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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 6827/2024
e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a GORNJI Parte_1 C.F._1 MILANOVAC, il 21/09/1972 con l'avv. MONICA BELLON
e
(c.f. ), nato/a a PADOVA, il CP_1 C.F._2 14/12/1970 con l'avv. EDUARDO MELE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 26/11/2024, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro CP_1 separazione personale. Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a GORNJI MILANOVAC, il 21/09/1972 Parte_1
e
, nato/a a PADOVA, il 14/12/1970, CP_1 uniti in matrimonio il 24/09/2001, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV) dell'anno 2001 n. 30, Parte I, alle seguenti condizioni:
“ […] 2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) A regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi:
- la IG.ra si impegna a cedere al IG. la propria Parte_1 CP_1 quota di comproprietà del 50% dell'immobile adibito a casa coniugale sito in
Castelfranco Veneto (TV), Via Gheri Moro B. n. 57. Il trasferimento della quota di comproprietà dovrà essere effettuato entro e non oltre venti giorni dall'omologa.
- il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma di € CP_1 Parte_1
180.000,00# (centoottantamila/00) quale corrispettivo della cessione ella quota di proprietà del 50% della casa coniugale, comprensivo anche del mobilio presente nella casa coniugale, entro e non oltre venti giorni dall'omologa contestualmente alla cessione della quota.
La IG.ra continuerà ad abitare all'interno della casa coniugale, Parte_1 nonostante la cessione della propria quota al marito, fin tanto che la stessa non avrà reperito altro alloggio idoneo. La IG.ra dovrà comunque Parte_1 lasciare la casa coniugale entro 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sentenza di separazione portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali contenuti all'interno della casa coniugale e ben noti alle parti. 4) La figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente, manterrà la residenza anagrafica presso la casa coniugale.
Il mantenimento ordinario di stante la maggior capacità patrimoniale del Per_1 padre rispetto a quella della madre, sarà a carico del IG. che CP_1 provvederà anche al pagamento delle spese straordinarie tutte, ivi comprese quelle mediche e sanitarie. La madre provvederà al mantenimento diretto della figlia allorché la ragazza sarà presso di lei.
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 5 CP_1 Parte_1
(cinque) di ogni mese, l'importo di € 700,00# (settecento/00) a titolo assegno di mantenimento, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat. Detto importo dovrà essere corrisposto dal mese in cui la IG.ra si sarà Pt_1 trasferita nella nuova abitazione.
6) L'autovettura Audi Q3 targata FR333HH di proprietà ed in uso alla IG.ra rimarrà in proprietà ed uso alla stessa;
l'autovettura Volkswagen Parte_1
T-Cross targata GA581GR di proprietà ed in uso al IG. rimarrà in CP_1 proprietà ed uso allo stesso.
7) Spese di lite interamente compensate tra le parti.
8) I coniugi chiedono che il Collegio provveda a pronunciare sentenza di omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui sopra o prenda atto degli accordi intervenuti tra le parti, ordinandone l'annotazione al competente Ufficiale di Stato Civile.
9) I ricorrenti dichiarano sin da ora con la sottoscrizione del presente ricorso di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 20/01/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci