Ordinanza collegiale 28 marzo 2024
Sentenza breve 30 luglio 2024
Decreto presidenziale 22 ottobre 2024
Parere definitivo 12 dicembre 2025
Accoglimento
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01655/2026REG.PROV.COLL.
N. 01125/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2025, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
NI UC, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LL RN, ES ON, IN NA, NO TE, ZI IC, SE TO, MA IC, CI UN, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 15464/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NI UC;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le richieste di passaggio in decisione senza discussione depositate da entrambe le parti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la Cons. UN TI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso in appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiede la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione Seconda, n. 15464/2024, che ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti in prime cure dall’odierno appellato ai fini dell’annullamento - in parte qua dei seguenti atti:
(i) del decreto del Capo Dipartimento, DAG del personale e dei servizi, MEF, di approvazione delle graduatorie relative alla procedura “ di progressione tra le aree, per il passaggio di complessive n. 597 unità di personale appartenente all'area degli assistenti del ruolo del MEF all'Area dei Funzionari del medesimo ruolo” ;
(ii) del Decreto MEF – DAG_XXSETT prot. n° 24758 del 5.3.2024-U, mediante il quale il Ministero, rettificando le precedenti graduatorie pubblicate, ha approvato le nuove graduatorie relative alla “ procedura di progressione tra le aree, per il passaggio di complessive n. 597 unità di personale appartenente all'Area degli Assistenti del ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'Area dei Funzionari del medesimo ruolo ” anche per la “ Famiglia Funzionari giuridico-amministrativi e di organizzazione ”;
(iii) della “ graduatoria della procedura di progressione tra le Aree 2023 Funzionari giuridico, amministrativi e di organizzazione: posti a bando n. 355 ” allegato n° 1 al suindicato Decreto DAG_XXSETT prot. n° 24758 del 5.3.2024-U, nella parte in cui il sig. UC è stato illegittimamente collocato alla posizione n° 1788 e della “ graduatoria della procedura di progressione tra le Aree 2023 Funzionari economico-finanziari e contabili, posti a bando n. 163 ” nella parte in cui il sig. UC a stato illegittimamente collocato alla posizione n ° 1477.
2. La sentenza impugnata ha sintetizzato le premesse in fatto come segue.
Il ricorrente in primo grado, impiegato a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Mondragone con decorrenza dall’11 aprile 2001, successivamente per mobilità volontaria tra enti presso il Comune di Succivo (CE), poi in posizione di comando dall’1 ottobre 2013 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (nel prosieguo “MEF”) e, infine, assunto presso tale dicastero per effetto di una procedura di stabilizzazione del personale, impugnava la determinazione di approvazione della graduatoria definitiva relativa alla procedura di progressione verticale indetta dal MEF con riferimento alla “ Famiglia funzionari giuridico, amministrativi e di organizzazione ” (e la successiva nota di rigetto dell’istanza di riesame), lamentando l’omessa valutazione da parte della commissione esaminatrice dell’anzianità di servizio maturata presso altre amministrazioni (Comune di Mondragone e Comune di Succivo), sebbene dall’estratto della domanda precompilata dal sistema già fosse evincibile quale “data della prima nomina nella P.A.: 1.04.2001 ”, con conseguente mancata attribuzione del relativo punteggio a lui (in tesi) spettante.
Ha quindi chiesto l’annullamento degli atti, evidenziando come le informazioni relative all’esperienza professionale dallo stesso effettivamente possedute nonché riconosciute nell’estratto dello stato di servizio fossero già in possesso dell’Amministrazione, come comprovato anche dal contenuto della domanda di partecipazione alla procedura, da cui era ben desumibile che la sua anzianità di ruolo alle dipendenze del MEF o di altra pubblica amministrazione risalisse alla data dell’11 aprile 2001, elemento già inserito nel relativo format reso disponibile dal sistema.
3. All’esito del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati, il TAR Lazio ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti ritenendo sussistere nel caso in esame una ipotesi in cui è ammesso il soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241 del 1990 in considerazione del fatto che le informazioni sui pregressi servizi risultavano già inseriti dal sistema nel relativo format poi utilizzato dal candidato, non versandosi pertanto in ipotesi di totale carenza allegatoria del requisito controverso bensì soltanto di parziale allegazione; conclusivamente il TAR ha disposto l’annullamento degli atti limitatamente alla parte in cui non attribuiscono all’odierno ricorrente i punti aggiuntivi previsti per l’anzianità di servizio di cui si discorre.
4. Nel ricorso in appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze deduce i seguenti motivi:
I. “ Omessa pronuncia sull’eccezione pubblica relativa alla carenza di interesse ad agire. Violazione dell’art. 100 e dell’art. 112 c.p.c .”;
II. “ Errores in iudicando. Violazione dell’art. 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell’art. 8, comma 4, del bando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1431 e 1433 c.c. Motivazione erronea e contraddittoria. Travisamento dei fatti e dei presupposti. Violazione del principio della par condicio tra i candidati. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio di auto responsabilità ”.
6. Si è costituito NI UC chiedendo il rigetto dell’appello. Di seguito entrambe le parti hanno depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a..
7. All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Nel primo motivo di appello si censura l’erroneità della sentenza per non aver considerato inammissibile per carenza di interesse il ricorso introduttivo, come sollevato in primo grado.
A tale riguardo l’amministrazione rileva che:
- il ricorrente, nel ricorso introduttivo, evidenziava che il periodo maturato presso le amministrazioni comunali se fosse stato conteggiato gli avrebbe consentito un posizionamento più favorevole di oltre 1200 posizioni, e pertanto aveva un interesse rispetto al prossimo scorrimento, fino ad assorbire la posizione rivendicata con il presente libello introduttivo;
- nelle procedure di progressione verticale tra le aree, come quella in esame, tuttavia, non è consentito effettuare un ampliamento dei posti messi a disposizione e neppure lo scorrimento delle graduatorie, in quanto il bando, all’art. 11, comma 3, prevedeva espressamente che l’assunzione dei vincitori sarebbe avvenuta “ fino all’esaurimento dei posti messi a bando ”;
- la graduatoria relativa alla “ famiglia funzionari economico-finanziario e contabili ”, come disposto, del resto, dall’art. 1 del bando, prevedeva per tale famiglia solo n. 163 posti;
- il decreto di approvazione delle graduatorie, disponeva all’art. 2 che sarebbero stati dichiarati vincitori “ i dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie, in possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla procedura in argomento, nel limite del numero dei posti messi a bando per ciascuna famiglia professionale ”;
- alla luce di tali disposizioni e dell’impossibilità di prevedere uno scorrimento della menzionata graduatoria, non si comprende come poteva, nell’ambito del giudizio di primo grado, ritenersi sussistente l’interesse ad agire del dott. UC, considerato che il punteggio aggiuntivo, secondo quanto dallo stesso asserito, avrebbe consentito al massimo la collazione nella posizione 260 e, dunque, ben oltre i posti a disposizione (n. 163);
- l’odierno appellato non aveva addotto alcun elemento idoneo a dimostrare in caso di eventuale accoglimento della domanda la possibilità di ottenere un collocamento utile in graduatoria né al superamento della cd. “prova di resistenza”;
- anche la giurisprudenza sostiene che è necessario dare adeguata dimostrazione della c.d. prova di resistenza per comprovare la sussistenza dell'interesse al ricorso che costituisce condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio.
1.1. La parte appellata invece insiste nella erroneità degli assunti e fa presente che l’omessa attribuzione di punteggi spettanti per l’anzianità di servizio, senza adeguata motivazione, integrano sempre un vizio di eccesso di potere con conseguente interesse all’annullamento della graduatoria nei limiti dell’interesse fatto valere dal ricorrente.
2. Nel secondo motivo, riguardante il merito, la difesa erariale censura la sentenza per aver erroneamente ritenuto che nel caso in esame ricorrano i presupposti che consentono l’attivazione del soccorso istruttorio. A tale riguardo evidenzia che:
- il candidato ha omesso di dichiarare nella propria domanda di partecipazione il titolo relativo agli ulteriori periodi nell’area presso MEF o altra PA, valutabile ai sensi dell’art. 4 del bando, riguardante l’esperienza maturata nell’area di provenienza;
- ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio (1,6 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso uguale o superiore a sei mesi, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del bando) il dott. UC avrebbe dovuto compilare nel format online , messo a disposizione dall’Amministrazione, i campi relativi agli “ Ulteriori periodi nell’area presso MEF o altra PA ”, avendo, come dallo stesso asserito, una precedente esperienza presso il Comune di Mondragone e il Comune di Succivo;
- il MEF non poteva procedere con l’attribuzione del punteggio con riferimento all’arco temporale intercorrente dall’11 aprile 2001 al 30 settembre 2013 in assenza di espressa dichiarazione in tale senso da parte del candidato nella domanda di partecipazione;
- il MEF non poteva procedere all’integrazione della domanda successivamente alla data di scadenza per la presentazione, stante, peraltro, l’espresso divieto in tal senso dell’art. 8, comma 4, del bando, che disponeva che « non sono ammesse e non saranno prese in considerazione integrazioni della domanda in qualsivoglia modalità trasmesse successivamente al termine di scadenza di presentazione della stessa »;
- la “ data di prima nomina nella PA ”, che nel caso del dott. UC corrispondeva all’11 aprile 2001, nulla chiarisce riguardo al titolo valutabile relativo agli “ ulteriori periodi nell’area presso MEF o altra PA ”, né ha posto l’Amministrazione nelle condizioni di effettuare il menzionato calcolo di cui all’art. 4 del bando per l’attribuzione del relativo punteggio;
- da tale informazione il MEF, prima data di assunzione, non era in grado di: (i) evincere la durata del servizio reso dal candidato presso altra Amministrazione, ben potendo non essere di carattere continuativo o riguardare un periodo inferiore ai 6 mesi, non conteggiabile ai fini dell’attribuzione del punteggio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del bando; (ii) verificare se il servizio svolto presso altra Pubblica Amministrazione sia intervenuto “nell’area”, perché, come disposto dal bando, risultava valutabile esclusivamente tale tipologia di servizio; (iii) evincere, infine, la Pubblica Amministrazione presso cui è stato reso il servizio, anche ai fini delle verifiche sul possesso dei titoli dichiarati;
- situazione ben diversa, idonea a consentire l’attivazione del soccorso istruttorio, sarebbe stata quella della esplicita dichiarazione del dato mancante, seppure in una sezione differente della domanda di partecipazione rispetto a quella a ciò deputata: si sarebbe trattato di un errore meramente materiale e riconoscibile dall’Amministrazione, suscettibile di correzione mediante soccorso istruttorio;
- nella vicenda de qua , invece, non vi è stato un semplice errore materiale, ma una omessa dichiarazione di un titolo valutabile che non è possibile integrare a termine perentorio già spirato;
- il precedente del Tar Lazio n. 14798/2022 riguarda un caso diverso rispetto a quello in esame nel quale non è possibile evincere dal titolo preferenziale del “ Dato di prima nomina nella PA ” alcuna informazione con riferimento al titolo valutabile non dichiarato dalla candidata, relativo agli “ Ulteriori periodi nell’area presso MEF o altra PA ”;
- la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 9/2014 non conforta affatto le conclusioni raggiunte dal Tar ma ritiene “ in relazione alle procedure comparative e di massa ” che si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’auto responsabilità – rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti;
- l’omessa dichiarazione di questi dati essenziali da parte del ricorrente non è addebitabile all’Amministrazione: il candidato avrebbe potuto, visualizzando il riepilogo dei dati dichiarati fornito dal sistema prima dell’inoltro della domanda, rendersi tempestivamente conto dell’omessa dichiarazione dei dati in questione; anche in questo caso viene contestata la pertinenza al caso di specie dei precedenti citati dal Tar in materia di riconoscibilità dell’errore.
- i precedenti citati al primo giudice riguardano le procedure concorsuali in senso generale e si riferiscono a “meri errori formali”, mentre nella circostanza in esame si tratta della mancanza di una dichiarazione, a cui conseguirebbe una integrazione della domanda di partecipazione e non una semplice correzione di un errore formale;
- il candidato ha omesso di dichiarare un titolo valutabile; consentirgli di integrare la domanda presentata dopo la scadenza prevista dal bando determina in suo favore un vantaggioso a danno degli altri candidati e in violazione del principio della par condicio .
2.1. Nella memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, il MEF ha sostenuto che:
- il Cons. Stato, Sez. I, Ad. di Sezione del 12 febbraio 2025, Numero Affare 00431/2024 ha reso il parere n. 272 del 31 marzo 2025 nell’ambito del procedimento incardinato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dal sig. Andrea Franco Fazio che riguarda la medesima procedura cui ha partecipato l’odierno appellato ed ivi si legge quanto segue:
« 2.1. Invero era onere del ricorrente indicare tempestivamente nella domanda di partecipazione al concorso il periodo di servizio utile ai fini della relativa valorizzazione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio (nel caso di specie il periodo di servizio prestato dal 17 febbraio1999 al 18 aprile 2004, quale assistente ex sesto livello presso il Ministero dei lavori pubblici.
La giurisprudenza amministrativa (tra le tante, Cons. Stato, Sez. II, 26 ottobre 2023, n. 9269) è ferma nel ritenere che nel produrre la documentazione richiesta dal bando di concorso vale il principio di auto responsabilità del candidato che non può determinare un aggravamento del complesso iter procedimentale del concorso per rimediare alle sue sviste o alle sue omissioni, tant’è che opera il divieto del soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali (volto a garantire la par condicio dei concorrenti).
Non può pertanto essere imputato all’Amministrazione l’aver riconosciuto al ricorrente soltanto l’anzianità di servizio dal 19 aprile 2004(data di ingresso per mobilità volontaria nel ruolo MEF) senza quella corrispondenza al servizio prestato dal 17 febbraio 1999 al 18 aprile 2004, come dipendente del Ministero dei lavori pubblici, nella medesima area (degli Assistenti o equivalente), che sarebbe valso al ricorrente l’attribuzione di 8 punti, ciò essendo derivato esclusivamente dal mancato inserimento di quel periodo nella domanda di partecipazione al concorso proprio da parte del ricorrente.
2.2. Peraltro, come dedotto dall’Amministrazione senza che il ricorrente abbia svolto al riguardo alcuna controdeduzione, la procedura di presentazione della domanda di partecipazione al concorso prevedeva che il riepilogo dei dati inseriti nella domanda fosse comunque visibile e scaricabile già immediatamente dopo l’inoltro della stessa: così che in definitiva, utilizzando l’ordinaria diligenza, il ricorrente avrebbe potuto verificare la correttezza dei dati inseriti ed avrebbe potuto procedere a depositare nel termine di scadenza una nuova completa domanda in sostituzione o a completamento della prima, cosa che invece non è accaduto. […] ».
2.2. La parte appellata invece ribadisce gli argomenti sostenuti in primo grado e che hanno trovato conferma nella motivazione della sentenza impugnata.
Nella memoria depositata in vista dell’udienza pubblica ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità dell’appello facendo presente che sarebbe venuto meno l’interesse dell’amministrazione appellante alla decisione del gravame in considerazione del fatto che nel mese di dicembre 2024, in esecuzione della sentenza di primo grado, è stato stipulato con il ricorrente il nuovo contratto senza alcuna riserva nella posizione messa a concorso dandogli quindi integralmente il bene della vita per il quale aveva adito il giudice amministrativo. Evidenzia come l'amministrazione, riconoscendo implicitamente l'erroneità della propria valutazione iniziale, ha proceduto ad una rivalutazione della posizione del ricorrente, il che confermerebbe la fondatezza delle censure proposte e dimostrerebbe come l'omessa attribuzione del punteggio fosse effettivamente viziata da errore.
3. Fatte queste premesse, si può procedere all’esame delle rispettive posizioni.
3.1. Preliminarmente, il Collegio ritiene che in applicazione del principio della ragione più liquida si possa prescindere dall’esame del primo motivo di appello afferente la questione in rito, essendo l’appello, per quanto si dirà, infondato nel merito.
3.2. Quanto, invece, in ordine al rilievo della parte appellata sulla sopravvenuta improcedibilità per carenza di interesse dell’amministrazione, in conseguenza dell’avvenuta stipula del contratto per il posto messo a concorso, si dà atto che la difesa erariale nella memoria difensiva non conferma che sia effettivamente venuto meno l’interesse alla decisione dell’appello ma insiste espressamente nell’accoglimento del ricorso, per cui si presume la permanenza dell’interesse alla decisione.
3.3. Nel merito, l’appello è fondato.
Il Collegio non intende discostarsi dai principi già espressi, proprio in relazione alla procedura di cui è causa, dalla Sezione I del Consiglio di Stato, nella decisione dianzi richiamata, e da quanto già deciso anche in sede giurisdizionale dalla Sezione riguardo ad altro concorrente con la sentenza n. 8375/2025.
Il soccorso istruttorio non è attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione: ciò in ragione del più generale principio di auto responsabilità che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più importante in quanto occorre assicurare la par condicio , nonché la massima accelerazione possibile nelle procedure, così che ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati.
Del resto, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: consentire ad un candidato di dichiarare, con il termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato ovvero anche acquisire d'ufficio documenti o notizie utili per il candidato che non ha li correttamente indicati significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio .
Nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), l. n. 241 del 1990, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'auto responsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (Cons. Stato, sez. V, 06/09/2024, n. 7471).
Nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di auto-responsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum , che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l'ammissione al concorso (Cons. Stato, sez. VII, 02/09/2024, n. 7334).
Nel caso di specie l’Amministrazione non poteva procedere con l’attribuzione del relativo punteggio, con riferimento all’arco temporale intercorrente dall’11 aprile 2001 al 30 novembre 2015, senza alcuna dichiarazione circostanziata in tale senso da parte del candidato nella domanda di partecipazione; e non poteva procedere all’integrazione della domanda presentata dal candidato successivamente alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, stante, peraltro, il divieto in tal senso dell’art. 8, comma 4, del bando, che disponeva che « non sono ammesse e non saranno prese in considerazione integrazioni della domanda in qualsivoglia modalità trasmesse successivamente al termine di scadenza di presentazione della stessa ».
Il primo giudice ha fatto riferimento al titolo di preferenza di cui all’art. 10, comma 3, del bando, ma la “ data di prima nomina nella PA ”, criterio di preferenza, che nel caso del dott. UC corrispondeva all’11 aprile 2001, nulla riferisce con riferimento al titolo valutabile relativo agli “ Ulteriori periodi nell’area presso MEF o altra PA ”, né ha posto l’Amministrazione nelle condizioni di effettuare il menzionato calcolo di cui all’art. 4 del bando per l’attribuzione del relativo punteggio. Da tale informazione il MEF, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, non era in grado di evincere la durata del servizio reso dalla candidata presso altra Amministrazione, ben potendo non essere di carattere continuativo o riguardare un periodo inferiore ai 6 mesi, non conteggiabile ai fini dell’attribuzione del punteggio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del bando; non poteva verificare se il servizio svolto presso altra pubblica Amministrazione sia intervenuto “nell’area”, perché, come disposto dal bando, risultava valutabile esclusivamente tale tipologia di servizio; non poteva evincere, infine, la Pubblica Amministrazione presso cui è stato reso il servizio, anche ai fini delle verifiche sul possesso dei titoli dichiarati.
Il titolo di preferenza, relativo alla “ Data di prima nomina nella PA ” non fa presupporre il possesso del titolo valutabile relativo agli “ Ulteriori periodi nell’area presso MEF o altra PA ”.
Nel caso di specie non vi è stato un semplice errore materiale ovvero una parziale allegazione ma una omessa dichiarazione di un titolo valutabile: di conseguenza il MEF ha correttamente operato non consentendo al candidato di integrare la propria domanda di partecipazione a termine già spirato.
4. Per le considerazioni che precedono l’appello deve essere accolto e, per l’effetto vanno respinti il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati in primo grado.
5. Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tar per il Lazio impugnata rigetta il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado per l’impugnazione degli atti in epigrafe elencati.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN DO, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
UN TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UN TI | AN DO |
IL SEGRETARIO