare in un contenzioso analogo: “Infatti, è pacifico tra le parti come, per quanto tale emolumento sia pagato in modo fisso per l'intero anno (e quindi anche durante le ferie), nel periodo di lavoro ordinario venga versato contestualmente, e non alternativamente, all'indennità di “scorta” e all'indennità di riserva.
5 Infatti, dopo aver raggiunto l'armonizzazione dei trattamenti retributivi, grazie al sistema della c.d. “confluenza” dopo la fusione delle strutture
[...]
e sono rimasti Controparte_2 Controparte_3
parte della retribuzione conferita al Capo Treno, nel periodo di lavoro ordinario, sia quella del patto di competitività sia le due indennità in questione, sicché non si può ritenere, in alcun modo, che il versamento della prima già includa quanto dovuto nel periodo feriale per le seconde, in termini da soddisfare i principi appena esposti.
Si deve, piuttosto, ritenere che sia il patto di competitività che le indennità di riserva e di “scorta” costituiscano componenti intrinsecamente collegate alla prestazione resa e rappresentino elementi fondamentali di quella retribuzione ordinaria che "deve essere mantenuta", in quanto proporzionata ex articolo 36
Cost. e secondo la normazione comunitaria, pure nel periodo feriale.
Si deve solo riflettere, in tale soluzione ermeneutica, come le due indennità in questione siano, quindi, semplicemente entrate nella base contabile del patto di cui all'articolo 64, ma risultando, poi, dovute, comunque, in aggiunta allo stesso, non si può, al contempo, concludere che siano state assorbite da tale ulteriore voce, nemmeno nel periodo feriale”.
Per le argomentazioni su richiamate non vi è ragione di scomputare dal dovuto ai ricorrenti quanto versato per il patto di competitività, trattandosi di emolumento differente e che viene a comporre insieme alle due indennità in questione quella retribuzione "proporzionata" ex articolo 36 Cost. in rapporto alla prestazione normalmente resa e che deve essere mantenuta anche durante le ferie.
Quanto, poi, all'accordo sindacale del 23.7.2019, non risulta rilevante nella presente causa, in quanto la sua applicazione, per il suo tenore testuale, è condizionata alla formalizzazione di accordi individuali dei singoli lavoratori interessati da stipularsi in sede assistita, che, nel caso di specie, non risulta che siano stati sottoscritti dai ricorrenti.
Quanto alle differenze retributive pretese, deve osservarsi che i ricorrenti hanno depositato conteggi analitici, effettuati sulla base degli stessi criteri posti a base della condanna passata in giudicato non contestati dalla società convenuta.
6 In ogni caso e comunque, come noto, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Cass. Sez. L -Sentenza n. 5949 del
12/03/2018).
La convenuta, non solo non ha depositato alcun conteggio alternativo, ma non ha nemmeno indicato specifiche circostanze di fatto dalle quali desumere l'erroneità dei conteggi proposti, limitandosi piuttosto ad una contestazione di stile, del tutto generica ed inidonea ad inficiare la ricostruzione di parte ricorrente.
Le domande attoree devono, quindi, essere accolte anche in punto di quantum debeatur.
Ne consegue che la domanda dei ricorrenti va accolta e va CP_1
condannata a corrispondere agli stessi le differenze retributive maturate per i giorni di ferie godute dall'1.1.2020 al 31.12.2023 nella misura rispettivamente di
€ 4.378,29 per , € 3.550,11 per , € Parte_1 Parte_2
2.921,50 per ed € 2.576,79 per oltre Parte_3 Parte_4
rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Il ricorso va quindi integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a corrispondere, in relazione alle differenze CP_1
retributive maturate per i giorni di ferie godute dal 1.01.2020 al 31.12.2023, al ricorrente l'importo di Euro 4.378,29, al ricorrente Parte_1 Parte_2
l'importo di euro 3.550,11, al ricorrente l'importo di
[...] Parte_3 euro 2.921,50, al ricorrente l'importo di euro 2.576,79, oltre Parte_4
7 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite dei ricorrenti che liquida in complessivi 2.109,00 oltre spese generali, IVA, CPA ed oltre al rimborso del contributo unificato per € 118,50, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Sentenza esecutiva.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 21 gennaio 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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