Articolo 30 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49
Articolo 29Articolo 31
Versione
1 marzo 1987
>
Versione
1 giugno 1994
>
Versione
29 agosto 2014
Art. 30. (Contributi deducibili)

ARTICOLO ABROGATO CON IL D.L. 31 MAGGIO 1994, N.330 ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Entrata in vigore il 29 agosto 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente