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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12204/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – II unità operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. R.G. N. 12204/2019 del Ruolo Generale Affari
contenziosi civili
TRA
“ ” (c.f. ), con sede in Valva RT P.IVA_1
(SA) alla c.da Mezzana snc, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
(c.f. , nato a [...] il [...] , nonché RT C.F._1 il medesimo sig. in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Bruno RT
Fiorentino (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._2 sito in Napoli alla via Ottavio Caiazzo n.19, come da procura in atti
Attrice
CONTRO
“ (c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore unico e legale rapp.te dom.to presso la sede in Valva _1
(SA) alla c.da Mezzana snc nonché il sig. ( ) _1 CodiceFiscale_3 domiciliato in Valva (SA) alla c.da Mezzana snc pagina 1 di 10 Convenuta
conclusioni: come da verbale di udienza del 20/01/2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva che: - è RT
amministratore unico, nonché socio con quota pari al 99%, della “
[...]
c.f. con sede legale in Valva (SA) alla c.da RT P.IVA_1
Mezzana snc, che esercita attività di confezionamento di capi di abbigliamento nonché articoli di calzature e pelletteria per conto terzi;
- la sede legale della società, sin dalla costituzione risalente al 17/05/2011, è stata domiciliata presso la società di servizi di proprietà del dr. (socio accomandatario), “ _1 Controparte_2
, società che in uno col dr. veniva incaricata della tenuta
[...] _1
ed elaborazione della contabilità, della predisposizione e stampa delle fatture di vendita, registrazione delle fatture acquisti e vendite, registrazioni contabili, nonché elaborazione degli statini paga, trasmissione degli F24 periodici, invio dei modelli Unico Redditi,
IVA ed IRAP predisposti dall'amm.re - in data 23/11/2017, a parte attrice _1
venivano notificati da parte dell' Controparte_3 Controparte_4
- inviti a comparire n. TF0I1042718/2017 per l'anno 2013 e n.
[...]
TF0I1042719/2017 per l'anno 2014, aventi ad oggetto accertamento con adesione per i predetti anni d'imposta; - in questi inviti a comparire, l' contestava Controparte_3
agli attori, con riferimento ai n.2 anni d'imposta: che nelle dichiarazioni dei redditi della società non erano stati dichiarati ricavi nel quadro RG, né alcun reddito d'impresa, ma il solo codice di attività 141310 e la causa di esclusione per gli studi di settore;
- ai fini iva, era stato presentato il solo quadro VA con indicazione del codice di attività 141310 senza dichiarare operazioni attive e passive;
- all'Anagrafe Tributaria, invece, era emerso che la società aveva regolarmente esercitato la propria attività in quanto censita nell'applicativo “spesometro integrato” ( documento che anche era stato predisposto ed inoltrato dai convenuti) dal quale erano emerse operazioni comunicate e/o ricostruite in cui la predetta società risultava per l'anno 2013 cedente per un imponibile di euro pagina 2 di 10 562.740,00 oltre iva a debito per euro 120.009,00 e risultava inoltre, per l'anno 2014, cedente per un imponibile di euro 360.714,00 oltre iva a debito per euro 79.350,00; - infine, la società attrice, operando in maniera surrettizia, aveva presentato le dichiarazioni fiscali 2013 e 2014 esponendovi solo dati simbolici ed omettendo tutti i dati contabili dell'esercizio fiscale al solo scopo di evitare le conseguenze di una dichiarazione formalmente omessa quali l'accertamento induttivo, l'aggravio di sanzioni ed il termine di decadenza più ampio;
- quindi, l' procedeva ex art Controparte_3
39, comma 2, DPR 600/73 alla ricostruzione del reddito prodotto nell'anno 2013 pari ad euro 168.822,00 e dell'IVA dovuta per euro 120.009,00 nonché alla ricostruzione del reddito prodotto nell'anno 2014 per euro 108.214,00 e dell'IVA dovuta per detta annualità per euro 79.350,00; - parte attrice dichiarava che, di tali infedeli dichiarazioni fiscali, fosse del tutto ignara considerando che si era sempre affidata al dr. _1
ed alla “ per l'esecuzione dei relativi adempimenti fiscali. A suo dire, _1
nonostante i convenuti avessero la disponibilità dell'intera contabilità della “ RT
e di tutte le fatture di acquisto e di vendita relative gli anni 2013 e 2014 e fossero a perfetta conoscenza dei costi sopportati dalla “ per personale e nonostante RT
avesse, il dr. preannunciato al sig. i dati che sarebbero stati inseriti _1 Pt_1
in dichiarazione per gli anni 2013 e 2014, avevano poi proceduto alla redazione e alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali omettendo di indicare tutti i necessari dati contabili per le indicate due annualità; - il di non aver mai partecipato Pt_1
attivamente alla redazione delle dichiarazioni dei redditi e delle altre dichiarazioni fiscali essendosi affidato completamente alla “ ed al dr. il quale, in _1 _1
completa autonomia, ogni anno predisponeva le dichiarazioni e comunicava all'attore i dati salienti delle stesse, per poi attraverso la “ , procedere alla trasmissione dati _1
che vennero forniti agli attori anche in occasione delle dichiarazioni Unico 750 e Unico
770 per gli anni 2013 e 2014; - dopo la notifica dei detti inviti a comparire da parte di
, riporta l'odierno attore di aver contattato il sig. il Controparte_3 _1
quale assicurava che avrebbe risolto celermente la problematica procedendo pagina 3 di 10 all'integrazione dei dati omessi;
- nonostante tali rassicurazioni, però, il convenuto non ottemperava agli inviti a comparire dell' , omettendo di presentarsi Controparte_3
alle scadenze indicate;
- in data 29/12/2017, su istanza della medesima CP_3
venivano notificati agli attori gli avvisi di accertamento n. TF 9024055454/17
[...]
per l'anno 2013 e n. TF 9024045453/17 per l'anno 2014 con sanzioni per complessive euro 870.351,00; - in data 09/02/2018, il sig. depositava presso gli uffici _1
dell' di una “istanza di riesame in autotutela” ed in data Controparte_3 CP_4
20/02/2018 consegnava la documentazione necessaria al fine di consentire l'esame dell'istanza; - avverso tali avvisi di accertamento notificati in data 28/12/2017 non veniva proposta opposizione e, pertanto, gli accertamenti divenivano definitivi e l' nel luglio 2018 provvedeva a notificare i correlati avvisi Controparte_5
di presa in carico per la riscossione;
- a seguito di tali avvisi, il sig. RT
veniva indagato, e poi rinviato a giudizio, per i reati di cui agli art. 81 co 2 cp e 5 D.lgs.
74/2000.
Per tali motivi chiedeva di far accertare e dichiarare il loro inadempimento ex art 1218
c.c. e per responsabilità professionale ex art 2229 c.c. e 1176 c.c. e ss. e, per l'effetto, ottenerne la condanna degli stessi a corrispondere in favore degli attori la somma di euro
870.351,00 pari alle sanzioni pecuniarie comminate in virtù dei n.2 avvisi di accertamento;
chiedeva altresì condanna dei convenuti al risarcimento dei danni morali subiti e subendi dal sig. per effetto del suddetto rinvio a giudizio e RT
possibile condanna per evasione fiscale e, pertanto, al pagamento della somma di almeno euro 50.000,00.
Alla prima udienza i convenuti non si costituivano in giudizio nei termini di legge.
Con ordinanza del 29/03/2023 veniva ritenuto ammissibile e rilevante l'interrogatorio formale del convenuto in ordine alle circostanze indicate nella memoria ex _1
art. 183 comma 6 n 2 c.p.c. di parte attrice e la prova per testi sulle medesime circostanze. Così, veniva disposto rinvio al 17/10/23 per l'espletamento dell'interrogatorio formale e audizione del teste indicato da parte attrice.
pagina 4 di 10 Parte convenuta non si presentava per rendere il deferito interrogatorio formale e si procedeva alla audizione del teste di parte attrice.
La causa, in data 20/01/2025, veniva assegnata a sentenza con i termini di giorni trenta più dieci.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di parte convenuta che nonostante la regolarità della notifica non si è costituita.
La società di servizi di proprietà del dr. “ _1 Controparte_2
e il socio accomandatario della stessa, sig. non si costituivano
[...] _1
nel presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica. Pertanto, se ne dichiara la contumacia, come da ordinanza del 29/03/2023.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Nella fattispecie in esame trattasi di questioni di responsabilità professionale, invocata da parte attrice, in relazione a delle dichiarazioni reddituali infedeli contestate alla società convenuta nonché al suo socio accomandatario, dott. , di cui se ne _1
invoca l'inadempimento contrattuale. La diligenza richiesta al professionista è una diligenza qualificata, superiore a quella richiesta ad un comune civis ( c.d. diligenza del buon padre di famiglia), ed è commisurata alla prestazione che lo stesso deve eseguire. Il professionista, invero, risponde per negligenza, imprudenza e anche colpa lieve, considerando il maggior grado professionale che si presume in capo allo stesso.
Il cliente che intenda agire per ottenere il risarcimento ha l'onere di provare il danno subito, la colpa del prestatore d'opera intellettuale, nonché il nesso di causalità tra colpa e danno. Il dovere di diligenza richiesto al professionista è ricostruito sulla scia dell'art
1176 comma 2 c.c. Pertanto, in tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato ha l'obbligo – a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le pagina 5 di 10 proprie autonome determinazioni. Sul riparto dell'onere probatorio, l'attività del dottore commercialista, rientrando nell'alveo tipologico del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2222 -2229 c.c., comporta, in caso di inadempimento, la responsabilità contrattuale tipica del professionista intellettuale;
sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, in caso di inadempimento del professionista spetta al cliente provare il danno ed il nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito;
grava, invece, sul professionista l'onere di provare, per andare indenne da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto. Nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista. Tuttavia, l'esame del fondamento dell'azione risarcitoria impone di verificare, oltre che la sussistenza degli inadempimenti professionali, anche la loro efficacia causale rispetto all'evento di danno che è stato prospettato dal contribuente, vale a dire la perdita patrimoniale, ossia sanzioni, interessi e spese, derivanti dall'erronea presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa e dalla successiva illegittima compensazione. Affinché l'illecito possa essere ritenuto integrato, è necessaria la sussistenza, oltre che dell'elemento oggettivo (violazione della norma), dell'elemento soggettivo, rappresentato dalla “imputabilità”, ossia dalla capacità di intendere e di volere, e dalla “colpevolezza”, ossia dall'aver agito con colpa o dolo. L'art. 5 del d.lgs. 472/1997 prevede che nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave, verificandosi colpa grave ( comma 3 della norma) quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma pagina 6 di 10 violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo. Ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 472 del 1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Rispetto al caso di specie, va detto che il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere la dichiarazione alla competente , essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato Controparte_3
sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. La Suprema Corte di Cassazione Civile Sez. V con ordinanza del
10/06/2021, n. 16291, afferma che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, non è esente da responsabilità il contribuente per mancato pagamento delle imposte che consegua alla condotta del professionista infedele, ove il contribuente non fornisca la prova dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato del professionista, facendosi, ad esempio, consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, ovvero ove non dia prova del comportamento fraudolento del professionista, come, per esempio, in caso di falsificazione dei modelli F24” . Pertanto, il comportamento del commercialista va analizzato alla luce dei principi esposti.
All'udienza del 17/10/2023, si dava atto della mancata comparizione del convenuto
[...]
citati per rendere il deferito interrogatorio e veniva ascoltata la testa, sig.ra _1
, che dichiarava di essere dipendente di un'azienda con cui la A_ [...]
collaborava. Questa dichiarava che, nel controllo delle fatture ricevute dal RT
, si era sempre interfacciata con la nella persona di Pt_1 Controparte_1
pagina 7 di 10 Dichiarava che, recatasi presso la sede della ebbe _1 RT
Contr occasione di ascoltare il sig. che, interfacciandosi con il sig. sulla questione Pt_1
del ricorso, diceva che avrebbe preso lui in carico la questione perché aveva commesso un errore. La teste confermava tutte le circostanze della memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
n. 2 di parte attrice. Dal verbale di udienza risulta da ella confermato che, per le annualità 2013 e 2014, il dr. aveva provveduto a comunicare _1
telefonicamente al sig. i dati reddituali che sarebbero stati inseriti nelle Pt_1
dichiarazioni Unico 750 ed Unico 770 per poi trasmettere le dette dichiarazioni, all'insaputa dello istante e senza alcun consenso dello stesso, prive di qualsiasi dato.
Anche la circostanza n. 7 veniva confermata, in quanto la teste dichiarava che
[...]
non aveva mai partecipato attivamente alla redazione delle dichiarazioni dei Pt_1
redditi e delle altre dichiarazioni fiscali essendosi affidato completamente alla “ _1
ed al dr. il quale in completa autonomia ogni anno predisponeva le _1
dichiarazioni fiscali limitandosi a comunicare agli istanti telefonicamente i dati salienti delle stesse. Indubbiamente, emergono profili di responsabilità della convenuta e la
Contr mancata comparizione del sig. all'udienza prevista per l'interrogatorio formale a suo carico inducono a considerare pacifiche le circostanze sulle quali doveva essere ascoltato. Ugualmente, però, parte attrice attuava dei comportamenti non totalmente esenti da colpa. Come già detto, incombevano sulla società del sig. dei doveri di Pt_1
Contr vigilanza e controllo della correttezza dell'operato del sig.
L'art. 1227, comma 1, c.c., dettante principi generali sul risarcimento del danno, così dispone: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.” La diminuzione del risarcimento non è ancorata semplicemente alla condotta del creditore bensì alla colpa di questi, con un chiaro riferimento al profilo soggettivo. Il creditore ha il dovere di non aggravare le conseguenze negative dell'inadempimento, principio che costituisce corollario del dovere di buona fede e correttezza. In linea teorica, dunque, se da un lato è innegabile che il contribuente non pagina 8 di 10 possa sostituirsi al professionista nella gestione della propria sfera fiscale, dall'altro lato la giurisprudenza sottolinea l'importanza di un ruolo attivo e responsabile anche da parte del contribuente. Questi, pur avvalendosi di un professionista, ha l'obbligo di controllare, nei limiti del possibile e della ragionevolezza, l'operato del proprio commercialista. Con ordinanza n. 25158 del 2024, la Suprema Corte di Cassazione,
Sezione tributaria, si è occupata di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, spiegando quando il contribuente può ritenersi esente da responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo. La Corte ha evidenziato che il contribuente è tenuto a provare di aver vigilato e controllato l'operato del proprio professionista, non essendo sufficiente la semplice denuncia penale per condotta infedele del consulente. In assenza di una vigilanza adeguata, in buona sostanza, il contribuente non può considerarsi esente da responsabilità per eventuali mancanze nel pagamento delle imposte. È, dunque, da considerarsi colpevole il contribuente per mancato pagamento delle imposte che consegua alla condotta del professionista infedele, laddove non fornisca piena prova dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato dello stesso o non dia prova del comportamento fraudolento del professionista, come, per esempio, in caso di falsificazione dei modelli di pagamento F24. Per tali motivi, si ritiene doverosa una decurtazione pari al 30 % della somma di euro 870.351,00 richiesta da parte attrice per le sanzioni pecuniarie subite e, pertanto, va scomputato l'importo di euro 261.105,20 ( ovvero il 30%) dalla somma di cui sopra per giungere al finale importo di € 609.245,80.
Sulla base di quanto appena esposto, la domanda attorea principale va accolta con una rideterminazione del quantum richiesto, e va pertanto condannata parte convenuta al pagamento della predetta somma in favore di parte attrice.
La richiesta di risarcimento del danno va disattesa.
Parte attrice lamentava un danno morale subito in conseguenza del rinvio a giudizio del sig. per i reati di cui agli art. 81 co 2 cp e 5 D.lgs. 74/2000. A tal proposito, va Pt_1
evidenziato che non risulta allegata alcuna sentenza di condanna a suo carico che rende pagina 9 di 10 attuale il danno contestato e, pertanto, non può trovare accoglimento tale domanda giacché infondata.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea, le spese del giudizio vanno compensate in ragione della metà, con condanna di parte convenuta al pagamento della restante parte delle spese, che vengono liquidate per intero (ossia comprensive della parte compensata) come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia (ordinaria) e del decisum.
PQM
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento parziale della domanda principale, accerta e dichiara l'inadempimento dei convenuti ex art 1218 c.c. e il concorso di colpa degli attori nella causazione del danno e, per l'effetto, condanna i convenuti a corrispondere in favore degli attori la somma di € 609.245,80;
2) rigetta la domanda attorea di risarcimento danni per le ragioni di cui in motivazione;
3) compensa per ½ le spese di lite e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della restante parte di tali spese, che vengono liquidate per intero in € 29.193 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione in favore del difensore antistatario
Si comunichi
Salerno, 19/02/2025
Il Giudice
Daniela Oliva
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – II unità operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. R.G. N. 12204/2019 del Ruolo Generale Affari
contenziosi civili
TRA
“ ” (c.f. ), con sede in Valva RT P.IVA_1
(SA) alla c.da Mezzana snc, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
(c.f. , nato a [...] il [...] , nonché RT C.F._1 il medesimo sig. in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Bruno RT
Fiorentino (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._2 sito in Napoli alla via Ottavio Caiazzo n.19, come da procura in atti
Attrice
CONTRO
“ (c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore unico e legale rapp.te dom.to presso la sede in Valva _1
(SA) alla c.da Mezzana snc nonché il sig. ( ) _1 CodiceFiscale_3 domiciliato in Valva (SA) alla c.da Mezzana snc pagina 1 di 10 Convenuta
conclusioni: come da verbale di udienza del 20/01/2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva che: - è RT
amministratore unico, nonché socio con quota pari al 99%, della “
[...]
c.f. con sede legale in Valva (SA) alla c.da RT P.IVA_1
Mezzana snc, che esercita attività di confezionamento di capi di abbigliamento nonché articoli di calzature e pelletteria per conto terzi;
- la sede legale della società, sin dalla costituzione risalente al 17/05/2011, è stata domiciliata presso la società di servizi di proprietà del dr. (socio accomandatario), “ _1 Controparte_2
, società che in uno col dr. veniva incaricata della tenuta
[...] _1
ed elaborazione della contabilità, della predisposizione e stampa delle fatture di vendita, registrazione delle fatture acquisti e vendite, registrazioni contabili, nonché elaborazione degli statini paga, trasmissione degli F24 periodici, invio dei modelli Unico Redditi,
IVA ed IRAP predisposti dall'amm.re - in data 23/11/2017, a parte attrice _1
venivano notificati da parte dell' Controparte_3 Controparte_4
- inviti a comparire n. TF0I1042718/2017 per l'anno 2013 e n.
[...]
TF0I1042719/2017 per l'anno 2014, aventi ad oggetto accertamento con adesione per i predetti anni d'imposta; - in questi inviti a comparire, l' contestava Controparte_3
agli attori, con riferimento ai n.2 anni d'imposta: che nelle dichiarazioni dei redditi della società non erano stati dichiarati ricavi nel quadro RG, né alcun reddito d'impresa, ma il solo codice di attività 141310 e la causa di esclusione per gli studi di settore;
- ai fini iva, era stato presentato il solo quadro VA con indicazione del codice di attività 141310 senza dichiarare operazioni attive e passive;
- all'Anagrafe Tributaria, invece, era emerso che la società aveva regolarmente esercitato la propria attività in quanto censita nell'applicativo “spesometro integrato” ( documento che anche era stato predisposto ed inoltrato dai convenuti) dal quale erano emerse operazioni comunicate e/o ricostruite in cui la predetta società risultava per l'anno 2013 cedente per un imponibile di euro pagina 2 di 10 562.740,00 oltre iva a debito per euro 120.009,00 e risultava inoltre, per l'anno 2014, cedente per un imponibile di euro 360.714,00 oltre iva a debito per euro 79.350,00; - infine, la società attrice, operando in maniera surrettizia, aveva presentato le dichiarazioni fiscali 2013 e 2014 esponendovi solo dati simbolici ed omettendo tutti i dati contabili dell'esercizio fiscale al solo scopo di evitare le conseguenze di una dichiarazione formalmente omessa quali l'accertamento induttivo, l'aggravio di sanzioni ed il termine di decadenza più ampio;
- quindi, l' procedeva ex art Controparte_3
39, comma 2, DPR 600/73 alla ricostruzione del reddito prodotto nell'anno 2013 pari ad euro 168.822,00 e dell'IVA dovuta per euro 120.009,00 nonché alla ricostruzione del reddito prodotto nell'anno 2014 per euro 108.214,00 e dell'IVA dovuta per detta annualità per euro 79.350,00; - parte attrice dichiarava che, di tali infedeli dichiarazioni fiscali, fosse del tutto ignara considerando che si era sempre affidata al dr. _1
ed alla “ per l'esecuzione dei relativi adempimenti fiscali. A suo dire, _1
nonostante i convenuti avessero la disponibilità dell'intera contabilità della “ RT
e di tutte le fatture di acquisto e di vendita relative gli anni 2013 e 2014 e fossero a perfetta conoscenza dei costi sopportati dalla “ per personale e nonostante RT
avesse, il dr. preannunciato al sig. i dati che sarebbero stati inseriti _1 Pt_1
in dichiarazione per gli anni 2013 e 2014, avevano poi proceduto alla redazione e alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali omettendo di indicare tutti i necessari dati contabili per le indicate due annualità; - il di non aver mai partecipato Pt_1
attivamente alla redazione delle dichiarazioni dei redditi e delle altre dichiarazioni fiscali essendosi affidato completamente alla “ ed al dr. il quale, in _1 _1
completa autonomia, ogni anno predisponeva le dichiarazioni e comunicava all'attore i dati salienti delle stesse, per poi attraverso la “ , procedere alla trasmissione dati _1
che vennero forniti agli attori anche in occasione delle dichiarazioni Unico 750 e Unico
770 per gli anni 2013 e 2014; - dopo la notifica dei detti inviti a comparire da parte di
, riporta l'odierno attore di aver contattato il sig. il Controparte_3 _1
quale assicurava che avrebbe risolto celermente la problematica procedendo pagina 3 di 10 all'integrazione dei dati omessi;
- nonostante tali rassicurazioni, però, il convenuto non ottemperava agli inviti a comparire dell' , omettendo di presentarsi Controparte_3
alle scadenze indicate;
- in data 29/12/2017, su istanza della medesima CP_3
venivano notificati agli attori gli avvisi di accertamento n. TF 9024055454/17
[...]
per l'anno 2013 e n. TF 9024045453/17 per l'anno 2014 con sanzioni per complessive euro 870.351,00; - in data 09/02/2018, il sig. depositava presso gli uffici _1
dell' di una “istanza di riesame in autotutela” ed in data Controparte_3 CP_4
20/02/2018 consegnava la documentazione necessaria al fine di consentire l'esame dell'istanza; - avverso tali avvisi di accertamento notificati in data 28/12/2017 non veniva proposta opposizione e, pertanto, gli accertamenti divenivano definitivi e l' nel luglio 2018 provvedeva a notificare i correlati avvisi Controparte_5
di presa in carico per la riscossione;
- a seguito di tali avvisi, il sig. RT
veniva indagato, e poi rinviato a giudizio, per i reati di cui agli art. 81 co 2 cp e 5 D.lgs.
74/2000.
Per tali motivi chiedeva di far accertare e dichiarare il loro inadempimento ex art 1218
c.c. e per responsabilità professionale ex art 2229 c.c. e 1176 c.c. e ss. e, per l'effetto, ottenerne la condanna degli stessi a corrispondere in favore degli attori la somma di euro
870.351,00 pari alle sanzioni pecuniarie comminate in virtù dei n.2 avvisi di accertamento;
chiedeva altresì condanna dei convenuti al risarcimento dei danni morali subiti e subendi dal sig. per effetto del suddetto rinvio a giudizio e RT
possibile condanna per evasione fiscale e, pertanto, al pagamento della somma di almeno euro 50.000,00.
Alla prima udienza i convenuti non si costituivano in giudizio nei termini di legge.
Con ordinanza del 29/03/2023 veniva ritenuto ammissibile e rilevante l'interrogatorio formale del convenuto in ordine alle circostanze indicate nella memoria ex _1
art. 183 comma 6 n 2 c.p.c. di parte attrice e la prova per testi sulle medesime circostanze. Così, veniva disposto rinvio al 17/10/23 per l'espletamento dell'interrogatorio formale e audizione del teste indicato da parte attrice.
pagina 4 di 10 Parte convenuta non si presentava per rendere il deferito interrogatorio formale e si procedeva alla audizione del teste di parte attrice.
La causa, in data 20/01/2025, veniva assegnata a sentenza con i termini di giorni trenta più dieci.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di parte convenuta che nonostante la regolarità della notifica non si è costituita.
La società di servizi di proprietà del dr. “ _1 Controparte_2
e il socio accomandatario della stessa, sig. non si costituivano
[...] _1
nel presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica. Pertanto, se ne dichiara la contumacia, come da ordinanza del 29/03/2023.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Nella fattispecie in esame trattasi di questioni di responsabilità professionale, invocata da parte attrice, in relazione a delle dichiarazioni reddituali infedeli contestate alla società convenuta nonché al suo socio accomandatario, dott. , di cui se ne _1
invoca l'inadempimento contrattuale. La diligenza richiesta al professionista è una diligenza qualificata, superiore a quella richiesta ad un comune civis ( c.d. diligenza del buon padre di famiglia), ed è commisurata alla prestazione che lo stesso deve eseguire. Il professionista, invero, risponde per negligenza, imprudenza e anche colpa lieve, considerando il maggior grado professionale che si presume in capo allo stesso.
Il cliente che intenda agire per ottenere il risarcimento ha l'onere di provare il danno subito, la colpa del prestatore d'opera intellettuale, nonché il nesso di causalità tra colpa e danno. Il dovere di diligenza richiesto al professionista è ricostruito sulla scia dell'art
1176 comma 2 c.c. Pertanto, in tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato ha l'obbligo – a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le pagina 5 di 10 proprie autonome determinazioni. Sul riparto dell'onere probatorio, l'attività del dottore commercialista, rientrando nell'alveo tipologico del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2222 -2229 c.c., comporta, in caso di inadempimento, la responsabilità contrattuale tipica del professionista intellettuale;
sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, in caso di inadempimento del professionista spetta al cliente provare il danno ed il nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito;
grava, invece, sul professionista l'onere di provare, per andare indenne da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto. Nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista. Tuttavia, l'esame del fondamento dell'azione risarcitoria impone di verificare, oltre che la sussistenza degli inadempimenti professionali, anche la loro efficacia causale rispetto all'evento di danno che è stato prospettato dal contribuente, vale a dire la perdita patrimoniale, ossia sanzioni, interessi e spese, derivanti dall'erronea presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa e dalla successiva illegittima compensazione. Affinché l'illecito possa essere ritenuto integrato, è necessaria la sussistenza, oltre che dell'elemento oggettivo (violazione della norma), dell'elemento soggettivo, rappresentato dalla “imputabilità”, ossia dalla capacità di intendere e di volere, e dalla “colpevolezza”, ossia dall'aver agito con colpa o dolo. L'art. 5 del d.lgs. 472/1997 prevede che nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave, verificandosi colpa grave ( comma 3 della norma) quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma pagina 6 di 10 violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo. Ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 472 del 1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Rispetto al caso di specie, va detto che il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere la dichiarazione alla competente , essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato Controparte_3
sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. La Suprema Corte di Cassazione Civile Sez. V con ordinanza del
10/06/2021, n. 16291, afferma che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, non è esente da responsabilità il contribuente per mancato pagamento delle imposte che consegua alla condotta del professionista infedele, ove il contribuente non fornisca la prova dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato del professionista, facendosi, ad esempio, consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, ovvero ove non dia prova del comportamento fraudolento del professionista, come, per esempio, in caso di falsificazione dei modelli F24” . Pertanto, il comportamento del commercialista va analizzato alla luce dei principi esposti.
All'udienza del 17/10/2023, si dava atto della mancata comparizione del convenuto
[...]
citati per rendere il deferito interrogatorio e veniva ascoltata la testa, sig.ra _1
, che dichiarava di essere dipendente di un'azienda con cui la A_ [...]
collaborava. Questa dichiarava che, nel controllo delle fatture ricevute dal RT
, si era sempre interfacciata con la nella persona di Pt_1 Controparte_1
pagina 7 di 10 Dichiarava che, recatasi presso la sede della ebbe _1 RT
Contr occasione di ascoltare il sig. che, interfacciandosi con il sig. sulla questione Pt_1
del ricorso, diceva che avrebbe preso lui in carico la questione perché aveva commesso un errore. La teste confermava tutte le circostanze della memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
n. 2 di parte attrice. Dal verbale di udienza risulta da ella confermato che, per le annualità 2013 e 2014, il dr. aveva provveduto a comunicare _1
telefonicamente al sig. i dati reddituali che sarebbero stati inseriti nelle Pt_1
dichiarazioni Unico 750 ed Unico 770 per poi trasmettere le dette dichiarazioni, all'insaputa dello istante e senza alcun consenso dello stesso, prive di qualsiasi dato.
Anche la circostanza n. 7 veniva confermata, in quanto la teste dichiarava che
[...]
non aveva mai partecipato attivamente alla redazione delle dichiarazioni dei Pt_1
redditi e delle altre dichiarazioni fiscali essendosi affidato completamente alla “ _1
ed al dr. il quale in completa autonomia ogni anno predisponeva le _1
dichiarazioni fiscali limitandosi a comunicare agli istanti telefonicamente i dati salienti delle stesse. Indubbiamente, emergono profili di responsabilità della convenuta e la
Contr mancata comparizione del sig. all'udienza prevista per l'interrogatorio formale a suo carico inducono a considerare pacifiche le circostanze sulle quali doveva essere ascoltato. Ugualmente, però, parte attrice attuava dei comportamenti non totalmente esenti da colpa. Come già detto, incombevano sulla società del sig. dei doveri di Pt_1
Contr vigilanza e controllo della correttezza dell'operato del sig.
L'art. 1227, comma 1, c.c., dettante principi generali sul risarcimento del danno, così dispone: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.” La diminuzione del risarcimento non è ancorata semplicemente alla condotta del creditore bensì alla colpa di questi, con un chiaro riferimento al profilo soggettivo. Il creditore ha il dovere di non aggravare le conseguenze negative dell'inadempimento, principio che costituisce corollario del dovere di buona fede e correttezza. In linea teorica, dunque, se da un lato è innegabile che il contribuente non pagina 8 di 10 possa sostituirsi al professionista nella gestione della propria sfera fiscale, dall'altro lato la giurisprudenza sottolinea l'importanza di un ruolo attivo e responsabile anche da parte del contribuente. Questi, pur avvalendosi di un professionista, ha l'obbligo di controllare, nei limiti del possibile e della ragionevolezza, l'operato del proprio commercialista. Con ordinanza n. 25158 del 2024, la Suprema Corte di Cassazione,
Sezione tributaria, si è occupata di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, spiegando quando il contribuente può ritenersi esente da responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo. La Corte ha evidenziato che il contribuente è tenuto a provare di aver vigilato e controllato l'operato del proprio professionista, non essendo sufficiente la semplice denuncia penale per condotta infedele del consulente. In assenza di una vigilanza adeguata, in buona sostanza, il contribuente non può considerarsi esente da responsabilità per eventuali mancanze nel pagamento delle imposte. È, dunque, da considerarsi colpevole il contribuente per mancato pagamento delle imposte che consegua alla condotta del professionista infedele, laddove non fornisca piena prova dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato dello stesso o non dia prova del comportamento fraudolento del professionista, come, per esempio, in caso di falsificazione dei modelli di pagamento F24. Per tali motivi, si ritiene doverosa una decurtazione pari al 30 % della somma di euro 870.351,00 richiesta da parte attrice per le sanzioni pecuniarie subite e, pertanto, va scomputato l'importo di euro 261.105,20 ( ovvero il 30%) dalla somma di cui sopra per giungere al finale importo di € 609.245,80.
Sulla base di quanto appena esposto, la domanda attorea principale va accolta con una rideterminazione del quantum richiesto, e va pertanto condannata parte convenuta al pagamento della predetta somma in favore di parte attrice.
La richiesta di risarcimento del danno va disattesa.
Parte attrice lamentava un danno morale subito in conseguenza del rinvio a giudizio del sig. per i reati di cui agli art. 81 co 2 cp e 5 D.lgs. 74/2000. A tal proposito, va Pt_1
evidenziato che non risulta allegata alcuna sentenza di condanna a suo carico che rende pagina 9 di 10 attuale il danno contestato e, pertanto, non può trovare accoglimento tale domanda giacché infondata.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea, le spese del giudizio vanno compensate in ragione della metà, con condanna di parte convenuta al pagamento della restante parte delle spese, che vengono liquidate per intero (ossia comprensive della parte compensata) come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia (ordinaria) e del decisum.
PQM
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento parziale della domanda principale, accerta e dichiara l'inadempimento dei convenuti ex art 1218 c.c. e il concorso di colpa degli attori nella causazione del danno e, per l'effetto, condanna i convenuti a corrispondere in favore degli attori la somma di € 609.245,80;
2) rigetta la domanda attorea di risarcimento danni per le ragioni di cui in motivazione;
3) compensa per ½ le spese di lite e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della restante parte di tali spese, che vengono liquidate per intero in € 29.193 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione in favore del difensore antistatario
Si comunichi
Salerno, 19/02/2025
Il Giudice
Daniela Oliva
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