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5 dicembre 1975
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5 maggio 1976
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16 novembre 1976
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16 ottobre 1986
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Art. 17.
L'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , dovuta in base alla dichiarazione deve essere corrisposta nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione.
Il pagamento deve effettuarsi alla tesoreria dello Stato mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni nonche' ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 , modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707 , avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento attestante: a) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo;
b) lo impegno ad effettuare il pagamento alla tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega alle aziende di credito per il pagamento dell'imposta e' irrevocabile. (3) Le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, le modalita' per il rilascio del documento stesso ed i relativi controlli anche sull'esecuzione dei pagamenti in tesoreria sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Dall'imposta determinata dall'ufficio sulla base della dichiarazione si scomputa, ai fini dell'iscrizione a ruolo, l'imposta pagata ai sensi del secondo comma che risulta dal documento rilasciato dall'azienda di credito allegato alla dichiarazione. Se l'imposta pagata risultante dal documento e' superiore a quella dovuta il contribuente ha diritto al rimborso della eccedenza.
All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato alla tesoreria dello Stato, con un minimo di lire mille e fino ad un massimo di trentamila lire, per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo. (3)
In caso di omesso versamento dell'imposta nel termine stabilito nel primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
L'azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato, nel termine previsto nel secondo comma, lettera b), le imposte al cui pagamento e' stata delegata deve corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al 2 per cento delle somme non versate. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La legge 12 novembre 1976, n. 751 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1977. --------------- AGGIORNAMENTO (7) La legge 4 ottobre 1986, n. 657 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "La misura della penale prevista dall'ultimo comma dell' articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , e successive modificazioni, e dal quinto comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751 , e' ridotta allo 0,50 per cento se il mancato versamento e' dovuto ad errori materiali".
L'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , dovuta in base alla dichiarazione deve essere corrisposta nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione.
Il pagamento deve effettuarsi alla tesoreria dello Stato mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni nonche' ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 , modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707 , avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento attestante: a) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo;
b) lo impegno ad effettuare il pagamento alla tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega alle aziende di credito per il pagamento dell'imposta e' irrevocabile. (3) Le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, le modalita' per il rilascio del documento stesso ed i relativi controlli anche sull'esecuzione dei pagamenti in tesoreria sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Dall'imposta determinata dall'ufficio sulla base della dichiarazione si scomputa, ai fini dell'iscrizione a ruolo, l'imposta pagata ai sensi del secondo comma che risulta dal documento rilasciato dall'azienda di credito allegato alla dichiarazione. Se l'imposta pagata risultante dal documento e' superiore a quella dovuta il contribuente ha diritto al rimborso della eccedenza.
All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato alla tesoreria dello Stato, con un minimo di lire mille e fino ad un massimo di trentamila lire, per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo. (3)
In caso di omesso versamento dell'imposta nel termine stabilito nel primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
L'azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato, nel termine previsto nel secondo comma, lettera b), le imposte al cui pagamento e' stata delegata deve corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al 2 per cento delle somme non versate. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La legge 12 novembre 1976, n. 751 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1977. --------------- AGGIORNAMENTO (7) La legge 4 ottobre 1986, n. 657 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "La misura della penale prevista dall'ultimo comma dell' articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , e successive modificazioni, e dal quinto comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751 , e' ridotta allo 0,50 per cento se il mancato versamento e' dovuto ad errori materiali".
Commentari • 22
- 1. La delega alla banca per il pagamento delle imposte libera il contribuente dall'obbligazione fiscaleAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 9 maggio 2017 · 13.892095
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 26
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2017, n. 9811Provvedimento: […] con la sentenza n. 1148 del 2000, decidendo in tema di giurisdizione, hanno affermato che la delega conferita dal contribuente ad una banca per il versamento dell'imposta sui redditi prevista, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 576 del 1975 e successive integrazioni, dall'art. 13 della legge n. 751 del 1976 e dall'art. 5 della legge n. 657 del 1986, al pari dell'analoga delega per l'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 12 della I. n. 751 del 1976, è modalità di pagamento e pertanto libera il delegante, […]Leggi di più...
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