TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/12/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito nei magistrati:
- Dott.ssa IL RI Presidente
- Dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
- Dott.ssa IA AL TE Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6613/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. SANCASSANI ELENA, con domicilio eletto presso il suo studio in Corso
Cavour 32
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentato dalla curatrice speciale, nominata ex art. 473 bis. 14 c.p.c., avv. RAFFAELLA
BORDONI, con studio in Verona via del Carrista, 3,
CONVENUTO/RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
pagina 1 di 5 Ricorrente: “come da ricorso introduttivo, precisando, quanto alle visite, che appare opportuno rimetterle a previ accordi tra le parti”.
Per il resistente: “si rimette”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente agisce per conseguire la regolamentazione della responsabilità genitoriale e del contributo al mantenimento per i figli nati dalla sua relazione con il resistente/convenuto, , nato Persona_1 il 28 febbraio 2011, e , nata il [...]. Persona_2
Allega – si premette che la ricorrente è psichiatra e lavora in ospedale – un persistente disagio di tipo depressivo e comportamenti anomali, anche aggressivi, nel resistente-convenuto, il quale, da anni privo di occupazione per sua volontà (è diplomato in restauro, settore in cui ha lavorato in passato), non è stato nemmeno disponibile a seguire i figli e ad occuparsene durante le assenza per ragioni lavorative della ricorrente, sì che il carico familiare, sia di tipo economico che quanto all'accudimento dei minori, da anni grava unicamente sulla dott.ssa . Sebbene sollecitato ad intraprendere un percorso di Pt_1 diagnosi e cure, nonché, sin dal 2022, a prendere atto della crisi irreversibile della coppia, e, quindi a trovare una propria autonoma sistemazione abitativa e lavorativa, il resistente è invece rimasto presso quella che era da ultimo l'abitazione condotta in locazione dalla ricorrente (a Verona, in via
Cavalcaselle), rifiutando di allontanarsene;
la ricorrente, vista la non sostenibilità della convivenza, è stata costretta a trasferirsi temporaneamente con la figlia presso un'amica (ad agosto del 2024). Il figlio ha rifiutato nell'occasione di seguire la madre e la sorella ed è rimasto a vivere con il padre, Per_1 sebben la ricorrente anche in quel periodo si sia presa cura di lui. In ricorso la dott.ssa ha chiesto Pt_1
l'assegnazione a sé dell'abitazione familiare, l'affido esclusivo dei figli, salve visite con il padre, ed un contributo al mantenimento dei figli dell'importo di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie.
Con nota scritta depositata il 10 marzo 2025 ha poi fornito un importante aggiornamento: il resistente/convenuto si era recato in Puglia con il figlio per le vacanze natalizie, rilasciando Per_1
l'immobile e senza fare rientro a Verona. Il figlio era stato ricondotto a Verona per la ripresa della scuola dalla zia e dalla nonna paterne.
Anche alla luce della mancata costituzione del resistente/convenuto e di quanto allegato circa le sue condizioni psichiche, si è provveduto alla nomina della curatrice speciale in persona dell'avv. Raffaella
Bordoni, la quale ha confermato la propria impossibilità di mettersi in contatto con il resistente/convenuto, malgrado i numerosi tentativi, e riuscendo comunque ad acquisire in proprio informazioni circa l'assenza di eventuali redditi o sovvenzioni pubbliche in favore del sig. (la CP_1 pagina 2 di 5 ricorrente sostiene – ma non dimostra – che l'immobile in proprietà del sig. sito a Lecce, sia CP_1 locato a terzi).
In via temporanea ed urgente, in attesa di acquisire maggiori informazioni sul resistente, posto che non si era manifestata l'esigenza di assumere decisioni particolari per i figli nell'immediato, è stato disposto l'affido condiviso, la residenza prevalente dei minori presso la madre e, quale partecipazione paterna al mantenimento dei figli, la corresponsione del 50% delle spese accessorie/straordinarie.
Sennonché nel corso del procedimento è stato necessario autorizzare la ricorrente ad esprimere da sola
(a prescindere dall'accordo paterno) il consenso e l'adesione agli adempimenti ulteriori necessari per l'iscrizione scolastica e per eventuali uscite ed attività scolastiche che richiedessero l'autorizzazione di ambo i genitori.
All'udienza del 25.11.2025 la causa, acquisita conferma che la situazione era rimasta pressoché immutata, è stata rimessa alla decisione del Collegio con rinuncia agli scritti conclusivi.
Si premette che la ricorrente e la stessa curatrice speciale del resistente hanno concordemente escluso di procedere all'ascolto di , già pesantemente coinvolto nella vicenda “separativa” dei Per_1 genitori, soprattutto nel periodo trascorso da solo presso il padre.
1) Affido, collocazione e visite.
Nel preminente interesse dei figli ne va disposto l'affido esclusivo rafforzato alla madre, nel senso che ella possa assumere da sola, a prescindere dal consenso paterno, anche le determinazioni di maggiore importanza che li riguardano. Plurime le ragioni che inducono ad una tale determinazione: l'assenza di comunicazioni dirette tra le parti (la ricorrente è invece in contatto con i familiari del resistente in
Puglia); l'impossibilità per la stessa curatrice speciale di mettersi in contatto con lui;
la situazione psicologica descritta;
l'assenza di concorso nell'assistenza dei figli (i contatti con il padre sono comunque garantiti dalla ricorrente, che nel corso dell'anno si fa carico di condurli in Puglia, ove costa egli attualmente viva con o in prossimità dei familiari di origine).
Va confermata la residenza prevalente dei minori presso la madre, e, quanto ai contatti e alle visite padre e figli, vanno rimessi a telefonate/videochiamate almeno settimanali, e ad incontri previ accordi tra le parti (cosa che nel corso del procedimento ha consentito ai minori di fare visita al genitore).
2) Contributo al mantenimento dei figli.
Posto che la ricorrente ha descritto e documentato la propria situazione reddituale-patrimoniale
(comproprietaria per 1/3 o per 1/2 di alcuni beni immobili a Vittoria – RG –, in parte messi a reddito,
pagina 3 di 5 nonché per intero di un immobile in corso di costruzione;
psichiatra ospedaliero) con oneri legati al canone di locazione per l'abitazione di Verona, si tratta di considerare le possibilità contributive in capo al resistente/convenuto. È noto che, secondo la giurisprudenza, anche lo stato di inoccupazione non esime il genitore dall'assolvere il fondamentale obbligo di assistere materialmente i figli. Nel caso in esame, sia pur sussistono dubbi sulle condizioni psicologiche-psichiche del resistente/convenuto, non vi sono elementi concreti per ritenere ne sia elisa la capacità lavorativa, soprattutto considerando il lungo periodo di inattività, che, ad oggi, presumibile il resistente avrebbe potuto superare. Va quindi riconosciuto l'obbligo in capo al resistente di versare alla ricorrente l'importo mensile di euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 150,00 per ciascun figlio), a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e accessorie, come da Protocollo del Tribunale di Verona.
L'assegno unico ed universale per i figli va integralmente attribuito alla ricorrente.
3) Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, totalmente ravvisabile in capo al resistente/convenuto, che va quindi condannato a rifonderle in favore della ricorrente, come da dispositivo (valore indeterminabile;
complessità bassa;
nei mesi per le fasi di studio ed introduttiva;
nei minimi per le fasi istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Affida in via esclusiva rafforzata i figli e Persona_1 Persona_2 alla ricorrente, dott.ssa , la quale potrà assumere da sola, a prescindere dal Parte_1 consenso paterno, anche le determinazioni di maggiore importanza che li riguardano, salvi gli obblighi informativi all'altro genitore;
- Pone la residenza prevalente dei figli e presso la madre;
Per_1 Persona_2
- Vanno previste telefonate/videochiamate almeno settimanali padre-figli e vanno rimesse le visite in presenza ad accordi tra le parti;
- Pone a carico del resistente/convenuto l'obbligo di versare alla ricorrente l'importo mensile di euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro
150,00 per ciascun figlio), a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre pagina 4 di 5 rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e accessorie, come da
Protocollo del Tribunale di Verona;
- Assegno unico ed universale per i figli va integralmente attribuito alla ricorrente;
- Condanna il resistente/convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.261,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al
15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
La Giudice est. La Presidente
IA AL TE IL RI
pagina 5 di 5