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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 955/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente e Relatore
GRANATA URANIA, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4079/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bisignano - Piazza Collina Castello, 1 87043 Bisignano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
RM RI DE RR - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/438 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/438 IMU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/438 IMU 2020 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/438 TASI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/438 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta tenuto conto di quanto statuito con la sentenza di questa Corte
n.4183/2025, relativamente alle pretese per TASI 2018 e 2019; senza che in questa sede la OG spa, rimasta contumace, abbia dimostrato che, per le altre pretese qui azionate, la propria posizione sotto il profilo della legittimazione fosse differente da quella che ha condotto alla richiamata pronuncia.
Ne consegue il dispositivo.
Spese secondo soccombenza a carico della società di riscossione, con compensazione nel resto essendo estraneo l'ente impositore alla vicenda qui dirimente.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'atto opposto;
condanna la OG spa al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in €600,00 oltre accessori, con attribuzione e con compensazione verso il Comune.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente e Relatore
GRANATA URANIA, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4079/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bisignano - Piazza Collina Castello, 1 87043 Bisignano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
RM RI DE RR - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/438 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/438 IMU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/438 IMU 2020 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/438 TASI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/438 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta tenuto conto di quanto statuito con la sentenza di questa Corte
n.4183/2025, relativamente alle pretese per TASI 2018 e 2019; senza che in questa sede la OG spa, rimasta contumace, abbia dimostrato che, per le altre pretese qui azionate, la propria posizione sotto il profilo della legittimazione fosse differente da quella che ha condotto alla richiamata pronuncia.
Ne consegue il dispositivo.
Spese secondo soccombenza a carico della società di riscossione, con compensazione nel resto essendo estraneo l'ente impositore alla vicenda qui dirimente.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'atto opposto;
condanna la OG spa al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in €600,00 oltre accessori, con attribuzione e con compensazione verso il Comune.