Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 8568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8568 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08568/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02761/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2761 del 2026, proposto da
PA AS VA, rappresentato e difeso dagli Avvocati Augusto Colatei e Graziano De Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento assunto dal Ministero della Giustizia in data 5 Dicembre 2025, notificato in data 9 dicembre 2025, recante trasferimento a domanda, con decorrenza immediata e senza oneri per l'Amministrazione, dalla Casa circondariale di Roma Regina OE alla Casa circondariale di Livorno - Base navale Gorgona, nonché ogni altro provvedimento presupposto e/o conseguenziale e/o attuativo dell'atto sopra indicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. NC FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
Rilevato che la presente controversia ha ad oggetto l’impugnazione, proposta dalla parte ricorrente in qualità di Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria, del provvedimento assunto dal Ministero della Giustizia in data 5 Dicembre 2025, notificato in data 9 dicembre 2025, recante trasferimento a domanda, con decorrenza immediata e senza oneri per l'Amministrazione, dalla Casa circondariale di Roma Regina OE alla Casa circondariale di Livorno - Base navale Gorgona;
Considerato che il ricorso è stato proposto successivamente all’impugnato trasferimento, già eseguito;
Dato atto che alla scorsa udienza, tenutasi in data 25 marzo 2026, il Collegio adito sollevava d’ufficio, dando puntuale avviso alle parti, il profilo della incompetenza territoriale del TAR adito, rinviando alla successiva udienza previo deposito di memorie sul punto;
Preso atto che alla citata udienza il difensore ha confermato che parte ricorrente è attualmente in ruolo effettivo presso la Casa Circondariale di Livorno;
Ritenuto che la presente controversia rientri, quindi, appieno nell’ipotesi di cui all’art. 13 comma secondo c.p.a., secondo cui “per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio”, non rilevando la circostanza che il provvedimento impugnato sia stato adottato da una amministrazione centrale in quanto il citato criterio della competenza territoriale è inderogabile per cui prevalente rispetto a quello previsto dal primo comma in via generale per tutti i provvedimenti amministrativi;
Ritenuto pertanto di dover declinare la propria competenza a favore del T.A.R. Toscana, ove il presente ricorso, nel termine perentorio indicato dall’art. 15 c.p.a., potrà essere riassunto;
Considerato che la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza territoriale, nei sensi di cui in motivazione, e indica il giudice competente nel T.A.R. Toscana.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IA, Presidente
NC FA, Consigliere, Estensore
Ida TA, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NC FA | AR IA |
IL SEGRETARIO