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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/12/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8467/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EN LA Presidente dott.ssa UD MI Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8467 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
SA OS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Col Di Lana n. 11 Seregno;
RICORRENTE contro
(c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI alla udienza del 27.11.2025 la ricorrente e il resistente, comparso senza assistenza difensiva, hanno dichiarato di aver trovato un accordo per la consensualizzazione come segue: le parti metteranno in vendita la casa coniugale, e fino alla vendita coabiteranno;
all'atto della vendita riconoscerà 40.000 euro alla signora che ha contributo all' acquisito, CP_1 affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico della stessa, con ripartizione anche dei tempi di permanenza durante le ferie e festività; e residenza anagrafica presso la madre;
ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto ed integrale della minore per i tempi di permanenza, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo di Monza, la madre percepirà il 100% dell'assegno unico, come sinora accaduto.
Il legale della ricorrente ha precisato in questo senso le conclusioni, chiedendo che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
18.07.2013 con che dall'unione nasceva in data 24.02.2015 a Monza Controparte_1 [...]
; di essere istruttrice di pilates, con reddito non superiore a 500 euro mensili e di svolgere poi CP_2 lavori occasionali di addetta alle vendite;
di percepire in accordo con il marito assegno unico di euro 230 mensili;
che la casa coniugale era di proprietà di;
che quest'ultimo era organizzatore di eventi CP_1 culturali e sportivi, con redditi non noti;
che egli in estate egli si trasferiva in Sicilia ove era direttore artistico presso “La Baia del Sole”; che il clima familiare era divenuto intollerabile;
concludeva CP_ domandando la separazione, con affido condiviso e collocamento di presso di sé, assegnazione a sé della casa coniugale e determinazione in euro 400 del contributo al mantenimento dovuto dal padre, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, di poter percepire il 100% dell'assegno unico e che le fosse riconosciuto un contributo al mantenimento di euro 100 mensili a carico del resistente. Alla udienza del 27.11.2025, dove veniva dichiarata la contumacia del resistente, presente senza assistenza legale, le parti dichiaravano:
: vivo a Lissone in una casa di proprietà di , non gravata da mutuo, perché è stato estinto;
Parte_1 CP_1 io lavoro come libera professionista, negli studi di pilates a tempo pieno da settembre/ottobre di quest'anno, con reddito mensile di euro 1500 circa, 11 mesi su 12 all'anno perché ad agosto non si lavora. Prendo l'assegno unico al 100% che è di euro 230 mensili, mi pare. Prima facevo anche l'addetta alle vendite e lavoravo nelle associazioni sportive, ma non avevo tante ore, e lavoravo fino a maggio, e d'estate lavoravamo nelle strutture turistiche con contratti stagionali.
: io vivo ancora nella casa coniugale, lavoro a Brugherio, sono insegnante di una scuola di Email_1 teatro e d'estate sono capo villaggio e responsabile artistico nella struttura turistica cui faceva riferimento mia moglie, con redito annuo di 15000/20000 annui, dipende dagli anni come vanno.
Successivamente dichiaravano di aver trovato un accordo alle condizioni che precedono.
*******
Ritenuto che : pagina 2 di 5 - sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
- (24.02.2015) viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori: la formulazione degli CP_2 art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, non è stato allegato né è comunque emerso alcun elemento che faccia ritenere pregiudizievole per la prole l'affido condiviso.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della minore, di età inferiore agli anni 12, in quanto non sono stati allegati, né sono comunque emersi elementi che possano indurre a ritenerla capace di discernimento in relazione alle domande proposte nella predetta sede (cfr. Cass. sent. n. 4595/2025). La residenza anagrafica della minore viene disposta presso la madre, ed i tempi di permanenza presso i genitori disciplinati in modo paritetico, come da accordi esposti dalle parti alla udienza del 27.11.2025, che appaiono rispondenti al diritto della minore ad un pieno accesso ad entrambe le figure genitoriali.
Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente allega di essere insegnante di pilates con reddito mensile di euro 1500; percepisce euro 230 di assegno unico;
attualmente vive nella casa coniugale, di proprietà esclusiva del resistente e non gravata da mutuo.
Considerato un importo anche minimo per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili), ne deriva che ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 1.230. Pt_1
Il resistente è organizzatore di eventi sportivi e culturali;
sul conto corrente comune si registrano versamenti da Club Entrateinement, Luca Zerilla, RCB Trading, SIAE, Magir e SCT di euro 18398 nel
2024 (media mensile euro 1500) oltre ad euro 2700 di versamenti contanti ed assegni (media mensile euro
225) oltre ad indennità NASPi e trattamento integrativo di euro 3494 nel secondo semestre (media mensile di euro 582) pagina 3 di 5 Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, ne deriva che il resistente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 1800 in base agli incassi rilevati sul conto corrente.
Ora, come è noto, i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie disponibilità economiche, mediante la corresponsione di un assegno periodico atto a realizzare il principio di proporzionalità (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ., 4.11.2009, n. 23411; Cass. Civ., 20.1.2012, n. 785;
Cass. Civ., 16.9.2020, n. 19299) e ad assicurare ai figli un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 19.3.2002, n. 3974; Cass. Civ., 28.1.2009, n. 2191; Cass. Civ.,
10.11.2011, n. 367).
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze della prole ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, anche gli accordi raggiunti dalle parti in punto economico possono essere recepiti, in quanto rispondenti agli interessi morali e materiali della minore.
L'importo dell'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100% dalla ricorrente, come sino ad ora avvenuto.
Nulla può essere statuito con riferimento all'impegno a vendere la casa coniugale, né alla ripartizione del relativo ricavato, trattandosi di elementi estranei al petitum ed alla causa petendi del presente giudizio.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 8467 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi nata a [...] Parte_1
(MB) il 10/04/1981 e nato a [...] il [...] , che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 18.7.2013 a Bosisio Parini;
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bosisio Parini per le annotazioni di legge (atto n. 6 parte II serie
C);
3. in via condivisa ad entrambi i genitori;
Controparte_3
4. colloca la minore presso la madre;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sè la figlia con tempi paritetici rispetto alla madre;
6. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto della minore, per i tempi di rispettiva permanenza. Sono comprese in tale dicitura le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Pone inoltre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori
(salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le pagina 4 di 5 seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non
è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);;
7. dispone che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla ricorrente;
8. dichiara irripetibili le spese di lite;
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Presidente
EN LA
Il Giudice est.
UD MI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EN LA Presidente dott.ssa UD MI Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8467 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
SA OS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Col Di Lana n. 11 Seregno;
RICORRENTE contro
(c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI alla udienza del 27.11.2025 la ricorrente e il resistente, comparso senza assistenza difensiva, hanno dichiarato di aver trovato un accordo per la consensualizzazione come segue: le parti metteranno in vendita la casa coniugale, e fino alla vendita coabiteranno;
all'atto della vendita riconoscerà 40.000 euro alla signora che ha contributo all' acquisito, CP_1 affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico della stessa, con ripartizione anche dei tempi di permanenza durante le ferie e festività; e residenza anagrafica presso la madre;
ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto ed integrale della minore per i tempi di permanenza, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo di Monza, la madre percepirà il 100% dell'assegno unico, come sinora accaduto.
Il legale della ricorrente ha precisato in questo senso le conclusioni, chiedendo che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
18.07.2013 con che dall'unione nasceva in data 24.02.2015 a Monza Controparte_1 [...]
; di essere istruttrice di pilates, con reddito non superiore a 500 euro mensili e di svolgere poi CP_2 lavori occasionali di addetta alle vendite;
di percepire in accordo con il marito assegno unico di euro 230 mensili;
che la casa coniugale era di proprietà di;
che quest'ultimo era organizzatore di eventi CP_1 culturali e sportivi, con redditi non noti;
che egli in estate egli si trasferiva in Sicilia ove era direttore artistico presso “La Baia del Sole”; che il clima familiare era divenuto intollerabile;
concludeva CP_ domandando la separazione, con affido condiviso e collocamento di presso di sé, assegnazione a sé della casa coniugale e determinazione in euro 400 del contributo al mantenimento dovuto dal padre, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, di poter percepire il 100% dell'assegno unico e che le fosse riconosciuto un contributo al mantenimento di euro 100 mensili a carico del resistente. Alla udienza del 27.11.2025, dove veniva dichiarata la contumacia del resistente, presente senza assistenza legale, le parti dichiaravano:
: vivo a Lissone in una casa di proprietà di , non gravata da mutuo, perché è stato estinto;
Parte_1 CP_1 io lavoro come libera professionista, negli studi di pilates a tempo pieno da settembre/ottobre di quest'anno, con reddito mensile di euro 1500 circa, 11 mesi su 12 all'anno perché ad agosto non si lavora. Prendo l'assegno unico al 100% che è di euro 230 mensili, mi pare. Prima facevo anche l'addetta alle vendite e lavoravo nelle associazioni sportive, ma non avevo tante ore, e lavoravo fino a maggio, e d'estate lavoravamo nelle strutture turistiche con contratti stagionali.
: io vivo ancora nella casa coniugale, lavoro a Brugherio, sono insegnante di una scuola di Email_1 teatro e d'estate sono capo villaggio e responsabile artistico nella struttura turistica cui faceva riferimento mia moglie, con redito annuo di 15000/20000 annui, dipende dagli anni come vanno.
Successivamente dichiaravano di aver trovato un accordo alle condizioni che precedono.
*******
Ritenuto che : pagina 2 di 5 - sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c.;
- (24.02.2015) viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori: la formulazione degli CP_2 art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, non è stato allegato né è comunque emerso alcun elemento che faccia ritenere pregiudizievole per la prole l'affido condiviso.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della minore, di età inferiore agli anni 12, in quanto non sono stati allegati, né sono comunque emersi elementi che possano indurre a ritenerla capace di discernimento in relazione alle domande proposte nella predetta sede (cfr. Cass. sent. n. 4595/2025). La residenza anagrafica della minore viene disposta presso la madre, ed i tempi di permanenza presso i genitori disciplinati in modo paritetico, come da accordi esposti dalle parti alla udienza del 27.11.2025, che appaiono rispondenti al diritto della minore ad un pieno accesso ad entrambe le figure genitoriali.
Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente allega di essere insegnante di pilates con reddito mensile di euro 1500; percepisce euro 230 di assegno unico;
attualmente vive nella casa coniugale, di proprietà esclusiva del resistente e non gravata da mutuo.
Considerato un importo anche minimo per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili), ne deriva che ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 1.230. Pt_1
Il resistente è organizzatore di eventi sportivi e culturali;
sul conto corrente comune si registrano versamenti da Club Entrateinement, Luca Zerilla, RCB Trading, SIAE, Magir e SCT di euro 18398 nel
2024 (media mensile euro 1500) oltre ad euro 2700 di versamenti contanti ed assegni (media mensile euro
225) oltre ad indennità NASPi e trattamento integrativo di euro 3494 nel secondo semestre (media mensile di euro 582) pagina 3 di 5 Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, ne deriva che il resistente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 1800 in base agli incassi rilevati sul conto corrente.
Ora, come è noto, i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie disponibilità economiche, mediante la corresponsione di un assegno periodico atto a realizzare il principio di proporzionalità (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ., 4.11.2009, n. 23411; Cass. Civ., 20.1.2012, n. 785;
Cass. Civ., 16.9.2020, n. 19299) e ad assicurare ai figli un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 19.3.2002, n. 3974; Cass. Civ., 28.1.2009, n. 2191; Cass. Civ.,
10.11.2011, n. 367).
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze della prole ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, anche gli accordi raggiunti dalle parti in punto economico possono essere recepiti, in quanto rispondenti agli interessi morali e materiali della minore.
L'importo dell'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100% dalla ricorrente, come sino ad ora avvenuto.
Nulla può essere statuito con riferimento all'impegno a vendere la casa coniugale, né alla ripartizione del relativo ricavato, trattandosi di elementi estranei al petitum ed alla causa petendi del presente giudizio.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 8467 /2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi nata a [...] Parte_1
(MB) il 10/04/1981 e nato a [...] il [...] , che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 18.7.2013 a Bosisio Parini;
2. manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bosisio Parini per le annotazioni di legge (atto n. 6 parte II serie
C);
3. in via condivisa ad entrambi i genitori;
Controparte_3
4. colloca la minore presso la madre;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sè la figlia con tempi paritetici rispetto alla madre;
6. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto della minore, per i tempi di rispettiva permanenza. Sono comprese in tale dicitura le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Pone inoltre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori
(salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le pagina 4 di 5 seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non
è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);;
7. dispone che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla ricorrente;
8. dichiara irripetibili le spese di lite;
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Presidente
EN LA
Il Giudice est.
UD MI
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