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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/12/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa NA GIUPPI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n.621/2024 R.G., promossa da
), rappresentato e difeso, dagli avv.ti Paolo (c.f. C.F. 1 Parte_1
C.F. 2 ) e Franco AR (c.f. ON (c.f. AR
elettivamente domiciliato, in Milano, Corso Italia n.8, C.F. 3
,
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Paola Scalmanini (c.f.
[...] , (c.f. P.IVA 1
,
elettivamente domiciliato, in Lodi, Viale Dalmazia C.F._4
,
n.13
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 23.07.2024, il sig. Parte_1 ha dedotto:
,
che dal 1° luglio 2016 ha prestato attività lavorativa in favore della società ER
AN Manufacturing s.r.l., dapprima con contratto di somministrazione e, successivamente, dal 1° dicembre 2018, con contratto di lavoro subordinato;
che nell'ambito della prestazione lavorativa, ha costantemente svolto mansioni di addetto al montaggio e collaudo di elettrovalvole, attività che comporta movimenti ripetitivi e sollecitazioni continue all'arto superiore destro, in particolare tramite l'utilizzo di macchinari denominati “T-9809” e "T-1038";
che le mansioni hanno imposto quotidianamente oltre 800 movimenti di flessione ed estensione del braccio destro e l'impiego di avvitatori pneumatici, con conseguente esposizione a vibrazioni e posture incongrue;
che a partire dall'aprile 2021 ha iniziato a manifestare sintomatologia dolorosa alla spalla destra e, quindi, si è sottoposto a numerosi accertamenti medici;
che a seguito della sintomatologia lamentata, il medico competente dell'azienda ha disposto limitazioni funzionali alla mansione;
che nonostante la presentazione di una istanza, diretta al riconoscimento della malattia professionale, l' CP_1 ha rigettato la richiesta.
Il ricorrente, quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
"accertare e dichiarare la natura professionale della patologia sviluppata dal signor come specificamente indicata in atti, precisando il grado di Parte_1
inabilità o menomazione permanente in misura pari al 7% (o nel diverso grado, anche maggiore, che risultasse accertato in corso di causa), e conseguentemente b) condannare l' Controparte_1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al signor l'indennizzo in forma capitale per malattia professionale Parte_1
secondo quanto stabilito dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 30 del 2000, pari a
Euro 9.530,53 (o al differente importo, anche superiore, che risulterà dovuto all'esito del giudizio), oltre interessi e rivalutazione;
c) con condanna dell'
[...]
in persona del legale Controparte_1
,
rappresentante pro tempore, al rimborso dei compensi e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore dell'avvocato Paolo M. ON, legale anticipatario".
Si è costituito in giudizio CP_1 che ha contestato le allegazioni formulate in ricorso, rilevando che la patologia denunciata dal ricorrente non risulta tabellata, quindi, incombe sul lavoratore l'onere della prova della sussistenza della malattia, del rischio lavorativo e del relativo nesso eziologico. Ha anche dedotto che non è provato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni svolte in modo non occasionale tali da determinare un'esposizione a rischio concreto di sviluppare la patologia denunciata e che dai documenti e dal DVR è insussistente il rischio morbigeno. L' CP_1 ha così concluso: “respingere tutte le domande formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge".
All'udienza del 05.02.2025, la causa è stata istruita tramite l'escussione orale di n.3 testimoni. All'esito della prova testimoniale, il Giudice ha disposto CTU medico legale, nominando il dott. Persona_1
Dopo il deposito della relazione peritale, il ctu è stato chiamato a chiarimenti.
All'udienza del 29 ottobre 2025 il Ctu ha fornito i chiarimenti richiesti;
all'esito il
Giudice ha rinviato per discussione all'udienza del 2 dicembre 2025 ex art.127 ter cpc con termine per il deposito di nor
Te conclusionale e successivo termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Alla scadenza del termine, verificato il rituale deposito delle note, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso non può essere accolto in quanto, pur essendo stata accertata la natura professionale della patologia denunciata, il danno biologico conseguito alla predetta
è inferiore alla soglia indennizzabile.
Le dichiarazioni dei testimoni e la documentazione prodotta (in particolare l'estratto contributivo doc.2 ricorrente ) hanno confermato la anamnesi lavorativa del ricorrente dall'anno 2016,data in cui ha iniziato a lavorare presso la ER AN
Manufacturing srl..
Le allegazioni di parte ricorrente in ordine alla natura delle mansioni svolte, alle loro modalità di svolgimento e, più in generale, alla nocività dell'ambiente di lavoro hanno trovato pieno riscontro ed affermazione nelle dichiarazioni dei testi Tes_1 e
Tes_2.
Il consulente tecnico nominato dal giudice, al fine di accertare se la patologia denunciata ed oggetto di giudizio, abbia natura professionale ha correttamente ricostruito, sulla base della istruttoria testimoniale e documentale (compreso il DVR di ER prodotto dall'Istituto sub doc. 5 e 6) e dell'esame obbiettivo del ricorrente, la storia lavorativa e quella clinica del lavoratore.
Il giudice fa proprio il giudizio del consulente tecnico:
-sulla natura professionale della malattia denunciata (patologia degenerativa della cuffia dei rotatori):il ctu ha ritenuto infatti che "La specificità dell'attività svolta, con una esposizione del lavoratore al rischio del sovraccarico biomeccanico degli arti, non è la causa scatenante ma sicuramente ha contribuito al processo degenerativo progressivo, aggravando quindi uno status già presente ma non quantificabile”;
-sul grado di invalidità residuato, inferiore alla soglia indennizzabile in quanto stimato nel 4%.
Il Ctu chiamato a chiarimenti, ha spiegato, con motivazione immune da vizi logico- giuridici, che il grado di invalidità accertato è stato stimato facendo riferimento ai codici 227 e 224 delle tabelle CP_1 in particolare il Ctu ha chiarito di avere considerato sia la presenza di un quadro degenerativo in assenza di lesione anatomica alla spalla sia la limitazione funzionale(quest'ultima definita parziale e di grado modesto) .In particolare il ctu ha sottolineato che gli esami strumentali non evidenziano la lesione della cuffia ma un quadro degenerativo e che la spalla presenta un modestissimo danno, ai gradi estremi("Il movimento più ampio della spalla è a
180° alzando il braccio in elevazione in linea con il corpo: il lavoratore ricorrente arriva ad una escursione di circa 160 °").
In conclusione il giudizio del consulente tecnico è fatto proprio dal giudice in quanto sorretto dall'esito dell'istruttoria, dalla documentazione medica prodotta dalla ricorrente e dalla visita della stessa.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Le spese di Ctu, liquidate in € 450,00 oltre accessori,anticipate dal ricorrente, sono poste definitivamente a suo carico
Le spese di lite sono compensate fra le parti atteso che l'istruttoria e la consulenza hanno consentito di accertare, diversamente dal giudizio emerso in sede amministrativa, che la patologia denunciata ha natura professionale benchè ne sia stata esclusa la indennizzabilità.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Rigetta il ricorso proposto da Parte_1 contro [...]
Controparte_1
[...]
Pone le spese di Ctu definitivamente a carico di parte ricorrente.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 10 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. NA UP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa NA GIUPPI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n.621/2024 R.G., promossa da
), rappresentato e difeso, dagli avv.ti Paolo (c.f. C.F. 1 Parte_1
C.F. 2 ) e Franco AR (c.f. ON (c.f. AR
elettivamente domiciliato, in Milano, Corso Italia n.8, C.F. 3
,
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Paola Scalmanini (c.f.
[...] , (c.f. P.IVA 1
,
elettivamente domiciliato, in Lodi, Viale Dalmazia C.F._4
,
n.13
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 23.07.2024, il sig. Parte_1 ha dedotto:
,
che dal 1° luglio 2016 ha prestato attività lavorativa in favore della società ER
AN Manufacturing s.r.l., dapprima con contratto di somministrazione e, successivamente, dal 1° dicembre 2018, con contratto di lavoro subordinato;
che nell'ambito della prestazione lavorativa, ha costantemente svolto mansioni di addetto al montaggio e collaudo di elettrovalvole, attività che comporta movimenti ripetitivi e sollecitazioni continue all'arto superiore destro, in particolare tramite l'utilizzo di macchinari denominati “T-9809” e "T-1038";
che le mansioni hanno imposto quotidianamente oltre 800 movimenti di flessione ed estensione del braccio destro e l'impiego di avvitatori pneumatici, con conseguente esposizione a vibrazioni e posture incongrue;
che a partire dall'aprile 2021 ha iniziato a manifestare sintomatologia dolorosa alla spalla destra e, quindi, si è sottoposto a numerosi accertamenti medici;
che a seguito della sintomatologia lamentata, il medico competente dell'azienda ha disposto limitazioni funzionali alla mansione;
che nonostante la presentazione di una istanza, diretta al riconoscimento della malattia professionale, l' CP_1 ha rigettato la richiesta.
Il ricorrente, quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
"accertare e dichiarare la natura professionale della patologia sviluppata dal signor come specificamente indicata in atti, precisando il grado di Parte_1
inabilità o menomazione permanente in misura pari al 7% (o nel diverso grado, anche maggiore, che risultasse accertato in corso di causa), e conseguentemente b) condannare l' Controparte_1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al signor l'indennizzo in forma capitale per malattia professionale Parte_1
secondo quanto stabilito dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 30 del 2000, pari a
Euro 9.530,53 (o al differente importo, anche superiore, che risulterà dovuto all'esito del giudizio), oltre interessi e rivalutazione;
c) con condanna dell'
[...]
in persona del legale Controparte_1
,
rappresentante pro tempore, al rimborso dei compensi e delle spese, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore dell'avvocato Paolo M. ON, legale anticipatario".
Si è costituito in giudizio CP_1 che ha contestato le allegazioni formulate in ricorso, rilevando che la patologia denunciata dal ricorrente non risulta tabellata, quindi, incombe sul lavoratore l'onere della prova della sussistenza della malattia, del rischio lavorativo e del relativo nesso eziologico. Ha anche dedotto che non è provato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni svolte in modo non occasionale tali da determinare un'esposizione a rischio concreto di sviluppare la patologia denunciata e che dai documenti e dal DVR è insussistente il rischio morbigeno. L' CP_1 ha così concluso: “respingere tutte le domande formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge".
All'udienza del 05.02.2025, la causa è stata istruita tramite l'escussione orale di n.3 testimoni. All'esito della prova testimoniale, il Giudice ha disposto CTU medico legale, nominando il dott. Persona_1
Dopo il deposito della relazione peritale, il ctu è stato chiamato a chiarimenti.
All'udienza del 29 ottobre 2025 il Ctu ha fornito i chiarimenti richiesti;
all'esito il
Giudice ha rinviato per discussione all'udienza del 2 dicembre 2025 ex art.127 ter cpc con termine per il deposito di nor
Te conclusionale e successivo termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Alla scadenza del termine, verificato il rituale deposito delle note, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso non può essere accolto in quanto, pur essendo stata accertata la natura professionale della patologia denunciata, il danno biologico conseguito alla predetta
è inferiore alla soglia indennizzabile.
Le dichiarazioni dei testimoni e la documentazione prodotta (in particolare l'estratto contributivo doc.2 ricorrente ) hanno confermato la anamnesi lavorativa del ricorrente dall'anno 2016,data in cui ha iniziato a lavorare presso la ER AN
Manufacturing srl..
Le allegazioni di parte ricorrente in ordine alla natura delle mansioni svolte, alle loro modalità di svolgimento e, più in generale, alla nocività dell'ambiente di lavoro hanno trovato pieno riscontro ed affermazione nelle dichiarazioni dei testi Tes_1 e
Tes_2.
Il consulente tecnico nominato dal giudice, al fine di accertare se la patologia denunciata ed oggetto di giudizio, abbia natura professionale ha correttamente ricostruito, sulla base della istruttoria testimoniale e documentale (compreso il DVR di ER prodotto dall'Istituto sub doc. 5 e 6) e dell'esame obbiettivo del ricorrente, la storia lavorativa e quella clinica del lavoratore.
Il giudice fa proprio il giudizio del consulente tecnico:
-sulla natura professionale della malattia denunciata (patologia degenerativa della cuffia dei rotatori):il ctu ha ritenuto infatti che "La specificità dell'attività svolta, con una esposizione del lavoratore al rischio del sovraccarico biomeccanico degli arti, non è la causa scatenante ma sicuramente ha contribuito al processo degenerativo progressivo, aggravando quindi uno status già presente ma non quantificabile”;
-sul grado di invalidità residuato, inferiore alla soglia indennizzabile in quanto stimato nel 4%.
Il Ctu chiamato a chiarimenti, ha spiegato, con motivazione immune da vizi logico- giuridici, che il grado di invalidità accertato è stato stimato facendo riferimento ai codici 227 e 224 delle tabelle CP_1 in particolare il Ctu ha chiarito di avere considerato sia la presenza di un quadro degenerativo in assenza di lesione anatomica alla spalla sia la limitazione funzionale(quest'ultima definita parziale e di grado modesto) .In particolare il ctu ha sottolineato che gli esami strumentali non evidenziano la lesione della cuffia ma un quadro degenerativo e che la spalla presenta un modestissimo danno, ai gradi estremi("Il movimento più ampio della spalla è a
180° alzando il braccio in elevazione in linea con il corpo: il lavoratore ricorrente arriva ad una escursione di circa 160 °").
In conclusione il giudizio del consulente tecnico è fatto proprio dal giudice in quanto sorretto dall'esito dell'istruttoria, dalla documentazione medica prodotta dalla ricorrente e dalla visita della stessa.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Le spese di Ctu, liquidate in € 450,00 oltre accessori,anticipate dal ricorrente, sono poste definitivamente a suo carico
Le spese di lite sono compensate fra le parti atteso che l'istruttoria e la consulenza hanno consentito di accertare, diversamente dal giudizio emerso in sede amministrativa, che la patologia denunciata ha natura professionale benchè ne sia stata esclusa la indennizzabilità.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Rigetta il ricorso proposto da Parte_1 contro [...]
Controparte_1
[...]
Pone le spese di Ctu definitivamente a carico di parte ricorrente.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 10 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. NA UP